CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: ND ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 18/06/2024 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Vitaliano Buonfiglio, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/06/2024, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 25/01/2024, nei confronti di ND ND, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina ed hashish, ritenuto il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (così diversamente qualificata l'originaria imputazione, formulata ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73). Penale Sent. Sez. 3 Num. 1925 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 02/12/2025 2. Ricorre per cassazione il ND, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, con giudizio di prevalenza, delle già concesse attenuanti generiche, e alla misura del trattamento sanzionatorio. 2.1. Con motivi aggiunti depositati in data 05/11/2025, il nuovo difensore del ND riprende e sviluppa le questioni dedotte con il ricorso principale. 3. Con requisitoria trasmessa in data 07/12/2025, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 4. Con memoria del 12/11/2025, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. 2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, e di un più mite trattamento sanzionatorio, è stata contestata dalla difesa con un ricorso di sei righe, totalmente privo di qualsiasi confronto critico con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, che ha palesemente dissentito dalla decisione del primo giudice di concedere le attenuanti, non solo per i precedenti specifici recenti, ma anche per l'insussistenza, in realtà, dell'atteggiamento collaborativo del ND evocato dal Tribunale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si osserva che la reazione non violenta dell'imputato costituiva null'altro che un atteggiamento dovuto, mentre dagli atti non emergeva che fosse stato il ND a riferire della presenza della droga in casa: essendo stata anzi la madre del ricorrente ad indicare la stanza in cui lo stupefacente venne rinvenuto). Si tratta dunque di un percorso argomentativo tutt'altro che limitato al richiamo dei precedenti, rimasto del tutto privo di confutazione alcuna da parte della difesa (cfr. sul punto Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). È poi appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, l'inammissibilità dei motivi aggiunti non solo in conseguenza di quanto appena esposto circa l'impugnazione principale (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), ma anche per la loro tardività, essendo stati presentati senza il rispetto dei quindici giorni liberi di cui al predetto comma 4 dell'art. 585. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il ConsidJier estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Bertolini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Vitaliano Buonfiglio, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/06/2024, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma, in data 25/01/2024, nei confronti di ND ND, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina ed hashish, ritenuto il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (così diversamente qualificata l'originaria imputazione, formulata ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73). Penale Sent. Sez. 3 Num. 1925 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 02/12/2025 2. Ricorre per cassazione il ND, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, con giudizio di prevalenza, delle già concesse attenuanti generiche, e alla misura del trattamento sanzionatorio. 2.1. Con motivi aggiunti depositati in data 05/11/2025, il nuovo difensore del ND riprende e sviluppa le questioni dedotte con il ricorso principale. 3. Con requisitoria trasmessa in data 07/12/2025, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 4. Con memoria del 12/11/2025, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. 2. La mancata concessione delle attenuanti generiche, e di un più mite trattamento sanzionatorio, è stata contestata dalla difesa con un ricorso di sei righe, totalmente privo di qualsiasi confronto critico con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, che ha palesemente dissentito dalla decisione del primo giudice di concedere le attenuanti, non solo per i precedenti specifici recenti, ma anche per l'insussistenza, in realtà, dell'atteggiamento collaborativo del ND evocato dal Tribunale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, in cui si osserva che la reazione non violenta dell'imputato costituiva null'altro che un atteggiamento dovuto, mentre dagli atti non emergeva che fosse stato il ND a riferire della presenza della droga in casa: essendo stata anzi la madre del ricorrente ad indicare la stanza in cui lo stupefacente venne rinvenuto). Si tratta dunque di un percorso argomentativo tutt'altro che limitato al richiamo dei precedenti, rimasto del tutto privo di confutazione alcuna da parte della difesa (cfr. sul punto Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01). È poi appena il caso di porre in evidenza, conclusivamente, l'inammissibilità dei motivi aggiunti non solo in conseguenza di quanto appena esposto circa l'impugnazione principale (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), ma anche per la loro tardività, essendo stati presentati senza il rispetto dei quindici giorni liberi di cui al predetto comma 4 dell'art. 585. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 dicembre 2025 Il ConsidJier estensore Il Presidente