Ordinanza collegiale 9 novembre 2023
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2023
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2023, proposto da
MR EE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Mantova, in persona rispettivamente del Ministro e del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dei due provvedimenti della Prefettura di Mantova del 7.8.2023 di revoca di altrettanti nulla osta al lavoro subordinato, che erano stati emessi rispettivamente a favore di IN LB (cod. pratica n. P – MN/L/Q/2023/100648) e IN PR (cod. pratica n. P – MN/L/Q/2023/100633).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il ricorrente ha avviato un’impresa individuale nel marzo 2023, e il giorno 27 dello stesso mese ha presentato allo sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Mantova domanda di nulla osta per nove lavoratori subordinati, tra cui i due lavoratori ai quali si riferiscono i provvedimenti impugnati.
2.- Lo sportello unico per l'immigrazione di Mantova ha rilasciato i nulla osta in data 1.5.2023 al sig. IN PR (codice pratica n. P – MN/L/Q/2023/100633) e in data 29.6.2023 al sig. IN LB (codice pratica n. P – MN/L/Q/2023/100648).
3.- I due lavoratori, conseguito il nulla osta, hanno ottenuto il visto dall'ambasciata e sono entrati in Italia.
4.- Lo sportello unico per l'immigrazione di Mantova, rilevata la mancata produzione di numerosi documenti, in data 5.7.2023 ha comunicato al ricorrente e ai due lavoratori l’avvio del procedimento per la revoca dei nulla osta, fissando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni e documenti.
Con pec del 17.7.2023 il ricorrente, in riscontro a tale comunicazione, ha trasmesso della documentazione alla Prefettura di Mantova.
Tuttavia la Prefettura, con i due provvedimenti del 7.8.2023 indicati in epigrafe, ha revocato i due nulla osta per mancanza della medesima documentazione che aveva indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, affermando che “ il dichiarante, entro il termine assegnato, ha prodotto osservazioni o ulteriore documentazione inadeguate / non ha fornito osservazioni ai fini di un eventuale riesame della pratica ”.
5.- Il ricorrente ha impugnato i due provvedimenti con ricorso notificato il 6.10.2023 e depositato l’11.10.2023.
6.- Con ordinanza n. 824 del 9.11.2023 questo Tribunale ha ordinato alla Prefettura di depositare quanto le era stato trasmesso via pec dal ricorrente, e di illustrare in una relazione accompagnatoria “ a cosa concretamente corrisponda, tanto per IN LB quanto per IN PR, l’espressione, di cui ai provvedimenti impugnati, per cui «il dichiarante, entro il termine assegnato, ha prodotto osservazioni o ulteriore documentazione inadeguate / non ha fornito osservazioni ai fini di un eventuale riesame della pratica »”.
La Prefettura ha poi effettivamente depositato i documenti che le erano stati trasmessi dal ricorrente e una relazione accompagnatoria.
7.- Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 503 del 22.12.2023, ha respinto la domanda cautelare.
8.- Da allora le parti non hanno svolto difese, e all’udienza pubblica del 30.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorrente lamenta col primo motivo la violazione degli artt. 10 bis e 7 della legge 241/1990, perché non è stata valutata la documentazione da lui prodotta a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei nulla osta, e col secondo motivo un difetto di motivazione perché, a fronte della suddetta documentazione, l’affermazione dei due provvedimenti secondo cui “ il dichiarante, entro il termine assegnato, ha prodotto osservazioni o ulteriore documentazione inadeguate / non ha fornito osservazioni ai fini di un eventuale riesame della pratica ” costituirebbe una motivazione di stile, carente di concreti elementi valutativi.
2.- Il ricorso è fondato, per le ragioni già esposte a proposito di casi simili, purtroppo numerosi, nei precedenti di questa Sezione n. 861 del 28.10.2024, n. 1050 del 30.12.2024, n. 73 del 3.2.2025, n. 123 del 14.2.2025, n. 133 del 17.2.2025 e n. 274 dell’1.4.2025.
È infatti pacifico, perché lo ammette l’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, che a seguito della comunicazione di avvio del procedimento il ricorrente abbia presentato della documentazione.
Tuttavia i due provvedimenti non considerano minimamente la produzione documentale effettuata dal ricorrente, ma, rispetto a quella produzione, contengono la formula standardizzata sopra riportata, sovente utilizzata nella recente prassi dalla Prefettura di Mantova, formula che è intrinsecamente contradditoria e che non consente di comprendere quale delle due ragioni, tra loro incompatibili, l’Amministrazione abbia inteso porre a fondamento dei provvedimenti stessi, e cioè se abbia esaminato i documenti prodotti dal ricorrente, e li abbia ritenuti non idonei, oppure se non li abbia nemmeno esaminati, non avvedendosi della loro presentazione.
Peraltro non sarebbe bastato che l’Amministrazione indicasse la ricorrenza della prima ipotesi, cioè l’avvenuta presentazione di osservazioni e/o documenti non idonei, perché la laconica formula utilizzata, ossia “ ha prodotto osservazioni o ulteriore documentazione inadeguate ”, è assolutamente generica e pertanto non costituisce una motivazione congrua, dovendo l’Amministrazione specificare, seppure sinteticamente, le ragioni per le quali le osservazioni e i documenti dell’interessato non siano idonei.
3.- Nella relazione depositata in giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria la Prefettura ha illustrato le ragioni della ritenuta inadeguatezza della documentazione presentata, ma le considerazioni ivi svolte costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché di esse non v’è traccia nei due provvedimenti.
4.- In conclusione le revoche dei due nulla osta vanno annullate, con conseguente reviviscenza dei nulla osta medesimi, e arretramento dei due procedimenti di revoca alla fase della valutazione delle osservazioni e della documentazione presentati dopo la comunicazione di avvio. La Prefettura è pertanto tenuta a compiere tale valutazione e a concludere i due procedimenti con un nuovo provvedimento, congruamente motivato, che abbia il contenuto o di conferma dei nulla osta, se la documentazione prodotta risulterà completa e adeguata, o di nuova revoca dei nulla osta stessi, se al contrario la documentazione prodotta risulterà carente o inadeguata, in tal caso indicandone specificamente le ragioni (non escluse eventualmente quelle addotte dalla Prefettura, per la prima volta, nella relazione depositata in giudizio).
5.- Giova precisare che la Prefettura dovrà valutare la documentazione in entrambi i procedimenti, anche se il ricorrente gliel’ha trasmessa indicando nella pec il numero di protocollo di una sola delle due pratiche: infatti, una volta che la documentazione è in possesso della Prefettura, essa deve essere comunque considerata, se pertinente, ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge 241/1990, il quale prevede che “ Documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ”.
6.- Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, per metà vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, mentre per la restante metà possono essere compensate, non essendo stata svolta alcuna attività difensiva dal ricorrente dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario; compensa le spese per la restante metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fede | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO