Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1307/2023 R.G., avente per oggetto: “lesione personale”;
TRA
già Parte_1 [...]
(c.f. e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Parte_2
SI ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Carpinteri, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, dall'avv. Giovanni Lo Presti del Foro di C.F._1
SI, giusta procura in atti;
APPELLATO
nato a [...] il [...] (Codice Fiscale Controparte_2 [...]
) rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, C.F._2
dagli avv.ti Chiara Lucenti e Giuseppe Lo Carmine, giusta procura in atti;
APPELLATO
1
,
[...]
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_4 C.F._4
)
[...]
APPELLATI Contumaci
All'udienza di discussione del 14.1.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1724/2022, pubblicata in data 21.9.2022 (resa nel procedimento n.
108/2017 R.G.), il Giudice Unico del Tribunale di SI, accoglieva la domanda di risarcimento del danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro, avanzata da e, per l'effetto, condannava solidalmente tutti i convenuti al Controparte_2
pagamento in favore dell'attore della somma di € 835.625,00 “detratto quanto riconosciuto da INAIL”.
Con successiva ordinanza del 9.9.2023, lo stesso giudice disponeva la correzione della sentenza ex art. 287 c.p.c. su ricorso di disponendo che, Controparte_2
nel dispositivo, laddove è scritto: Condanna solidalmente tutti i convenuti a risarcire al sig. per quanto in parte motiva la somma di euro Controparte_2
835.625,00 detratto quanto riconosciuto da INAIL, debba intendersi e leggersi:
“Condanna solidalmente tutti i convenuti a risarcire al sig. Controparte_2
per quanto in parte motiva la somma di euro 835.625,00 detratto quanto riconosciuto da INAIL a titolo di danno biologico .”
Avverso la detta sentenza, come corretta con successiva ordinanza del
9.9.2023, ha proposto appello la Parte_1
e ha chiesto dichiararsi nulla la parte corretta e confermarsi il testo della sentenza nella stesura originaria.
2 Si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'appello perché Controparte_2
infondato.
Si è costituito altresì che ha aderito all'appello della Controparte_1 [...]
Parte_1
All'udienza di discussione del 14.1.2025, la causa veniva posta in decisione.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_3
, in quanto non si sono costituiti in giudizio bancari Controparte_4
regolarmente citati.
Con il primo motivo di appello, la ritiene che il Tribunale Parte_1
abbia errato nell'accogliere l'istanza di correzione presentata dall'attore in quanto, con essa, l'istante cercava di ottenere una pronuncia in parte diversa da quella resa all'esito del giudizio con sentenza ormai passata in giudicato, individuando un errore materiale invece palesemente inesistente.
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia che la locuzione aggiunta nella parte dispositiva della sentenza non trova rispondenza nella parte motiva in cui non viene fatto alcun riferimento alla volontà del giudice di limitare la riduzione a quanto riconosciuto dall'INAIL “a titolo di danno biologico”, anche tenuto conto che l'attore aveva chiesto il risarcimento complessivo sia per il danno patrimoniale che per il danno biologico, e che il giudice aveva accolto tale domanda.
Detti motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto attengono alla medesima questione, appaiono fondati e vanno quindi accolti.
E' principio pacifico in giurisprudenza che “Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli articoli 287 e seguenti del Cpc è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre
3 resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se il giudice abbia violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio” (v. recentemente, Cass.
6.2.2024 n. 3316).
Nel caso in esame, a fronte di una domanda generica dell'attore, che nell'atto di citazione aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni, “nessuno escluso”, a titolo differenziale, il primo giudice ha accolto integralmente la domanda fornendo una motivazione altrettanto generica quanto alla determinazione di tale danno.
Anzitutto, dopo aver richiamato la CTU medico legale espletata, si è limitato a statuire quanto segue: “pertanto in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 835.625,00”. Poi, soltanto nel dispositivo, nel capo di condanna al risarcimento dei danni, liquidati omnicomprensivamente in €
835.625.000, ha aggiunto la locuzione “detratto quanto riconosciuto da INAIL”.
In primo luogo, va rilevato che dalla sentenza non risulta neppure quali pregiudizi si siano voluti risarcire, se solo il danno non patrimoniale o anche il danno patrimoniale, e con riferimento al danno non patrimoniale quali delle sue componenti (biologico permanente, biologico temporaneo, danno morale, riduzione capacità lavorativa generica).
La sentenza, inoltre, non contiene alcun riferimento al criterio da seguire per detrarre dall'ammontare del danno liquidato le somme già corrisposte dall'assicuratore sociale, peraltro non specificate.
Soltanto in seno all'ordinanza di correzione il Tribunale, con ampia motivazione, ha dedotto che il criterio da seguire, per procedere alla comparazione del danno civilistico con l'indennizzo erogato dall'INAIL, è quello delle poste omogenee, facendone discendere la conseguenza che doveva intendersi che dall'ammontare complessivo del danno come liquidato in sentenza andava detratta, non l'intera rendita costituita dall'INAIL, ma soltanto quanto riconosciuto da detto
4 istituto a titolo di danno biologico, e ha quindi disposto la modifica del dispositivo, con l'aggiunta della relativa locuzione.
Osserva la Corte che tale modifica non può certamente qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, poiché non si risolve in una mera divergenza tra il giudizio e la sua espressione testuale ma incide proprio sul contenuto concettuale della decisione.
E invero il primo giudice, con l'assai scarna motivazione esposta nella sentenza, non aveva dato atto dell'opzione interpretativa seguita per procedere alla liquidazione del cd. danno differenziale.
In particolare, non emerge dalla sentenza in alcun modo come il giudice intendesse risolvere il problema interpretativo del DPR n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6 e 7, (riguardante il divieto di cumulo tra risarcimento ed indennità), neanche considerato in sentenza, consistente nello stabilire se la detrazione debba avvenire solo nell'ambito di poste omogenee o se debba tener conto di tutte le somme erogate dall'Istituto assicuratore, nel senso che ai fini del calcolo del danno differenziale devono essere conteggiati tanto il danno patrimoniale che quello non patrimoniale e, nell'ambito di questo, quali delle diverse voci che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
Deve allora ritenersi che, con il surrettizio ricorso al procedimento di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c. si è inciso, inammissibilmente, sul contenuto concettuale della decisione, ovviandosi ad errori di giudizio della decisione, e ciò in violazione del giudicato ormai formatosi per decorso del termine di impugnazione.
Il ricorso allo strumento della correzione va pertanto ritenuto illegittimo e di conseguenza, in accoglimento dell'appello, va annullato il capo della sentenza nella parte aggiunta al dispositivo con l'ordinanza di correzione, costituita dalla locuzione “a titolo di danno biologico”.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico di nei rapporti con l'appellante. Controparte_2
5 Vanno invece compensate nei rapporti tra l'appellante e che Controparte_1
ha aderito all'appello, mentre nessuna statuizione va emessa nei confronti degli altri appellati rimasti contumaci.
Dette spese si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia
(indeterminabile a complessità non elevata, scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00), dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore e della natura della decisione su questioni di rito.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di SI n. 1724/2022, come
[...]
corretta con ordinanza ex art. 287 c.c. del 9.9.2023, annulla il capo del dispositivo di detta sentenza nella parte corretta, costituita dall'aggiunta, dopo le parole
“detratto quanto riconosciuto da INAIL”, della seguente locuzione: “a titolo di danno biologico”. condanna l'appellato al pagamento in favore Controparte_2
dell'appellante società delle spese processuali del grado, che Parte_1
liquida in € 804,00 per spese vive e in complessivi euro 4.996,00 per compensi, di cui euro 1029,00 per fase di studio della controversia, euro 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1523,00 fase istruttoria/trattazione ed euro 1735,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n.
55, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese con e dichiara nulla a provvedere Controparte_1
sulle spese nei riguardi degli appellati contumaci.
Così deciso in Catania il 30 gennaio 2025, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
6 dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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