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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7656 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22695/2024 RG avente ad OGGETTO: TFR a carico del fondo di garanzia
TRA
, cf. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
NU IN RICORRENTE E
persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto ha esposto che alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della SIRM
[...] rimaneva creditore del TFR;
che la società era dichiarata fallita dal Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata proc. n. 15/2021; che egli era ammesso al passivo, dichiarato esecutivo con decreto Trib. Torre Annunziata del 14.02.2023, per la somma di € 25.211,57 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda;
che in data 5.06.2024 inoltrava domanda all' per il pagamento del TFR ad opera del Fondo di Garanzia ex art 2 L CP_3
297/1982; che la domanda rimaneva senza esito, come il successivo ricorso amministrativo. Tanto premesso, ha adìto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli per ottenere la condanna dell' di garanzia al pagamento dell'importo complessivo di € CP_4
25.211,57 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione;
vinte le spese, con attribuzione. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per discussione nelle modalità della cd. trattazione scritta, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso non può trovare accoglimento. L' ha dedotto e documentato che, a decorrere dal mese di luglio 2019, anteriormente CP_3 al fallimento posto a fondamento della domanda, la titolarità del rapporto di lavoro con il ricorrente era trasferita dalla società SIRM SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA s.p.a. (cedente fallita dopo il trasferimento) alla società SIRM ITALIA SRL, per effetto di affitto di ramo di azienda (cfr. Mod. versato in atti). Controparte_5
Tali circostanze non sono state contestate dalla parte ricorrente. Ne deriva, in applicazione di quanto previsto dall'art 2112 cc per l'ipotesi di trasferimento della titolarità giuridica dell'azienda, la responsabilità del cessionario in bonis per i crediti di lavoro;
in tale caso il presupposto dell'insolvenza (requisito costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale ex art 2 L 297/1982), infatti, non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, ossia il cessionario in bonis . Si richiamano i principi di recente ribaditi da Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16740:
“In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del CP_3 cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all' ”. CP_3
La peculiarità delle questioni e le novità giurisprudenziali esaminate giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi. Napoli 23 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa G. Gagliardi
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli – Sezione lavoro e Previdenza - in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22695/2024 RG avente ad OGGETTO: TFR a carico del fondo di garanzia
TRA
, cf. , rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
NU IN RICORRENTE E
persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha esposto ha esposto che alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della SIRM
[...] rimaneva creditore del TFR;
che la società era dichiarata fallita dal Controparte_2
Tribunale di Torre Annunziata proc. n. 15/2021; che egli era ammesso al passivo, dichiarato esecutivo con decreto Trib. Torre Annunziata del 14.02.2023, per la somma di € 25.211,57 a titolo di TFR maturato e rimasto in azienda;
che in data 5.06.2024 inoltrava domanda all' per il pagamento del TFR ad opera del Fondo di Garanzia ex art 2 L CP_3
297/1982; che la domanda rimaneva senza esito, come il successivo ricorso amministrativo. Tanto premesso, ha adìto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli per ottenere la condanna dell' di garanzia al pagamento dell'importo complessivo di € CP_4
25.211,57 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione;
vinte le spese, con attribuzione. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva rinviata per discussione nelle modalità della cd. trattazione scritta, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso non può trovare accoglimento. L' ha dedotto e documentato che, a decorrere dal mese di luglio 2019, anteriormente CP_3 al fallimento posto a fondamento della domanda, la titolarità del rapporto di lavoro con il ricorrente era trasferita dalla società SIRM SOCIETA' ITALIANA RADIO MARITTIMA s.p.a. (cedente fallita dopo il trasferimento) alla società SIRM ITALIA SRL, per effetto di affitto di ramo di azienda (cfr. Mod. versato in atti). Controparte_5
Tali circostanze non sono state contestate dalla parte ricorrente. Ne deriva, in applicazione di quanto previsto dall'art 2112 cc per l'ipotesi di trasferimento della titolarità giuridica dell'azienda, la responsabilità del cessionario in bonis per i crediti di lavoro;
in tale caso il presupposto dell'insolvenza (requisito costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale ex art 2 L 297/1982), infatti, non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, ossia il cessionario in bonis . Si richiamano i principi di recente ribaditi da Cassazione civile sez. lav., 17/06/2024, n.16740:
“In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del CP_3 cedente stesso, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile, non rilevando in senso contrario l'accordo sindacale raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428 del 1990, ratione temporis applicabile, per liberare il cessionario dall'obbligazione solidale di pagare il TFR maturato alle dipendenze del cedente, accordo che non è opponibile all' ”. CP_3
La peculiarità delle questioni e le novità giurisprudenziali esaminate giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi. Napoli 23 ottobre 2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa G. Gagliardi