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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17080 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37575/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 37575/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ivana Nicolò ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Via Atellana, n. 3, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.09.2024, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano titolare di permesso per protezione CP_2 sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie nata in [...] [...], ed il figlio minorenne, nato in Per_1 CP_2 Per_2
il 11.09.2020, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 15.05.2023, con ordine, CP_2 in via principale, di rilasciare il visto di ingresso e, in via subordinata, di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo la coniuge ancora riuscita a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale, tanto per la legalizzazione dei documenti necessari per la richiesta di visto, quanto per la formalizzazione della richiesta di visto, come da allegati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il visto o, almeno, la fissazione dell'appuntamento per la relativa domanda, nonché il grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, anche in ragione della tenera età del figlio. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 11.12.2024, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.11.2024, evidenziando che in pari data era stato fissato appuntamento a mezzo pec per il prossimo 24.2.2025, al quale i familiari si dovranno presentare con documentazione già munita di , con richiesta di definizione del Parte_2 giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 7.5.2025 per la verifica relativa all'eventuale rilascio dei visti ed alla conseguente cessazione della materia del contendere e successivamente all'udienza del 3.12.2025, anch'essa svoltasi con modalità cartolare, per il deposito di documentazione necessaria all'emissione dell'ordine giudiziale di rilascio dei visti oggetto della domanda principale;
la causa deve infine intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 10.6.2025, depositati da parte resistente unitamente alle note di trattazione scritta del 20.11.25. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono, nonostante la fissazione di appuntamento ed il rilascio dei visti successivamente all'introduzione del giudizio.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_2 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_2 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 37575/2024 promossa da
, nato in [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ivana Nicolò ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), Via Atellana, n. 3, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
e , con domicilio in Roma, via dei Controparte_2
Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- resistente - Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16.09.2024, il ricorrente, cittadino del regolarmente soggiornante sul territorio italiano titolare di permesso per protezione CP_2 sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la moglie nata in [...] [...], ed il figlio minorenne, nato in Per_1 CP_2 Per_2
il 11.09.2020, una volta ottenuti i nulla osta per i medesimi in data 15.05.2023, con ordine, CP_2 in via principale, di rilasciare il visto di ingresso e, in via subordinata, di fissare un appuntamento per la presentazione della domanda del visto d'ingresso, non essendo la coniuge ancora riuscita a presentare siffatta domanda nonostante i numerosi tentativi effettuati dal ricorrente e dal difensore costituito, come da documentazione allegata, essendo risultato impossibile ottenere la fissazione di un appuntamento secondo le modalità indicate dalla stessa amministrazione resistente sul sito istituzionale, tanto per la legalizzazione dei documenti necessari per la richiesta di visto, quanto per la formalizzazione della richiesta di visto, come da allegati. Ha inoltre evidenziato l'effettiva sussistenza del proprio diritto ad ottenere il visto o, almeno, la fissazione dell'appuntamento per la relativa domanda, nonché il grave pregiudizio all'unità familiare dell'intero nucleo quale diritto fondamentale, tutelato a livello costituzionale e internazionale, anche in ragione della tenera età del figlio. Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 11.12.2024, disponendone la sostituzione con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 28.11.2024, evidenziando che in pari data era stato fissato appuntamento a mezzo pec per il prossimo 24.2.2025, al quale i familiari si dovranno presentare con documentazione già munita di , con richiesta di definizione del Parte_2 giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. All'esito dell'udienza cartolare dell'11.12.2024 la causa è stata rinviata all'udienza del 7.5.2025 per la verifica relativa all'eventuale rilascio dei visti ed alla conseguente cessazione della materia del contendere e successivamente all'udienza del 3.12.2025, anch'essa svoltasi con modalità cartolare, per il deposito di documentazione necessaria all'emissione dell'ordine giudiziale di rilascio dei visti oggetto della domanda principale;
la causa deve infine intendersi trattenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ad opera di entrambe le parti.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'ormai avvenuto rilascio dei visti il 10.6.2025, depositati da parte resistente unitamente alle note di trattazione scritta del 20.11.25. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, alla luce delle considerazioni che seguono, nonostante la fissazione di appuntamento ed il rilascio dei visti successivamente all'introduzione del giudizio.
< costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il è interessato da un importante flusso migratorio e di CP_2 conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il è un Paese CP_2 caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando appuntamento per la domanda di visto e poi rilasciando i visti stessi a seguito della presentazione della relativa domanda. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico-consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Roma, 5 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla