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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4999/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4999 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Pietro Di Stefano e Francesca Terracciano
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede legale in
[...]
Roma, Via Calabria n. 46 (C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_1
Thomas Martone
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, sospesa
l'efficacia esecutiva della statuizione appellata, sentir:
r.g. n. 4999/2020 1 AA- dichiarare, alla stregua delle causali di cui ai motivi I, II e III che precedono, la nullità dell'ingiunzione emessa in danno della Controparte_2
(soggetto giuridico inesistente al momento della notifica);
BB- dichiarare, ancora per le causali di cui ai motivi I, II e III che precedono, le obbligazioni oggetto della ingiunzione di pagamento prot. n. 9719/ININN emessa dalla
in data 8/6/2016 e notificata alla in data 16.06.2016 CP_1 Controparte_2
(opposto in primo grado) non riconducibili al Sig. Parte_1
CC- disporre, in via gradata, la riduzione della pretesa vantata da Controparte_1
limitandola alla componente erogata non a fondo perduto (per le causali di cui al motivo
n. IV);
DD- governare le spese processuali in conformità del motivo svolto sub V”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle suesposte difese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni:
a) in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, per i motivi esposti in narrativa;
b) sempre in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi esposti in narrativa;
c) nel merito, respingere tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto, confermare la sentenza di primo grado n.
4351/2020 pubblicata il 28 febbraio 2020 emessa nell'ambito del giudizio RG.
50461/2016 di opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 ad ingiunzione di pagamento e, per
l'effetto, confermare l' ingiunzione di pagamento n. 9719 dell'8 giugno 2016.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 9719/ININN dell'08.06.2016, notificata il 16.06.2016, per l'importo di euro 60.722,13, con la quale l'
[...]
– Controparte_1
r.g. n. 4999/2020 2 (d'ora in poi, ) agiva per il recupero del credito relativo Controparte_1 CP_1
alle agevolazioni concesse ex D.L.vo n. 185/2000, dolendosi della nullità dell'ingiunzione per l'inesistenza del soggetto destinatario del pagamento, la per la quale a seguito del recesso Controparte_2
dell'unico socio accomandante si era verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2323 c.c., eccependo la prescrizione del credito e invocando la riduzione del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale adito, con sentenza n. 4351/2020, pubblicata il 28.02.2020 e non notificata, respingeva l'opposizione, rilevando che: (i) al recesso dell'unico socio accomandante e al verificarsi di una causa di scioglimento della società non era seguita la cancellazione della società dal registro delle imprese, che sola determina l'estinzione della società, sicché la stessa era ancora operativa al momento dell'emissione e della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
(ii) la pretesa azionata da era legittima a fronte dell'inadempimento CP_1
contrattuale nel quale era incorsa la beneficiaria e il credito non era prescritto, decorrendo il termine di prescrizione (decennale) non dal momento dell'avvenuto inadempimento da parte della beneficiaria, ma, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi nel caso di specie dal 31.12.2013, data in cui scadeva il termine di pagamento dell'ultima rata del finanziamento.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello Pt_1
, il quale ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe contestando
[...]
la sentenza appellata:
1) nella parte in cui non aveva ritenuto che il verificarsi della causa di scioglimento era di per sé sufficiente a determinare l'estinzione della società non avendo la formalità della cancellazione efficacia costitutiva e nella parte in cui non aveva considerato che nelle sue difese CP_1
aveva dato per realizzata la vicenda estintiva della società;
2) nella parte in cui non aveva considerato che lo scioglimento della società operante di diritto, in uno all'inattività dell'impresa, non poteva che determinare l'estinzione della società, che dunque non era più
r.g. n. 4999/2020 3 esistente al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento, con conseguente inefficacia di quest'ultima;
3) nella parte in cui aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede legale della nonostante la stessa non fosse più esistente, CP_2
essendosi verificati sin dal 2011 (per effetto della mancata ricostituzione della compagine sociale) o al più tardi dal 2013 (per effetto del mancato deposito per tre anni consecutivi del bilancio di esercizio) i presupposti per i quali la Camera di Commercio avrebbe dovuto attivare in via officiosa la procedura di cancellazione della società dal registro delle imprese di cui al D.P.R. n. 247/2004;
4) nella parte in cui non aveva escluso dall'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento la componente del finanziamento erogato a fondo perduto, potendo reclamare unicamente la restituzione CP_1
della quota del finanziamento concesso a tasso agevolato;
5) nella regolamentazione delle spese di lite, che dovrà essere modificata a seguito dell'invocata riforma della sentenza appellata.
In data 10.05.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è costituita
, che ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di appello, per CP_1
non essere stato censurato uno specifico capo della sentenza, e del terzo motivo, per avere parte appellante per la prima volta svolto considerazioni inerenti la dedotta estinzione della società non svolte nel giudizio di primo grado incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c., ed ha chiesto il rigetto dei restanti motivi.
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità del secondo motivo di appello, che, per quanto in gran parte riproduttivo del primo, contiene argomentazioni dalle quali è possibile evincere quali sono gli aspetti della sentenza che si ritengono errati e qual è la richiesta di modifica della pronuncia invocata.
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché, come detto, sostanzialmente sovrapponibili.
Le doglianze non hanno alcun fondamento.
r.g. n. 4999/2020 4 Sebbene, infatti, alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento
(08.06.2016) si fosse già verificata la causa di scioglimento della
[...]
di cui all'art. 2323 comma primo c.c., per essere, in Controparte_2
data 12.11.2010 l'unico socio accomandante, , receduto dalla Parte_2
società, rimasta dunque con un solo socio accomandatario (l'odierno appellante
), e per non essersi ricostituita la compagine dei soci Parte_1
accomandanti nel termine di sei mesi e nonostante detta causa di scioglimento operi di diritto, ciò non di meno l'indicata società in accomandita semplice era a quella data ancora esistente, non essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese.
Le argomentazioni dell'appellante confondono due piani, che devono essere mantenuti distinti, lo scioglimento della società e l'estinzione della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice, determinato, ad esempio, dalla mancata ricostituzione della compagine dei soci accomandanti (o dei soci accomandatari) nel termine di sei mesi, non determina l'estinzione ma la messa in liquidazione della società, sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione (v. Cass. n. 27189/2014), e rappresenta solo la prima delle fasi prodromiche alla definitiva perdita della soggettività giuridica della società, che si verificherà con la cancellazione dal registro delle imprese, evento non intervenuto al momento dell'emissione e della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
E' opportuno rilevare al riguardo che solo a seguito delle modifiche all'art. 2495 c.c. apportate dal D.L.vo n. 6/2003 si può ritenere che anche per le società di persone, cui detta norma dettata per le società di capitali è applicabile, il momento estintivo coincida con la cancellazione dal registro delle imprese (v.
Cass. n. 31037/2017, conf. Cass. S.U. n. 6070/2013, Cass. n. 24037/2009), giacché nel vigore della precedente disciplina l'estinzione della società di persone era determinata soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (v. Cass. n.
12114/2006).
r.g. n. 4999/2020 5 E' la cancellazione dal registro delle imprese che determina, dunque, il venir meno della capacità e della soggettività giuridica della società di persone e che rende tale evento, con la sua pubblicazione, opponibile a terzi. Giova rammentare che per le società in accomandita semplice come per tutte le imprese commerciali valgono le norme dettate dall'art. 2193 c.c., che sanciscono l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, con presunzione iuris et de iure di conoscenza dei fatti iscritti da parte dei terzi e presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti da parte dei terzi, superabile con la prova della conoscenza effettiva che la parte tenuta alla pubblicità deve fornire. Ora, nel caso di specie, non si può postulare in alcun modo la conoscenza dell'estinzione della società da parte di al momento di CP_1
emettere l'ingiunzione di pagamento, dal momento che alcuna vicenda estintiva si era verificata, né può ritenersi che l'Agenzia dovesse presumere l'estinzione della dalla ricorrenza dei presupposti per l'attivazione da parte della CP_2
Camera di Commercio della procedura di cancellazione d'ufficio dell'Ente
(ferma restando l'inammissibilità del terzo motivo di appello, di cui a breve si dirà), avendo solo la cancellazione dal registro delle imprese debitamente resa pubblica l'effetto di determinare la perdita della soggettività giuridica dell'ente e di rendere tale accadimento opponibile a terzi. Del tutto ininfluente ai presenti fini, per i motivi già detti, è la supposta conoscenza della causa di scioglimento, ove la stessa fosse stata iscritta nel registro delle imprese.
Non può inoltre attribuirsi alcuna valenza di non contestazione in ordine all'avvenuta estinzione della società all'affermazione spesa da nella CP_1
comparsa di costituzione circa la permanenza della legittimazione processuale della società pur se cancellata per i rapporti in sospeso e non definiti, che richiama la disciplina in vigore prima delle modifiche apportate all'art. 2495 c.c. dal D.L.vo n. 6/2003 e che ha rilievo del tutto opposto, volendo significare la permanenza in vita della società di persone sino alla definizione di tutti i rapporti di dare ed avere.
Il terzo motivo di appello, che è infondato per i rilievi appena svolti in ordine alla coincidenza del momento estintivo con la cancellazione dal registro delle imprese e all'opponibilità di tale evento per effetto della sua iscrizione nel registro, è pure inammissibile, non avendo il nel giudizio di primo Pt_1
r.g. n. 4999/2020 6 grado mai dedotto alcunché circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle procedure di cancellazione d'ufficio della società ai sensi del
D.P.R. n. 247/2004 o dell'art. 2490 c.c. sin dal 2011 o al più tardi dal 2013, in conseguenza del mancato deposito dei bilanci di esercizio per tre annualità consecutive. Vale infatti il principio correttamente richiamato dalla parte appellata, secondo il quale “il divieto di “nova” di cui all'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello riguarda ovviamente non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così, Cass.
n. 9211/2022, conf. Cass. n. 22357/2019, Cass. n. 2529/2018).
Il quarto motivo di appello è infondato.
Risulta infatti per tabulas che la , dopo aver Controparte_2
ricevuto la somma di € 176.572,28 a titolo di contributo a fondo perduto e a titolo di finanziamento agevolato, si fosse resa inadempiente all'obbligo di rimborsare la quota di capitale ottenuta a titolo di finanziamento agevolato, provvedendo al pagamento di sole 12 rate su un totale di 28 rate, e che l'art. 19 lettera i) del contratto di concessione delle agevolazioni attribuisse ad CP_1
la facoltà di risolvere il contratto in caso di mancato pagamento anche solo di una rata del mutuo da parte della beneficiaria e di ottenere la restituzione, “in un'unica soluzione, di tutte le somme erogate”.
Nel caso di specie, ha invece limitato la richiesta di restituzione alle CP_1
rate scadute e non pagate e alle rate a scadere sul finanziamento agevolato, non richiedendo la restituzione delle agevolazioni a fondo perduto erogate, la cui inclusione nell'importo di cui è stato intimato il pagamento invece lamentava, infondatamente, parte appellante.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
r.g. n. 4999/2020 7 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il terzo motivo di appello e rigetta nel resto l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4999/2020 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dottor Nicola Saracino Presidente
Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 4999 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.07.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Pietro Di Stefano e Francesca Terracciano
APPELLANTE
E
Controparte_1
con sede legale in
[...]
Roma, Via Calabria n. 46 (C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. P.IVA_1
Thomas Martone
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In accoglimento del proposto gravame e in riforma dell'impugnata sentenza, sospesa
l'efficacia esecutiva della statuizione appellata, sentir:
r.g. n. 4999/2020 1 AA- dichiarare, alla stregua delle causali di cui ai motivi I, II e III che precedono, la nullità dell'ingiunzione emessa in danno della Controparte_2
(soggetto giuridico inesistente al momento della notifica);
BB- dichiarare, ancora per le causali di cui ai motivi I, II e III che precedono, le obbligazioni oggetto della ingiunzione di pagamento prot. n. 9719/ININN emessa dalla
in data 8/6/2016 e notificata alla in data 16.06.2016 CP_1 Controparte_2
(opposto in primo grado) non riconducibili al Sig. Parte_1
CC- disporre, in via gradata, la riduzione della pretesa vantata da Controparte_1
limitandola alla componente erogata non a fondo perduto (per le causali di cui al motivo
n. IV);
DD- governare le spese processuali in conformità del motivo svolto sub V”.
Per l'appellata:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle suesposte difese, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni:
a) in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile, per i motivi esposti in narrativa;
b) sempre in via preliminare, respingere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi esposti in narrativa;
c) nel merito, respingere tutte le domande formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto, confermare la sentenza di primo grado n.
4351/2020 pubblicata il 28 febbraio 2020 emessa nell'ambito del giudizio RG.
50461/2016 di opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910 ad ingiunzione di pagamento e, per
l'effetto, confermare l' ingiunzione di pagamento n. 9719 dell'8 giugno 2016.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
proponeva dinanzi al Tribunale di Roma opposizione Parte_1
avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n. 9719/ININN dell'08.06.2016, notificata il 16.06.2016, per l'importo di euro 60.722,13, con la quale l'
[...]
– Controparte_1
r.g. n. 4999/2020 2 (d'ora in poi, ) agiva per il recupero del credito relativo Controparte_1 CP_1
alle agevolazioni concesse ex D.L.vo n. 185/2000, dolendosi della nullità dell'ingiunzione per l'inesistenza del soggetto destinatario del pagamento, la per la quale a seguito del recesso Controparte_2
dell'unico socio accomandante si era verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2323 c.c., eccependo la prescrizione del credito e invocando la riduzione del credito ingiunto.
Si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
Il Tribunale adito, con sentenza n. 4351/2020, pubblicata il 28.02.2020 e non notificata, respingeva l'opposizione, rilevando che: (i) al recesso dell'unico socio accomandante e al verificarsi di una causa di scioglimento della società non era seguita la cancellazione della società dal registro delle imprese, che sola determina l'estinzione della società, sicché la stessa era ancora operativa al momento dell'emissione e della notifica dell'ingiunzione di pagamento;
(ii) la pretesa azionata da era legittima a fronte dell'inadempimento CP_1
contrattuale nel quale era incorsa la beneficiaria e il credito non era prescritto, decorrendo il termine di prescrizione (decennale) non dal momento dell'avvenuto inadempimento da parte della beneficiaria, ma, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi nel caso di specie dal 31.12.2013, data in cui scadeva il termine di pagamento dell'ultima rata del finanziamento.
Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivamente appello Pt_1
, il quale ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe contestando
[...]
la sentenza appellata:
1) nella parte in cui non aveva ritenuto che il verificarsi della causa di scioglimento era di per sé sufficiente a determinare l'estinzione della società non avendo la formalità della cancellazione efficacia costitutiva e nella parte in cui non aveva considerato che nelle sue difese CP_1
aveva dato per realizzata la vicenda estintiva della società;
2) nella parte in cui non aveva considerato che lo scioglimento della società operante di diritto, in uno all'inattività dell'impresa, non poteva che determinare l'estinzione della società, che dunque non era più
r.g. n. 4999/2020 3 esistente al momento della notifica dell'ingiunzione di pagamento, con conseguente inefficacia di quest'ultima;
3) nella parte in cui aveva ritenuto valida la notifica eseguita presso la sede legale della nonostante la stessa non fosse più esistente, CP_2
essendosi verificati sin dal 2011 (per effetto della mancata ricostituzione della compagine sociale) o al più tardi dal 2013 (per effetto del mancato deposito per tre anni consecutivi del bilancio di esercizio) i presupposti per i quali la Camera di Commercio avrebbe dovuto attivare in via officiosa la procedura di cancellazione della società dal registro delle imprese di cui al D.P.R. n. 247/2004;
4) nella parte in cui non aveva escluso dall'importo oggetto dell'ingiunzione di pagamento la componente del finanziamento erogato a fondo perduto, potendo reclamare unicamente la restituzione CP_1
della quota del finanziamento concesso a tasso agevolato;
5) nella regolamentazione delle spese di lite, che dovrà essere modificata a seguito dell'invocata riforma della sentenza appellata.
In data 10.05.2021, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è costituita
, che ha eccepito l'inammissibilità del secondo motivo di appello, per CP_1
non essere stato censurato uno specifico capo della sentenza, e del terzo motivo, per avere parte appellante per la prima volta svolto considerazioni inerenti la dedotta estinzione della società non svolte nel giudizio di primo grado incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c., ed ha chiesto il rigetto dei restanti motivi.
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Preliminarmente, occorre rilevare l'ammissibilità del secondo motivo di appello, che, per quanto in gran parte riproduttivo del primo, contiene argomentazioni dalle quali è possibile evincere quali sono gli aspetti della sentenza che si ritengono errati e qual è la richiesta di modifica della pronuncia invocata.
Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente perché, come detto, sostanzialmente sovrapponibili.
Le doglianze non hanno alcun fondamento.
r.g. n. 4999/2020 4 Sebbene, infatti, alla data di emissione dell'ingiunzione di pagamento
(08.06.2016) si fosse già verificata la causa di scioglimento della
[...]
di cui all'art. 2323 comma primo c.c., per essere, in Controparte_2
data 12.11.2010 l'unico socio accomandante, , receduto dalla Parte_2
società, rimasta dunque con un solo socio accomandatario (l'odierno appellante
), e per non essersi ricostituita la compagine dei soci Parte_1
accomandanti nel termine di sei mesi e nonostante detta causa di scioglimento operi di diritto, ciò non di meno l'indicata società in accomandita semplice era a quella data ancora esistente, non essendo intervenuta la cancellazione dal registro delle imprese.
Le argomentazioni dell'appellante confondono due piani, che devono essere mantenuti distinti, lo scioglimento della società e l'estinzione della società. Lo scioglimento della società in accomandita semplice, determinato, ad esempio, dalla mancata ricostituzione della compagine dei soci accomandanti (o dei soci accomandatari) nel termine di sei mesi, non determina l'estinzione ma la messa in liquidazione della società, sicché la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione (v. Cass. n. 27189/2014), e rappresenta solo la prima delle fasi prodromiche alla definitiva perdita della soggettività giuridica della società, che si verificherà con la cancellazione dal registro delle imprese, evento non intervenuto al momento dell'emissione e della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
E' opportuno rilevare al riguardo che solo a seguito delle modifiche all'art. 2495 c.c. apportate dal D.L.vo n. 6/2003 si può ritenere che anche per le società di persone, cui detta norma dettata per le società di capitali è applicabile, il momento estintivo coincida con la cancellazione dal registro delle imprese (v.
Cass. n. 31037/2017, conf. Cass. S.U. n. 6070/2013, Cass. n. 24037/2009), giacché nel vigore della precedente disciplina l'estinzione della società di persone era determinata soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (v. Cass. n.
12114/2006).
r.g. n. 4999/2020 5 E' la cancellazione dal registro delle imprese che determina, dunque, il venir meno della capacità e della soggettività giuridica della società di persone e che rende tale evento, con la sua pubblicazione, opponibile a terzi. Giova rammentare che per le società in accomandita semplice come per tutte le imprese commerciali valgono le norme dettate dall'art. 2193 c.c., che sanciscono l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, con presunzione iuris et de iure di conoscenza dei fatti iscritti da parte dei terzi e presunzione di ignoranza dei fatti non iscritti da parte dei terzi, superabile con la prova della conoscenza effettiva che la parte tenuta alla pubblicità deve fornire. Ora, nel caso di specie, non si può postulare in alcun modo la conoscenza dell'estinzione della società da parte di al momento di CP_1
emettere l'ingiunzione di pagamento, dal momento che alcuna vicenda estintiva si era verificata, né può ritenersi che l'Agenzia dovesse presumere l'estinzione della dalla ricorrenza dei presupposti per l'attivazione da parte della CP_2
Camera di Commercio della procedura di cancellazione d'ufficio dell'Ente
(ferma restando l'inammissibilità del terzo motivo di appello, di cui a breve si dirà), avendo solo la cancellazione dal registro delle imprese debitamente resa pubblica l'effetto di determinare la perdita della soggettività giuridica dell'ente e di rendere tale accadimento opponibile a terzi. Del tutto ininfluente ai presenti fini, per i motivi già detti, è la supposta conoscenza della causa di scioglimento, ove la stessa fosse stata iscritta nel registro delle imprese.
Non può inoltre attribuirsi alcuna valenza di non contestazione in ordine all'avvenuta estinzione della società all'affermazione spesa da nella CP_1
comparsa di costituzione circa la permanenza della legittimazione processuale della società pur se cancellata per i rapporti in sospeso e non definiti, che richiama la disciplina in vigore prima delle modifiche apportate all'art. 2495 c.c. dal D.L.vo n. 6/2003 e che ha rilievo del tutto opposto, volendo significare la permanenza in vita della società di persone sino alla definizione di tutti i rapporti di dare ed avere.
Il terzo motivo di appello, che è infondato per i rilievi appena svolti in ordine alla coincidenza del momento estintivo con la cancellazione dal registro delle imprese e all'opponibilità di tale evento per effetto della sua iscrizione nel registro, è pure inammissibile, non avendo il nel giudizio di primo Pt_1
r.g. n. 4999/2020 6 grado mai dedotto alcunché circa la sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle procedure di cancellazione d'ufficio della società ai sensi del
D.P.R. n. 247/2004 o dell'art. 2490 c.c. sin dal 2011 o al più tardi dal 2013, in conseguenza del mancato deposito dei bilanci di esercizio per tre annualità consecutive. Vale infatti il principio correttamente richiamato dalla parte appellata, secondo il quale “il divieto di “nova” di cui all'art. 345 c.p.c. per il giudizio di appello riguarda ovviamente non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio di appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così, Cass.
n. 9211/2022, conf. Cass. n. 22357/2019, Cass. n. 2529/2018).
Il quarto motivo di appello è infondato.
Risulta infatti per tabulas che la , dopo aver Controparte_2
ricevuto la somma di € 176.572,28 a titolo di contributo a fondo perduto e a titolo di finanziamento agevolato, si fosse resa inadempiente all'obbligo di rimborsare la quota di capitale ottenuta a titolo di finanziamento agevolato, provvedendo al pagamento di sole 12 rate su un totale di 28 rate, e che l'art. 19 lettera i) del contratto di concessione delle agevolazioni attribuisse ad CP_1
la facoltà di risolvere il contratto in caso di mancato pagamento anche solo di una rata del mutuo da parte della beneficiaria e di ottenere la restituzione, “in un'unica soluzione, di tutte le somme erogate”.
Nel caso di specie, ha invece limitato la richiesta di restituzione alle CP_1
rate scadute e non pagate e alle rate a scadere sul finanziamento agevolato, non richiedendo la restituzione delle agevolazioni a fondo perduto erogate, la cui inclusione nell'importo di cui è stato intimato il pagamento invece lamentava, infondatamente, parte appellante.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
r.g. n. 4999/2020 7 La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il terzo motivo di appello e rigetta nel resto l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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