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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/10/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 144-1/2025 P.U.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Prima Sezione Civile
Diritto della Crisi e dell'insolvenza riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 144-1/2025 P.U. da
(C.F. ) – con l'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
Campesan ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con sede in Cogollo del Cengio Controparte_1 C.F._2
(VI), via Marconi n. 10/2 – non costituito resistente
Visto il ricorso depositato da parte ricorrente in data 8.5.2025, per l'apertura, in via principale, del procedimento di liquidazione giudiziale e, in subordine, del procedimento di liquidazione controllata nei confronti del debitore resistente;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
esaminati i documenti agli atti e le informative trasmesse da EN , CP_2 [...]
ex art. 367 CCII, nonché dall'EN Controparte_3
ex art. 41 comma 6 CCII;
Controparte_4
1 il Tribunale osserva quanto segue: sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante, trattandosi di creditore della somma di
€ 14.467,57 in forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 2 CCII;
si ritiene che l'impresa debitrice abbia posseduto, nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII
e non sia perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale: “la prova non dev'essere necessariamente fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime, Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).” (Corte d'Appello di Venezia n. 2623/2025) e dalla documentazione in atti risulta che:
- l'impresa esercitata da (consistente in lavori di muratura e Controparte_1
intonacatura) è cessata il 14.4.2025, ma è entrata in crisi già a settembre 2024: lo stesso ricorrente ha infatti dedotto che il rapporto di lavoro è terminato il 26.11.2024 a causa dell'inadempimento della datrice di lavoro a far data da settembre 2024; l'esercizio dell'impresa
è formalmente iniziato nell'ottobre 2021 (v. visura camerale); l'attività ha perciò avuto una durata piuttosto limitata;
- le modeste dimensioni dell'attività non consentono di ipotizzare ricavi annui superiori a € 200.000 nel triennio 2022-2024; l'unica dichiarazione reddituale presentata conferma la circostanza: nel 2022 i ricavi sono stati di € 132.922, mentre il reddito netto è stato di € 78.337
(v. dichiarazione dei redditi del 2023), cosicché si può ritenere che i risultati del 2023 e a maggior ragione del 2024, in cui sono emersi i segnali della crisi, non siano stati molto diversi da quelli raggiunti nell'anno 2022;
- dalla dichiarazione dei redditi del 2023 non risultano immobilizzazioni, sicché anche la consistenza dell'attivo patrimoniale nel triennio 2022-2024 è verosimilmente rimasta lontana dalla soglia legale di € 300.000;
- sempre dalla dichiarazione dei redditi del 2023 non constano debiti e dalle informative dell'EN delle Entrate - Riscossione del 18.6.2025 emergono debiti per € 109.140,76, sicché può ritenersi che l'ammontare dei debiti sia stato al di sotto della soglia legale per tutto il triennio 2022-2024; sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 270
CCII, richiesta in via subordinata da parte ricorrente: la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati non inferiore a € 50.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dal
2 ricorrente e del debito erariale e previdenziale di € € 109.140,76, emergente dalle informative di cui sopra;
sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non risultando avanzate dal resistente domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 268 comma 2 e 2 comma 1 lett. b) CCII risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
- l'esecuzione forzata infruttuosa;
- un elevato debito erariale e previdenziale, pari ad € 109.140,76, senza che risultino rateazioni.
- la mancanza di cespiti liquidabili;
- il mancato deposito delle dichiarazioni reddituali e IVA relative agli ultimi due esercizi;
- la cancellazione dal Registri delle Imprese in data 14.4.2025;
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi (art. 2 comma 1 lett. a) CCII), bensì a vera e propria insolvenza (art. 2 comma 1 lett. b) CCII), sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore.
Va poi richiamato l'art. 270 comma 5 CCII, secondo cui: “Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.” e dunque va precisato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata:
- nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 268 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]
[...] C.F._2
(VE), via L. Manera n. 4/6, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in
Cogollo del Cengio (VI), via Marconi n. 10/2, C.F. ; C.F._2
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;
3 nomina Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- ove si tratti di imprenditore, pubblicata nel registro delle imprese;
- quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore.
Vicenza, 02/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott. Giuseppe Limitone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Prima Sezione Civile
Diritto della Crisi e dell'insolvenza riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Limitone Presidente dott.ssa Paola Cazzola Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al R.G. n. 144-1/2025 P.U. da
(C.F. ) – con l'avv. Aldo Parte_1 C.F._1
Campesan ricorrente nei confronti di
(C.F. ), con sede in Cogollo del Cengio Controparte_1 C.F._2
(VI), via Marconi n. 10/2 – non costituito resistente
Visto il ricorso depositato da parte ricorrente in data 8.5.2025, per l'apertura, in via principale, del procedimento di liquidazione giudiziale e, in subordine, del procedimento di liquidazione controllata nei confronti del debitore resistente;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito;
esaminati i documenti agli atti e le informative trasmesse da EN , CP_2 [...]
ex art. 367 CCII, nonché dall'EN Controparte_3
ex art. 41 comma 6 CCII;
Controparte_4
1 il Tribunale osserva quanto segue: sussiste la legittimazione attiva in capo all'istante, trattandosi di creditore della somma di
€ 14.467,57 in forza di decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 2 CCII;
si ritiene che l'impresa debitrice abbia posseduto, nei tre esercizi antecedenti al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII
e non sia perciò assoggettabile a liquidazione giudiziale: “la prova non dev'essere necessariamente fornita mediante la produzione nel procedimento dei bilanci di esercizio dell'impresa, potendo essere utilizzati strumenti probatori alternativi (v., tra le ultime, Cass. civ., ord., 23 aprile 2025, n. 10576).” (Corte d'Appello di Venezia n. 2623/2025) e dalla documentazione in atti risulta che:
- l'impresa esercitata da (consistente in lavori di muratura e Controparte_1
intonacatura) è cessata il 14.4.2025, ma è entrata in crisi già a settembre 2024: lo stesso ricorrente ha infatti dedotto che il rapporto di lavoro è terminato il 26.11.2024 a causa dell'inadempimento della datrice di lavoro a far data da settembre 2024; l'esercizio dell'impresa
è formalmente iniziato nell'ottobre 2021 (v. visura camerale); l'attività ha perciò avuto una durata piuttosto limitata;
- le modeste dimensioni dell'attività non consentono di ipotizzare ricavi annui superiori a € 200.000 nel triennio 2022-2024; l'unica dichiarazione reddituale presentata conferma la circostanza: nel 2022 i ricavi sono stati di € 132.922, mentre il reddito netto è stato di € 78.337
(v. dichiarazione dei redditi del 2023), cosicché si può ritenere che i risultati del 2023 e a maggior ragione del 2024, in cui sono emersi i segnali della crisi, non siano stati molto diversi da quelli raggiunti nell'anno 2022;
- dalla dichiarazione dei redditi del 2023 non risultano immobilizzazioni, sicché anche la consistenza dell'attivo patrimoniale nel triennio 2022-2024 è verosimilmente rimasta lontana dalla soglia legale di € 300.000;
- sempre dalla dichiarazione dei redditi del 2023 non constano debiti e dalle informative dell'EN delle Entrate - Riscossione del 18.6.2025 emergono debiti per € 109.140,76, sicché può ritenersi che l'ammontare dei debiti sia stato al di sotto della soglia legale per tutto il triennio 2022-2024; sussistono invece i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 270
CCII, richiesta in via subordinata da parte ricorrente: la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII (importo dei debiti scaduti e non pagati non inferiore a € 50.000,00) risulta integrata, alla luce del credito esposto dal
2 ricorrente e del debito erariale e previdenziale di € € 109.140,76, emergente dalle informative di cui sopra;
sussiste il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non risultando avanzate dal resistente domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 268 comma 2 e 2 comma 1 lett. b) CCII risulta integrato alla luce dei seguenti elementi:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su titolo esecutivo e di importo non elevato;
- l'esecuzione forzata infruttuosa;
- un elevato debito erariale e previdenziale, pari ad € 109.140,76, senza che risultino rateazioni.
- la mancanza di cespiti liquidabili;
- il mancato deposito delle dichiarazioni reddituali e IVA relative agli ultimi due esercizi;
- la cancellazione dal Registri delle Imprese in data 14.4.2025;
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi (art. 2 comma 1 lett. a) CCII), bensì a vera e propria insolvenza (art. 2 comma 1 lett. b) CCII), sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore.
Va poi richiamato l'art. 270 comma 5 CCII, secondo cui: “Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.” e dunque va precisato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata:
- nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 268 e 270 CCII;
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in [...]
[...] C.F._2
(VE), via L. Manera n. 4/6, quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in
Cogollo del Cengio (VI), via Marconi n. 10/2, C.F. ; C.F._2
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;
3 nomina Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
dispone che, a cura del Liquidatore, la presente sentenza venga:
- inserita nel sito internet del Tribunale;
- ove si tratti di imprenditore, pubblicata nel registro delle imprese;
- quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore.
Vicenza, 02/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Silvia Saltarelli dott. Giuseppe Limitone
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