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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1950/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 resso na alla via Niella n.4/6 è eletto domicilio
– ricorrente –
contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
o il c ggia alla via Andrea Doria 70/1 è eletto domicilio
–resistente –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. lamentato che la sorella si era resa Parte_1 CP_1 inadempiente agli obblighi assunti con l'accordo di mediazione ADR–2021–1844, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio
[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Nel merito, verificato l'impegno CP_1 formale preso in sede di mediazione, accertato l'inadempimento - persistente da tempo nella suddivisione secondo le indicazioni del verbale n. 1844/21 contente accordo raggiunto fra le odierne parti - relativamente al denaro di € 32.199,41 (vedasi prod. n. 3) circa depositato presso la Banca Bper già Filiale di Santo Stefano al Mare sul c/c indicato in atti ed intestato alla defunta Controparte_2
Sig.ra nonché di € 41,82 circa presso il Libretto di Risparmio n. 37789266 Controparte_3 intestato sempre a (vedasi prod. n. 3 bis), ritenuto l'odierno ricorrente in ragione Controparte_3 dell'assenza della qualità di erede siccome pretermesso, così come anche riconosciuto in sede mediativa inter partes, disporre la consegna delle somme depositate sul c/c n. 000047250445 della Bper Spa Filiale di Santo Stefano al Mare nella misura del 50% nonché dell'importo da suddividere sempre nella misura del 50% delle somme depositate nel libretto di risparmio n. 37789266 di oltre Controparte_4 all'importo da pagarsi in prededuzione, così come riconosciuto, di € 2.850,00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria per la mancata e spontanea condotta distributiva che è stata richiesta più volte e, quindi, ordinare alla Sig.ra - di voler provvedere all'attribuzione degli Controparte_1 importi dovuti compresi gli interessi all'odierno istante per un importo complessivo di € 18.949,75 (= importo corrispondente al 50% depositato oltre all'importo riconosciuto di € 2.850,00) oltre agli
1 dott. Pasquale LONGARINI interessi legali e alla rivalutazione economica dal momento dell'inadempimento dell'accordo raggiunto in sede mediativa -di tenere una condotta operosa ed efficace affinché l'odierno ricorrente possa riscuotere il di lui Titolo (BFP A TERMINE 00001122478900590 del 25.05.2006) affinché alla data di scadenza possa riscuotere con suo soddisfo in conformità alle pattuizioni prese e nella non creduta ma malaugurata ipotesi di una sua inerzia legata alla mancata collaborazione di parte resistente, ordinare alla Sig.ra di consegnare l'importo esatto e complessivamente quantificato da Controparte_1
; - di procedere, stante il termine trascorso dei 90 giorni come previsto, a fare Controparte_4
l'inventario volto alla divisione degli oggetti e degli arredi nella casa già abitata da
[...]
e nel sottostante magazzino come da assunte pattuizioni;
- sempre nel merito, atteso CP_3
l'accertato ed ingiustificato comportamento inadempiente contrario alle pattuizioni raggiunte in mediazione, riconoscere ed ordinare alla Sig.ra di corrispondere un importo a Controparte_1 titolo risarcitorio da quantificarsi in via equitativa per il danno derivante dalla mancata esecuzione senza valido motivo delle condizioni negoziali contenute nel verbale contenente accordo con esito positivo e che sono state raggiunte inter partes e sulle quali ora si discute ancora per la mancata traditio;
- Vinte le spese, diritti ed onorari di causa» 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevata la connessione della Controparte_1 di mediazione azionata dalla sorella con altra procedura di mediazione, dedotta la infondatezza della domanda, svolta domanda/eccezione riconvenzionale, instava, «in via preliminare: qualora ritenuto, disporre il rinvio dell'udienza di prima comparizione in ragione del mancato rispetto del tra la notifica del ricorso e del pedissequo decreto e l'udienza; in via principale: rigettare il ricorso per cui è causa o, eventualmente, sospendere il giudizio in ragione della pendenza della causa r.g.e. 49/2024 – Dr.ssa Ruocco che ha con la presente azione una evidente connessione;
In ogni caso, in via riconvenzionale e/o di eccezione riconvenzionale: nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, dell'accertamento della qualità di erede al 50% del ricorrente così come da mediazione, disporre che dalle somme a lui riconosciute sia detratto l'importo di € 14.000,00 (€ 13.000,00 a titolo di legato ed € 1.000,00 a titolo del 50% dei legati adempiuti in favore di e CP_5 Parte_2
) maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ad € 10.800,00 a titolo del 50% dei
[...] canoni percepiti in via esclusiva dal ricorrente in ordine all'immobile di cui ai doc. 16 e 18, e oltre altresì alla somma di € 570,37 quale 50% delle spese sostenute dalla resistente dopo la firma della mediazione per conto dell'eredità di (utenze)». Controparte_3
1.2) La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 03.12.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. Il thema decidendum del ricorso è l'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte da in sede mediativa e, non anche, il Controparte_1 riconoscimento della qualità di erede di . Parte_1
2.1) Ai sensi del D. lgs. n. 28 del 2010 all'art. 12, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, l'esecutività del verbale di mediazione è sottoposta a una regolamentazione differente a seconda che sia sottoscritto dalle parti con l'assistenza degli avvocati o esclusivamente dalle parti. Nel primo caso, qualora tutte le parti aderenti e gli avvocati che li assistono sottoscrivano l'accordo, lo stesso costituisce titolo esecutivo per: l'espropriazione forzata;
l'esecuzione per consegna e rilascio;
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare;
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tal caso, gli avvocati dovranno attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In virtù di questa clausola specifica, l'accordo conciliativo, concluso in mediazione, ottiene immediata efficacia esecutiva, e lo stesso, così perfezionato, deve essere allegato al verbale di mediazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 28/2010.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2) Essendo stato sottoscritto dalle parti con l'assistenza degli avvocati, che attestavano e certificavano la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, l'accordo tra le parti raggiunto nell'ambito della mediazione civile ADR– 2021–1844, volta a definire la questione della successione materna – che non ha alcuna connessione (non essendo prevista) con la diversa mediazione civile ADR–2021–2211, volta a definire la questione della successione paterna né con quella ulteriore ADR– 2021–1821 –, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 2.3) Con tale accordo, accettava, tra le altre cose, di pagare a favore del CP_1 fratello l'importo corrispondente alle metà delle liquidità Controparte_6 presenti sul c/c in essere presso la Banca Biper Spa e sul libretto postale intestati alla defunta oltre la somma di € 2.850,00 ed altri impegni: n tal senso, Controparte_3 dal medesimo verbale nr. 2021-1844, si legge “Le liquidità presenti sul conto corrente presso ex
oggi Bper Banca e sul libretto postale ancora intestati ad nonché i beni CP_2 Controparte_3 mobili saranno suddivisi fra i fratelli al 50% restando ogni altra somma a qualunque titolo o ragione vicendevolmente pretesa compensata tra le parti. In prededuzione a sono riconosciuti Parte_1 da euro 2.850,00 (di cui euro 2.300,00 per rimborso buoni fruttiferi postali Controparte_1 svincolati ed euro 550,00 per utenze anticipate per in costanza di amministrazione Controparte_3 di sostegno). Tali operazioni andranno regolate entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. I Buoni Fruttiferi Postali con scadenza 2026 intestati a e Persona_1 devono essere ripartiti al 50% tra gli eredi mediante consegna entro 30 giorni da Controparte_3 oggi”. 2.4) Ebbene: (i) sul c/c n. 000047250445 in essere presso (già Controparte_7 [...]
filiale di Santo Stefano al Mare intestato a sono CP_2 Controparte_3 presenti € 32.199,41 (doc. n. 3 di parte ricorrente); (ii) sul libretto postale n. 37789266 in essere presso intestato a sono presenti € 41,82 Controparte_4 Controparte_3
(doc. n. 3 bis di parte ricorrente); (iii) quanto ai BFP esistenti, che sono di durata ventennale non ancora scaduti e che sono di valore cadauno di € 2.500,00 intestati a e a di cui uno portante n. Persona_1 Controparte_3
00001122478800520 emesso in data 25.05.2006 e l'altro portante n. 00001122478900590 del 25.05.2006, seppur quest'ultimo consegnato a non è dallo Parte_1 stesso esigibile in quanto privo della qualità di erede. 2.5) Pertanto, era creditore della somma di € 18.949,75, pari al 50% Parte_1 dell'importo depositato presso il c/c BIPER e il libretto di risparmio postale e comprensiva dell'importo riconosciuto di € 2.850,00, mai consegnatagli dalla sorella. 2.6) È rimasta disattesa, altresì, l'obbligazione di procedere alla divisione di oggetti e arredi contenuti nella casa già abitata da e nel sottostante Controparte_3 magazzino (“Le parti concordano di procedere alla divisione di oggetti ed arredi contenuti nella casa già abitata da e nel sottostante magazzini entro 90 giorni da oggi”). Controparte_3
2.7) Circostanze queste ammesse dalla stessa parte resistente avendo essa svolto una difesa incompatibile con la loro negazione. Nel caso di specie, per il fatto stesso di avere evocato la connessione dell'accordo mediativo azionato da parte ricorrente con diverso ed ulteriore accordo mediativo, in ragione della quale in via riconvenzionale instava perché “dalle somme a lui riconosciute sia detratto l'importo di € 14.000,00 (€ 13.000,00 a titolo di legato ed € 1.000,00 a titolo del 50% dei legati adempiuti in favore di e CP_5 Parte_2
) maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ad € 10.800,00 a titolo del 50% dei
[...] canoni percepiti in via esclusiva dal ricorrente in ordine all'immobile di cui ai doc. 16 e 18, e oltre altresì alla somma di € 570,37 quale 50% delle spese sostenute dalla resistente dopo la firma della mediazione
3 dott. Pasquale LONGARINI per conto dell'eredità di (utenze)”, ha per ciò solo ammesso l'inadempimento Controparte_3 alle obbligazioni assunte con l'accordo di mediazione . CP_8
2.8) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso, con effetto di assorbimento della domanda/eccezione riconvenzionale svolta dalla parte resistente. 2.9) Pertanto, deve essere condannata: (i) alla consegna, in favore Controparte_1 di , dell'importo complessivo di € 18.949,75 oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284, co.1, cc a far data dal 22.03.2023 fino alla data di deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione sino all'effettivo soddisfo;
(ii) alla consegna, alla data di scadenza, in favore di dell'importo del Parte_1 titolo BFP A TERMINE 00001122478900590 del 25.05.2006; (IiI) alla effettuazione dell'inventario volto alla divisione degli oggetti e della arredi presenti nella casa già abitata da e nel sottostante magazzini. Controparte_3
2.10) Va respinta la domanda risarcitoria in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 così come liquidate in d ità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 460,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.540,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA, come per legge, € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie
4 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna i) alla consegna, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo ,75 oltre interessi legali ex a data dal 22.03.2023 fino alla data di deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione sino all'effettivo soddisfo;
(ii) alla consegna, alla data di scadenza, in favore di dell'importo del titolo BFP A Parte_1 TERMINE 00001122478900590 lla effettuazione dell'inventario volto alla divisione degli oggetti e della arredi presenti nella casa già abitata da
[...]
e nel sottostante magazzini. CP_3
nel resto
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di complessivi € 2.540,00 pe oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA, come per legge, € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 03.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella persona del dr. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1950/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 resso na alla via Niella n.4/6 è eletto domicilio
– ricorrente –
contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
o il c ggia alla via Andrea Doria 70/1 è eletto domicilio
–resistente –
Ragioni della decisione
(1) Abstract. lamentato che la sorella si era resa Parte_1 CP_1 inadempiente agli obblighi assunti con l'accordo di mediazione ADR–2021–1844, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio
[...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Nel merito, verificato l'impegno CP_1 formale preso in sede di mediazione, accertato l'inadempimento - persistente da tempo nella suddivisione secondo le indicazioni del verbale n. 1844/21 contente accordo raggiunto fra le odierne parti - relativamente al denaro di € 32.199,41 (vedasi prod. n. 3) circa depositato presso la Banca Bper già Filiale di Santo Stefano al Mare sul c/c indicato in atti ed intestato alla defunta Controparte_2
Sig.ra nonché di € 41,82 circa presso il Libretto di Risparmio n. 37789266 Controparte_3 intestato sempre a (vedasi prod. n. 3 bis), ritenuto l'odierno ricorrente in ragione Controparte_3 dell'assenza della qualità di erede siccome pretermesso, così come anche riconosciuto in sede mediativa inter partes, disporre la consegna delle somme depositate sul c/c n. 000047250445 della Bper Spa Filiale di Santo Stefano al Mare nella misura del 50% nonché dell'importo da suddividere sempre nella misura del 50% delle somme depositate nel libretto di risparmio n. 37789266 di oltre Controparte_4 all'importo da pagarsi in prededuzione, così come riconosciuto, di € 2.850,00 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria per la mancata e spontanea condotta distributiva che è stata richiesta più volte e, quindi, ordinare alla Sig.ra - di voler provvedere all'attribuzione degli Controparte_1 importi dovuti compresi gli interessi all'odierno istante per un importo complessivo di € 18.949,75 (= importo corrispondente al 50% depositato oltre all'importo riconosciuto di € 2.850,00) oltre agli
1 dott. Pasquale LONGARINI interessi legali e alla rivalutazione economica dal momento dell'inadempimento dell'accordo raggiunto in sede mediativa -di tenere una condotta operosa ed efficace affinché l'odierno ricorrente possa riscuotere il di lui Titolo (BFP A TERMINE 00001122478900590 del 25.05.2006) affinché alla data di scadenza possa riscuotere con suo soddisfo in conformità alle pattuizioni prese e nella non creduta ma malaugurata ipotesi di una sua inerzia legata alla mancata collaborazione di parte resistente, ordinare alla Sig.ra di consegnare l'importo esatto e complessivamente quantificato da Controparte_1
; - di procedere, stante il termine trascorso dei 90 giorni come previsto, a fare Controparte_4
l'inventario volto alla divisione degli oggetti e degli arredi nella casa già abitata da
[...]
e nel sottostante magazzino come da assunte pattuizioni;
- sempre nel merito, atteso CP_3
l'accertato ed ingiustificato comportamento inadempiente contrario alle pattuizioni raggiunte in mediazione, riconoscere ed ordinare alla Sig.ra di corrispondere un importo a Controparte_1 titolo risarcitorio da quantificarsi in via equitativa per il danno derivante dalla mancata esecuzione senza valido motivo delle condizioni negoziali contenute nel verbale contenente accordo con esito positivo e che sono state raggiunte inter partes e sulle quali ora si discute ancora per la mancata traditio;
- Vinte le spese, diritti ed onorari di causa» 1.1) Si costituiva in giudizio che, rilevata la connessione della Controparte_1 di mediazione azionata dalla sorella con altra procedura di mediazione, dedotta la infondatezza della domanda, svolta domanda/eccezione riconvenzionale, instava, «in via preliminare: qualora ritenuto, disporre il rinvio dell'udienza di prima comparizione in ragione del mancato rispetto del tra la notifica del ricorso e del pedissequo decreto e l'udienza; in via principale: rigettare il ricorso per cui è causa o, eventualmente, sospendere il giudizio in ragione della pendenza della causa r.g.e. 49/2024 – Dr.ssa Ruocco che ha con la presente azione una evidente connessione;
In ogni caso, in via riconvenzionale e/o di eccezione riconvenzionale: nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, dell'accertamento della qualità di erede al 50% del ricorrente così come da mediazione, disporre che dalle somme a lui riconosciute sia detratto l'importo di € 14.000,00 (€ 13.000,00 a titolo di legato ed € 1.000,00 a titolo del 50% dei legati adempiuti in favore di e CP_5 Parte_2
) maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ad € 10.800,00 a titolo del 50% dei
[...] canoni percepiti in via esclusiva dal ricorrente in ordine all'immobile di cui ai doc. 16 e 18, e oltre altresì alla somma di € 570,37 quale 50% delle spese sostenute dalla resistente dopo la firma della mediazione per conto dell'eredità di (utenze)». Controparte_3
1.2) La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 03.12.2025, come da separato verbale.
(2) sul merito del ricorso. Il thema decidendum del ricorso è l'asserito inadempimento delle obbligazioni assunte da in sede mediativa e, non anche, il Controparte_1 riconoscimento della qualità di erede di . Parte_1
2.1) Ai sensi del D. lgs. n. 28 del 2010 all'art. 12, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, l'esecutività del verbale di mediazione è sottoposta a una regolamentazione differente a seconda che sia sottoscritto dalle parti con l'assistenza degli avvocati o esclusivamente dalle parti. Nel primo caso, qualora tutte le parti aderenti e gli avvocati che li assistono sottoscrivano l'accordo, lo stesso costituisce titolo esecutivo per: l'espropriazione forzata;
l'esecuzione per consegna e rilascio;
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare;
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In tal caso, gli avvocati dovranno attestare e certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In virtù di questa clausola specifica, l'accordo conciliativo, concluso in mediazione, ottiene immediata efficacia esecutiva, e lo stesso, così perfezionato, deve essere allegato al verbale di mediazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 28/2010.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2) Essendo stato sottoscritto dalle parti con l'assistenza degli avvocati, che attestavano e certificavano la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, l'accordo tra le parti raggiunto nell'ambito della mediazione civile ADR– 2021–1844, volta a definire la questione della successione materna – che non ha alcuna connessione (non essendo prevista) con la diversa mediazione civile ADR–2021–2211, volta a definire la questione della successione paterna né con quella ulteriore ADR– 2021–1821 –, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 2.3) Con tale accordo, accettava, tra le altre cose, di pagare a favore del CP_1 fratello l'importo corrispondente alle metà delle liquidità Controparte_6 presenti sul c/c in essere presso la Banca Biper Spa e sul libretto postale intestati alla defunta oltre la somma di € 2.850,00 ed altri impegni: n tal senso, Controparte_3 dal medesimo verbale nr. 2021-1844, si legge “Le liquidità presenti sul conto corrente presso ex
oggi Bper Banca e sul libretto postale ancora intestati ad nonché i beni CP_2 Controparte_3 mobili saranno suddivisi fra i fratelli al 50% restando ogni altra somma a qualunque titolo o ragione vicendevolmente pretesa compensata tra le parti. In prededuzione a sono riconosciuti Parte_1 da euro 2.850,00 (di cui euro 2.300,00 per rimborso buoni fruttiferi postali Controparte_1 svincolati ed euro 550,00 per utenze anticipate per in costanza di amministrazione Controparte_3 di sostegno). Tali operazioni andranno regolate entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. I Buoni Fruttiferi Postali con scadenza 2026 intestati a e Persona_1 devono essere ripartiti al 50% tra gli eredi mediante consegna entro 30 giorni da Controparte_3 oggi”. 2.4) Ebbene: (i) sul c/c n. 000047250445 in essere presso (già Controparte_7 [...]
filiale di Santo Stefano al Mare intestato a sono CP_2 Controparte_3 presenti € 32.199,41 (doc. n. 3 di parte ricorrente); (ii) sul libretto postale n. 37789266 in essere presso intestato a sono presenti € 41,82 Controparte_4 Controparte_3
(doc. n. 3 bis di parte ricorrente); (iii) quanto ai BFP esistenti, che sono di durata ventennale non ancora scaduti e che sono di valore cadauno di € 2.500,00 intestati a e a di cui uno portante n. Persona_1 Controparte_3
00001122478800520 emesso in data 25.05.2006 e l'altro portante n. 00001122478900590 del 25.05.2006, seppur quest'ultimo consegnato a non è dallo Parte_1 stesso esigibile in quanto privo della qualità di erede. 2.5) Pertanto, era creditore della somma di € 18.949,75, pari al 50% Parte_1 dell'importo depositato presso il c/c BIPER e il libretto di risparmio postale e comprensiva dell'importo riconosciuto di € 2.850,00, mai consegnatagli dalla sorella. 2.6) È rimasta disattesa, altresì, l'obbligazione di procedere alla divisione di oggetti e arredi contenuti nella casa già abitata da e nel sottostante Controparte_3 magazzino (“Le parti concordano di procedere alla divisione di oggetti ed arredi contenuti nella casa già abitata da e nel sottostante magazzini entro 90 giorni da oggi”). Controparte_3
2.7) Circostanze queste ammesse dalla stessa parte resistente avendo essa svolto una difesa incompatibile con la loro negazione. Nel caso di specie, per il fatto stesso di avere evocato la connessione dell'accordo mediativo azionato da parte ricorrente con diverso ed ulteriore accordo mediativo, in ragione della quale in via riconvenzionale instava perché “dalle somme a lui riconosciute sia detratto l'importo di € 14.000,00 (€ 13.000,00 a titolo di legato ed € 1.000,00 a titolo del 50% dei legati adempiuti in favore di e CP_5 Parte_2
) maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, oltre ad € 10.800,00 a titolo del 50% dei
[...] canoni percepiti in via esclusiva dal ricorrente in ordine all'immobile di cui ai doc. 16 e 18, e oltre altresì alla somma di € 570,37 quale 50% delle spese sostenute dalla resistente dopo la firma della mediazione
3 dott. Pasquale LONGARINI per conto dell'eredità di (utenze)”, ha per ciò solo ammesso l'inadempimento Controparte_3 alle obbligazioni assunte con l'accordo di mediazione . CP_8
2.8) Da tutto quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso, con effetto di assorbimento della domanda/eccezione riconvenzionale svolta dalla parte resistente. 2.9) Pertanto, deve essere condannata: (i) alla consegna, in favore Controparte_1 di , dell'importo complessivo di € 18.949,75 oltre interessi legali ex Parte_1 art. 1284, co.1, cc a far data dal 22.03.2023 fino alla data di deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione sino all'effettivo soddisfo;
(ii) alla consegna, alla data di scadenza, in favore di dell'importo del Parte_1 titolo BFP A TERMINE 00001122478900590 del 25.05.2006; (IiI) alla effettuazione dell'inventario volto alla divisione degli oggetti e della arredi presenti nella casa già abitata da e nel sottostante magazzini. Controparte_3
2.10) Va respinta la domanda risarcitoria in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio
(3) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 3.1) In ragione della soccombenza, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 così come liquidate in d ità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 5.201,00 ad euro 26.000,00 _ per la fase introduttiva, € 460,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 389,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 840,00 _ per la fase decisionale, € 851,00 per un compenso complessivo pari ad € 2.540,00 per compenso tabellare oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA, come per legge, € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie
4 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna i) alla consegna, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo ,75 oltre interessi legali ex a data dal 22.03.2023 fino alla data di deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso per procedimento semplificato di cognizione sino all'effettivo soddisfo;
(ii) alla consegna, alla data di scadenza, in favore di dell'importo del titolo BFP A Parte_1 TERMINE 00001122478900590 lla effettuazione dell'inventario volto alla divisione degli oggetti e della arredi presenti nella casa già abitata da
[...]
e nel sottostante magazzini. CP_3
nel resto
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di complessivi € 2.540,00 pe oltre spese generali al 15%, cassa avvocati e IVA, come per legge, € 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per anticipazioni forfettarie
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 03.12.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI