Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01362/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2024, proposto da
CO AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziangela Berloco, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato civile di cui alla sentenza n. 1520 del 12 aprile 2024 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, notificata in data 15 aprile 2024 e passata in giudicato come da attestazione del funzionario del medesimo ufficio giudiziario in data 29 ottobre 2024, avente ad oggetto il riconoscimento e pagamento degli emolumenti relativo alla cd “ Carta Docente ” e, quindi, del relativo bonus annuo di 500€ per gli anni ivi scolastici specificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 7 novembre 2024 e depositato in data 8 novembre 2024, CO AT ha chiesto l’esecuzione del giudicato civile di cui alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro del Lavoro n. 1520 del 12 aprile 2024, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione 29 ottobre 2024 resa dal funzionario giudiziario della Sezione Lavoro del predetto Tribunale.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 30 aprile 2025, sentito l’avv. Pasquale Procacci, per delega dell’avv. Graziangela Berloco, il ricorso è stato riservato per la decisione.
Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nei sensi di seguito indicati,
A fronte del giudicato, non risulta agli atti di causa l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 500 (cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO