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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7438/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7438/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/07/2025 da
nato in [...] il [...] cittadina rumena con l'avv. Parte_1
Sara Agostini
e
nato in [...] il [...] cittadino rumeno con Parte_2
l'avv. Sara Agostini ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
a) la figlia minore , nata il [...] a [...], rimarrà affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e permanenza prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo tra i coniugi, tenendo sempre presente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week-end alterni dalla sera del venerdì' quando andrà a prenderla presso la casa dalla madre dopo lavoro, fino alla domenica sera dopo cena. Il padre, inoltre, in base agli impegni lavorativi si impegna a trascorrere un paio di sere la settimana con la figlia, sia presso la sua abitazione che partecipando alla cena a casa della madre;
c) nel caso gli impegni lavorativi dei coniugi, o le esigenze di dovessero Persona_1 impedire il rispetto del calendario sopra indicato, le modalità di visita e permanenza potranno essere modificate di comune accordo nel primario interesse del minore, con riserva in caso di disaccordi di rivolgersi al Giudice;
d) il calendario sopra indicato verrà adattato agli impegni della figlia che per l'anno corrente sono stati riportati nel piano genitoriale allegato (doc. 5);
e= entrambi i genitori, in base alle esigenze lavorativi, saranno coadiuvati nella gestione della minore dai nonni paterni, anche 'essi residenti a [...]di Lupari e con cui la minore intrattiene rapporti abituai;
f) le vacanze estive e le festività saranno così gestite: vacanze estive (per tali intendendosi il periodo metà giugno-metà settembre in cui non vi è
l'obbligo di frequenza scolastica): entrambi i genitori, previo accordo, trascorreranno con la figlia almeno quindici giorni anche non consecutive compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative. Ciascuno dei genitori provvederà a riaccompagnare il figlio nella casa dell'altro al termine della villeggiatura.
Vacanze natalizie e pasquali: i genitori, in base alle esigenze della minore e in base alle esigenze lavorative, organizzeranno di anno in anno il periodo natalizio e pasquale avendo cura di far trascorrere le festività con entrambi i genitori. Previo accordo sia il padre che la madre potranno trascorrere anche più giorni continuativi con la figlia.
Ponti: in relazione ai “ponti lunghi” i genitori si riservano di decidere, di volta in volta, con chi starà nel primario interesse e in base ai bisogni della minore e compatibilmente Per_1 con gli impegni lavorativi dei coniugi stessi, avendo cura di garantire, per quanto possibile,
l'alternanza. In caso di disaccordo si rispetteranno i giorni di calendario come sopra indicati.
g) qualora durante le vacanze estive, Natalizie o Pasquali, o nel corso delle visite settimanali i genitori, per esigenze lavorative, non potessero tenere la figlia con le modalità descritte ai punti precedenti, avranno comunque il diritto di “recuperare” i relativi periodi in altri momenti dell'anno, eventualmente sfruttando a tal uopo i “ponti lunghi”, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con le esigenze del minore.
h) va da sé che ognuno dei genitori provvederà, nel rispettivo periodo di permanenza, a far eseguire alla minore i compiti scolastici ed ad accompagnarla alle attività ludico sportive eventualmente previste. i) nulla verrà versato dia coniugi a titolo di reciproco mantenimento, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti e rinunciando espressamente, pertanto, a qualunque reciproca richiesta;
j) il verserà alla , a titolo di contributo economico al mantenimento della figlia, Pt_1 Pt_1 la somma di euro 250,00- da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici
Istat- entro il giorno 25 di ogni mese a partire dal mese successivo all'omologa, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate dalla moglie.
k) il padre, inoltre, entro e non oltre un mese dalla richiesta, dovrà versare alla madre il
50% delle spese straordinarie (scolastiche, spese mediche extramutualistiche, sportive e ludiche) tutte previamente documentate e concordate. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono quali spese scolastiche: iscrizione, libri di testo, materiale di cancelleria, trasporto, grembiuli, tasse scolastiche, buoni mensa, gite, lezioni private di sostegno scolastico, ecc..; per spese mediche extra mutualistiche: medicinali non coperti da ticket, visite mediche ed esami specialistici, cure dentistiche, apparecchi dentari, ecc.. per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento al “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche nonché di affidamento di figli nati furi dal matrimonio” redatto dall'intestato Tribunale.
l) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di documenti equipollenti propri e della minore. Dell'espatrio della minore anche temporanei e dei viaggi “lunghi” con pernottamento fuori casa, anche all'interno del territorio nazionale, dovrà essere data comunicazione all'altro genitore.
m) nel preminente interesse di e compatibilmente con le sue esigenze anche Persona_1 di studio, entrambi i genitori, si impegnano a favorire che la figlia mantenga e coltivi il rapporto con i nonni paterni e materni;
n) dichiara di aver già definito ogni ulteriore questione di natura Parte_1 patrimoniale con;
Parte_2
o) tutte le condizioni sopraesposte dovranno sempre essere interpretate secondo buona fede e andranno applicate con la dovuta elasticità secondo i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e responsabilità, evitando comportamenti ostili e sproporzionati”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 17.08.2013 in Romania e dall'unione è nata la figlia Persona_1 in data 25.07.2015 a Cittadella (PD). Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova il 25.05.2022 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2417/2023 pubblicata il 05.12.2023.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza rumena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 17.07.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, la figlia della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia
(nata il [...]), minorenne e non economicamente indipendente, e le Persona_1 condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto n) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Romania il 17.08.2013; Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 7438/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
17/07/2025 da
nato in [...] il [...] cittadina rumena con l'avv. Parte_1
Sara Agostini
e
nato in [...] il [...] cittadino rumeno con Parte_2
l'avv. Sara Agostini ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
a) la figlia minore , nata il [...] a [...], rimarrà affidata Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e permanenza prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno prese di comune accordo tra i coniugi, tenendo sempre presente le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio;
b) il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week-end alterni dalla sera del venerdì' quando andrà a prenderla presso la casa dalla madre dopo lavoro, fino alla domenica sera dopo cena. Il padre, inoltre, in base agli impegni lavorativi si impegna a trascorrere un paio di sere la settimana con la figlia, sia presso la sua abitazione che partecipando alla cena a casa della madre;
c) nel caso gli impegni lavorativi dei coniugi, o le esigenze di dovessero Persona_1 impedire il rispetto del calendario sopra indicato, le modalità di visita e permanenza potranno essere modificate di comune accordo nel primario interesse del minore, con riserva in caso di disaccordi di rivolgersi al Giudice;
d) il calendario sopra indicato verrà adattato agli impegni della figlia che per l'anno corrente sono stati riportati nel piano genitoriale allegato (doc. 5);
e= entrambi i genitori, in base alle esigenze lavorativi, saranno coadiuvati nella gestione della minore dai nonni paterni, anche 'essi residenti a [...]di Lupari e con cui la minore intrattiene rapporti abituai;
f) le vacanze estive e le festività saranno così gestite: vacanze estive (per tali intendendosi il periodo metà giugno-metà settembre in cui non vi è
l'obbligo di frequenza scolastica): entrambi i genitori, previo accordo, trascorreranno con la figlia almeno quindici giorni anche non consecutive compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative. Ciascuno dei genitori provvederà a riaccompagnare il figlio nella casa dell'altro al termine della villeggiatura.
Vacanze natalizie e pasquali: i genitori, in base alle esigenze della minore e in base alle esigenze lavorative, organizzeranno di anno in anno il periodo natalizio e pasquale avendo cura di far trascorrere le festività con entrambi i genitori. Previo accordo sia il padre che la madre potranno trascorrere anche più giorni continuativi con la figlia.
Ponti: in relazione ai “ponti lunghi” i genitori si riservano di decidere, di volta in volta, con chi starà nel primario interesse e in base ai bisogni della minore e compatibilmente Per_1 con gli impegni lavorativi dei coniugi stessi, avendo cura di garantire, per quanto possibile,
l'alternanza. In caso di disaccordo si rispetteranno i giorni di calendario come sopra indicati.
g) qualora durante le vacanze estive, Natalizie o Pasquali, o nel corso delle visite settimanali i genitori, per esigenze lavorative, non potessero tenere la figlia con le modalità descritte ai punti precedenti, avranno comunque il diritto di “recuperare” i relativi periodi in altri momenti dell'anno, eventualmente sfruttando a tal uopo i “ponti lunghi”, previo accordo con l'altro coniuge e compatibilmente con le esigenze del minore.
h) va da sé che ognuno dei genitori provvederà, nel rispettivo periodo di permanenza, a far eseguire alla minore i compiti scolastici ed ad accompagnarla alle attività ludico sportive eventualmente previste. i) nulla verrà versato dia coniugi a titolo di reciproco mantenimento, dichiarando le parti di essere economicamente autosufficienti e rinunciando espressamente, pertanto, a qualunque reciproca richiesta;
j) il verserà alla , a titolo di contributo economico al mantenimento della figlia, Pt_1 Pt_1 la somma di euro 250,00- da rivalutarsi annualmente e automaticamente in base agli indici
Istat- entro il giorno 25 di ogni mese a partire dal mese successivo all'omologa, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate dalla moglie.
k) il padre, inoltre, entro e non oltre un mese dalla richiesta, dovrà versare alla madre il
50% delle spese straordinarie (scolastiche, spese mediche extramutualistiche, sportive e ludiche) tutte previamente documentate e concordate. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono quali spese scolastiche: iscrizione, libri di testo, materiale di cancelleria, trasporto, grembiuli, tasse scolastiche, buoni mensa, gite, lezioni private di sostegno scolastico, ecc..; per spese mediche extra mutualistiche: medicinali non coperti da ticket, visite mediche ed esami specialistici, cure dentistiche, apparecchi dentari, ecc.. per la determinazione delle spese straordinarie si farà riferimento al “Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche nonché di affidamento di figli nati furi dal matrimonio” redatto dall'intestato Tribunale.
l) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o di documenti equipollenti propri e della minore. Dell'espatrio della minore anche temporanei e dei viaggi “lunghi” con pernottamento fuori casa, anche all'interno del territorio nazionale, dovrà essere data comunicazione all'altro genitore.
m) nel preminente interesse di e compatibilmente con le sue esigenze anche Persona_1 di studio, entrambi i genitori, si impegnano a favorire che la figlia mantenga e coltivi il rapporto con i nonni paterni e materni;
n) dichiara di aver già definito ogni ulteriore questione di natura Parte_1 patrimoniale con;
Parte_2
o) tutte le condizioni sopraesposte dovranno sempre essere interpretate secondo buona fede e andranno applicate con la dovuta elasticità secondo i principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e responsabilità, evitando comportamenti ostili e sproporzionati”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 17.08.2013 in Romania e dall'unione è nata la figlia Persona_1 in data 25.07.2015 a Cittadella (PD). Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova il 25.05.2022 e la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 2417/2023 pubblicata il 05.12.2023.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti hanno cittadinanza rumena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 17.07.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018
C512/17 HR). Nel caso di specie, la figlia della coppia risiede in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità
e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge
24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo la figlia minore residente in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditore è la figlia, la quale risiede stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è
l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alla figlia stessa. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditore dell'obbligazione alimentare è la figlia che risiede, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia
(nata il [...]), minorenne e non economicamente indipendente, e le Persona_1 condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto n) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Romania il 17.08.2013; Parte_2
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari