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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MONTAMERTAL S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., ( p.iva n. 07981740728) con sede legale in Bisceglie alla via Berlino n. 19
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 28.8.2024 dal Pubblico
Ministero;
- esaminati gli atti;
- verificata la ritualità della notifica alla società resistente effettuata all'indirizzo pec della società risultante dal Registro delle Imprese;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 13.3.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuta la propria competenza, avendo la società resistente sede in Bisceglie;
- considerato che la prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale incombe sull'imprenditore debitore, tanto è vero che, in tema di istruttoria, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 41 quarto comma D.Lgs n. 1472022. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell0 acquisizione di informazioni urgenti (in termini analoghi, con riferimento alla procedura fallimentare, cfr. Cass., Ord., 23-06-2020, n. 12330);
- rilevato che la società debitrice non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a- fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Ragion per cui, in base ai criteri di ripartizione degli oneri probatori come sopra evidenziati, deve ritenersi che sussistano i requisiti di fallibilità in capo alla MONTARMETAL S.R.L. risolvendosi in danno di quest'ultima l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 41 quarto comma c.c.i.i.. Sotto altro aspetto, non può sottacersi l'omesso deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci approvati sin dal 2017;
- osservato che dall'Informativa della GDF del 7.3.2025 risultano debiti nei confronti dell'Erario per oltre 2.124.442,00, con la conseguenza che appare integrato il terzo requisito richiesto dall'art. 2 primo comma lett. d) c.c.i.i. ( ovvero, indebitamento superiore a € 500.000,00) nonché la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 quinto comma c.c.i.i.;
- considerato che risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, inteso quale situazione oggettiva dell' imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 18-01-2019, n. 1465). Nel caso di specie, il mancato pagamento di somme dovute all' amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MONTARMETAL S.R.L con sede legale in Bisceglie;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa Gaetana Rizzi iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 9.10.2025 ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 13 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Pastore Presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MONTAMERTAL S.R.L., in persona del suo legale rappresentante p.t., ( p.iva n. 07981740728) con sede legale in Bisceglie alla via Berlino n. 19
FATTO E DIRITTO
- letto il ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale depositato il 28.8.2024 dal Pubblico
Ministero;
- esaminati gli atti;
- verificata la ritualità della notifica alla società resistente effettuata all'indirizzo pec della società risultante dal Registro delle Imprese;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal giudice relatore all'udienza del 13.3.2025;
- udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuta la propria competenza, avendo la società resistente sede in Bisceglie;
- considerato che la prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale incombe sull'imprenditore debitore, tanto è vero che, in tema di istruttoria, l'omesso deposito (come nel caso di specie), da parte dell' imprenditore raggiunto da istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 41 quarto comma D.Lgs n. 1472022. Ciò pur residuando, in capo al tribunale, un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica anche nell0 acquisizione di informazioni urgenti (in termini analoghi, con riferimento alla procedura fallimentare, cfr. Cass., Ord., 23-06-2020, n. 12330);
- rilevato che la società debitrice non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla ha dedotto (e, a- fortiori, dimostrato) circa l'eventuale sussistenza dei requisiti di non fallibilità. Ragion per cui, in base ai criteri di ripartizione degli oneri probatori come sopra evidenziati, deve ritenersi che sussistano i requisiti di fallibilità in capo alla MONTARMETAL S.R.L. risolvendosi in danno di quest'ultima l'omesso deposito della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 41 quarto comma c.c.i.i.. Sotto altro aspetto, non può sottacersi l'omesso deposito presso la Camera di Commercio dei bilanci approvati sin dal 2017;
- osservato che dall'Informativa della GDF del 7.3.2025 risultano debiti nei confronti dell'Erario per oltre 2.124.442,00, con la conseguenza che appare integrato il terzo requisito richiesto dall'art. 2 primo comma lett. d) c.c.i.i. ( ovvero, indebitamento superiore a € 500.000,00) nonché la condizione di procedibilità prevista dall'art. 49 quinto comma c.c.i.i.;
- considerato che risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, inteso quale situazione oggettiva dell' imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (cfr.
Cass. civ. Sez. I, 18-01-2019, n. 1465). Nel caso di specie, il mancato pagamento di somme dovute all' amministrazione finanziaria per IVA ed iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di liquidazione giudiziale;
- tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MONTARMETAL S.R.L con sede legale in Bisceglie;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore la dott.ssa Gaetana Rizzi iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 9.10.2025 ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 13 marzo 2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore