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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento subordinazione e differenze retributive,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Michela Parte_1
Piscitelli e con la stessa elettivamente domiciliata in Benevento, via Pietro Nenni 26/A;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024 la ricorrente ha esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 15 Controparte_1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, come assistente amministrativo;
- che dalla comunicazione obbligatoria Unilav si evinceva che il rapporto di lavoro aveva inizio il
15.12.2022 ed era proseguito fino al 31.12.2023, con esclusione del mese di agosto;
- che, dopo varie richieste volte ad ottenere il certificato di servizio dell'anno scolastico 2022/2023, le era stato rilasciato solo un “certificato di servizio del 29/06/2023”, prot. n. 8066;
- che era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale orizzontale, per 6 ore di lavoro a settimana e circa 20 giorni di lavoro al mese;
- che la paga base era di 11,68 € all'ora;
- che aveva percepito soltanto la retribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nella misura di € 98,16 risultante dalle buste paga;
- che era, pertanto, rimasta creditrice di differenze retributive, anche per TFR non corrisposto;
1 - che da marzo a dicembre 2023 la datrice di lavoro non aveva neanche denunciato e versato la contribuzione previdenziale e assistenziale all' ; CP_2
- che la mancata denuncia le recava un grave danno, in quanto i contributi non potevano essere ritenuti utili ai fini della NASPI e ai fini pensionistici, inoltre, il mancato versamento dei contributi non consentiva l'attribuzione del punteggio nella graduatoria del personale ATA;
- che le diffide inviate non avevano sortito alcun esito.
Tanto premesso in fatto, ha chiesto di: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra la sig.ra e ''la è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato dal mese di dicembre 2022 al mese di dicembre 2023; b) Accertare e dichiarare che la ricorrente, per tutto il periodo che va dal gennaio 2023 a dicembre 2023 ha svolto, in favore del resistente, tutte le mansioni di cui in narrativa senza ricevere la retribuzione da marzo 2023 a dicembre 2023; c) condannare parte resistente, al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €.1.447,92 così suddivisa: dal 01/03/2023 al 31/07/2023 €.696,00, dal 01/09/2023 al 31/12/2023
€.546,00, a titolo di differenze retributive;
dal 15/12/2022 al 31/07/2023 €.161,48 e dal 01/09/2023 al 31/12/2023 €.44,44 a titolo di TFR;
oltre interessi dalla data di costituzione in mora (27/02/2024) ed al versamento delle quote contributive pari ad €.409,86; così come risulta dai conteggi riportati in atti;
ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice, in corso di causa anche a mezzo di C.T.U.; d) condannare, altresì, la resistente a denunciare ed a versare i contributi previdenziale ed assistenziali, agli enti competenti, nell'interesse della parte ricorrente;
e) per tutti i motivi di cui in premessa si chiede il riconoscimento della NASPI;
f) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione”.
Regolarmente citata in giudizio, la non si è costituita;
ne è stata pertanto Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito l' , eccependo l'improponibilità della domanda di riconoscimento della CP_2
NASPI per assenza di preventiva domanda amministrativa, la decadenza per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. In ordine al rapporto oggetto di causa, ha dedotto che dalla documentazione in suo possesso risultava la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti per il solo periodo dal 15.12.2022 al 28.02.2023. Ha, infine, chiesto, nell'ipotesi accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere da parte della il versamento della contribuzione ed Controparte_1 accessori di legge da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalla ricorrente, con escussione di quattro testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
La ricorrente rivendica differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti e TFR, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 15.12.2022 al 31.12.2023 (tranne il mese di agosto), e di avere percepito esclusivamente la retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
Dalla comunicazione Unilav depositata dalla ricorrente, quest'ultima risulta essere stata assunta dalla per il periodo dal 15.02.2022 al 22.06.2023, con contratto a tempo determinato Controparte_1
e orario di lavoro part-time orizzontale, per 6 ore settimanali, inquadrata nel livello 2 del CCNL
Scuole Private Laiche con mansioni di assistente amministrativo.
2 Dalle buste paga di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 risulta, invece, che l'istante era stata assunta per il periodo dal 15.12.2022 al 28.02.2023, e per il medesimo periodo risulta il versamento della relativa contribuzione (cfr. estratto contributivo).
Vi è, poi, un certificato di servizio rilasciato dalla datrice di lavoro in data 29.06.2023, da cui emerge invece che la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto con qualifica di assistente amministrativo, nell'a.s. 2022/23, dal 14.12.2022 “a tutt'ora”.
Vi è, quindi, prova documentale, di provenienza datoriale, che il rapporto si è svolto sicuramente fino al 29.06.2023.
Per quanto riguarda il restante periodo, dal momento che la ricorrente deduce di aver lavorato fino al
31.12 ad eccezione del mese di agosto, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla
Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 8 aprile 2015, n. 7024; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo
2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e
3 la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
Vanno a questo punto esaminati gli esiti dell'istruttoria orale.
Il teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente da quando era bambina perché io e TI il padre lavoravamo nello stesso ufficio … so che la ricorrente ha lavorato per la a CP_1
Montesarchio da dicembre 2022 a dicembre 2023 e tanto so perché me ne parlava il padre, quando eravamo a lavoro e so che si occupava della gestione amministrativa dell'istituto. Sono a conoscenza di tale ultima circostanza, in quanto il padre della ricorrente mi ha fatto vedere la certificazione
Unilav della figlia”.
Il teste ha riferito: “conosco la ricorrente in quanto sono un amico di famiglia … Testimone_2 confermo che la ricorrente ha lavorato per la a Montesarchio, dal dicembre 2022 CP_1 al dicembre 2023 e tanto posso dire sia perché me lo raccontava il padre, sia perché a volte ho visto la ricorrente a via San Martino che è la strada dove è ubicato l'istituto … il papà mi raccontava che la figlia svolgeva mansioni amministrative, ma io non sono mai stato nell'istituto e quindi non l'ho vista”. La teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché è mia figlia… confermo che Testimone_3 la ricorrente ha lavorato per la a Montesarchio, dal dicembre 2022 al dicembre CP_1
2023. Tanto posso dire perché a volte mi è capitato di andarla a prendere e sono entrata direttamente nella scuola…. posso dire che svolgeva mansioni amministrative, quando io sono andata a scuola a volte l'ho trovata al computer e altre volte faceva altro”.
Il teste ha riferito: “conosco la ricorrente perché è mia figlia, confermo che ha Testimone_4 lavorato per la a Montesarchio, da dicembre 2022 a dicembre 2023 e tanto posso CP_1 dire perché me lo ha detto e mi ha fatto vedere tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro
… lei svolgeva mansioni di assistente amministrativo”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria testimoniale deve escludersi che la ricorrente abbia assolto l'onere, sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo dal 30.06.2023 al 31.12.2023.
Le dichiarazioni rese dai testi e i quali hanno potuto TI Testimone_2 confermare la sussistenza del rapporto lavorativo fino al dicembre 2023 solo in quanto riferito loro dal padre della ricorrente, sono poco rilevanti, sia perché nessuno dei due testi ha personalmente visto la sul posto di lavoro e nello svolgimento delle sue mansioni, sia perché non ne emerge Parte_1 alcunché in ordine all'esercizio del potere gerarchico, direttivo e disciplinare, ovvero in ordine agli indici sintomatici della subordinazione.
Del pari, non sono idonee a provare la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo non formalizzato le dichiarazioni rese dai testi e , rispettivamente Testimone_3 Testimone_4 madre e padre della ricorrente, da valutare con particolare rigore trattandosi dei genitori dell'istante.
Il teste ha confermato la sussistenza del rapporto lavorativo basandosi su quanto riferitogli Parte_1 dalla figlia e su quanto appreso dalla documentazione amministrativa attinente al rapporto – che, stante l'assenza di formalizzazione per il periodo successivo al 30.06.2023, nulla prova. Al riguardo, si rammenta, che le dichiarazioni de relato ex parte actoris sono idonee ad assurgere a validi elementi di prova solo in presenza di ulteriori riscontri;
riscontri che, nella fattispecie, mancano (cfr. Cass. Sez.
1, Sent. n. 8358 del 03/04/2007, Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013, Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).
4 Tes_ La teste , invece, ha confermato che la figlia aveva lavorato fino al dicembre 2023 affermandosi a conoscenza della circostanza in quanto le era capitato di andarla a prendere al lavoro e di entrare nell'istituto, dove l'aveva vista al computer o intenta a fare altro.
Tali dichiarazioni sono, però, prive di specifici riferimenti temporali (non se ne evincono né la frequenza, né gli esatti periodi in cui la teste si sarebbe recata presso l'istituto) e, in ogni caso, sono alquanto generiche e, come tali, inidonee a dimostrare la sussistenza degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
Dalla prova nulla è emerso in ordine all'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società, per il periodo non formalizzato;
non è stato dimostrato che alla ricorrente fossero state date puntuali indicazioni sul contenuto e sulle modalità di espletamento delle sue mansioni – i testi nulla hanno riferito in merito –, né che soggiacesse al rispetto di un preciso orario di lavoro, né che tale orario di lavoro fosse stato indicato e imposto da parte datoriale, né che fosse tenuta ad essere autorizzata ovvero a giustificare le assenze in caso di temporanea impossibilità di svolgere la prestazione, né che sia mai stata pattuita una retribuzione, intesa come corrispettivo per l'attività svolta.
Nemmeno sono idonei a dimostrare la sussistenza del rapporto i messaggi whatsapp che la ricorrente avrebbe scambiato con tale ”; si tratta di messaggi sporadici, inviati ad una persona non Per_1 immediatamente ricollegabile alla datrice di lavoro – mancando qualsiasi prova che si tratti di “ Pt_2
(collaboratrice dell'istituto scolastico)”, come allegato in ricorso – e che comunque nulla
[...] provano, in quanto la ricorrente si limitava a chiedere a che ora poteva recarsi in un luogo non precisato e che cosa avrebbe fatto.
In definitiva, in assenza di prova dell'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata e del suo svolgimento con le modalità indicate in ricorso, la domanda di pagamento della retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti e TFR per il periodo dal 30.06.2023 al 31.12.2023 va rigettata.
Quanto alle differenze retributive per il periodo dal 15.12.2022 al 29.06.2023, per cui vi è prova documentale della sussistenza del rapporto, giova premettere che, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Per quanto concerne, invece, la domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova
5 del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Fatta questa premessa, va immediatamente rigettata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, in quanto la ricorrente non ha allegato (né, conseguentemente, dimostrato) di avere prestato attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento degli stessi.
La domanda è invece fondata per le altre causali.
La ricorrente ha dichiarato di aver percepito, nell'intero periodo di lavoro, esclusivamente la retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2023, nella misura risultante dalle relative buste paga, pari ad € 98,16.
La società, non costituendosi, non ha assolto all'onere – sulla stessa incombente – di dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR.
In ordine al quantum da riconoscere, va premesso che non può tenersi conto dei conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto ha applicato il CCNL “del personale del comparto Istruzione e ricerca”, mentre dall' e dalle buste paga in atti risulta l'applicazione al rapporto lavorativo del CCNL CP_3
Scuole Private Laiche.
Deve, quindi, tenersi conto della retribuzione oraria riconosciuta nelle buste paga.
Per il periodo dal 01.03.2023 al 29.06.2023, la ricorrente ha quindi diritto al pagamento della complessiva somma lorda di € 1.121,96 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 (ottenuta moltiplicando per quattro mensilità la retribuzione mensile di €
280,49, ottenuta moltiplicando per le ore contrattualizzate la retribuzione oraria riconosciuta in busta paga).
La società è tenuta anche al pagamento anche dei ratei di 13^ mensilità non corrisposti nel corso del rapporto e, di conseguenza, va condannata al pagamento a tale titolo della complessiva somma di €
163,59 (pari a 1/12 della retribuzione mensile per i 7 mesi lavorati).
Infine, l'istante ha diritto al pagamento del TFR non versato dalla società.
Ai sensi dell'art. 2120 c.c., “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
Ne consegue che la va condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 90,66 Controparte_1
a titolo di TFR (ottenuta dividendo per 13,5 il totale derivante dalla somma della retribuzione da buste paga per i mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, di quella dovuta per i mesi da marzo a giugno 2023 e dei ratei di 13^ mensilità e detraendo l'importo di € 55,39 inserito nella busta di febbraio 2023 a titolo di TFR).
Per il medesimo periodo va accolta anche la domanda di condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione dei versamenti contributivi, in quanto dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ha effettuato versamenti solo fino al 28.02.2023. CP_1
Tenuto conto del periodo oggetto di domanda, non vi sono somme prescritte.
Infine, va rigettata la domanda, peraltro solo genericamente proposta, di riconoscimento della NASPI, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver avviato il procedimento amministrativo.
L'art. 3 del d.lgs. 22/2015, nella formulazione applicabile, prevedeva che “1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino
6 congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022”.
Anche con riferimento alla NASPI opera il principio di automaticità delle prestazioni, in virtù di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, r.d.l. 636/1939, secondo cui: “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto” e del combinato disposto dell'art. 14, d.lgs. 22/2015 (“Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”) e dell'art. 2, comma 24 bis, l. 92/2012 (“Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola”).
Ne consegue che, indipendentemente dall'effettivo versamento della contribuzione dovuta dalla
[...]
la ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di NASPI nel termine di decadenza Controparte_1 di 68 giorni dalla cessazione del rapporto fissato dall'art. 6, d.lgs. 22/2015.
Per tutte le motivazioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto e la va Controparte_1 condannata a corrispondere a , a titolo di differenze retributive per il periodo dal Parte_1
14.12.2022 al 29.06.2023, la complessiva somma di € 1.376,21 (di cui € 90,66 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo, e a versare all' i contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni CP_2 dovute all'istante per il periodo dall'1.03.2023 al 29.06.2023.
Le spese di lite tra e la seguono la soccombenza di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n.
14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che fra e la Parte_1 [...]
è intercorso, nel periodo 14.12.2022-29.06.2023, un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato, a tempo parziale orizzontale (6 ore settimanali), con inquadramento nel 2° livello del CCNL Scuole Private Laiche e mansioni di assistente amministrativo;
2) per l'effetto, condanna la a pagare in favore della ricorrente la complessiva Controparte_1 somma lorda di € 1.376,21 (di cui € 90,66 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
3) condanna la alla regolarizzazione dei versamenti contributivi sulle Controparte_1 retribuzioni dovute all'istante per il periodo di lavoro di cui al punto 1);
7 4) condanna la a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Michela Piscitelli;
5) compensa le spese di lite fra la ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 8 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1908 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: accertamento subordinazione e differenze retributive,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Michela Parte_1
Piscitelli e con la stessa elettivamente domiciliata in Benevento, via Pietro Nenni 26/A;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto, in virtù di procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.04.2024 la ricorrente ha esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 15 Controparte_1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, come assistente amministrativo;
- che dalla comunicazione obbligatoria Unilav si evinceva che il rapporto di lavoro aveva inizio il
15.12.2022 ed era proseguito fino al 31.12.2023, con esclusione del mese di agosto;
- che, dopo varie richieste volte ad ottenere il certificato di servizio dell'anno scolastico 2022/2023, le era stato rilasciato solo un “certificato di servizio del 29/06/2023”, prot. n. 8066;
- che era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo parziale orizzontale, per 6 ore di lavoro a settimana e circa 20 giorni di lavoro al mese;
- che la paga base era di 11,68 € all'ora;
- che aveva percepito soltanto la retribuzione relativa alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, nella misura di € 98,16 risultante dalle buste paga;
- che era, pertanto, rimasta creditrice di differenze retributive, anche per TFR non corrisposto;
1 - che da marzo a dicembre 2023 la datrice di lavoro non aveva neanche denunciato e versato la contribuzione previdenziale e assistenziale all' ; CP_2
- che la mancata denuncia le recava un grave danno, in quanto i contributi non potevano essere ritenuti utili ai fini della NASPI e ai fini pensionistici, inoltre, il mancato versamento dei contributi non consentiva l'attribuzione del punteggio nella graduatoria del personale ATA;
- che le diffide inviate non avevano sortito alcun esito.
Tanto premesso in fatto, ha chiesto di: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto, accertare e dichiarare che tra la sig.ra e ''la è intercorso un rapporto di Parte_1 Controparte_1 lavoro subordinato dal mese di dicembre 2022 al mese di dicembre 2023; b) Accertare e dichiarare che la ricorrente, per tutto il periodo che va dal gennaio 2023 a dicembre 2023 ha svolto, in favore del resistente, tutte le mansioni di cui in narrativa senza ricevere la retribuzione da marzo 2023 a dicembre 2023; c) condannare parte resistente, al pagamento, in favore della ricorrente della somma di €.1.447,92 così suddivisa: dal 01/03/2023 al 31/07/2023 €.696,00, dal 01/09/2023 al 31/12/2023
€.546,00, a titolo di differenze retributive;
dal 15/12/2022 al 31/07/2023 €.161,48 e dal 01/09/2023 al 31/12/2023 €.44,44 a titolo di TFR;
oltre interessi dalla data di costituzione in mora (27/02/2024) ed al versamento delle quote contributive pari ad €.409,86; così come risulta dai conteggi riportati in atti;
ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ill.mo Giudice, in corso di causa anche a mezzo di C.T.U.; d) condannare, altresì, la resistente a denunciare ed a versare i contributi previdenziale ed assistenziali, agli enti competenti, nell'interesse della parte ricorrente;
e) per tutti i motivi di cui in premessa si chiede il riconoscimento della NASPI;
f) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione”.
Regolarmente citata in giudizio, la non si è costituita;
ne è stata pertanto Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Si è invece costituito l' , eccependo l'improponibilità della domanda di riconoscimento della CP_2
NASPI per assenza di preventiva domanda amministrativa, la decadenza per mancato rispetto del termine di presentazione della domanda e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione. In ordine al rapporto oggetto di causa, ha dedotto che dalla documentazione in suo possesso risultava la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti per il solo periodo dal 15.12.2022 al 28.02.2023. Ha, infine, chiesto, nell'ipotesi accoglimento del ricorso, di accertare e dichiarare il proprio diritto di ottenere da parte della il versamento della contribuzione ed Controparte_1 accessori di legge da calcolarsi ad opera dell'Istituto previdenziale, in conformità alla normativa vigente e nei limiti della prescrizione.
Ammessa ed espletata la prova per testi richiesta dalla ricorrente, con escussione di quattro testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
La ricorrente rivendica differenze retributive a titolo di lavoro ordinario, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti e TFR, sul presupposto di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 15.12.2022 al 31.12.2023 (tranne il mese di agosto), e di avere percepito esclusivamente la retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
Dalla comunicazione Unilav depositata dalla ricorrente, quest'ultima risulta essere stata assunta dalla per il periodo dal 15.02.2022 al 22.06.2023, con contratto a tempo determinato Controparte_1
e orario di lavoro part-time orizzontale, per 6 ore settimanali, inquadrata nel livello 2 del CCNL
Scuole Private Laiche con mansioni di assistente amministrativo.
2 Dalle buste paga di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 risulta, invece, che l'istante era stata assunta per il periodo dal 15.12.2022 al 28.02.2023, e per il medesimo periodo risulta il versamento della relativa contribuzione (cfr. estratto contributivo).
Vi è, poi, un certificato di servizio rilasciato dalla datrice di lavoro in data 29.06.2023, da cui emerge invece che la ricorrente ha prestato servizio presso l'Istituto con qualifica di assistente amministrativo, nell'a.s. 2022/23, dal 14.12.2022 “a tutt'ora”.
Vi è, quindi, prova documentale, di provenienza datoriale, che il rapporto si è svolto sicuramente fino al 29.06.2023.
Per quanto riguarda il restante periodo, dal momento che la ricorrente deduce di aver lavorato fino al
31.12 ad eccezione del mese di agosto, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla
Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass. 9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 8 aprile 2015, n. 7024; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo
2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e
3 la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
Vanno a questo punto esaminati gli esiti dell'istruttoria orale.
Il teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente da quando era bambina perché io e TI il padre lavoravamo nello stesso ufficio … so che la ricorrente ha lavorato per la a CP_1
Montesarchio da dicembre 2022 a dicembre 2023 e tanto so perché me ne parlava il padre, quando eravamo a lavoro e so che si occupava della gestione amministrativa dell'istituto. Sono a conoscenza di tale ultima circostanza, in quanto il padre della ricorrente mi ha fatto vedere la certificazione
Unilav della figlia”.
Il teste ha riferito: “conosco la ricorrente in quanto sono un amico di famiglia … Testimone_2 confermo che la ricorrente ha lavorato per la a Montesarchio, dal dicembre 2022 CP_1 al dicembre 2023 e tanto posso dire sia perché me lo raccontava il padre, sia perché a volte ho visto la ricorrente a via San Martino che è la strada dove è ubicato l'istituto … il papà mi raccontava che la figlia svolgeva mansioni amministrative, ma io non sono mai stato nell'istituto e quindi non l'ho vista”. La teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché è mia figlia… confermo che Testimone_3 la ricorrente ha lavorato per la a Montesarchio, dal dicembre 2022 al dicembre CP_1
2023. Tanto posso dire perché a volte mi è capitato di andarla a prendere e sono entrata direttamente nella scuola…. posso dire che svolgeva mansioni amministrative, quando io sono andata a scuola a volte l'ho trovata al computer e altre volte faceva altro”.
Il teste ha riferito: “conosco la ricorrente perché è mia figlia, confermo che ha Testimone_4 lavorato per la a Montesarchio, da dicembre 2022 a dicembre 2023 e tanto posso CP_1 dire perché me lo ha detto e mi ha fatto vedere tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro
… lei svolgeva mansioni di assistente amministrativo”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria testimoniale deve escludersi che la ricorrente abbia assolto l'onere, sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato anche per il periodo dal 30.06.2023 al 31.12.2023.
Le dichiarazioni rese dai testi e i quali hanno potuto TI Testimone_2 confermare la sussistenza del rapporto lavorativo fino al dicembre 2023 solo in quanto riferito loro dal padre della ricorrente, sono poco rilevanti, sia perché nessuno dei due testi ha personalmente visto la sul posto di lavoro e nello svolgimento delle sue mansioni, sia perché non ne emerge Parte_1 alcunché in ordine all'esercizio del potere gerarchico, direttivo e disciplinare, ovvero in ordine agli indici sintomatici della subordinazione.
Del pari, non sono idonee a provare la sussistenza del rapporto lavorativo per il periodo non formalizzato le dichiarazioni rese dai testi e , rispettivamente Testimone_3 Testimone_4 madre e padre della ricorrente, da valutare con particolare rigore trattandosi dei genitori dell'istante.
Il teste ha confermato la sussistenza del rapporto lavorativo basandosi su quanto riferitogli Parte_1 dalla figlia e su quanto appreso dalla documentazione amministrativa attinente al rapporto – che, stante l'assenza di formalizzazione per il periodo successivo al 30.06.2023, nulla prova. Al riguardo, si rammenta, che le dichiarazioni de relato ex parte actoris sono idonee ad assurgere a validi elementi di prova solo in presenza di ulteriori riscontri;
riscontri che, nella fattispecie, mancano (cfr. Cass. Sez.
1, Sent. n. 8358 del 03/04/2007, Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 31/07/2013, Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015).
4 Tes_ La teste , invece, ha confermato che la figlia aveva lavorato fino al dicembre 2023 affermandosi a conoscenza della circostanza in quanto le era capitato di andarla a prendere al lavoro e di entrare nell'istituto, dove l'aveva vista al computer o intenta a fare altro.
Tali dichiarazioni sono, però, prive di specifici riferimenti temporali (non se ne evincono né la frequenza, né gli esatti periodi in cui la teste si sarebbe recata presso l'istituto) e, in ogni caso, sono alquanto generiche e, come tali, inidonee a dimostrare la sussistenza degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
Dalla prova nulla è emerso in ordine all'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società, per il periodo non formalizzato;
non è stato dimostrato che alla ricorrente fossero state date puntuali indicazioni sul contenuto e sulle modalità di espletamento delle sue mansioni – i testi nulla hanno riferito in merito –, né che soggiacesse al rispetto di un preciso orario di lavoro, né che tale orario di lavoro fosse stato indicato e imposto da parte datoriale, né che fosse tenuta ad essere autorizzata ovvero a giustificare le assenze in caso di temporanea impossibilità di svolgere la prestazione, né che sia mai stata pattuita una retribuzione, intesa come corrispettivo per l'attività svolta.
Nemmeno sono idonei a dimostrare la sussistenza del rapporto i messaggi whatsapp che la ricorrente avrebbe scambiato con tale ”; si tratta di messaggi sporadici, inviati ad una persona non Per_1 immediatamente ricollegabile alla datrice di lavoro – mancando qualsiasi prova che si tratti di “ Pt_2
(collaboratrice dell'istituto scolastico)”, come allegato in ricorso – e che comunque nulla
[...] provano, in quanto la ricorrente si limitava a chiedere a che ora poteva recarsi in un luogo non precisato e che cosa avrebbe fatto.
In definitiva, in assenza di prova dell'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata e del suo svolgimento con le modalità indicate in ricorso, la domanda di pagamento della retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti e TFR per il periodo dal 30.06.2023 al 31.12.2023 va rigettata.
Quanto alle differenze retributive per il periodo dal 15.12.2022 al 29.06.2023, per cui vi è prova documentale della sussistenza del rapporto, giova premettere che, per costante giurisprudenza della
Suprema Corte, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009).
Per quanto concerne, invece, la domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova
5 del relativo pagamento (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n.
22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
Fatta questa premessa, va immediatamente rigettata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, in quanto la ricorrente non ha allegato (né, conseguentemente, dimostrato) di avere prestato attività lavorativa nelle giornate deputate al godimento degli stessi.
La domanda è invece fondata per le altre causali.
La ricorrente ha dichiarato di aver percepito, nell'intero periodo di lavoro, esclusivamente la retribuzione per i mesi di gennaio e febbraio 2023, nella misura risultante dalle relative buste paga, pari ad € 98,16.
La società, non costituendosi, non ha assolto all'onere – sulla stessa incombente – di dimostrare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR.
In ordine al quantum da riconoscere, va premesso che non può tenersi conto dei conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto ha applicato il CCNL “del personale del comparto Istruzione e ricerca”, mentre dall' e dalle buste paga in atti risulta l'applicazione al rapporto lavorativo del CCNL CP_3
Scuole Private Laiche.
Deve, quindi, tenersi conto della retribuzione oraria riconosciuta nelle buste paga.
Per il periodo dal 01.03.2023 al 29.06.2023, la ricorrente ha quindi diritto al pagamento della complessiva somma lorda di € 1.121,96 a titolo di retribuzione ordinaria per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2023 (ottenuta moltiplicando per quattro mensilità la retribuzione mensile di €
280,49, ottenuta moltiplicando per le ore contrattualizzate la retribuzione oraria riconosciuta in busta paga).
La società è tenuta anche al pagamento anche dei ratei di 13^ mensilità non corrisposti nel corso del rapporto e, di conseguenza, va condannata al pagamento a tale titolo della complessiva somma di €
163,59 (pari a 1/12 della retribuzione mensile per i 7 mesi lavorati).
Infine, l'istante ha diritto al pagamento del TFR non versato dalla società.
Ai sensi dell'art. 2120 c.c., “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni”.
Ne consegue che la va condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 90,66 Controparte_1
a titolo di TFR (ottenuta dividendo per 13,5 il totale derivante dalla somma della retribuzione da buste paga per i mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, di quella dovuta per i mesi da marzo a giugno 2023 e dei ratei di 13^ mensilità e detraendo l'importo di € 55,39 inserito nella busta di febbraio 2023 a titolo di TFR).
Per il medesimo periodo va accolta anche la domanda di condanna della datrice di lavoro alla regolarizzazione dei versamenti contributivi, in quanto dall'estratto contributivo depositato in atti risulta che la ha effettuato versamenti solo fino al 28.02.2023. CP_1
Tenuto conto del periodo oggetto di domanda, non vi sono somme prescritte.
Infine, va rigettata la domanda, peraltro solo genericamente proposta, di riconoscimento della NASPI, in quanto la ricorrente non ha dimostrato di aver avviato il procedimento amministrativo.
L'art. 3 del d.lgs. 22/2015, nella formulazione applicabile, prevedeva che “1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino
6 congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022”.
Anche con riferimento alla NASPI opera il principio di automaticità delle prestazioni, in virtù di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, r.d.l. 636/1939, secondo cui: “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto” e del combinato disposto dell'art. 14, d.lgs. 22/2015 (“Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili”) e dell'art. 2, comma 24 bis, l. 92/2012 (“Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola”).
Ne consegue che, indipendentemente dall'effettivo versamento della contribuzione dovuta dalla
[...]
la ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di NASPI nel termine di decadenza Controparte_1 di 68 giorni dalla cessazione del rapporto fissato dall'art. 6, d.lgs. 22/2015.
Per tutte le motivazioni esposte, il ricorso va parzialmente accolto e la va Controparte_1 condannata a corrispondere a , a titolo di differenze retributive per il periodo dal Parte_1
14.12.2022 al 29.06.2023, la complessiva somma di € 1.376,21 (di cui € 90,66 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo, e a versare all' i contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni CP_2 dovute all'istante per il periodo dall'1.03.2023 al 29.06.2023.
Le spese di lite tra e la seguono la soccombenza di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
Le spese di lite fra la parte ricorrente e l' , chiamato in causa affinché potesse essere emessa CP_2 pronuncia di condanna in suo favore (Cass. Sez. L, Sent. n. 19398 del 15/09/2014, Sez.
6 - L, Ord. n.
14853 del 30/05/2019), possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che fra e la Parte_1 [...]
è intercorso, nel periodo 14.12.2022-29.06.2023, un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo determinato, a tempo parziale orizzontale (6 ore settimanali), con inquadramento nel 2° livello del CCNL Scuole Private Laiche e mansioni di assistente amministrativo;
2) per l'effetto, condanna la a pagare in favore della ricorrente la complessiva Controparte_1 somma lorda di € 1.376,21 (di cui € 90,66 a titolo di differenza sul TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste attive del credito al soddisfo;
3) condanna la alla regolarizzazione dei versamenti contributivi sulle Controparte_1 retribuzioni dovute all'istante per il periodo di lavoro di cui al punto 1);
7 4) condanna la a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.314,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Michela Piscitelli;
5) compensa le spese di lite fra la ricorrente e l' . CP_2
Benevento, 8 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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