Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 877
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità della cartella per omessa notifica dell'avviso di liquidazione

    La cartella di pagamento impugnata è stata emessa in assenza della previa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, che costituisce atto presupposto indispensabile ai fini della formazione della pretesa tributaria. L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, nel caso di specie la cartella di pagamento. La Agenzia delle Entrate non ha prodotto alcun documento a sostegno della notifica dell'avviso di liquidazione.

  • Altro
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul primo motivo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 877
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 877
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo