TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2663/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 19.2.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 N. R.G. 2663/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2663 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da elettivamente domiciliati in Giulianova, via G. Leopardi 1, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti Tiziana Lobello e Giulia Palestini, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attrice contro
, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avv.ti Roberto M. Danesi de Luca e Francesco M. Danesi de Luca, elettivamente domiciliato presso la casella P.E.C. del proprio difensore, avv. Roberto M. Danesi de Luca, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto pagina 2 di 10 OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “In ottemperanza al suddetto provvedimento, i sottoscritti avvocati si riportano ai propri scritti difensivi, ed in particolar modo alle note conclusive depositate in data 31.01.2025 da intendersi integralmente richiamate trascritte, e chiedono l'integrale accoglimento delle conclusioni in essi rassegnate che di seguito si trascrivono: Voglia
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, in ordine alla causazione dell'evento per i CP_1
motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto, condannare il medesimo, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore della SI.ra di Parte_1
tutti i danni ad ella conseguiti dal predetto sinistro, da liquidarsi nella complessiva somma di € 13.085,12, cosi come specificata in narrativa, o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare in corso di causa;
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
per parte convenuta: “La difesa del si riporta a tutti i propri scritti Controparte_1
difensivi ed in particolare alle note conclusive depositate in data 7.2.2025, impugnando e contestando quelle depositate da parte attrice, così precisando le proprie conclusioni:
• in via principale, insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l' ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche so-lo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che il Controparte_1
magistrato giudicante voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della SI.ra , idoneo a diminuire, in Parte_1
proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del
pagina 3 di 10 convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di CP_1
diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del;
Controparte_1 in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.9.2021, conveniva in Parte_1
giudizio il , in persona del sindaco pro-tempore, per ivi sentir Controparte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale nella causazione del sinistro subito in data 5.11.2020 e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 13.085,12 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 5.11.2020, alle ore 9.30 circa, si recava presso l'ufficio postale di Castellalto
(TE), sito in Largo Ragusa e, completata l'operazione, mentre si allontanava dal suddetto sportello, dopo aver percorso la rampa centrale delle scale che conducevano dalla filiale alla via principale, cadeva a terra inciampando sullo scrostamento dell'asfalto presente tra il gradino del marciapiede e la strada;
- che, dopo la denuncia del sinistro per cui è causa, l'ammaloramento che aveva provocato la caduta veniva ricoperto dal il quale provvedeva ad asfaltare l'intera strada CP_1
Largo Ragusa;
- che, all'epoca del sinistro, l'attrice era in stato di gravidanza all'ottavo mese, pertanto ella era particolarmente cauta negli spostamenti e, dunque, usava la massima attenzione e diligenza nello scendere le scale per accingersi ad attraversare la strada;
- che dopo la caduta, essendo impossibilitata a rialzarsi da sola, l'attrice veniva soccorsa da
, che l'aveva accompagnata e l'aspettava in macchina, nonché da Persona_1
, i quali rendevano una testimonianza scritta sull'accaduto; Testimone_1
pagina 4 di 10 - che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero, ove veniva diagnosticato “trauma distorsivo caviglia destra in gravida corso XXXV W”;
- che, l'attrice si sottoponeva a numerose visite di controllo e cure specialistiche, sino al
9.2.2020, data in cui veniva giudicata clinicamente guarita con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico legale, come meglio specificato in citazione;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per omessa Controparte_1
custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto lo stato dei luoghi era caratterizzato da intrinseca pericolosità in ragione dello scrostamento dell'asfalto presente tra l'ultimo gradino e il ciglio della strada.
Costituitosi in giudizio, il contestava ogni avverso assunto e, Controparte_1
in via principale, insisteva per il rigetto della domanda avanzata dall'attrice, avendo la condotta imprudente di quest'ultima interrotto il nesso di causalità tra l'evento ed il danno;
in via subordinata, chiedeva ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., di affermare l'esistenza del concorso di colpa a carico dell'attrice, idoneo a diminuire la responsabilità dell'ente convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del , in questo caso, con Controparte_1
compensazione delle spese e competenze di giudizio.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 19.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, deve evidenziarsi l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta c.t.u. medico -legale; del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni seguito esposte.
pagina 5 di 10 Premesso che l'attrice ha invocato la responsabilità dell'ente convenuto per omessa custodia della strada, ritiene il Tribunale che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Sul punto, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa
(cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c.
è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come
“idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
pagina 6 di 10 In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione pagina 7 di 10 che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dalla idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il Pt_1
danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle risultanze della prova orale non è emersa chiaramente la dinamica del sinistro, considerato che il teste , unico effettivamente Testimone_1
indifferente (essendo il teste compagno dell'attrice), dichiarava di aver visto Persona_1
l'attrice “inciampare all'ultimo gradino” e alla domanda se la caduta fosse stata provocata da uno scrostamento dell'asfalto presente tra il gradino del marciapiede e la strada rispondeva “non lo so, posso dire solo di averla vista cadere” (cfr. verbale di udienza del
21.11.2023).
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che ben apprezzabili erano le caratteristiche del piano di calpestio del manto stradale, il quale (si vedano le fotografie in atti e le dichiarazioni rese dai testi) presentava alcune prevedibili irregolarità proprie della pagina 8 di 10 pavimentazione, peraltro da ritenersi sufficientemente percepibili nel corso di una condotta tenuta con piena visibilità diurna, tanto che i testi stessi hanno constatato la presenza di uno scrostamento dell'asfalto vicino al gradino.
D'altra parte, le condizioni del manto stradale neppure sono idonee ad essere considerate quale “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n.15389/2011; Cass. Civ. n.20943/2009; Cass. Civ.
n.24428/2009).
Le fotografie allegate dall'attrice raffigurano una irregolarità del manto stradale poco profonda e caratterizzata da lievi scalfitture e avvallamenti, inidonei ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che le condizioni del manto stradale comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Osserva poi il Tribunale che in un caso del tutto analogo a quello in esame, la
Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito con cui era stata respinta la richiesta risarcitoria presentata da una donna caduta a causa di irregolarità della pavimentazione, in quanto, stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale e dato che la caduta era occorsa in pieno giorno, l'uso del bene comunale fatto dalla danneggiata senza la normale ed esigibile diligenza aveva interrotto il nesso causale
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, n.33724).
Peraltro, non è stata dimostrata la sussistenza di ostacoli idonei ad occultare la visuale.
Alla luce delle sopra riferite evidenze oggettive, la danneggiata, apprezzata la situazione di pericolo, avrebbe dovuto adottare una condotta prudente ed accorta che le pagina 9 di 10 avrebbe senz'altro consentito di evitare il pregiudizio subìto; condotta altrettanto sicuramente esigibile atteso che le condizioni del piano di calpestio comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dalla de cuius.
Dunque, la condotta tenuta dalla ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa Pt_1
in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 2663/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a corrispondere al convenuto , a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, il 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 19.2.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 N. R.G. 2663/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2663 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da elettivamente domiciliati in Giulianova, via G. Leopardi 1, presso lo Parte_1
studio degli avv.ti Tiziana Lobello e Giulia Palestini, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attrice contro
, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
avv.ti Roberto M. Danesi de Luca e Francesco M. Danesi de Luca, elettivamente domiciliato presso la casella P.E.C. del proprio difensore, avv. Roberto M. Danesi de Luca, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto pagina 2 di 10 OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “In ottemperanza al suddetto provvedimento, i sottoscritti avvocati si riportano ai propri scritti difensivi, ed in particolar modo alle note conclusive depositate in data 31.01.2025 da intendersi integralmente richiamate trascritte, e chiedono l'integrale accoglimento delle conclusioni in essi rassegnate che di seguito si trascrivono: Voglia
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, in ordine alla causazione dell'evento per i CP_1
motivi e le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto, condannare il medesimo, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore della SI.ra di Parte_1
tutti i danni ad ella conseguiti dal predetto sinistro, da liquidarsi nella complessiva somma di € 13.085,12, cosi come specificata in narrativa, o nella diversa somma, maggiore o minore, dovesse risultare in corso di causa;
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo;
2) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
per parte convenuta: “La difesa del si riporta a tutti i propri scritti Controparte_1
difensivi ed in particolare alle note conclusive depositate in data 7.2.2025, impugnando e contestando quelle depositate da parte attrice, così precisando le proprie conclusioni:
• in via principale, insistendo per l'integrale rigetto della domanda avanzata dall'attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto, con sua condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio promosso;
• in via subordinata, per l' ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse valutare anche so-lo parzialmente fondata la domanda ex adverso proposta e ritenere la esistenza di una condotta anti doverosa del a qualsiasi titolo, si chiede che il Controparte_1
magistrato giudicante voglia, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., affermare la esistenza del concorso di colpa a carico della SI.ra , idoneo a diminuire, in Parte_1
proporzione dell' incidenza causale che riterrà di individuare, la responsabilità del
pagina 3 di 10 convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di CP_1
diritto, previo accertamento rigoroso dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del;
Controparte_1 in questo caso con compensazione delle spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.9.2021, conveniva in Parte_1
giudizio il , in persona del sindaco pro-tempore, per ivi sentir Controparte_1
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale nella causazione del sinistro subito in data 5.11.2020 e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico, al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 13.085,12 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda parte attrice allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che in data 5.11.2020, alle ore 9.30 circa, si recava presso l'ufficio postale di Castellalto
(TE), sito in Largo Ragusa e, completata l'operazione, mentre si allontanava dal suddetto sportello, dopo aver percorso la rampa centrale delle scale che conducevano dalla filiale alla via principale, cadeva a terra inciampando sullo scrostamento dell'asfalto presente tra il gradino del marciapiede e la strada;
- che, dopo la denuncia del sinistro per cui è causa, l'ammaloramento che aveva provocato la caduta veniva ricoperto dal il quale provvedeva ad asfaltare l'intera strada CP_1
Largo Ragusa;
- che, all'epoca del sinistro, l'attrice era in stato di gravidanza all'ottavo mese, pertanto ella era particolarmente cauta negli spostamenti e, dunque, usava la massima attenzione e diligenza nello scendere le scale per accingersi ad attraversare la strada;
- che dopo la caduta, essendo impossibilitata a rialzarsi da sola, l'attrice veniva soccorsa da
, che l'aveva accompagnata e l'aspettava in macchina, nonché da Persona_1
, i quali rendevano una testimonianza scritta sull'accaduto; Testimone_1
pagina 4 di 10 - che, a seguito della caduta, l'attrice riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sant'Omero, ove veniva diagnosticato “trauma distorsivo caviglia destra in gravida corso XXXV W”;
- che, l'attrice si sottoponeva a numerose visite di controllo e cure specialistiche, sino al
9.2.2020, data in cui veniva giudicata clinicamente guarita con postumi invalidanti da valutarsi in sede medico legale, come meglio specificato in citazione;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per omessa Controparte_1
custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto lo stato dei luoghi era caratterizzato da intrinseca pericolosità in ragione dello scrostamento dell'asfalto presente tra l'ultimo gradino e il ciglio della strada.
Costituitosi in giudizio, il contestava ogni avverso assunto e, Controparte_1
in via principale, insisteva per il rigetto della domanda avanzata dall'attrice, avendo la condotta imprudente di quest'ultima interrotto il nesso di causalità tra l'evento ed il danno;
in via subordinata, chiedeva ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., di affermare l'esistenza del concorso di colpa a carico dell'attrice, idoneo a diminuire la responsabilità dell'ente convenuto e, per l'effetto, respingere la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento dell'effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità del , in questo caso, con Controparte_1
compensazione delle spese e competenze di giudizio.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 19.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, deve evidenziarsi l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta c.t.u. medico -legale; del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni seguito esposte.
pagina 5 di 10 Premesso che l'attrice ha invocato la responsabilità dell'ente convenuto per omessa custodia della strada, ritiene il Tribunale che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Sul punto, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa
(cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c.
è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come
“idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n.
8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n.
28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n.
15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n.
2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
pagina 6 di 10 In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del
09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, infatti, va osservato come - secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (cfr. Cass., n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass. 18167/2014; Cass. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione pagina 7 di 10 che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018, n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta tenuta dalla idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed il Pt_1
danno, atteso che l'adozione da parte della stessa di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
In primo luogo, dalle risultanze della prova orale non è emersa chiaramente la dinamica del sinistro, considerato che il teste , unico effettivamente Testimone_1
indifferente (essendo il teste compagno dell'attrice), dichiarava di aver visto Persona_1
l'attrice “inciampare all'ultimo gradino” e alla domanda se la caduta fosse stata provocata da uno scrostamento dell'asfalto presente tra il gradino del marciapiede e la strada rispondeva “non lo so, posso dire solo di averla vista cadere” (cfr. verbale di udienza del
21.11.2023).
In secondo luogo, ritiene il Tribunale che ben apprezzabili erano le caratteristiche del piano di calpestio del manto stradale, il quale (si vedano le fotografie in atti e le dichiarazioni rese dai testi) presentava alcune prevedibili irregolarità proprie della pagina 8 di 10 pavimentazione, peraltro da ritenersi sufficientemente percepibili nel corso di una condotta tenuta con piena visibilità diurna, tanto che i testi stessi hanno constatato la presenza di uno scrostamento dell'asfalto vicino al gradino.
D'altra parte, le condizioni del manto stradale neppure sono idonee ad essere considerate quale “insidia o trabocchetto”, che, secondo la definizione fornita da costante giurisprudenza, indica una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, determina una situazione di pericolo occulto, che risulta emergere dagli atti di causa (Cass. Civ. n.15389/2011; Cass. Civ. n.20943/2009; Cass. Civ.
n.24428/2009).
Le fotografie allegate dall'attrice raffigurano una irregolarità del manto stradale poco profonda e caratterizzata da lievi scalfitture e avvallamenti, inidonei ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che le condizioni del manto stradale comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dall'attrice.
Osserva poi il Tribunale che in un caso del tutto analogo a quello in esame, la
Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito con cui era stata respinta la richiesta risarcitoria presentata da una donna caduta a causa di irregolarità della pavimentazione, in quanto, stante la naturale irregolarità del porfido che costituiva il manto pedonale e dato che la caduta era occorsa in pieno giorno, l'uso del bene comunale fatto dalla danneggiata senza la normale ed esigibile diligenza aveva interrotto il nesso causale
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/12/2019, n.33724).
Peraltro, non è stata dimostrata la sussistenza di ostacoli idonei ad occultare la visuale.
Alla luce delle sopra riferite evidenze oggettive, la danneggiata, apprezzata la situazione di pericolo, avrebbe dovuto adottare una condotta prudente ed accorta che le pagina 9 di 10 avrebbe senz'altro consentito di evitare il pregiudizio subìto; condotta altrettanto sicuramente esigibile atteso che le condizioni del piano di calpestio comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dalla de cuius.
Dunque, la condotta tenuta dalla ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa Pt_1
in custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro, con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile n. r.g. 2663/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna parte attrice a corrispondere al convenuto , a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Teramo, il 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10