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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1020/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1020/2024 RG. e proposto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marzia Colangelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia, via Rimini n. 5/B, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 19.03.2025; ricorrente e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Belluzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Anzio, vicolo dei Fabbri n. 18, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell'11.03.2025; ricorrente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti.
Oggetto: domanda congiunta cumulativa di separazione personale e di cessazione effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.03.2024, e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di dichiarare la loro separazione personale ed Controparte_1 all'esito, successivamente al decorso dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in data 02.09.2007, a Nettuno, deducendo che il loro rapporto coniugale si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della loro convivenza. Hanno inoltre esposto che dalla loro unione sono nate due figlie, e Persona_1 Per_2
1 rispettivamente in data 09.12.2006 e il 02.01.2013, e di avere raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei loro rapporti anche con riferimento a quelli personali e patrimoniali con le figlie della coppia, così come da condizioni riportate nel loro ricorso congiunto.
All'udienza del 21.05.2024, i coniugi, personalmente comparsi, hanno poi richiamato e confermato quanto indicato in ricorso, meglio specificando la loro condizione familiare, come da verbale d'udienza in atti, e manifestato la volontà di non riconciliarsi e di voler insistere nelle domande proposte, che hanno richiesto di integrare, quanto alle condizioni concordate, con rinvio della trattazione della causa a nuova udienza. Quindi, con le loro note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. in data 13.06.2024, nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza in presenza, fissata per l'incombente al 18.06.2024, i ricorrenti hanno ulteriormente insistito nelle loro domande, come da ricorso già depositato, integrato, quanto alle condizioni della loro separazione, in tali note scritte d'udienza, e all'esito, rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione, come da ordinanza del giudice relatore resa ex artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. il 18.07.2024, è stata poi pronunciata la sentenza non definitiva n. 1724/2024, pubblicata in data 01.08.2024, con la quale è stata omologata la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni da loro concordate.
Stante l'ulteriore domanda avanzata dalle parti nel ricorso volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, con ordinanza collegiale resa in pari data, la causa è stata dunque rimessa sul ruolo, con fissazione dell'udienza del 20.03.2025, innanzi al giudice relatore, per la comparizione dei coniugi e la conferma della loro volontà di insistere su tale domanda congiunta, così come proposta.
All'udienza del 20.03.25, peraltro, i coniugi, comparsi personalmente, assistiti dai rispettivi nuovi difensori, hanno rappresentato il loro dissenso insorto successivamente alla pronuncia della sentenza sopra indicata.
In particolare, con memoria depositata in data 11.03.2025 in vista di tale udienza, la ricorrente ha manifestato la sua volontà di revocare il consenso alle condizioni di divorzio CP_1 così come stabilite originariamente dalle parti, da considerare non più idonee a soddisfare gli interessi della ricorrente stessa e della prole, tenuto conto dei disaccordi nati tra i coniugi rispetto alla condizione tra loro pattuita acché il risieda nel locale sito in Anzio in via Parte_1 dell'Albicocco n. 8, in realtà costituente - secondo quanto sostenuto dalla in tale CP_1 memoria - un garage collegato alla sala hobby dell'immobile ove è situata la ex casa coniugale, presso il medesimo indirizzo, al civico n. 10, nel quale la ricorrente vive ancora unitamente alle figlie, tanto da essersi recato il in diverse occasioni all'interno del civico n. 10 Parte_1 profittando di tale “collegamento”, senza il consenso della predetta, e da non aver ottenuto, altresì, il trasferimento della sua residenza anagrafica presso l'indirizzo suindicato. Ha dedotto la che, pertanto, “…dopo l'emissione della citata sentenza non definitiva, il rapporto fra i coniugi CP_1 si è ulteriormente deteriorato con azioni che hanno condotto le parti a sporgere reciproche denunce-querele…” e che il coniuge ha anche mancato di ottemperare al puntuale pagamento delle somme concordate sia a titolo di mantenimento delle figlie, sia per le rate del mutuo di cui al ricorso, ivi previste integralmente a carico del sostenendo che tale sopravvenuta situazione imponga, Parte_1 quindi, una modifica delle condizioni previste nell'originario ricorso congiunto, con assegnazione in suo favore dell'immobile situato in via dell'Albicocco nn. 10 e 8, comprensivo del suddetto locale ad oggi in uso al coniuge, e la previsione di un'eventuale diversa regolamentazione dei rapporti con la figlia minore , previa audizione della medesima, “in considerazione delle Persona_3 gravi vicende che hanno riguardato i genitori ed avvenute alla sua presenza”, nonché della vendita dell'ex
2 casa coniugale per l'eventualità in cui il prosegua nel mancato tempestivo pagamento di Parte_1 quanto dovuto.
Le medesime allegazioni sono state, poi, richiamate e ribadite dalla ricorrente anche all'udienza del 20.03.25 ed in tale sede la stessa ha confermato la propria volontà di revocare il consenso alla domanda di divorzio congiunto così come proposta, rappresentando di voler rinunciare agli atti del procedimento - procedimento di cui nell'anzidetta memoria aveva invece richiesto, in via principale, un “mutamento” in rito contenzioso e, in subordine, la definizione con una pronuncia di “non luogo a provvedere” alla luce della “giustificata revoca del consenso di una delle parti” - onde proporre una nuova domanda di divorzio giudiziale.
Il ricorrente dal canto suo, ha depositato invece una memoria in data Parte_1
19.03.2025, in vista della medesima udienza del 20.03.25, con la quale ha contestato le allegazioni della , osservando che il locale già menzionato, sito al civico n. 8, è comunque abitabile CP_1 nei fatti, di avere provveduto ai pagamenti relativi alle rate del mutuo contratto per l'originario acquisto della casa coniugale e al mantenimento dovuto per le figlie, sia pure talora con un ritardo occasionato da difficoltà della sua attività lavorativa, e che la condizione della e delle CP_1 figlie, presso di lei collocate in prevalenza, è peraltro mutata, in ragione dell'impiego lavorativo frattanto ottenuto dalla figlia , divenuta maggiorenne. Ha aggiunto, inoltre, che è stata Per_1 la coniuge a non rispettare, in realtà, le condizioni concordate, ostacolando una sua stabile frequentazione con la figlia minore e ad assumere nei confronti di esso ricorrente un Per_2 contegno aggressivo, per il quale è stata da lui anche presentata una denuncia-querela. Quindi, stante quanto dedotto e tenuto conto delle allegazioni e richieste della , il CP_1 Parte_1 ha concluso chiedendo che il presente giudizio venga dichiarato improcedibile “…in conseguenza della revoca del consenso perpetrato dalla sig.ra con condanna alle spese di lite della stessa Controparte_1 in favore del sig. ”, evidenziando che il procedimento è stato incardinato con Parte_1
“…un Ricorso Cumulativo per Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto su accordo delle parti, accordo che ora viene messo completamente in discussione con domande nuove completamente diverse rispetto a quanto richiesto nel Ricorso introduttivo… con grave compromissione del diritto di difesa del sig. , Parte_1 ovvero, in subordine, che ne venda disposto il “mutamento”, domandando in tal caso che la cessazione degli effetti civili del matrimonio venga pronunciata alle condizioni così come da lui proposte in tale memoria.
Le deduzioni così operate dal ricorrente sono state, poi, richiamate dallo stesso all'udienza già indicata, ove per il resto il oltre a svolgere ulteriori allegazioni in fatto così come da Parte_1 verbale d'udienza in atti, ha “preso atto”, a mezzo del suo difensore, della rinuncia manifestata in tale sede dalla e richiesto che il procedimento venga dichiarato estinto. CP_1
All'esito dell'udienza del 20.03.25, la causa è stata rimessa, pertanto, al Collegio per l'adozione di ogni provvedimento, ed esaminati gli atti e sentito il relatore il procedimento viene deciso come segue.
Ritiene il Tribunale che la residua domanda proposta dalle parti con il loro ricorso congiunto presentato ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. vada dichiarata improcedibile, stante il sopravvenuto venir meno del loro interesse ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni originariamente concordate.
Ed invero, è noto che l'art. 473 bis.51 c.p.c., in tema di “Procedimento su domanda congiunta”, ha previsto una specifica disciplina relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c., inclusi, tra questi, quelli di separazione personale tra i coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove gli stessi vengano proposti dalle parti in maniera congiunta.
3 In tale evenienza, il giudizio soggiace, dunque, a un'apposita regolamentazione che rinviene la sua ratio nell'esistenza del consenso dei coniugi in merito alla domanda proposta e non contempla, non a caso, ulteriori scansioni processuali funzionali a consentire agli stessi l'esercizio delle loro prerogative difensive, venendo stabilito unicamente che, a seguito del deposito del ricorso, il presidente fissi l'udienza per la loro comparizione avanti al giudice relatore e che a tale udienza, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa venga rimessa in decisione. Inoltre, dispone significativamente il comma 4 dell'art. 473 bis.51 cit., diversamente da quanto era previsto prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022 dall'art. 4 L. 898/1970, che “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Ebbene, tenuto conto di tale quadro normativo, non è revocabile in dubbio che il giudizio che occupa presupponga la necessaria istanza congiunta delle parti in ordine alle loro richieste, mentre non è contemplata dalla disposizione la possibilità di ordinare un mutamento del rito da consensuale in contenzioso, quale quella che era prevista dal previgente art. 4 L. 898/1970, richiamato e domandato nella specie, in principalità, dalla ricorrente nella memoria CP_1 depositata in data 11.03.25 e, tuttavia, non applicabile ratione temporis all'odierno procedimento, introdotto con ricorso iscritto al ruolo dalle parti in data 14.03.2024.
Per quel che concerne, poi, la rinuncia agli atti che è stata manifestata dalla in CP_1 occasione dell'udienza del 20.03.25, va osservato che la stessa non è stata formalmente accettata anche dal pur avendo quest'ultimo originariamente presentato il ricorso di cui si tratta Parte_1 insieme alla coniuge (e dunque dovendovi anch'egli rinunciare, se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.), essendosi limitato, piuttosto, a “prenderne atto” e ad insistere nella declaratoria d'estinzione del giudizio, da lui del resto già prospettata nella memoria del 19.03.25, ove ha perorato una definizione in rito del procedimento in virtù della sua improcedibilità, sul rilievo - come anticipato - che “…il procedimento che ci occupa… è stato iscritto nel registro della Volontaria Giurisdizione essendo un Ricorso Cumulativo per Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto su accordo delle parti, accordo che ora viene messo completamente in discussione con domande nuove completamente diverse rispetto a quanto richiesto nel Ricorso introduttivo… con grave compromissione del diritto di difesa del sig. , e richiesto, in via subordinata, il mutamento del rito e Parte_1
l'accoglimento di domande differenti rispetto a quelle riportate nel ricorso congiunto inizialmente proposto.
Ciò posto, ed escluso che possa accedersi, pertanto, a una declaratoria ex art. 306 c.p.c., deve però darsi atto, ad avviso del Collegio, che il contegno processuale assunto dalle parti manifesti senz'altro il venir meno del loro interesse a una decisione nel merito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con il ricorso, interesse che, evidentemente, non è venuto meno soltanto da parte della (che ha revocato espressamente il proprio CP_1 consenso alle condizioni concordate), ma anche da parte del avendo quest'ultimo Parte_1 prospettato, non a caso, che il giudizio debba essere definito in rito e contrastato, in subordine, le richieste della coniuge non già con il richiamo delle medesime condizioni di cui al ricorso congiunto, ma indicandone delle nuove, da lui unilateralmente individuate (non diversamente da quanto avvenuto per quelle richieste dalla con la sua memoria dell'11.03.25), in specie CP_1 in relazione al mantenimento della figlia divenuta medio tempore maggiorenne, per il quale è stato preteso dal ricorrente il versamento direttamente in favore della stessa (e non della coniuge, come invece concordato nell'originario ricorso) e con riferimento al mutuo contratto con la
[...] per finanziare l'acquisto della ex casa coniugale, con ratei mensili non più gravanti CP_2 integramente sul (così come pattuito dai coniugi nel ricorso congiunto) ma divise pro Parte_1
4 quota, nei loro rapporti interni, in misura pari al 50%. Non solo, ma anche e soprattutto relativamente al regime delle visite della figlia minore, (nata il [...]), Persona_3 emergono con evidenza le differenze rispetto alle condizioni inizialmente concordate dai ricorrenti e omologate con la sentenza non definitiva di separazione personale, tenuto conto che se nel loro ricorso le parti avevano indicato un regime di frequentazione del padre con le figlie (allora entrambe minorenni) rimesso alla libera determinazione del e di queste ultime - Parte_1 libera determinazione evidentemente non più compatibile con la situazione di conflittualità insorta a seguito della sentenza di separazione, comunque rappresentata da entrambi i coniugi nelle loro rispettive memorie, sopra citate, ed all'udienza del 20.03.25 - di contro, con le condizioni poi integrate consensualmente con le note congiunte di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.06.24 e recepite con la sentenza di separazione, era stato pattuito che “…qualora si dovessero trovare in disaccordo sulle condizioni inizialmente stabilite… Il sig. potrà tenere con sé le figlie a Parte_1 fine settimana (venerdì – sabato – domenica) da intendersi alternati con la sig.ra ” (oltre CP_1 all'ulteriore frequentazione con il padre pattuita per il periodo estivo e le festività, così come meglio indicata nell'allegato sottoscritto dai ricorrenti, prodotto unitamente alle suddette note congiunte di trattazione scritta, alle quali si rinvia), a differenza di quanto poi preteso, invece, dal ai presenti fini, nella sua memoria del 19.03.25, ove per l'eventualità di un prosieguo Parte_1 del giudizio, previo “mutamento del rito”, il medesimo ha richiesto di prevedere un ben diverso regime per il suo diritto di visita della minore (si v. memoria 19.03.25, ove è stato Parte_1 richiesto in relazione alla figlia minore, affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, così come già da sentenza di separazione, di prevedere la “…facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vuole, previo accordo con la madre, e comunque tutte le mattine dal lunedì al venerdì per accompagnarla a scuola nei mesi da settembre a giugno di ogni anno, non meno di due pomeriggi a settimana e non meno di due fine settimana al mese alternati…”, oltre all'ulteriore frequentazione per il periodo estivo e le festività).
Considerati i rilievi che precedono, è quindi evidente che è venuto meno, da parte di entrambi i ricorrenti, l'interesse da loro originariamente manifestato con riferimento alla domanda che qui residua, avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, condizioni che non sono più volute - sia pure sotto diversi profili - sia dalla ricorrente , sia da parte del CP_1 Parte_1
Escluso, in ragione di quanto sopra evidenziato, che possa disporsi in questa sede un mutamento del rito, non completato dall'art. 473 bis.51 c.p.c., ritiene pertanto il Collegio che il venir meno del presupposto indispensabile dell'interesse a coltivare la domanda congiunta di divorzio conduca alla declaratoria dell'improcedibilità di tale domanda, non avendo entrambi i coniugi più alcun interesse, ex art. 100 c.p.c., a una decisione nel merito della stessa, in ragione della descritta conflittualità tra loro sopravvenuta e delle nuove condizioni con le quali ciascuno pretenderebbe una regolazione dei loro rapporti, condizioni differenti per entrambi rispetto a quelle proposte con il ricorso congiunto.
In proposito, osserva d'altro canto il Tribunale che non risulta d'ostacolo alla conclusione appena indicata l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non potrebbe ammettersi una revoca unilaterale del consenso espresso dai coniugi all'iniziale domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. 19540/2018), stante che nell'odierna fattispecie ambo le parti hanno rappresentato, per quanto detto, il loro dissenso alle condizioni concordate.
Inoltre, si è già anticipato che l'art. 473 bis.51 c.p.c. prevede oggi (a differenza del previgente art. 4 L. 898/1970) un'unitaria e specifica regolamentazione per il procedimento su domanda congiunta (significativamente richiamata, sia pure senza alcuna specifica presa di
5 posizione in ordine al profilo che qui interessa, anche da Cass. civ. 28727/2023), stabilendo che nel caso in cui le condizioni indicate dai coniugi nel ricorso non possano trovare accoglimento, in quanto in contrasto con norme inderogabili (quanto ai rapporti patrimoniali) o con gli interessi della prole (relativamente alle condizioni pattuite in relazione a quest'ultima), la domanda debba essere allo stato rigettata, ciò denotando, ai fini che interessano, che nel quadro dell'iter processuale concordemente prescelto dalle parti mediante l'introduzione di tale procedimento la loro domanda (sebbene propriamente di carattere “negoziale” soltanto in relazione alla regolazione dei rapporti economici e con la prole) vada considerata in maniera unitaria e possa, perciò, essere accolta soltanto ove sia possibile recepire anche il loro originario accordo in merito alle condizioni oggetto dell'istanza congiunta.
Sulla scorta di quanto precede, la domanda originariamente proposta dai ricorrenti in forma congiunta, volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate, deve essere, quindi, dichiarata improcedibile.
Le spese processuali vanno infine integralmente compensate tra le parti, considerata la natura del procedimento, introdotto con ricorso congiunto, e l'esito dello stesso in relazione alla residua domanda di divorzio, esito giustificato, per quanto detto, dal venir meno dell'interesse di ambo i ricorrenti alla domanda congiuntamente proposta in questa sede, oltre che dall'obiettiva esiguità dell'attività difensiva svolta da questi ultimi in relazione a tale domanda, a seguito del loro insorto contrasto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni concordate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
- Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Velletri il 07.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott.ssa Federica Nardi Giudice relatore estensore esaminati gli atti e i documenti di causa e sentito il relatore, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 1020/2024 RG. e proposto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marzia Colangelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia, via Rimini n. 5/B, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 19.03.2025; ricorrente e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Controparte_1 C.F._2
Belluzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Anzio, vicolo dei Fabbri n. 18, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore dell'11.03.2025; ricorrente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri, che ha apposto il suo visto agli atti.
Oggetto: domanda congiunta cumulativa di separazione personale e di cessazione effetti civili del matrimonio. Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 20.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.03.2024, e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di dichiarare la loro separazione personale ed Controparte_1 all'esito, successivamente al decorso dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in data 02.09.2007, a Nettuno, deducendo che il loro rapporto coniugale si è definitivamente deteriorato, tanto da rendere impossibile la prosecuzione della loro convivenza. Hanno inoltre esposto che dalla loro unione sono nate due figlie, e Persona_1 Per_2
1 rispettivamente in data 09.12.2006 e il 02.01.2013, e di avere raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dei loro rapporti anche con riferimento a quelli personali e patrimoniali con le figlie della coppia, così come da condizioni riportate nel loro ricorso congiunto.
All'udienza del 21.05.2024, i coniugi, personalmente comparsi, hanno poi richiamato e confermato quanto indicato in ricorso, meglio specificando la loro condizione familiare, come da verbale d'udienza in atti, e manifestato la volontà di non riconciliarsi e di voler insistere nelle domande proposte, che hanno richiesto di integrare, quanto alle condizioni concordate, con rinvio della trattazione della causa a nuova udienza. Quindi, con le loro note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. in data 13.06.2024, nel rispetto del termine assegnato in sostituzione dell'udienza in presenza, fissata per l'incombente al 18.06.2024, i ricorrenti hanno ulteriormente insistito nelle loro domande, come da ricorso già depositato, integrato, quanto alle condizioni della loro separazione, in tali note scritte d'udienza, e all'esito, rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione, come da ordinanza del giudice relatore resa ex artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. il 18.07.2024, è stata poi pronunciata la sentenza non definitiva n. 1724/2024, pubblicata in data 01.08.2024, con la quale è stata omologata la separazione personale dei ricorrenti alle condizioni da loro concordate.
Stante l'ulteriore domanda avanzata dalle parti nel ricorso volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, con ordinanza collegiale resa in pari data, la causa è stata dunque rimessa sul ruolo, con fissazione dell'udienza del 20.03.2025, innanzi al giudice relatore, per la comparizione dei coniugi e la conferma della loro volontà di insistere su tale domanda congiunta, così come proposta.
All'udienza del 20.03.25, peraltro, i coniugi, comparsi personalmente, assistiti dai rispettivi nuovi difensori, hanno rappresentato il loro dissenso insorto successivamente alla pronuncia della sentenza sopra indicata.
In particolare, con memoria depositata in data 11.03.2025 in vista di tale udienza, la ricorrente ha manifestato la sua volontà di revocare il consenso alle condizioni di divorzio CP_1 così come stabilite originariamente dalle parti, da considerare non più idonee a soddisfare gli interessi della ricorrente stessa e della prole, tenuto conto dei disaccordi nati tra i coniugi rispetto alla condizione tra loro pattuita acché il risieda nel locale sito in Anzio in via Parte_1 dell'Albicocco n. 8, in realtà costituente - secondo quanto sostenuto dalla in tale CP_1 memoria - un garage collegato alla sala hobby dell'immobile ove è situata la ex casa coniugale, presso il medesimo indirizzo, al civico n. 10, nel quale la ricorrente vive ancora unitamente alle figlie, tanto da essersi recato il in diverse occasioni all'interno del civico n. 10 Parte_1 profittando di tale “collegamento”, senza il consenso della predetta, e da non aver ottenuto, altresì, il trasferimento della sua residenza anagrafica presso l'indirizzo suindicato. Ha dedotto la che, pertanto, “…dopo l'emissione della citata sentenza non definitiva, il rapporto fra i coniugi CP_1 si è ulteriormente deteriorato con azioni che hanno condotto le parti a sporgere reciproche denunce-querele…” e che il coniuge ha anche mancato di ottemperare al puntuale pagamento delle somme concordate sia a titolo di mantenimento delle figlie, sia per le rate del mutuo di cui al ricorso, ivi previste integralmente a carico del sostenendo che tale sopravvenuta situazione imponga, Parte_1 quindi, una modifica delle condizioni previste nell'originario ricorso congiunto, con assegnazione in suo favore dell'immobile situato in via dell'Albicocco nn. 10 e 8, comprensivo del suddetto locale ad oggi in uso al coniuge, e la previsione di un'eventuale diversa regolamentazione dei rapporti con la figlia minore , previa audizione della medesima, “in considerazione delle Persona_3 gravi vicende che hanno riguardato i genitori ed avvenute alla sua presenza”, nonché della vendita dell'ex
2 casa coniugale per l'eventualità in cui il prosegua nel mancato tempestivo pagamento di Parte_1 quanto dovuto.
Le medesime allegazioni sono state, poi, richiamate e ribadite dalla ricorrente anche all'udienza del 20.03.25 ed in tale sede la stessa ha confermato la propria volontà di revocare il consenso alla domanda di divorzio congiunto così come proposta, rappresentando di voler rinunciare agli atti del procedimento - procedimento di cui nell'anzidetta memoria aveva invece richiesto, in via principale, un “mutamento” in rito contenzioso e, in subordine, la definizione con una pronuncia di “non luogo a provvedere” alla luce della “giustificata revoca del consenso di una delle parti” - onde proporre una nuova domanda di divorzio giudiziale.
Il ricorrente dal canto suo, ha depositato invece una memoria in data Parte_1
19.03.2025, in vista della medesima udienza del 20.03.25, con la quale ha contestato le allegazioni della , osservando che il locale già menzionato, sito al civico n. 8, è comunque abitabile CP_1 nei fatti, di avere provveduto ai pagamenti relativi alle rate del mutuo contratto per l'originario acquisto della casa coniugale e al mantenimento dovuto per le figlie, sia pure talora con un ritardo occasionato da difficoltà della sua attività lavorativa, e che la condizione della e delle CP_1 figlie, presso di lei collocate in prevalenza, è peraltro mutata, in ragione dell'impiego lavorativo frattanto ottenuto dalla figlia , divenuta maggiorenne. Ha aggiunto, inoltre, che è stata Per_1 la coniuge a non rispettare, in realtà, le condizioni concordate, ostacolando una sua stabile frequentazione con la figlia minore e ad assumere nei confronti di esso ricorrente un Per_2 contegno aggressivo, per il quale è stata da lui anche presentata una denuncia-querela. Quindi, stante quanto dedotto e tenuto conto delle allegazioni e richieste della , il CP_1 Parte_1 ha concluso chiedendo che il presente giudizio venga dichiarato improcedibile “…in conseguenza della revoca del consenso perpetrato dalla sig.ra con condanna alle spese di lite della stessa Controparte_1 in favore del sig. ”, evidenziando che il procedimento è stato incardinato con Parte_1
“…un Ricorso Cumulativo per Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto su accordo delle parti, accordo che ora viene messo completamente in discussione con domande nuove completamente diverse rispetto a quanto richiesto nel Ricorso introduttivo… con grave compromissione del diritto di difesa del sig. , Parte_1 ovvero, in subordine, che ne venda disposto il “mutamento”, domandando in tal caso che la cessazione degli effetti civili del matrimonio venga pronunciata alle condizioni così come da lui proposte in tale memoria.
Le deduzioni così operate dal ricorrente sono state, poi, richiamate dallo stesso all'udienza già indicata, ove per il resto il oltre a svolgere ulteriori allegazioni in fatto così come da Parte_1 verbale d'udienza in atti, ha “preso atto”, a mezzo del suo difensore, della rinuncia manifestata in tale sede dalla e richiesto che il procedimento venga dichiarato estinto. CP_1
All'esito dell'udienza del 20.03.25, la causa è stata rimessa, pertanto, al Collegio per l'adozione di ogni provvedimento, ed esaminati gli atti e sentito il relatore il procedimento viene deciso come segue.
Ritiene il Tribunale che la residua domanda proposta dalle parti con il loro ricorso congiunto presentato ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. vada dichiarata improcedibile, stante il sopravvenuto venir meno del loro interesse ad ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni originariamente concordate.
Ed invero, è noto che l'art. 473 bis.51 c.p.c., in tema di “Procedimento su domanda congiunta”, ha previsto una specifica disciplina relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c., inclusi, tra questi, quelli di separazione personale tra i coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove gli stessi vengano proposti dalle parti in maniera congiunta.
3 In tale evenienza, il giudizio soggiace, dunque, a un'apposita regolamentazione che rinviene la sua ratio nell'esistenza del consenso dei coniugi in merito alla domanda proposta e non contempla, non a caso, ulteriori scansioni processuali funzionali a consentire agli stessi l'esercizio delle loro prerogative difensive, venendo stabilito unicamente che, a seguito del deposito del ricorso, il presidente fissi l'udienza per la loro comparizione avanti al giudice relatore e che a tale udienza, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa venga rimessa in decisione. Inoltre, dispone significativamente il comma 4 dell'art. 473 bis.51 cit., diversamente da quanto era previsto prima della riforma di cui al d.lgs. 149/2022 dall'art. 4 L. 898/1970, che “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda”.
Ebbene, tenuto conto di tale quadro normativo, non è revocabile in dubbio che il giudizio che occupa presupponga la necessaria istanza congiunta delle parti in ordine alle loro richieste, mentre non è contemplata dalla disposizione la possibilità di ordinare un mutamento del rito da consensuale in contenzioso, quale quella che era prevista dal previgente art. 4 L. 898/1970, richiamato e domandato nella specie, in principalità, dalla ricorrente nella memoria CP_1 depositata in data 11.03.25 e, tuttavia, non applicabile ratione temporis all'odierno procedimento, introdotto con ricorso iscritto al ruolo dalle parti in data 14.03.2024.
Per quel che concerne, poi, la rinuncia agli atti che è stata manifestata dalla in CP_1 occasione dell'udienza del 20.03.25, va osservato che la stessa non è stata formalmente accettata anche dal pur avendo quest'ultimo originariamente presentato il ricorso di cui si tratta Parte_1 insieme alla coniuge (e dunque dovendovi anch'egli rinunciare, se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.), essendosi limitato, piuttosto, a “prenderne atto” e ad insistere nella declaratoria d'estinzione del giudizio, da lui del resto già prospettata nella memoria del 19.03.25, ove ha perorato una definizione in rito del procedimento in virtù della sua improcedibilità, sul rilievo - come anticipato - che “…il procedimento che ci occupa… è stato iscritto nel registro della Volontaria Giurisdizione essendo un Ricorso Cumulativo per Separazione Consensuale e Divorzio Congiunto su accordo delle parti, accordo che ora viene messo completamente in discussione con domande nuove completamente diverse rispetto a quanto richiesto nel Ricorso introduttivo… con grave compromissione del diritto di difesa del sig. , e richiesto, in via subordinata, il mutamento del rito e Parte_1
l'accoglimento di domande differenti rispetto a quelle riportate nel ricorso congiunto inizialmente proposto.
Ciò posto, ed escluso che possa accedersi, pertanto, a una declaratoria ex art. 306 c.p.c., deve però darsi atto, ad avviso del Collegio, che il contegno processuale assunto dalle parti manifesti senz'altro il venir meno del loro interesse a una decisione nel merito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con il ricorso, interesse che, evidentemente, non è venuto meno soltanto da parte della (che ha revocato espressamente il proprio CP_1 consenso alle condizioni concordate), ma anche da parte del avendo quest'ultimo Parte_1 prospettato, non a caso, che il giudizio debba essere definito in rito e contrastato, in subordine, le richieste della coniuge non già con il richiamo delle medesime condizioni di cui al ricorso congiunto, ma indicandone delle nuove, da lui unilateralmente individuate (non diversamente da quanto avvenuto per quelle richieste dalla con la sua memoria dell'11.03.25), in specie CP_1 in relazione al mantenimento della figlia divenuta medio tempore maggiorenne, per il quale è stato preteso dal ricorrente il versamento direttamente in favore della stessa (e non della coniuge, come invece concordato nell'originario ricorso) e con riferimento al mutuo contratto con la
[...] per finanziare l'acquisto della ex casa coniugale, con ratei mensili non più gravanti CP_2 integramente sul (così come pattuito dai coniugi nel ricorso congiunto) ma divise pro Parte_1
4 quota, nei loro rapporti interni, in misura pari al 50%. Non solo, ma anche e soprattutto relativamente al regime delle visite della figlia minore, (nata il [...]), Persona_3 emergono con evidenza le differenze rispetto alle condizioni inizialmente concordate dai ricorrenti e omologate con la sentenza non definitiva di separazione personale, tenuto conto che se nel loro ricorso le parti avevano indicato un regime di frequentazione del padre con le figlie (allora entrambe minorenni) rimesso alla libera determinazione del e di queste ultime - Parte_1 libera determinazione evidentemente non più compatibile con la situazione di conflittualità insorta a seguito della sentenza di separazione, comunque rappresentata da entrambi i coniugi nelle loro rispettive memorie, sopra citate, ed all'udienza del 20.03.25 - di contro, con le condizioni poi integrate consensualmente con le note congiunte di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 18.06.24 e recepite con la sentenza di separazione, era stato pattuito che “…qualora si dovessero trovare in disaccordo sulle condizioni inizialmente stabilite… Il sig. potrà tenere con sé le figlie a Parte_1 fine settimana (venerdì – sabato – domenica) da intendersi alternati con la sig.ra ” (oltre CP_1 all'ulteriore frequentazione con il padre pattuita per il periodo estivo e le festività, così come meglio indicata nell'allegato sottoscritto dai ricorrenti, prodotto unitamente alle suddette note congiunte di trattazione scritta, alle quali si rinvia), a differenza di quanto poi preteso, invece, dal ai presenti fini, nella sua memoria del 19.03.25, ove per l'eventualità di un prosieguo Parte_1 del giudizio, previo “mutamento del rito”, il medesimo ha richiesto di prevedere un ben diverso regime per il suo diritto di visita della minore (si v. memoria 19.03.25, ove è stato Parte_1 richiesto in relazione alla figlia minore, affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, così come già da sentenza di separazione, di prevedere la “…facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé quando vuole, previo accordo con la madre, e comunque tutte le mattine dal lunedì al venerdì per accompagnarla a scuola nei mesi da settembre a giugno di ogni anno, non meno di due pomeriggi a settimana e non meno di due fine settimana al mese alternati…”, oltre all'ulteriore frequentazione per il periodo estivo e le festività).
Considerati i rilievi che precedono, è quindi evidente che è venuto meno, da parte di entrambi i ricorrenti, l'interesse da loro originariamente manifestato con riferimento alla domanda che qui residua, avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, condizioni che non sono più volute - sia pure sotto diversi profili - sia dalla ricorrente , sia da parte del CP_1 Parte_1
Escluso, in ragione di quanto sopra evidenziato, che possa disporsi in questa sede un mutamento del rito, non completato dall'art. 473 bis.51 c.p.c., ritiene pertanto il Collegio che il venir meno del presupposto indispensabile dell'interesse a coltivare la domanda congiunta di divorzio conduca alla declaratoria dell'improcedibilità di tale domanda, non avendo entrambi i coniugi più alcun interesse, ex art. 100 c.p.c., a una decisione nel merito della stessa, in ragione della descritta conflittualità tra loro sopravvenuta e delle nuove condizioni con le quali ciascuno pretenderebbe una regolazione dei loro rapporti, condizioni differenti per entrambi rispetto a quelle proposte con il ricorso congiunto.
In proposito, osserva d'altro canto il Tribunale che non risulta d'ostacolo alla conclusione appena indicata l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non potrebbe ammettersi una revoca unilaterale del consenso espresso dai coniugi all'iniziale domanda di divorzio (cfr. Cass. civ. 19540/2018), stante che nell'odierna fattispecie ambo le parti hanno rappresentato, per quanto detto, il loro dissenso alle condizioni concordate.
Inoltre, si è già anticipato che l'art. 473 bis.51 c.p.c. prevede oggi (a differenza del previgente art. 4 L. 898/1970) un'unitaria e specifica regolamentazione per il procedimento su domanda congiunta (significativamente richiamata, sia pure senza alcuna specifica presa di
5 posizione in ordine al profilo che qui interessa, anche da Cass. civ. 28727/2023), stabilendo che nel caso in cui le condizioni indicate dai coniugi nel ricorso non possano trovare accoglimento, in quanto in contrasto con norme inderogabili (quanto ai rapporti patrimoniali) o con gli interessi della prole (relativamente alle condizioni pattuite in relazione a quest'ultima), la domanda debba essere allo stato rigettata, ciò denotando, ai fini che interessano, che nel quadro dell'iter processuale concordemente prescelto dalle parti mediante l'introduzione di tale procedimento la loro domanda (sebbene propriamente di carattere “negoziale” soltanto in relazione alla regolazione dei rapporti economici e con la prole) vada considerata in maniera unitaria e possa, perciò, essere accolta soltanto ove sia possibile recepire anche il loro originario accordo in merito alle condizioni oggetto dell'istanza congiunta.
Sulla scorta di quanto precede, la domanda originariamente proposta dai ricorrenti in forma congiunta, volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da loro concordate, deve essere, quindi, dichiarata improcedibile.
Le spese processuali vanno infine integralmente compensate tra le parti, considerata la natura del procedimento, introdotto con ricorso congiunto, e l'esito dello stesso in relazione alla residua domanda di divorzio, esito giustificato, per quanto detto, dal venir meno dell'interesse di ambo i ricorrenti alla domanda congiuntamente proposta in questa sede, oltre che dall'obiettiva esiguità dell'attività difensiva svolta da questi ultimi in relazione a tale domanda, a seguito del loro insorto contrasto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento indicato in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni concordate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
- Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Velletri il 07.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Federica Nardi dott. Marcello Buscema
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