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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1993/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRPEF per l' indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri. Secondo il ricorrente il Fondo
Assistenza per i Finanzieri, avrebbe errato nell'assoggettare tutta l'indennità corrisposta all'aliquota IRPEF del 23%, in quanto sarebbe diverso il disposto normativo previsto agli articoli 17, comma 1, lettera A) e 19, comma 2 bis , del DPR n. 917/1986. Detta indennità di fine rapporto avrebbe funzione meramente previdenziale e sarebbe assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'articolo 17 comma 1 del D.P.R.
917/86, avrebbe natura di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale e andrebbe quindi sottoposta a tassazione ai sensi dell'art.19 comma 2 bis del D.P.R. 917/86. La base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita andava quindi determinata al lordo della riduzione di
€ 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni. Ritiene il ricorrente che il carattere indebito delle ritenute è emerso alla luce della risposta chiarificatoria espressa dalla stessa Agenzia con il parere n. 91/2024 che ha definitivamente sancito l'erronea interpretazione del criterio di tassazione che era stato applicato fino a quel momento, correggendo una prassi non conforme alla normativa vigente. L'errore dell'amministrazione centrale renderebbe inapplicabile il termine di decadenza breve, poiché l'azione di rimborso del contribuente si fonda su un indebito oggettivo accertato in via postuma. In tali casi, la giurisprudenza prevalente ha riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme entro il termine decennale ed inoltre il principio dell'affidamento impone che l'Amministrazione Finanziaria non possa addossare al contribuente le conseguenze di un proprio errore interpretativo. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso IRPEF presentate dal ricorrente e la rideterminazione delle ritenute da operarsi. Condannare comunque l'Amministrazione finanziaria alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e l' estromissione dal giudizio essendo competente la Direzione Provinciale
I di Milano.
Si costituiva anche la Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di decadenza previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Conclude chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/1973 e condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
Il ricorrente depositava poi memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue:
In tema di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF, l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 stabilisce che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso è di 48 mesi e decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
L'istanza di rimborso avente ad oggetto le ritenute che si ritengono operate in eccesso è tempestiva se è presentata dal contribuente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi che decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata sul saldo dell'indennità corrisposta (CdS n.34/2024).
Nel caso in oggetto l'istanza risulta inviata tramite PEC del 24/07/2024 alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che il giorno successivo l'ha inoltrata all'Ufficio competente, Direzione Provinciale I di Milano.
Lo stesso ricorrente nella istanza di rimborso indica quale data di erogazione dell'indennità a titolo di saldo il 26/06/2019 e pertanto l'istanza è stata presentata oltre il richiamato termine di decadenza.
La difesa del ricorrente sostiene che il carattere indebito delle ritenute sarebbe emerso alla luce della risposta chiarificatoria espressa dalla Agenzia Entrate con il parere n. 91/2024 che ha definitivamente sancito l'erronea interpretazione del criterio di tassazione che era stato applicato fino a quel momento;
sostiene inoltre che, poiché l'azione di rimborso del contribuente si fonda su un indebito oggettivo accertato in via postuma, il diritto alla restituzione delle somme sarebbe sottoposto al termine decennale.
Ritiene questa Corte che la tesi del ricorrente non sia accoglibile.
E' pur vero che l'Agenzia delle Entrate si è adeguata all' orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto all'indennità di buonuscita erogata dal Fondo del MEF la natura di “indennità equipollente” al TFR, ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis del Tuir, consentendo la decurtazione di Euro 309,87 dall'imponibile per ciascun anno di servizio, ma era onere del contribuente presentare istanza di rimborso nel rispetto dei termini di decadenza laddove avesse considerato le ritenute operate dal Fondo indebite, in coerenza con le pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema. La stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza 29 novembre 2023 n. 33316 ha ribadito come nemmeno una pronuncia della Corte di Giustizia
Europea che dichiara la norma in contrasto con il diritto europeo, può superare il limite dei rapporti esauriti.
( conforme sent. Sez Unite n. 13676 del 2014).
Per quanto sopra la Corte ritiene il ricorso inammissibile, ma la peculiarità della controversia e ragioni di equità inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MARCELLINI ADELE, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 141/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1993/2025 depositato il
19/05/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRPEF per l' indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri. Secondo il ricorrente il Fondo
Assistenza per i Finanzieri, avrebbe errato nell'assoggettare tutta l'indennità corrisposta all'aliquota IRPEF del 23%, in quanto sarebbe diverso il disposto normativo previsto agli articoli 17, comma 1, lettera A) e 19, comma 2 bis , del DPR n. 917/1986. Detta indennità di fine rapporto avrebbe funzione meramente previdenziale e sarebbe assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'articolo 17 comma 1 del D.P.R.
917/86, avrebbe natura di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale e andrebbe quindi sottoposta a tassazione ai sensi dell'art.19 comma 2 bis del D.P.R. 917/86. La base imponibile dell'indennità aggiuntiva di buonuscita andava quindi determinata al lordo della riduzione di
€ 309,87 per ciascun anno di servizio, inclusi i periodi di anzianità convenzionale pari a cinque anni. Ritiene il ricorrente che il carattere indebito delle ritenute è emerso alla luce della risposta chiarificatoria espressa dalla stessa Agenzia con il parere n. 91/2024 che ha definitivamente sancito l'erronea interpretazione del criterio di tassazione che era stato applicato fino a quel momento, correggendo una prassi non conforme alla normativa vigente. L'errore dell'amministrazione centrale renderebbe inapplicabile il termine di decadenza breve, poiché l'azione di rimborso del contribuente si fonda su un indebito oggettivo accertato in via postuma. In tali casi, la giurisprudenza prevalente ha riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme entro il termine decennale ed inoltre il principio dell'affidamento impone che l'Amministrazione Finanziaria non possa addossare al contribuente le conseguenze di un proprio errore interpretativo. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, dichiarando l'illegittimità del rigetto della domanda di rimborso IRPEF presentate dal ricorrente e la rideterminazione delle ritenute da operarsi. Condannare comunque l'Amministrazione finanziaria alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano, chiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e l' estromissione dal giudizio essendo competente la Direzione Provinciale
I di Milano.
Si costituiva anche la Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Milano eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di decadenza previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Conclude chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/1973 e condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
Il ricorrente depositava poi memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue:
In tema di rimborso delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF, l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 stabilisce che il termine di decadenza per la richiesta di rimborso è di 48 mesi e decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
L'istanza di rimborso avente ad oggetto le ritenute che si ritengono operate in eccesso è tempestiva se è presentata dal contribuente entro il termine di decadenza di quarantotto mesi che decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata sul saldo dell'indennità corrisposta (CdS n.34/2024).
Nel caso in oggetto l'istanza risulta inviata tramite PEC del 24/07/2024 alla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, che il giorno successivo l'ha inoltrata all'Ufficio competente, Direzione Provinciale I di Milano.
Lo stesso ricorrente nella istanza di rimborso indica quale data di erogazione dell'indennità a titolo di saldo il 26/06/2019 e pertanto l'istanza è stata presentata oltre il richiamato termine di decadenza.
La difesa del ricorrente sostiene che il carattere indebito delle ritenute sarebbe emerso alla luce della risposta chiarificatoria espressa dalla Agenzia Entrate con il parere n. 91/2024 che ha definitivamente sancito l'erronea interpretazione del criterio di tassazione che era stato applicato fino a quel momento;
sostiene inoltre che, poiché l'azione di rimborso del contribuente si fonda su un indebito oggettivo accertato in via postuma, il diritto alla restituzione delle somme sarebbe sottoposto al termine decennale.
Ritiene questa Corte che la tesi del ricorrente non sia accoglibile.
E' pur vero che l'Agenzia delle Entrate si è adeguata all' orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto all'indennità di buonuscita erogata dal Fondo del MEF la natura di “indennità equipollente” al TFR, ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis del Tuir, consentendo la decurtazione di Euro 309,87 dall'imponibile per ciascun anno di servizio, ma era onere del contribuente presentare istanza di rimborso nel rispetto dei termini di decadenza laddove avesse considerato le ritenute operate dal Fondo indebite, in coerenza con le pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema. La stessa Corte di Cassazione con l'ordinanza 29 novembre 2023 n. 33316 ha ribadito come nemmeno una pronuncia della Corte di Giustizia
Europea che dichiara la norma in contrasto con il diritto europeo, può superare il limite dei rapporti esauriti.
( conforme sent. Sez Unite n. 13676 del 2014).
Per quanto sopra la Corte ritiene il ricorso inammissibile, ma la peculiarità della controversia e ragioni di equità inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.