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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 19076/2024 degli affari civili contenziosi,
vertente
TRA
, nato il [...] in [...], elett.te dom.to presso Parte_1
lo studio dell'avv.to Cipriana Contu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso tempestivamente depositato , cittadino Parte_1
nigeriano, ha contestato il provvedimento di rigetto della propria istanza di rinnovo di Carta di soggiorno per coesione familiare,
emesso dalla Questura di il 22.03.2024 e notificato il CP_1
04.04.2024.
Ha rappresentato di aver fatto ingresso in Italia nel maggio del 2011
e che successivamente intraprendeva una relazione sentimentale con una cittadina polacca dalla quale, in data 19.01.2015, nasceva un figlio, che in data 27.04.2015 gli veniva Persona_1
rilasciata la Carta di soggiorno di cui al D.lgs. 30/2007; che dal
17.11.2016 al 19.11.2022 scontava presso la Casa Circondariale di
Civitavecchia una condanna ad otto anni di reclusione per importazione illecita di sostanze stupefacenti;
che nelle more scadeva la vigenza nominale del proprio titolo di soggiorno, per il cui rinnovo presentava istanza in data 31.01.2023, una volta uscito dalla suddetta
Casa Circondariale;
che, seguivano due preavvisi di rigetto per mancanza di documentazione inerente al mantenimento e alla convivenza con il minore;
che tempestivamente veniva fornita documentazione sul mantenimento, contestando la rilevanza della convivenza ai fini del titolo richiesto;
che, tuttavia, riceveva il provvedimento di rigetto impugnato in questa sede e contestualmente un decreto di espulsione e un ordine di allontanamento, impugnati innanzi al Giudice di Pace di (prima udienza al 16.05.2024); CP_1
di aver lavorato regolarmente fino al dicembre 2023 e allo stato di lavorare saltuariamente;
di avere un alloggio stabile;
che è seguito pagina 2 dall'Ambulatorio Malattie Infettive dell'Ospedale di Belcolle per infezione da HIV e assume costantemente la prevista terapia, che gli sarebbe impossibile proseguire in Nigeria.
Alla luce di quanto rappresentato, il ricorrente ha lamentato, in particolare, la violazione del proprio diritto all'integrità familiare di cui all'art 8 CEDU;
la violazione del D.lgs. 30/2007, non richiedendo il titolo di cui si discute il requisito della convivenza;
la violazione del principio di proporzionalità e carenza di motivazione, non potendo dalla presenza della condanna penale richiamata ricavarsi in sé un giudizio di pericolosità concreta e attuale tale da inficiare il diritto di cui si discute.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito,
accertata la sussistenza del diritto vantato, di ordinare il rilascio della carta di soggiorno per parente di cittadino UE o, in alternativa, del permesso di soggiorno come parente di cittadino UE.
Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e la trattazione cartolare del giudizio al
14.02.2025 con termini per note.
Con memorie di costituzione del 16.01.2025 la PA resistente ha chiesto di respingere il ricorso, riportandosi alle allegate note della
Questura di . CP_1
Quest'ultima ha in particolare contestato l'assenza di documentazione a supporto della convivenza con il minore;
il ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo (oltre due mesi dalla pagina 3 scarcerazione) e la presenza di una condanna per reato ostativo all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e ha rappresentato l'avvenuto rigetto del ricorso avverso il provvedimento di espulsione,
allegando in atti copia della sentenza del Giudice di Pace di CP_1
del 20.07.2024.
Con note del 10.02.2025 parte ricorrente si è riportata a quanto già
dedotto nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso e integrando la documentazione in atti con copia di rimesse in denaro.
***
In primo luogo, occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10 d.lgs. D.lgs. 30/2007, in quanto il ricorrente risulta essere padre di un minore, cittadino europeo, residente in Italia
sin dalla nascita.
Le contestazioni avanzate nel provvedimento impugnato, di rigetto al rinnovo del suddetto titolo, richiamate in memorie di costituzione della
PA, possono sinteticamente ricondursi a tre motivi: la presenza di una condanna per reato ostativo;
il ritardo nella presentazione dell''istanza, che avrebbe comportato l'irregolarità del soggiorno del richiedente;
l'assenza di convivenza con il minore, ovvero “la tenuità del rapporto con il cittadino UE” (cfr. decreto di rigetto).
In primo luogo, occorre evidenziare che al caso di specie trova applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007, secondo cui:
“Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro
pagina 4 cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo
per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica
sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”,
motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali -non di per sé sole sufficienti-, occorre una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (comma 5).
Tanto premesso, occorre rilevare che dalle deduzioni e allegazioni di parte resistente non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati, non essendo stato dedotto alcunché oltre alla presenza della condanna di cui sopra che, oltre a non essere di per sé sola sufficiente, come sopra visto, risulta nel caso di specie riguardare fatti risalenti al novembre 2016 e, al momento dell'istanza,
risulta essere interamente scontata.
Per quel che attiene al “ritardo” nella presentazione della domanda di rinnovo della Carta di soggiorno, posto che il termine di sessanta pagina 5 giorni richiamato dalla Questura di per il rinnovo del titolo di CP_1
soggiorno non ha natura perentoria, in ogni caso, anche in presenza di un'irregolarità amministrativa (peraltro, nella ricostruzione avanzata, di pochi giorni) occorre precisare quanto segue.
La disciplina del titolo in esame è stata prevista dal legislatore italiano in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Quest'ultima prevede il rilascio della c.d. Carta di soggiorno, in presenza di tre requisiti, che possono essere richiesti dalle normative nazionali: un passaporto in corso di validità; un documento che attesti
la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
l'attestato
d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova
del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione
Con che gli interessati accompagnano o raggiungono (art. 10.
2004/38/CE).
Tali requisiti sono stati sostanzialmente trasposti nel co. 3, dell'art. 10,
D.lgs. 30/2007, il quale altresì precisa al co. 1 che: “I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio
nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione"”. L'inciso temporale evidenziato ha dato adito a diverse interpretazioni, in primo luogo per quel che qui interessa, la necessità,
pagina 6 al fine del rilascio del titolo di soggiorno in oggetto, della previa regolarità del soggiorno.
Posto che nel caso di specie trattasi di rinnovo di un titolo scaduto nelle more di una pena detentiva scontata in Italia, e di cui risulta chiesto il rinnovo in un tempo ragionevole dalla cessazione della stessa, in ogni caso, la giurisprudenza oramai maggioritaria ritiene superabile il requisito contestato, ovvero la mancanza della pregressa regolarità sul territorio nazionale, in ragione della tutela del diritto all'unità familiare, e ciò anche per ipotesi per le quali il legislatore italiano lo ha espressamente indicato (l'art. 30, d.lgs. 286/98 si riferisce allo "straniero regolarmente soggiornante"), ciò al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa euro unitaria e costituzionale in materia di coesione familiare (cfr.
Cassazione civile sez. I, sentenza n. 23326 del 27.09.2018; Corte
Costituzionale sentenza n. 202/2013; di Codesto Tribunale si richiama: Ordinanza del 9/4/2020, pubblicata il 20/04/2020 nrg.
39475/2019)
Posto che l'orientamento richiamato poggia sull'evidente rifiuto dell'applicazione di alcun automatismo in ipotesi di tutela del diritto all'unità familiare, in ossequio alla nostra Carta fondamentale (artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost) ma altresì a Convenzioni e accordi internazionali
(basti vedere artt. 9 e 33 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 8
CEDU) e che, per tali ragioni, viene riconosciuto a qualsiasi individuo,
vertendo le richiamate pronunce in ipotesi di cui al d.lgs. 286/98,
pagina 7 nessun dubbio può aversi rispetto alla necessaria valutazione dell'assenza della pregressa regolarità del soggiorno in casi che ricadono, come quello de quo, nell'ambito applicativo di un quadro normativo di tutela rafforzata dell'unità familiare del cittadino comunitario, dove nessuna menzione viene fatta al requisito in esame.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ribadito che nessuna menzione viene fatta alla pregressa regolarità del soggiorno nella richiamata Direttiva, al cittadino di paese terzo familiare di cittadino dell'Unione Europea, ben può essere rilasciato il richiesto titolo di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dalla posizione amministrativa pregressa, potendo al più essere destinatario di sanzioni proporzionate per l'inadempimento dei propri obblighi amministrativi (ragionevolmente a partire dal momento in cui sorge la condizione giuridica/vincolo familiare che ne è presupposto).
Ciò trova ulteriore conferma nell'interpretazione vincolante della stessa Direttiva 2004/38/CE fornita dalla sentenza della Corte di
Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: ) , la quale CodiceFiscale_1
precisa che, ai sensi dell'art. 2, punto 2, qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ha diritto di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato
pagina 8 membro. La Corte di Giustizia ha qualificato incompatibile con la
Direttiva una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale previa regolarità non può dunque essere imposta, tanto più, nel paese di cittadinanza o,
come nel caso di specie, di stabile residenza del cittadino dell'Unione.
Per quel che concerne l'ulteriore contestazione posta alla base del provvedimento amministrativo impugnato, la convivenza con il minore, occorre ulteriormente precisare che neanche di quest'ultimo viene fatta menzione ai fini del rilascio della Carta di cui all'art. 10
D.lgs. 30/2007, ponendo la normativa in esame maggior rilievo all'effettività dei vincoli, dunque, non necessariamente di convivenza.
Questa non viene invero richiesta neanche in ipotesi di coniugio, per le quali, a prescindere da quest'ultima, l'esame è volto all'eventuale accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della dir. 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286 (Cass. 6 marzo 2014, n. 5303, Cass Sent. N.
25333 dell'anno 2017).
Appare evidente che una simile valutazione attenga, a fortiori, ad un rapporto di paternità, posto che richiedere la convivenza con il minore comporterebbe in molte ipotesi imporre la stessa anche con l'altro genitore, con il quale di contro il rapporto ben potrebbe essere terminato e non per questo inficiare il rapporto genitoriale.
pagina 9 Ragionevolmente, per la valutazione di sussistenza dell'effettività di un simile rapporto la convivenza non è richiesta neanche per i cittadini extraUE (art 30 d.lgs. 286/1998) per i quali, per la tutela del rapporto di genitorialità con figli minori, ben può ritenersi sufficiente la sussistenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 3.12.2019 n. 31565).
Ebbene, nel caso di specie, tanto più alla luce di una tutela rafforzata dei rapporti dei cittadini UE, come sopra visto, non osta all'applicazione della relativa normativa l'evidente intervenuta separazione dei genitori e l'affidamento del minore alla madre. Come noto, infatti, anche quest'ultimo, e anche qualora esclusivo, non comporta per il genitore non affidatario la totale estromissione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Il genitore non affidatario mantiene il diritto di visita nei confronti del figlio nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza, nel caso di specie documentato dalle buste paga e rimesse in atti.
A ciò si aggiunga la doverosa valutazione del preminente interesse del minore, principio che ha origine nel diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1959, previsto all'art. 24, 2 co, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e assunto dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo quale contenuto implicito del diritto alla pagina 10 vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Invero, “Il diritto del minore di mantenere un
rapporto con entrambi i genitori è sancito dagli articoli 8 e 9 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché dall'art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato riconosciuto dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di interpretazione dell'art.
8 CEDU. Alla luce di tali obblighi internazionali, l'art. 30 Cost., che
sancisce il dovere dei genitori di educare i figli, presuppone il
correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori;
ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una
relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto
pregiudizievole per i suoi interessi. Le ragioni di tutela del diritto
del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali
con il genitore vengono meno, come prevedono l'art. 9, 1° comma,
della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24,3° comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allorché la
prosecuzione di tale rapporto sia contraria
all'interesse preminente del minore” (Corte Costituzionale,
29/05/2020, n.102).
Nel caso de quo, quanto prodotto a supporto del sostegno materiale che il ricorrente fornisce al minore (buste paga del lavoro svolto in carcere con apposita detrazione per mantenimento;
n. 4 ricevute di versamenti alla madre del minore per il periodo 2024 e n. 2 per il
2025), nonché considerata l'attuale residenza di padre e figlio nel medesimo territorio (Orte (VT), certificati anagrafici e stato di famiglia pagina 11 in atti), non possono condividersi le deduzioni della Questura di
, che ha concluso per una la tenuità del rapporto, tanto da non CP_1
considerarlo neanche quale elemento di bilanciamento con la condanna penale di cui sopra, di per sé considerata ostativa all'accoglimento dell'istanza.
In conclusione, la documentazione prodotta in atti supporta quanto dedotto dal ricorrente in merito alla sussistenza sul territorio italiano di un vincolo di paternità con minore cittadino europeo ivi soggiornante, al quale il ricorrente fornisce un supporto quantomeno materiale.
Alla luce di quanto evidenziato, non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, per il quale va data preminenza alle ragioni di tutela del diritto alla vita privata e familiare del richiedente, in Italia da circa quindici anni, padre di minore cittadino europeo ivi residente.
Per quel che concerne le dichiarazioni del ricorrente in merito alla propria condizione personale, in particolare di salute, che potrebbe astrattamente ricondursi ad ipotesi di inespellibilità di cui all'art 19
d.lgs. 286/98, pur vista la documentazione prodotta (relazione del
17.08.2023, ASL Viterbo) alla luce dell'accoglimento della domanda principale, la questione può considerarsi assorbita.
In conclusione, alla luce di tutto quanto rilevato, il ricorso va accolto,
con compensazione delle spese di lite considerata la documentazione in atti, la normativa e la giurisprudenza richiamata, nonché le difficoltà
applicative e interpretative riscontrate.
pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dispone il rilascio in favore del ricorrente della carta di soggiorno per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. R.G. 19076/2024 degli affari civili contenziosi,
vertente
TRA
, nato il [...] in [...], elett.te dom.to presso Parte_1
lo studio dell'avv.to Cipriana Contu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 Con ricorso tempestivamente depositato , cittadino Parte_1
nigeriano, ha contestato il provvedimento di rigetto della propria istanza di rinnovo di Carta di soggiorno per coesione familiare,
emesso dalla Questura di il 22.03.2024 e notificato il CP_1
04.04.2024.
Ha rappresentato di aver fatto ingresso in Italia nel maggio del 2011
e che successivamente intraprendeva una relazione sentimentale con una cittadina polacca dalla quale, in data 19.01.2015, nasceva un figlio, che in data 27.04.2015 gli veniva Persona_1
rilasciata la Carta di soggiorno di cui al D.lgs. 30/2007; che dal
17.11.2016 al 19.11.2022 scontava presso la Casa Circondariale di
Civitavecchia una condanna ad otto anni di reclusione per importazione illecita di sostanze stupefacenti;
che nelle more scadeva la vigenza nominale del proprio titolo di soggiorno, per il cui rinnovo presentava istanza in data 31.01.2023, una volta uscito dalla suddetta
Casa Circondariale;
che, seguivano due preavvisi di rigetto per mancanza di documentazione inerente al mantenimento e alla convivenza con il minore;
che tempestivamente veniva fornita documentazione sul mantenimento, contestando la rilevanza della convivenza ai fini del titolo richiesto;
che, tuttavia, riceveva il provvedimento di rigetto impugnato in questa sede e contestualmente un decreto di espulsione e un ordine di allontanamento, impugnati innanzi al Giudice di Pace di (prima udienza al 16.05.2024); CP_1
di aver lavorato regolarmente fino al dicembre 2023 e allo stato di lavorare saltuariamente;
di avere un alloggio stabile;
che è seguito pagina 2 dall'Ambulatorio Malattie Infettive dell'Ospedale di Belcolle per infezione da HIV e assume costantemente la prevista terapia, che gli sarebbe impossibile proseguire in Nigeria.
Alla luce di quanto rappresentato, il ricorrente ha lamentato, in particolare, la violazione del proprio diritto all'integrità familiare di cui all'art 8 CEDU;
la violazione del D.lgs. 30/2007, non richiedendo il titolo di cui si discute il requisito della convivenza;
la violazione del principio di proporzionalità e carenza di motivazione, non potendo dalla presenza della condanna penale richiamata ricavarsi in sé un giudizio di pericolosità concreta e attuale tale da inficiare il diritto di cui si discute.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e, nel merito,
accertata la sussistenza del diritto vantato, di ordinare il rilascio della carta di soggiorno per parente di cittadino UE o, in alternativa, del permesso di soggiorno come parente di cittadino UE.
Con decreto del 20.05.2024 è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato e la trattazione cartolare del giudizio al
14.02.2025 con termini per note.
Con memorie di costituzione del 16.01.2025 la PA resistente ha chiesto di respingere il ricorso, riportandosi alle allegate note della
Questura di . CP_1
Quest'ultima ha in particolare contestato l'assenza di documentazione a supporto della convivenza con il minore;
il ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo (oltre due mesi dalla pagina 3 scarcerazione) e la presenza di una condanna per reato ostativo all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e ha rappresentato l'avvenuto rigetto del ricorso avverso il provvedimento di espulsione,
allegando in atti copia della sentenza del Giudice di Pace di CP_1
del 20.07.2024.
Con note del 10.02.2025 parte ricorrente si è riportata a quanto già
dedotto nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento del ricorso e integrando la documentazione in atti con copia di rimesse in denaro.
***
In primo luogo, occorre evidenziare che l'oggetto del presente procedimento attiene al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 10 d.lgs. D.lgs. 30/2007, in quanto il ricorrente risulta essere padre di un minore, cittadino europeo, residente in Italia
sin dalla nascita.
Le contestazioni avanzate nel provvedimento impugnato, di rigetto al rinnovo del suddetto titolo, richiamate in memorie di costituzione della
PA, possono sinteticamente ricondursi a tre motivi: la presenza di una condanna per reato ostativo;
il ritardo nella presentazione dell''istanza, che avrebbe comportato l'irregolarità del soggiorno del richiedente;
l'assenza di convivenza con il minore, ovvero “la tenuità del rapporto con il cittadino UE” (cfr. decreto di rigetto).
In primo luogo, occorre evidenziare che al caso di specie trova applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007, secondo cui:
“Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro
pagina 4 cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo
per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica
sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”,
motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali -non di per sé sole sufficienti-, occorre una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto della durata del soggiorno in Italia
dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine (comma 5).
Tanto premesso, occorre rilevare che dalle deduzioni e allegazioni di parte resistente non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati, non essendo stato dedotto alcunché oltre alla presenza della condanna di cui sopra che, oltre a non essere di per sé sola sufficiente, come sopra visto, risulta nel caso di specie riguardare fatti risalenti al novembre 2016 e, al momento dell'istanza,
risulta essere interamente scontata.
Per quel che attiene al “ritardo” nella presentazione della domanda di rinnovo della Carta di soggiorno, posto che il termine di sessanta pagina 5 giorni richiamato dalla Questura di per il rinnovo del titolo di CP_1
soggiorno non ha natura perentoria, in ogni caso, anche in presenza di un'irregolarità amministrativa (peraltro, nella ricostruzione avanzata, di pochi giorni) occorre precisare quanto segue.
La disciplina del titolo in esame è stata prevista dal legislatore italiano in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Quest'ultima prevede il rilascio della c.d. Carta di soggiorno, in presenza di tre requisiti, che possono essere richiesti dalle normative nazionali: un passaporto in corso di validità; un documento che attesti
la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
l'attestato
d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova
del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione
Con che gli interessati accompagnano o raggiungono (art. 10.
2004/38/CE).
Tali requisiti sono stati sostanzialmente trasposti nel co. 3, dell'art. 10,
D.lgs. 30/2007, il quale altresì precisa al co. 1 che: “I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio
nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione"”. L'inciso temporale evidenziato ha dato adito a diverse interpretazioni, in primo luogo per quel che qui interessa, la necessità,
pagina 6 al fine del rilascio del titolo di soggiorno in oggetto, della previa regolarità del soggiorno.
Posto che nel caso di specie trattasi di rinnovo di un titolo scaduto nelle more di una pena detentiva scontata in Italia, e di cui risulta chiesto il rinnovo in un tempo ragionevole dalla cessazione della stessa, in ogni caso, la giurisprudenza oramai maggioritaria ritiene superabile il requisito contestato, ovvero la mancanza della pregressa regolarità sul territorio nazionale, in ragione della tutela del diritto all'unità familiare, e ciò anche per ipotesi per le quali il legislatore italiano lo ha espressamente indicato (l'art. 30, d.lgs. 286/98 si riferisce allo "straniero regolarmente soggiornante"), ciò al fine di evitare che ragioni meramente formali possano impedire la realizzazione della finalità perseguita dal complesso della normativa euro unitaria e costituzionale in materia di coesione familiare (cfr.
Cassazione civile sez. I, sentenza n. 23326 del 27.09.2018; Corte
Costituzionale sentenza n. 202/2013; di Codesto Tribunale si richiama: Ordinanza del 9/4/2020, pubblicata il 20/04/2020 nrg.
39475/2019)
Posto che l'orientamento richiamato poggia sull'evidente rifiuto dell'applicazione di alcun automatismo in ipotesi di tutela del diritto all'unità familiare, in ossequio alla nostra Carta fondamentale (artt. 2,
3, 29, 30 e 31 Cost) ma altresì a Convenzioni e accordi internazionali
(basti vedere artt. 9 e 33 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 8
CEDU) e che, per tali ragioni, viene riconosciuto a qualsiasi individuo,
vertendo le richiamate pronunce in ipotesi di cui al d.lgs. 286/98,
pagina 7 nessun dubbio può aversi rispetto alla necessaria valutazione dell'assenza della pregressa regolarità del soggiorno in casi che ricadono, come quello de quo, nell'ambito applicativo di un quadro normativo di tutela rafforzata dell'unità familiare del cittadino comunitario, dove nessuna menzione viene fatta al requisito in esame.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, ribadito che nessuna menzione viene fatta alla pregressa regolarità del soggiorno nella richiamata Direttiva, al cittadino di paese terzo familiare di cittadino dell'Unione Europea, ben può essere rilasciato il richiesto titolo di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dalla posizione amministrativa pregressa, potendo al più essere destinatario di sanzioni proporzionate per l'inadempimento dei propri obblighi amministrativi (ragionevolmente a partire dal momento in cui sorge la condizione giuridica/vincolo familiare che ne è presupposto).
Ciò trova ulteriore conferma nell'interpretazione vincolante della stessa Direttiva 2004/38/CE fornita dalla sentenza della Corte di
Giustizia n. C-27 del 25 luglio 2008 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX: ) , la quale CodiceFiscale_1
precisa che, ai sensi dell'art. 2, punto 2, qualsiasi cittadino di paese terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, che accompagni o raggiunga il predetto cittadino dell'Unione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ha diritto di ottenere un titolo d'ingresso o soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dall'aver già soggiornato regolarmente in un altro Stato
pagina 8 membro. La Corte di Giustizia ha qualificato incompatibile con la
Direttiva una normativa interna che imponga la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante al coniuge del cittadino dell'Unione, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito nell'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Tale previa regolarità non può dunque essere imposta, tanto più, nel paese di cittadinanza o,
come nel caso di specie, di stabile residenza del cittadino dell'Unione.
Per quel che concerne l'ulteriore contestazione posta alla base del provvedimento amministrativo impugnato, la convivenza con il minore, occorre ulteriormente precisare che neanche di quest'ultimo viene fatta menzione ai fini del rilascio della Carta di cui all'art. 10
D.lgs. 30/2007, ponendo la normativa in esame maggior rilievo all'effettività dei vincoli, dunque, non necessariamente di convivenza.
Questa non viene invero richiesta neanche in ipotesi di coniugio, per le quali, a prescindere da quest'ultima, l'esame è volto all'eventuale accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell'art. 35 della dir. 2004/38/CE e dell'art. 30, comma 1 bis, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286 (Cass. 6 marzo 2014, n. 5303, Cass Sent. N.
25333 dell'anno 2017).
Appare evidente che una simile valutazione attenga, a fortiori, ad un rapporto di paternità, posto che richiedere la convivenza con il minore comporterebbe in molte ipotesi imporre la stessa anche con l'altro genitore, con il quale di contro il rapporto ben potrebbe essere terminato e non per questo inficiare il rapporto genitoriale.
pagina 9 Ragionevolmente, per la valutazione di sussistenza dell'effettività di un simile rapporto la convivenza non è richiesta neanche per i cittadini extraUE (art 30 d.lgs. 286/1998) per i quali, per la tutela del rapporto di genitorialità con figli minori, ben può ritenersi sufficiente la sussistenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 3.12.2019 n. 31565).
Ebbene, nel caso di specie, tanto più alla luce di una tutela rafforzata dei rapporti dei cittadini UE, come sopra visto, non osta all'applicazione della relativa normativa l'evidente intervenuta separazione dei genitori e l'affidamento del minore alla madre. Come noto, infatti, anche quest'ultimo, e anche qualora esclusivo, non comporta per il genitore non affidatario la totale estromissione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì esclusivamente la limitazione del suo esercizio nei confronti del figlio minorenne.
Il genitore non affidatario mantiene il diritto di visita nei confronti del figlio nonché il dovere giuridico e morale di provvedere al mantenimento dello stesso fino alla sua autosufficienza, nel caso di specie documentato dalle buste paga e rimesse in atti.
A ciò si aggiunga la doverosa valutazione del preminente interesse del minore, principio che ha origine nel diritto internazionale dei diritti umani, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1959, previsto all'art. 24, 2 co, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e assunto dalla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo quale contenuto implicito del diritto alla pagina 10 vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Invero, “Il diritto del minore di mantenere un
rapporto con entrambi i genitori è sancito dagli articoli 8 e 9 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché dall'art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed è stato riconosciuto dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo, in sede di interpretazione dell'art.
8 CEDU. Alla luce di tali obblighi internazionali, l'art. 30 Cost., che
sancisce il dovere dei genitori di educare i figli, presuppone il
correlativo diritto del minore a essere educato da entrambi i genitori;
ciò che necessariamente implica il suo diritto a vivere con loro una
relazione diretta e personale, salvo che essa risulti in concreto
pregiudizievole per i suoi interessi. Le ragioni di tutela del diritto
del minore di intrattenere regolarmente relazioni e contatti personali
con il genitore vengono meno, come prevedono l'art. 9, 1° comma,
della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 24,3° comma, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, allorché la
prosecuzione di tale rapporto sia contraria
all'interesse preminente del minore” (Corte Costituzionale,
29/05/2020, n.102).
Nel caso de quo, quanto prodotto a supporto del sostegno materiale che il ricorrente fornisce al minore (buste paga del lavoro svolto in carcere con apposita detrazione per mantenimento;
n. 4 ricevute di versamenti alla madre del minore per il periodo 2024 e n. 2 per il
2025), nonché considerata l'attuale residenza di padre e figlio nel medesimo territorio (Orte (VT), certificati anagrafici e stato di famiglia pagina 11 in atti), non possono condividersi le deduzioni della Questura di
, che ha concluso per una la tenuità del rapporto, tanto da non CP_1
considerarlo neanche quale elemento di bilanciamento con la condanna penale di cui sopra, di per sé considerata ostativa all'accoglimento dell'istanza.
In conclusione, la documentazione prodotta in atti supporta quanto dedotto dal ricorrente in merito alla sussistenza sul territorio italiano di un vincolo di paternità con minore cittadino europeo ivi soggiornante, al quale il ricorrente fornisce un supporto quantomeno materiale.
Alla luce di quanto evidenziato, non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo di soggiorno richiesto, per il quale va data preminenza alle ragioni di tutela del diritto alla vita privata e familiare del richiedente, in Italia da circa quindici anni, padre di minore cittadino europeo ivi residente.
Per quel che concerne le dichiarazioni del ricorrente in merito alla propria condizione personale, in particolare di salute, che potrebbe astrattamente ricondursi ad ipotesi di inespellibilità di cui all'art 19
d.lgs. 286/98, pur vista la documentazione prodotta (relazione del
17.08.2023, ASL Viterbo) alla luce dell'accoglimento della domanda principale, la questione può considerarsi assorbita.
In conclusione, alla luce di tutto quanto rilevato, il ricorso va accolto,
con compensazione delle spese di lite considerata la documentazione in atti, la normativa e la giurisprudenza richiamata, nonché le difficoltà
applicative e interpretative riscontrate.
pagina 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dispone il rilascio in favore del ricorrente della carta di soggiorno per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
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