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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5607/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima dall'avv. Arduini Parte_1 Parte_2
Nives e il secondo dall'avv. Santoro Sonia giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 4/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 2/12/24 le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso i loro figli minorenni nati fuori del matrimonio ( il 30/5/15 ) ed Per_1
( il 19/5/16), esponendo in proposito quanto segue: “1) La SI.ra Per_2 Pt_1
ed il SI.re hanno iniziato una stabile relazione affettiva con convivenza more uxorio
[...] Parte_2 dal 2015; 2) La coppia ha convissuto prima presso l'abitazione dei nonni del SI.re , poi in Parte_2 affitto dal 2017 ed attualmente, sempre in affitto, in Ferentino, Via Chivi San Benedetto n.52 (già Via Casilina
Nord n.5) (doc.1: copia contratto di locazione), con canone mensile pari a €.400,00; 3) I ricorrenti hanno avuto un allontanamento affettivo, la convivenza è divenuta difficile e problematica, con conseguenti continue tensioni ed incomprensioni, che hanno portato ad un progressivo deterioramento dei rapporti tra i due tanto che quest'ultimo, il 13/4/2024, si è trasferito inizialmente dalla propria madre in Ferentino ed attualmente è domiciliato in Via Per Morolo, 244 (Ferentino); 4) I ricorrenti sono genitori di di anni 8 (nata Persona_3
a Roma il 19/05/2016) e di anni 9 (nato a [...] il [...]) (doc.2: certificato di Persona_4 residenza della SI,ra e stato di famiglia;
doc.3: certificato di residenza del SI.re Parte_1 Parte_2
); 5) La SI.ra lavora da 2019 per la Servizi Ambientali di MO RO & C. S.a.s.
[...] Parte_1 presso la Sanofi di Anagni con mansione di operaia – pulizia e turni di lavoro settimanali (6.00-14.00; 14.00-
22.00; 22.00-6.00 dal lunedì al venerdì) (doc.4: copia dichiarazioni dei redditi 2024/2023/2022); 6) Il SI.
lavora dal 22.02.2022 presso il Supermercato Conad in Frosinone in Via Puccini (APL Srl) Parte_2 con mansione di addetto alle vendite e turni di lavoro variabili (doc.5: copia dichiarazioni dei redditi
2024/2023/2022); 7) I ricorrenti hanno conti correnti non cointestati;
8) La SI.ra è proprietaria di Parte_1 un'autovettura Fiat 500 tg. DR088LL, acquistata usata, con finanziamento ancora in essere (rata da €. 229,00 mensile) (doc. 6: copia libretto di circolazione Fiat 500 tg. DR088LL; doc.7: copia contratto di finanziamento auto); 9) il SI.re è proprietario di un'autovettura Alfa 159, tg. EH722PD, immatricolata Parte_2 nell'anno 2009, acquistata usata nel 2023, con pagamento rateale garantito con emissione di cambiali con scadenza nel 2026 (rata da €. 100,00 mensile fino al settembre 2025, a seguire rate di €. 350,00 (doc. 8: copia libretto di circolazione;
doc.9: copia effetto cambiario); 10) Gli assegni unici per i due figli, attualmente pari a
467,00, sono percepiti al 100% dalla SI.ra , con il consenso del SI. ; 11) Gli Parte_1 Parte_2 arretrati del consumo del servizio idrico sino al 31 luglio 2024 saranno stati pagati integralmente dal SI.
e dall'1 agosto 2024 i consumi saranno a carico della sig.ra e, previo saldo degli arretrati da Pt_2 Pt_1 parte del SI. , la SI.ra provvederà alla relativa voltura;
il SI.re inoltre dovrà Parte_2 Pt_1 Pt_2 saldare entro il 30.10. 2024 gli arretrati per il pulmino dei bambini sino a giugno 2024; per gli anni a venire
(ossia da settembre 2024 in poi) le spese straordinarie del pulmino sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. 12) Il pagamento degli avvisi / cartelle esattoriali è a carico esclusivamente del SI. Pt_2
13) I ricorrenti hanno raggiunto un accordo in via consensuale per definire le condizioni inerenti la responsabilità genitoriale nell'interesse superiore della prole e, richiamato l'art.473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori. 14) Le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la medesima domanda o domande connesse”.
Formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “- CASA FAMILIARE: la casa familiare, in Ferentino Via Chivi San Benedetto n.52 (già Via Casilina Nord n.5), resterà nella disponibilità esclusiva della SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
il SI. ha già lasciato la Parte_1 Parte_2 casa familiare e si obbliga a trasferire la propria residenza entro il 30 ottobre 2024, prelevando i propri effetti personali entro tale data;
tutti i mobili e arredi restino all'interno della casa familiare a disposizione dei figli. Si precisa che il 100% del canone di locazione ammontante a €.400,00 mensili sarà versato direttamente dalla SI.ra a partire dal mese successivo alla sottoscrizione da parte di entrambi delle presenti condizioni. Pt_1
La SI.ra provvederà a volturare a proprio nome il contratto di locazione entro 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione da parte di entrambi delle presenti condizioni, con spese al 50% tra le parti;
quindi, dal
1.10.2024 i canoni di locazione saranno a carico e corrisposti direttamente dalla SI.ra . - Parte_1
AFFIDAMENTO DEI FIGLI: I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi. Il padre avrà con sé i figli, provvedendo a far fare loro i compiti, ad accompagnarli alle eventuali visite mediche e/o nelle attività extrascolastiche - attualmente il lunedì e venerdì a calcio e danza rispettivamente per Per_1 ed e il mercoledì dalla logopedista per -, alla loro cena e doccia, prelevandoli e Per_2 Per_2 riaccompagnandoli a casa presso la madre o nel luogo in cui si trovano i bambini e che verrà comunicato al
SI. dalla SI.ra con messaggio WhatsApp, secondo il seguente calendario: Settimana 1: Pt_2 Pt_1 lunedì e venerdì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle 21.00;
Settimana 2: lunedì e giovedì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle
21.00; Settimana 3: mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle 21.00; Settimana 4: martedì e giovedì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle 21.00. In base agli impegni lavorativi del padre lo stesso comunicherà entro le ore
20.00 del sabato precedente quale calendario settimanale (1, 2, 3, 4) rispettare per la settimana entrante. Il padre inoltre avrà con sé i figli a settimane alterne: Il sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 21,00 della domenica (qualora il padre lavori la domenica mattina, potrà tenerli con sé la domenica dalle 15.00 alle 21.00) provvedendo a far fare loro i compiti, alla loro cena e doccia, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa presso la madre o nel luogo in cui si trovano i bambini e che verrà comunicato al SI. dalla SI.ra con Pt_2 Pt_1 messaggio WhatsApp, obbligandosi a comunicare i propri turni entro le ore 20.00 del sabato precedente. Nel caso di impegni del genitore nei giorni rispettivi in cui ha con sé i bambini, questi ultimi potranno essere affidati ai nonni oppure il genitore dovrà provvedere incaricando direttamente una baby sitter sostenendone personalmente i relativi costi. -In caso di mancata comunicazione dei giorni e orari di visita o di comunicazione dei turni di lavoro entro le ore 20.00 del sabato precedente il padre dovrà rispettare il calendario settimanale 1 per la settimana entrante. - MANTENIMENTO DEI FIGLI: Il SI. versa in favore della SI.ra Parte_2
€.500,00 al mese (€.250,00 per ciascun figlio), per il mantenimento dei figli entro il 30 del mese, Parte_1 già dal mese di luglio 2024, oltre rivalutazione annuale Istat, mediante bonifico bancario (IBAN IT 36 W083
4474 4200 0000 2882 107). Si precisa che, secondo Protocollo in uso da codesto Tribunale, sono comprese nell'assegno mensile di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche di istituti pubblici (eccetto quelle universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente) - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E ALTRE INDENNITA': l'assegno unico, attualmente pari ad €. 467,00, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre;
il padre si obblighi a fornire eventuali dati richiesti per la compilazione della/e richiesta/e periodiche e a sottoscrivere i documenti necessari ai fini del riconoscimento e pagamento in favore della SI.ra . Inoltre a seguito di Parte_1 eventuale presentazione della domanda per l'accertamento ed il riconoscimento di cui alla L.104/92 riguardante la figlia minore , l'eventuale assegno/indennità/agevolazioni saranno percepite dalla Per_2
SI.ra per le esigenze della minore. -FESTIVITA' E VACANZE: Soltanto per l'anno corrente i Parte_1 bambini trascorrano con il padre dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 21.00 del 26 dicembre e il 31 dicembre (prelevandoli dalla casa familiare dalle ore 10,00 e riaccompagnandoli alle ore 10,00 del rispettivo giorno successivo). Per gli anni successivi, salvo diverso accordo tra i genitori: durante le festività natalizie i bambini trascorrano con il padre il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 31 dicembre, prelevandoli dalla casa familiare dalle ore 10,00 e riaccompagnandoli alle ore 10,00 del rispettivo giorno successivo, con la madre il
25 dicembre, l' 1 gennaio e il 6 gennaio (queste condizioni si propongono per le prossime festività natalizie del dicembre 2025 e gennaio 2026, viceversa l'anno successivo e così via ad anni alterni); i bambini trascorreranno con il padre anche tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie;
i tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 di dicembre di ciascun anno;
i bambini trascorreranno il giorno di Pasquetta del 2025 con il papà e il giorno di Pasqua con la mamma (viceversa l'anno successivo e così via ad anni alterni). Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il papà 7 giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno [per l'anno 2024 il padre ha avuto con sé i bambini tre giorni 24,25,26/06/2024; i bambini trascorreranno con il genitore il giorno del rispettivo compleanno;
i bambini trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
i genitori festeggeranno insieme ai bambini i compleanni ad anni alterni il pranzo o la cena o, se d'accordo, sostenendo al 50% le spese per le feste di compleanno insieme con amici e parenti;
per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale;
- CONSENSO: Nel caso in cui sia necessario il previo accordo per qualsiasi decisione, anche per attività sportive e/o ricreative e/o scolastiche, o di qualsivoglia altra natura, il genitore farà pervenire all'altro per iscritto (mediante messaggio WhatsApp) la relativa richiesta;
in ogni caso, anche in caso di mancata e/o tempestiva lettura, i messaggi saranno considerati come letti alla data di invio degli stessi;
l'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso, motivandolo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate;
- SPESE STRAORDINARIE: Per le spese straordinarie (compreso spese mediche, oculistiche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, viaggi di istruzione, libri scolastici, rette universitarie, master, acquisto auto per i figli e spese connesse all'utilizzo) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%. Per gli anni a venire le spese straordinarie del pulmino sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per le spese sportive e della logopedista il padre continua sin da ora e per il futuro a manifestare il proprio consenso ed impegno a sostenerne i costi al 50%, fermo restando che la futura ed eventuale indennità ex L. 104/92 verrà utilizzata dalla sig.ra per le spese inerenti la patologia della figlia Pt_1
. Le spese straordinarie sostenute per i minori sino a luglio 2024 sono state già rimborsate dal SI. Per_2 alla SI.ra Costituiscono spese straordinarie subordinate al preventivo consenso: - Pt_2 Pt_1
SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i genitori, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio;
-SPESE DI NATURA LUDICA O PARASCOLASTICA: corsi di lingua o attività artistiche(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- SPESE SPORTIVE: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
: spese per interventi chirurgici, Controparte_1 spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia. - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE,
RICEVIMENTI, CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI dedicati ai figli: per il compleanno di 18 anni, laddove i figli volessero festeggiare con gli amici, le spese andranno ripartite al 50% tra i genitori;
le altre cerimonie
(comunione, cresima…) saranno festeggiate separatamente, tranne per la cerimonia in presenza di entrambi genitori e saranno sostenute al 50% da ciascun genitore le spese comuni relative a chiesa, abiti, bomboniere, fiori….). Costituiscono spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il previo consenso: - libri scolastici;
- spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese accessorie all'utilizzo di autoveicoli utilizzati dai figli in caso di assenso all'acquisto; - spese di baby sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario in mancanza di comprovata disponibilità dell'altro genitore;
- spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dell'altro genitore, dovranno essere documentate. Il rimborso pro-quota a favore del genitore che le ha anticipate deve essere chiesto entro30 giorni dalla loro effettuazione e deve essere eseguito mediante bonifico nei 30 giorni successivi alla richiesta, se adeguatamente documentata. La deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da ciascun genitore nella misura della corrispondente contribuzione. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese. -
VARIE: - i genitori si impegnano a far frequentare la scuola con regolarità ai figli rispettando con puntualità gli orari e gli impegni scolastici;
- il padre e la madre possano comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente, nel rispetto degli impegni, degli orari e delle esigenze dei bambini;
- i genitori abbiano l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
-entrambi i genitori dovranno consentire che i bambini abbiano rapporti costanti e frequenti con nonni, zii e cugini di entrambe le famiglie di appartenenza dei genitori;
-tutte le comunicazioni tra i genitori, di qualsiasi contenuto, dovranno avvenire esclusivamente tra i genitori, senza il tramite dei figli e di terze persone, mediante messaggi WhatsApp con relativa visibilità di avviso di lettura ed in ogni caso, anche in caso di mancata e/o tempestiva lettura, i messaggi saranno considerati come letti alla data di invio degli stessi, con impegno reciproco a comunicare eventuali cambiamenti di utenza;
- entrambi i genitori autorizzano preventivamente le immagini fotografiche e/o riprese dei figli minori, effettuate ai soli fini istituzionali da istituti scolastici e/o associazioni ludicosportive durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni cui dovessero partecipare, acconsentendo al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle eventuali norme statutarie. - PASSAPORTO: I genitori prestino reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualsivoglia autorizzazione sia necessaria anche ai fini di viaggio all'estero con i figli. - Spese legali compensate”.
Col decreto di convocazione delle parti del 7/12/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno depositato un estratto dell'atto di nascita dei minori e che comprovi la loro paternità naturale nei confronti dei medesimi;
”, Persona_4 Persona_3 alla quale le parti ponevano rimedio con il successivo deposito del 16/1/25.
All'udienza del 4/2/25 le parti insistevano nella loro domanda, richiamando le conclusioni congiunte da esse formulate in ricorso. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - materiale ed educativo - dei loro figli minorenni ed , e per l'effetto le recepisce come Per_1 Per_2 in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e Parte_1
in relazione ai loro figli minorenni nati fuori del matrimonio Parte_2
e come da condizioni di cui al loro ricorso Persona_4 Persona_3 congiunto, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'11/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice rel.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5607/24 R.G.V.
TRA
e , rappresentati e difesi la prima dall'avv. Arduini Parte_1 Parte_2
Nives e il secondo dall'avv. Santoro Sonia giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: regolamentazione congiunta della responsabilità genitoriale di prole nata fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 4/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 2/12/24 le parti hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione della loro responsabilità genitoriale verso i loro figli minorenni nati fuori del matrimonio ( il 30/5/15 ) ed Per_1
( il 19/5/16), esponendo in proposito quanto segue: “1) La SI.ra Per_2 Pt_1
ed il SI.re hanno iniziato una stabile relazione affettiva con convivenza more uxorio
[...] Parte_2 dal 2015; 2) La coppia ha convissuto prima presso l'abitazione dei nonni del SI.re , poi in Parte_2 affitto dal 2017 ed attualmente, sempre in affitto, in Ferentino, Via Chivi San Benedetto n.52 (già Via Casilina
Nord n.5) (doc.1: copia contratto di locazione), con canone mensile pari a €.400,00; 3) I ricorrenti hanno avuto un allontanamento affettivo, la convivenza è divenuta difficile e problematica, con conseguenti continue tensioni ed incomprensioni, che hanno portato ad un progressivo deterioramento dei rapporti tra i due tanto che quest'ultimo, il 13/4/2024, si è trasferito inizialmente dalla propria madre in Ferentino ed attualmente è domiciliato in Via Per Morolo, 244 (Ferentino); 4) I ricorrenti sono genitori di di anni 8 (nata Persona_3
a Roma il 19/05/2016) e di anni 9 (nato a [...] il [...]) (doc.2: certificato di Persona_4 residenza della SI,ra e stato di famiglia;
doc.3: certificato di residenza del SI.re Parte_1 Parte_2
); 5) La SI.ra lavora da 2019 per la Servizi Ambientali di MO RO & C. S.a.s.
[...] Parte_1 presso la Sanofi di Anagni con mansione di operaia – pulizia e turni di lavoro settimanali (6.00-14.00; 14.00-
22.00; 22.00-6.00 dal lunedì al venerdì) (doc.4: copia dichiarazioni dei redditi 2024/2023/2022); 6) Il SI.
lavora dal 22.02.2022 presso il Supermercato Conad in Frosinone in Via Puccini (APL Srl) Parte_2 con mansione di addetto alle vendite e turni di lavoro variabili (doc.5: copia dichiarazioni dei redditi
2024/2023/2022); 7) I ricorrenti hanno conti correnti non cointestati;
8) La SI.ra è proprietaria di Parte_1 un'autovettura Fiat 500 tg. DR088LL, acquistata usata, con finanziamento ancora in essere (rata da €. 229,00 mensile) (doc. 6: copia libretto di circolazione Fiat 500 tg. DR088LL; doc.7: copia contratto di finanziamento auto); 9) il SI.re è proprietario di un'autovettura Alfa 159, tg. EH722PD, immatricolata Parte_2 nell'anno 2009, acquistata usata nel 2023, con pagamento rateale garantito con emissione di cambiali con scadenza nel 2026 (rata da €. 100,00 mensile fino al settembre 2025, a seguire rate di €. 350,00 (doc. 8: copia libretto di circolazione;
doc.9: copia effetto cambiario); 10) Gli assegni unici per i due figli, attualmente pari a
467,00, sono percepiti al 100% dalla SI.ra , con il consenso del SI. ; 11) Gli Parte_1 Parte_2 arretrati del consumo del servizio idrico sino al 31 luglio 2024 saranno stati pagati integralmente dal SI.
e dall'1 agosto 2024 i consumi saranno a carico della sig.ra e, previo saldo degli arretrati da Pt_2 Pt_1 parte del SI. , la SI.ra provvederà alla relativa voltura;
il SI.re inoltre dovrà Parte_2 Pt_1 Pt_2 saldare entro il 30.10. 2024 gli arretrati per il pulmino dei bambini sino a giugno 2024; per gli anni a venire
(ossia da settembre 2024 in poi) le spese straordinarie del pulmino sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. 12) Il pagamento degli avvisi / cartelle esattoriali è a carico esclusivamente del SI. Pt_2
13) I ricorrenti hanno raggiunto un accordo in via consensuale per definire le condizioni inerenti la responsabilità genitoriale nell'interesse superiore della prole e, richiamato l'art.473 bis 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori. 14) Le parti dichiarano che non pendono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la medesima domanda o domande connesse”.
Formulavano quindi le seguenti conclusioni congiunte: “- CASA FAMILIARE: la casa familiare, in Ferentino Via Chivi San Benedetto n.52 (già Via Casilina Nord n.5), resterà nella disponibilità esclusiva della SI.ra che vi abiterà insieme ai figli;
il SI. ha già lasciato la Parte_1 Parte_2 casa familiare e si obbliga a trasferire la propria residenza entro il 30 ottobre 2024, prelevando i propri effetti personali entro tale data;
tutti i mobili e arredi restino all'interno della casa familiare a disposizione dei figli. Si precisa che il 100% del canone di locazione ammontante a €.400,00 mensili sarà versato direttamente dalla SI.ra a partire dal mese successivo alla sottoscrizione da parte di entrambi delle presenti condizioni. Pt_1
La SI.ra provvederà a volturare a proprio nome il contratto di locazione entro 30 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione da parte di entrambi delle presenti condizioni, con spese al 50% tra le parti;
quindi, dal
1.10.2024 i canoni di locazione saranno a carico e corrisposti direttamente dalla SI.ra . - Parte_1
AFFIDAMENTO DEI FIGLI: I figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte di entrambi di educarli ed istruirli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi. Il padre avrà con sé i figli, provvedendo a far fare loro i compiti, ad accompagnarli alle eventuali visite mediche e/o nelle attività extrascolastiche - attualmente il lunedì e venerdì a calcio e danza rispettivamente per Per_1 ed e il mercoledì dalla logopedista per -, alla loro cena e doccia, prelevandoli e Per_2 Per_2 riaccompagnandoli a casa presso la madre o nel luogo in cui si trovano i bambini e che verrà comunicato al
SI. dalla SI.ra con messaggio WhatsApp, secondo il seguente calendario: Settimana 1: Pt_2 Pt_1 lunedì e venerdì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle 21.00;
Settimana 2: lunedì e giovedì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle
21.00; Settimana 3: mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle 21.00; Settimana 4: martedì e giovedì dall'uscita da scuola (oppure dalle ore 15.30 nel periodo extrascolastico) alle 21.00. In base agli impegni lavorativi del padre lo stesso comunicherà entro le ore
20.00 del sabato precedente quale calendario settimanale (1, 2, 3, 4) rispettare per la settimana entrante. Il padre inoltre avrà con sé i figli a settimane alterne: Il sabato dalle ore 15.00 fino alle ore 21,00 della domenica (qualora il padre lavori la domenica mattina, potrà tenerli con sé la domenica dalle 15.00 alle 21.00) provvedendo a far fare loro i compiti, alla loro cena e doccia, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa presso la madre o nel luogo in cui si trovano i bambini e che verrà comunicato al SI. dalla SI.ra con Pt_2 Pt_1 messaggio WhatsApp, obbligandosi a comunicare i propri turni entro le ore 20.00 del sabato precedente. Nel caso di impegni del genitore nei giorni rispettivi in cui ha con sé i bambini, questi ultimi potranno essere affidati ai nonni oppure il genitore dovrà provvedere incaricando direttamente una baby sitter sostenendone personalmente i relativi costi. -In caso di mancata comunicazione dei giorni e orari di visita o di comunicazione dei turni di lavoro entro le ore 20.00 del sabato precedente il padre dovrà rispettare il calendario settimanale 1 per la settimana entrante. - MANTENIMENTO DEI FIGLI: Il SI. versa in favore della SI.ra Parte_2
€.500,00 al mese (€.250,00 per ciascun figlio), per il mantenimento dei figli entro il 30 del mese, Parte_1 già dal mese di luglio 2024, oltre rivalutazione annuale Istat, mediante bonifico bancario (IBAN IT 36 W083
4474 4200 0000 2882 107). Si precisa che, secondo Protocollo in uso da codesto Tribunale, sono comprese nell'assegno mensile di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche di istituti pubblici (eccetto quelle universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente) - ASSEGNO UNICO UNIVERSALE E ALTRE INDENNITA': l'assegno unico, attualmente pari ad €. 467,00, continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla madre;
il padre si obblighi a fornire eventuali dati richiesti per la compilazione della/e richiesta/e periodiche e a sottoscrivere i documenti necessari ai fini del riconoscimento e pagamento in favore della SI.ra . Inoltre a seguito di Parte_1 eventuale presentazione della domanda per l'accertamento ed il riconoscimento di cui alla L.104/92 riguardante la figlia minore , l'eventuale assegno/indennità/agevolazioni saranno percepite dalla Per_2
SI.ra per le esigenze della minore. -FESTIVITA' E VACANZE: Soltanto per l'anno corrente i Parte_1 bambini trascorrano con il padre dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 21.00 del 26 dicembre e il 31 dicembre (prelevandoli dalla casa familiare dalle ore 10,00 e riaccompagnandoli alle ore 10,00 del rispettivo giorno successivo). Per gli anni successivi, salvo diverso accordo tra i genitori: durante le festività natalizie i bambini trascorrano con il padre il 24 dicembre, il 26 dicembre e il 31 dicembre, prelevandoli dalla casa familiare dalle ore 10,00 e riaccompagnandoli alle ore 10,00 del rispettivo giorno successivo, con la madre il
25 dicembre, l' 1 gennaio e il 6 gennaio (queste condizioni si propongono per le prossime festività natalizie del dicembre 2025 e gennaio 2026, viceversa l'anno successivo e così via ad anni alterni); i bambini trascorreranno con il padre anche tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie;
i tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie dovranno essere comunicati dal padre alla madre entro il 15 di dicembre di ciascun anno;
i bambini trascorreranno il giorno di Pasquetta del 2025 con il papà e il giorno di Pasqua con la mamma (viceversa l'anno successivo e così via ad anni alterni). Durante le vacanze estive i bambini trascorreranno con il papà 7 giorni consecutivi, previa comunicazione alla madre entro il 31 maggio di ciascun anno [per l'anno 2024 il padre ha avuto con sé i bambini tre giorni 24,25,26/06/2024; i bambini trascorreranno con il genitore il giorno del rispettivo compleanno;
i bambini trascorreranno con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma;
i genitori festeggeranno insieme ai bambini i compleanni ad anni alterni il pranzo o la cena o, se d'accordo, sostenendo al 50% le spese per le feste di compleanno insieme con amici e parenti;
per le altre festività si applicherà il criterio dell'alternanza annuale;
- CONSENSO: Nel caso in cui sia necessario il previo accordo per qualsiasi decisione, anche per attività sportive e/o ricreative e/o scolastiche, o di qualsivoglia altra natura, il genitore farà pervenire all'altro per iscritto (mediante messaggio WhatsApp) la relativa richiesta;
in ogni caso, anche in caso di mancata e/o tempestiva lettura, i messaggi saranno considerati come letti alla data di invio degli stessi;
l'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio eventuale dissenso, motivandolo, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate;
- SPESE STRAORDINARIE: Per le spese straordinarie (compreso spese mediche, oculistiche, odontoiatriche, scolastiche ed extrascolastiche, viaggi di istruzione, libri scolastici, rette universitarie, master, acquisto auto per i figli e spese connesse all'utilizzo) ciascun genitore contribuirà nella misura del 50%. Per gli anni a venire le spese straordinarie del pulmino sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per le spese sportive e della logopedista il padre continua sin da ora e per il futuro a manifestare il proprio consenso ed impegno a sostenerne i costi al 50%, fermo restando che la futura ed eventuale indennità ex L. 104/92 verrà utilizzata dalla sig.ra per le spese inerenti la patologia della figlia Pt_1
. Le spese straordinarie sostenute per i minori sino a luglio 2024 sono state già rimborsate dal SI. Per_2 alla SI.ra Costituiscono spese straordinarie subordinate al preventivo consenso: - Pt_2 Pt_1
SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i genitori, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio;
-SPESE DI NATURA LUDICA O PARASCOLASTICA: corsi di lingua o attività artistiche(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
- SPESE SPORTIVE: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
: spese per interventi chirurgici, Controparte_1 spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia. - SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE,
RICEVIMENTI, CELEBRAZIONI E FESTEGGIAMENTI dedicati ai figli: per il compleanno di 18 anni, laddove i figli volessero festeggiare con gli amici, le spese andranno ripartite al 50% tra i genitori;
le altre cerimonie
(comunione, cresima…) saranno festeggiate separatamente, tranne per la cerimonia in presenza di entrambi genitori e saranno sostenute al 50% da ciascun genitore le spese comuni relative a chiesa, abiti, bomboniere, fiori….). Costituiscono spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il previo consenso: - libri scolastici;
- spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- spese accessorie all'utilizzo di autoveicoli utilizzati dai figli in caso di assenso all'acquisto; - spese di baby sitter in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario in mancanza di comprovata disponibilità dell'altro genitore;
- spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dell'altro genitore, dovranno essere documentate. Il rimborso pro-quota a favore del genitore che le ha anticipate deve essere chiesto entro30 giorni dalla loro effettuazione e deve essere eseguito mediante bonifico nei 30 giorni successivi alla richiesta, se adeguatamente documentata. La deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da ciascun genitore nella misura della corrispondente contribuzione. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese. -
VARIE: - i genitori si impegnano a far frequentare la scuola con regolarità ai figli rispettando con puntualità gli orari e gli impegni scolastici;
- il padre e la madre possano comunicare telefonicamente con i figli anche quotidianamente, nel rispetto degli impegni, degli orari e delle esigenze dei bambini;
- i genitori abbiano l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
-entrambi i genitori dovranno consentire che i bambini abbiano rapporti costanti e frequenti con nonni, zii e cugini di entrambe le famiglie di appartenenza dei genitori;
-tutte le comunicazioni tra i genitori, di qualsiasi contenuto, dovranno avvenire esclusivamente tra i genitori, senza il tramite dei figli e di terze persone, mediante messaggi WhatsApp con relativa visibilità di avviso di lettura ed in ogni caso, anche in caso di mancata e/o tempestiva lettura, i messaggi saranno considerati come letti alla data di invio degli stessi, con impegno reciproco a comunicare eventuali cambiamenti di utenza;
- entrambi i genitori autorizzano preventivamente le immagini fotografiche e/o riprese dei figli minori, effettuate ai soli fini istituzionali da istituti scolastici e/o associazioni ludicosportive durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni cui dovessero partecipare, acconsentendo al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle eventuali norme statutarie. - PASSAPORTO: I genitori prestino reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualsivoglia autorizzazione sia necessaria anche ai fini di viaggio all'estero con i figli. - Spese legali compensate”.
Col decreto di convocazione delle parti del 7/12/24 il Giudice rel. rilevava la seguente criticità del ricorso: “le parti non hanno depositato un estratto dell'atto di nascita dei minori e che comprovi la loro paternità naturale nei confronti dei medesimi;
”, Persona_4 Persona_3 alla quale le parti ponevano rimedio con il successivo deposito del 16/1/25.
All'udienza del 4/2/25 le parti insistevano nella loro domanda, richiamando le conclusioni congiunte da esse formulate in ricorso. Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro accolta la predetta domanda congiunta delle parti, posto che il Tribunale valuta che le complessive condizioni concordate tra le parti sono congrue e corrispondenti in generale all'interesse - materiale ed educativo - dei loro figli minorenni ed , e per l'effetto le recepisce come Per_1 Per_2 in dispositivo.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone la regolamentazione della responsabilità genitoriale di e Parte_1
in relazione ai loro figli minorenni nati fuori del matrimonio Parte_2
e come da condizioni di cui al loro ricorso Persona_4 Persona_3 congiunto, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali della presente causa.
Così deciso in Frosinone, l'11/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice rel.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )