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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 877/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4218/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ieci Srl In Liquidazione Rappresentante Legale Nominativo 1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Difeso da
Nominativo 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220068971437000 REGISTR.ATTI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1. in liquidazione ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 00689714 37
000, relativa a Imposta di Registro per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 1.504,91.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che la nullità della cartella di pagamento impugnata, con illegittimità della iscrizione a ruolo, per omessa notifica dell'“Avviso di Liquidazione dell'Imposta”, atto presupposto indispensabile per la legittima emissione della cartella stessa. La mancata notifica aveva impedito alla società di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Con un secondo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212. La cartella non ha indicato in modo chiaro e intellegibile l'atto giudiziario oggetto di registrazione, la norma tariffaria applicata, la base imponibile, le aliquote e il calcolo degli interessi.
Inoltre, non è stato allegato alcun avviso di liquidazione, rendendo la cartella l'unico atto con cui la società
è venuta a conoscenza della pretesa tributaria, che avrebbe quindi dovuto essere adeguatamente motivata.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio e, sollecitata verifica preliminare in ordine alla ritualità del ricorso, ne ha contestato la fondatezza.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito del mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza civile n. 1524/2018 della Corte di Appello di Catania, regolarmente preceduta dall'avviso di liquidazione n. 2018003SC0000015240. Ha precisato che l'obbligo di registrazione sussiste anche per atti impugnati o impugnabili, ai sensi dell'art. 37 del DPR 131/1986, e che l'imposta applicata è da considerarsi provvisoria, salvo conguaglio o rimborso. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che conferma la natura “d'atto” dell'imposta di registro, indipendentemente dagli effetti pratici dell'atto tassato.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che la motivazione dell'avviso di liquidazione doveva considerarsi ampia ed esaustiva, conforme all'art. 54 comma 5 del DPR 131/1986, e sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria. Ha inoltre affermato che l'obbligo di motivazione poteva essere assolto anche per relationem, purché siano indicati gli estremi dell'atto richiamato e questo sia disponibile su richiesta, senza necessità di notifica.
Con riguardo al terzo motivo, ha sostenuto che la richiesta di pagamento è stata corretta e conforme alla normativa, in particolare agli artt. 5, 22, 37 del DPR 131/1986 e all'art. 8 della Tariffa allegata. Ha evidenziato che l'enunciazione di atti non registrati contenuta in provvedimenti giurisdizionali configura un “caso d'uso” che impone la tassazione, come confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/1999.
La resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, la verifica delle cause di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Quanto al primo motivo, la cartella di pagamento impugnata risulta emessa in assenza della previa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, che costituisce atto presupposto indispensabile ai fini della formazione della pretesa tributaria.
Secondo risalente orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., sez. unite, 4 marzo 2008 n.5791), ormai consolidato, in materia tributaria la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2018 n.1144; Cass. civ.,sez. unite, 15 aprile 2021 n.10012).
L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, nel caso di specie la cartella di pagamento.
Il contribuente ha correttamente esercitato la facoltà, prevista dall'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, di impugnare l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
A fronte di tale eccezione, la Agenzia ha solo allegato che la cartella era stata preceduta dall'avviso di liquidazione n. 2018003SC0000015240 del 2018, ma non ha prodotto alcun documento.
§§§§§
Restano assorbiti gli altri motivi.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4218/2023 R.G., annulla la cartella di pagamento n. 296 2022 00689714 37 000 e condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente 1. in liquidazione che liquida in complessivi euro 493,00 (i cui euro 30,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
NN IO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4218/2023 depositato il 08/06/2023
proposto da
Ieci Srl In Liquidazione Rappresentante Legale Nominativo 1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Difeso da
Nominativo 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220068971437000 REGISTR.ATTI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1. in liquidazione ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 296 2022 00689714 37
000, relativa a Imposta di Registro per l'anno 2018, per un importo complessivo di € 1.504,91.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito che la nullità della cartella di pagamento impugnata, con illegittimità della iscrizione a ruolo, per omessa notifica dell'“Avviso di Liquidazione dell'Imposta”, atto presupposto indispensabile per la legittima emissione della cartella stessa. La mancata notifica aveva impedito alla società di conoscere la pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa.
Con un secondo motivo, ha eccepito la nullità della cartella per difetto di motivazione e violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212. La cartella non ha indicato in modo chiaro e intellegibile l'atto giudiziario oggetto di registrazione, la norma tariffaria applicata, la base imponibile, le aliquote e il calcolo degli interessi.
Inoltre, non è stato allegato alcun avviso di liquidazione, rendendo la cartella l'unico atto con cui la società
è venuta a conoscenza della pretesa tributaria, che avrebbe quindi dovuto essere adeguatamente motivata.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio e, sollecitata verifica preliminare in ordine alla ritualità del ricorso, ne ha contestato la fondatezza.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la cartella di pagamento impugnata era stata emessa a seguito del mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione della sentenza civile n. 1524/2018 della Corte di Appello di Catania, regolarmente preceduta dall'avviso di liquidazione n. 2018003SC0000015240. Ha precisato che l'obbligo di registrazione sussiste anche per atti impugnati o impugnabili, ai sensi dell'art. 37 del DPR 131/1986, e che l'imposta applicata è da considerarsi provvisoria, salvo conguaglio o rimborso. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che conferma la natura “d'atto” dell'imposta di registro, indipendentemente dagli effetti pratici dell'atto tassato.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che la motivazione dell'avviso di liquidazione doveva considerarsi ampia ed esaustiva, conforme all'art. 54 comma 5 del DPR 131/1986, e sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria. Ha inoltre affermato che l'obbligo di motivazione poteva essere assolto anche per relationem, purché siano indicati gli estremi dell'atto richiamato e questo sia disponibile su richiesta, senza necessità di notifica.
Con riguardo al terzo motivo, ha sostenuto che la richiesta di pagamento è stata corretta e conforme alla normativa, in particolare agli artt. 5, 22, 37 del DPR 131/1986 e all'art. 8 della Tariffa allegata. Ha evidenziato che l'enunciazione di atti non registrati contenuta in provvedimenti giurisdizionali configura un “caso d'uso” che impone la tassazione, come confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/1999.
La resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, la verifica delle cause di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Quanto al primo motivo, la cartella di pagamento impugnata risulta emessa in assenza della previa notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, che costituisce atto presupposto indispensabile ai fini della formazione della pretesa tributaria.
Secondo risalente orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., sez. unite, 4 marzo 2008 n.5791), ormai consolidato, in materia tributaria la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata di atti, con le relative notificazioni, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. civ., sez. V, 18 gennaio 2018 n.1144; Cass. civ.,sez. unite, 15 aprile 2021 n.10012).
L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, nel caso di specie la cartella di pagamento.
Il contribuente ha correttamente esercitato la facoltà, prevista dall'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, di impugnare l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
A fronte di tale eccezione, la Agenzia ha solo allegato che la cartella era stata preceduta dall'avviso di liquidazione n. 2018003SC0000015240 del 2018, ma non ha prodotto alcun documento.
§§§§§
Restano assorbiti gli altri motivi.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4218/2023 R.G., annulla la cartella di pagamento n. 296 2022 00689714 37 000 e condanna la resistente Agenzia al pagamento delle spese processuali in favore di Ricorrente 1. in liquidazione che liquida in complessivi euro 493,00 (i cui euro 30,00 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE
NN IO