Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2158
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Infondatezza pretesa sanzione per omesso pagamento contributo unificato

    Il giudice ha ritenuto che il ricorrente abbia documentato il pagamento del maggior contributo unificato e che, pertanto, la pretesa di pagamento dell'ulteriore sanzione sia infondata, disponendo l'annullamento dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per omessa citazione ente impositore

    Il giudice ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che non sussistesse l'obbligo di chiamata dell'ente impositore in quanto non era stato sollevato alcun vizio di notifica di un atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 09/02/2026, n. 2158
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2158
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo