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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2158/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10378/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli
QU IZ S.p.a. - 09982061005
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2097257 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1657/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
QU IZ SP. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
QU IZ SP si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti hanno depositato delle memorie illustrative. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa alla sanzione per l'omesso pagamento del CUT dovuto ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/02, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto il CUT è stato corrisposto, per cui non è dovuta l'ulteriore sanzione;
evidenzia, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittima richiesta di sanzioni su sanzioni.
QU IZ SP preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'omessa citazione in giudizio della Corte d'Appello di Napoli, ente impositore, ex art. 14 co. 6 bis D.lvo
546/92; quindi, insiste nella pretesa in quanto è indimostrato l'avvenuto pagamento del CUT.
Con una memoria illustrativa il ricorrente evidenzia l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con la Corte d'Appello di Napoli in quanto l'atto sotteso (ovvero l'invito al pagamento del
CUT ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/02) è stato emesso da QU IZ SP e insiste nell'avvenuto pagamento del CUT.
Con una memoria illustrativa QU IZ SP insiste nelle sue eccezioni. In atti è versata anche una nota della Corte d'Appello di Napoli, sebbene non citata in giudizio, che asserisce che non vi è prova del pagamento del CUT.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità. Infatti, l'art.14 D.lvo 546/92 comma
6 bis prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”: orbene, nel caso che occupa non vi era un obbligo di chiamata dell'ente impositore in quanto nessun vizio di notifica di un atto presupposto è stato sollevato.
Quanto al merito, osserva questo Giudice che l'art. 13 co. 1 quater D.lvo DPR 115/02 prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”; il successivo art. 16 co. 1 bis dispone, poi, che “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di aver corrisposto il maggior CUT. In particolare, dopo che il 24.1.2023 QU IZ SP aveva notificato l'invito bonario al pagamento per la sanzione ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 (in relazione al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 24658/2020), il 22.2.2023 il ricorrente ha inviato a mezzo posta al concessionario richiedente l'ulteriore contributo unificato, (a mezzo contrassegni AE); il concessionario, con nota datata 14.12.2023, ha restituito i valori invitando a consegnarli all'ente impositore, e il ricorrente vi ha provveduto a mezzo posta con raccomandata del 29.12.2023. Pertanto, risulta del tutto infondata la pretesa di pagamento dell'ulteriore sanzione ex art. 16 co.
1 bis DPR 115/02 prevista in caso di mancato pagamento del CUT, sicchè si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna QU IZ SP al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IL IS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10378/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Corte D'Appello Napoli
QU IZ S.p.a. - 09982061005
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2097257 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1657/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto
contro
QU IZ SP. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
QU IZ SP si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XIX sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 26/1/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti hanno depositato delle memorie illustrative. All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, relativa alla sanzione per l'omesso pagamento del CUT dovuto ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/02, deducendo l'infondatezza della pretesa in quanto il CUT è stato corrisposto, per cui non è dovuta l'ulteriore sanzione;
evidenzia, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittima richiesta di sanzioni su sanzioni.
QU IZ SP preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per l'omessa citazione in giudizio della Corte d'Appello di Napoli, ente impositore, ex art. 14 co. 6 bis D.lvo
546/92; quindi, insiste nella pretesa in quanto è indimostrato l'avvenuto pagamento del CUT.
Con una memoria illustrativa il ricorrente evidenzia l'insussistenza di un litisconsorzio necessario con la Corte d'Appello di Napoli in quanto l'atto sotteso (ovvero l'invito al pagamento del
CUT ex art. 13 co. 1 quater DPR 115/02) è stato emesso da QU IZ SP e insiste nell'avvenuto pagamento del CUT.
Con una memoria illustrativa QU IZ SP insiste nelle sue eccezioni. In atti è versata anche una nota della Corte d'Appello di Napoli, sebbene non citata in giudizio, che asserisce che non vi è prova del pagamento del CUT.
Il ricorso è fondato. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità. Infatti, l'art.14 D.lvo 546/92 comma
6 bis prevede che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”: orbene, nel caso che occupa non vi era un obbligo di chiamata dell'ente impositore in quanto nessun vizio di notifica di un atto presupposto è stato sollevato.
Quanto al merito, osserva questo Giudice che l'art. 13 co. 1 quater D.lvo DPR 115/02 prevede che “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”; il successivo art. 16 co. 1 bis dispone, poi, che “in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”. Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di aver corrisposto il maggior CUT. In particolare, dopo che il 24.1.2023 QU IZ SP aveva notificato l'invito bonario al pagamento per la sanzione ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 (in relazione al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione n. R.G. 24658/2020), il 22.2.2023 il ricorrente ha inviato a mezzo posta al concessionario richiedente l'ulteriore contributo unificato, (a mezzo contrassegni AE); il concessionario, con nota datata 14.12.2023, ha restituito i valori invitando a consegnarli all'ente impositore, e il ricorrente vi ha provveduto a mezzo posta con raccomandata del 29.12.2023. Pertanto, risulta del tutto infondata la pretesa di pagamento dell'ulteriore sanzione ex art. 16 co.
1 bis DPR 115/02 prevista in caso di mancato pagamento del CUT, sicchè si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna QU IZ SP al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Napoli, in data 26 gennaio 2026
Il giudice monocratico
IL IS