Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Consigliere Dott. Cesare Marziali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 706/2022RG vertente tra Parte 1 c.f. C.F. 1 Inata il 3/1/1985 a Fermo e ivi
, ,
residente in [...] e Parte 2 c.f. C.F. 2 nata a [...]
Benedetto del Tronto il 17/11/1985, residente in [...] Montalto delle
Marche, nella loro qualità di socie della estinta DE di Di FA RT & C NC, P. IVA P.IVA 1 corrente in Piazza Sisto Quinto 1-2 Montalto delle Marche, rappresentate e '
difese dall'Avv. Fabio Olivieri ( C.F. 3 ) e dall'Avv. Francesco Iervolino
) del Foro di Fermo presso i quali hanno eletto domicilio digitale;
C.F. 4
-parti appellanti e
Controparte 1 (C.F. - P.I. P.IVA 2 ), in persona del legale con sede in Montalto delle Marche (AP) al Viale dei Tigli n. 97 rapp.te p.t. CP 2
(C.F.: nato a [...] il CP 2 C.F. 5
Parte 3 (C.F.:20.3.1972 ed ivi residente in [...],
1) nato a [...] il [...] e residente inC.F. 6
Montefortino Loc. Collina n.3, Parte_4 (C.F.: C.F. 7 ) nato a
Via Piemonte n. 58, elettivamente domiciliati in Ascoli P. al Corso Trento e Trieste n.89,
presso lo studio dell'Avv. Mariano Nardi (C.F. C.F. 8 Fax
del Foro di Ascoli P. da cui sono0736781784 рес
- Email 1
rappresentati e difesi unitamenteall'Avv. Laura Di Diodoro (C.F.: C.F. 9
- Fax 0736781784 - pec: Email_2 del Foro di Ascoli Piceno;
-parti appellate
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2. Controparte 1 CP 2 Parte 3 ed Parte_4
agendo in opposizione al decreto ingiuntivo n. 399/2018 Tribunale Ascoli Piceno chiesto: "accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove svolte in via subordinata di condanna degli opponenti a titolo di ingiustificato arricchimento e di condanna in via riconvenzionale/trasversale di Incicco Pt_4 personalmente;
Nel merito:
-accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato dalla MADE di Di FA RT
& C. S.n.c. nei confronti degli opponenti Controparte_1 CP 2
,
Parte_4 e preteso in forza dell'opposto D.I. n. 399/2018 del Parte 3 ed
7.6.2018 per i motivi e le ragioni enucleati al punto 2 dell'atto di citazione in opposizione e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla devono la Controparte_1 e
Parte 3 ed Parte 4 alla MADE di Di FA i soci Sigg.ri CP_2
RT & C. S.n.c. per quanto domandato nell'impugnato D.I. n. 399/2018, con conseguente sua revoca, annullamento e/o nullità e conseguentemente ordinare ex art. 336 c.p.c. la ripetizione della somma di di € 7.757,85 ingiustamente percepita dalla società opposta DE di Di FA RT & C. S.n.c in pagamento del decreto ingiuntivo opposto n. 399/2018 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 7.6.2018 e comprensiva degli interessi moratori maggiorati ex art. 62, comma 3, D.L. 1/2012, spese e compensi di avvocato per la fase monitoria;
- In ogni caso, con condanna della [...]
, al pagamento delle spese del presente Parte 5
giudizio e dei compensi professionali di avvocato oltre spese generali e cap, nonché dei compensi professionali di avvocato per la fase negoziale".
La CP 3 costituendosi in primo grado ha chiesto "Secondo la c.d. ragione più liquida accertare che l'ordinanza del 6/5/19 ha contenuto decisorio in parte qua afferma che "è evidente la nullità della procura nella parte in cui CP_1 Controparte_1 Parte_3
ノ[...] e deducono sostanzialmente contro il firmatario Pt 4 CP 2
costituendosi in realtà con un solo difensore. Pertanto alla luce del conflitto di interessi accertare e dichiarare nullo il mandato e per l'effetto inammissibile l'opposizione. In via istruttoria Si chiede la revoca dell'ordinanza del 12/01/21 di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e si insiste per la prosecuzione della prova testimoniale già ammessa. Nel merito si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta." Queste così affermano "Voglia il Giudice adito, concessa la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione per essere infondata in fatto ed in diritto. Subordinatamente, in caso di revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, voglia il Giudice condannare gli opponenti anche a titolo di ingiustificato
- arricchimento al pagamento in favore dell'istante della somma di € 5.869,00 ovvero in quella diversa somma come verrà ritenuto secondo giustizia, oltre interessi moratori maggiorati ex art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 (cessione di prodotti agricoli e alimentari) dal dovuto al saldo. Subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare in via riconvenzionale/trasversale CP 4
personalmente al pagamento della somma di € 5869,00 ovvero in quella diversa somma come verrà ritenuta secondo giustizia.".
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale (per la parte rilevante nel presente giudizio) motivava e decideva come segue:
"II. L'accertamento dei fatti rilevanti per la definizione della controversia, che segue, è fondato sulla valutazione delle allegazioni delle parti, concordi per la maggior parte dei fatti, e sulle circostanze non specificatamente contestate. La valutazione del giudizio di accertamento ha come oggetto, in particolare, gli elementi emersi dalla prova documentale. Le fonti di prova non indicate sono irrilevanti ai fini della decisione.
1 Le parti, l'opponente quale affittuaria, hanno concluso un affitto di ramo d'azienda a conclusione del quale le stesse hanno raggiunto un accordo per la compravendita delle
"rimanenze" del magazzino. La circostanza è pacifica.
2 Il Tribunale di Ascoli Piceno con il decreto n. 399/2018 ha ingiunto agli opponenti (per le persone fisiche in via sussidiaria) il pagamento della somma di 5.869 euro, oltre interessi e spese. La somma è stata richiesta sulla base di una dichiarazione sottoscritta da "I AR - Faimec NC" del 30 novembre 2012 in cui è indicata la cifra con l'indicazione "tot. soldi da versare in favore di DE NC" (citazione, doc. 1; comparsa, doc. 3). La somma, analizzando il documento, appare l'esito di un conteggio avente come voci "fattura magazzino", "caparra (3 mesi); “magazzino"; "caparra magazzino"".
III. La questione controversa riguarda l'accertamento del prezzo pattuito per la compravendita e, di conseguenza, l'entità del credito. Parte opponente allega che
"poiché, in realtà, alla riconsegna dei locali non è stato redatto alcun inventario delle merci ivi presenti in contraddittorio tra le parti, essendosi limitate ad effettuare una stima delle stesse, in complessivi € 2.000,00 regolarmente versati dalla CP_1 alla DE
Snc. Pagamento quest'ultimo che controparte cerca di strumentalizzare in proprio favore spacciandolo per “Caparra Magazzino" poi mutuato, in “acconto“, mentre in realtà altro non è, se non il puro e semplice pagamento a saldo delle rimanenze di magazzino presenti nei locali concessi in affitto alla DE Snc ed acquistate dalla per la CP 1
prosecuzione aziendale". Parte opposta sostiene invece che il prezzo pattuito è stato di
Parte 4 consegnava in acconto l'assegno circolare di € 5.869 euro e che
2.000,00". IV. Il documento di cui al punto II.2, posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, non è qualificabile come ricognizione del debito (Cassazione n. 10755/2009; n. 2104/2012; n.
2091/2022).
1 Il riconoscimento di debito costituisce una dichiarazione unilaterale recettizia con la quale ci si riconosce debitori.
2 La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale (con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento).
3 Affinché possa spiegare i suoi (limitati) effetti – limitati a quanto sopra evidenziato - è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Il riconoscimento di debito poi, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore. 4 Nel caso di specie - anche in disparte la circostanza per cui ad aver espresso l'intento è stato un soggetto diverso da quello capace di impegnarsi per la società - quel che rileva è la circostanza per cui il documento di cui al punto II.2 non contiene specifica intenzione ricognitiva di un debito. La dichiarazione appare avere una finalità diversa da quella ricognitiva essendo strutturata come un conteggio complessivo di ipotetiche spettanze dell'una e dell'altra parte relativo alla cessazione del rapporto corredata da un riepilogo finale che evidenzia una posizione creditizia favorevole all'opposto.
Dichiarazione la cui composizione, estremamente stringata nei termini di composizione, appare altresì non intellegibile.
5 La circostanza per cui il documento non può esser qualificato come ricognizione di debito determina l'assorbimento dell'eccezione di nullità della procura avanzata da parte opposta nonché della domanda avanzata nei confronti di Parte 4
6 Appare ad ogni modo necessario evidenziare come l'esistenza del rapporto fondamentale non sia messo in discussione dall'opponente il quale contesta l'entità del corrispettivo.
II. L'art. 1474 c.c. dispone che 1. Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.
1 Parte opposta, richiamandosi all'ultima parte dell'articolo, afferma che "Risulta documentalmente provato che per l'acquisto di quei beni la DE aveva corrisposto ai propri fornitori la somma di € 6.594,99 oltre Iva (Doc. 18) e li ha poi venduti alla CP 1
[...] ad un prezzo di € 6.450,00 oltre IVA (=7.869,00) come da fattura allegata. (Doc.
19)". che la presunzione di cui all'art. 1474 c.c. necessiti dell'individuazione della merce compravenduta e quindi della relativa allegazione e prova. Tuttavia il venditore e attore sostanziale si è limitato ad indicare il prezzo di acquisto di determinate merci (e ad allegare la fattura emessa, unilateralmente, nei confronti dell'odierno opposto), senza neppure allegare di quali beni si tratti (se non in modo inammissibile e indiretto per mezzo del richiamo alla documentazione). Le prove orali comunque ammesse assunte dal precedente giudicante (verbale 30 ottobre 2020) non hanno portato alla corretta individuazione della quantità e qualità della merce compravenduta.
4 In tali termini, prima ancora del prezzo, a mancare è la prova della quantità e qualità della merce compravenduta e quindi del diritto di credito preteso da parte opposta,
III. Le ragioni sopra esposte rendono chiara l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento proposta, in modo generico e residuale, dall'opposto. Si aggiunga poi che presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata.
IV. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia, i parametri del Regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.
55, tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. I parametri sono ai minimi in ragione del valore della controversia.
p.q.m.
I. Revoca il decreto ingiuntivo.
II. Respinge la domanda
III. Condanna parte opposta al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.738 euro, oltre accessori dovuti per legge".
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd "principio della ragione più liquida” che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono all'accertamento del valore probatorio della scrittura in data 30.11.2017.
5.La Corte deve precisare che, in primo grado, l'originaria opponente ha superato la fondata eccezione di nullità del mandato difensivo con la modifica delle proprie conclusioni in sede di finale precisazione così argomentando nella comparsa conclusionale:
"Preliminarmente la CP 1 e i suoi soci personalmente insistono affinché venga respinta l'eccezione di nullità del mandato difensivo sollevata da controparte perché infondata per tutti i motivi ampiamente illustrati in tutti i propri scritti difensivi ed in ogni caso perché all'udienza di precisazione delle conclusioni gli opponenti, avvalendosi della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, hanno rinunciato al capo della domanda volta all'accertamento dell'inefficacia verso la Controparte_1
CP 6 e/o della
[…] nonché verso i soci Sigg.ri CP_1 CP_5 ed nullità e/o dell'annullamento, della ricognizione di debito del 30.11.2017 perché sottoscritta da soggetto sprovvisto dei necessari poteri ed in quanto, non ratificata da parte degli opponenti e dunque di rinunciare all'eccezione sollevata al punto 1 dell'atto di citazione in opposizione al D.I. n. 399/2018 del 7.6.2018 del Tribunale di Ascoli P.. La rinuncia all'eccezione sollevata al punto 1 dell'atto di citazione in opposizione fa venir meno ogni possibilità di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra la posizione del CP 6 e la posizione della società e rende pienamente valido il mandato socio difensivo conferito per l'inesistenza di conflitto di interessi.
Infatti, avendo rinunciato a tale domanda, il documento n.3 contenente l'asserita ricognizione di debito sottoscritta da CP 6 per conto della CP 1 non viene disconosciuta né dalla società né dai singoli soci ed entrambi si limitano a contestarne la valenza probatoria della pretesa creditoria non per il fatto di essere sottoscritta da un falsus procurator ma per il solo e semplice fatto di contenere accanto all'importo di €
5.869,00 un punto di domanda, segno tangibile che non vi era accordo su tale importo, come si vedrà nel prosieguo".
6.In esito a tale presa di posizione processuale si è verificato un duplice effetto:
• il conflitto di interessi del difensore in esame che la Corte ritiene, in origine, sussistente ha perduto il carattere dell'attualità dopo la precisazione delle
-
conclusioni delle parti opponenti per essere stato effettivamente superato dalla rinuncia alle eccezioni/difese in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (cfr. Cassazione civile sez. II, 05/10/2018, n.24516);
• la scrittura privata in data 30.11.2017 deve considerarsi valida, efficace e giuridicamente impegnativa per tutte le parti originarie opponenti siccome ad esse riconducibile.
7.Tanto premesso ritiene la Corte che la scrittura 30.11.2017 contenga una ricognizione di debito.
Se ne riproduce l'immagine: - FATTURA MAGAZZINO 3294
PAGAT 1200
-2094 мален
2 928
CAPARRA (3 MEST) 2400
528 VA ?
306 PAGATO
6450 MAGAZZINO
1419 (IVA)
7869
2000f PAPARRA MAGAZINO
5869 ? 1 FAUD E 21 MADE SNC TOT. SOLDI DA 2
€ 528 (COUTONS)
+ 5869,00€
IN FED
INCICCO MARCO FAIRE Se
4 30/11/2012 levecol 8.Osserva la Corte come la dichiarazione sia del tutto univoca nella parte in cui, dopo i conteggi, reca l'indicazione:
"TOT. SOLDI DA VERSARE IN FAVORE DI MADE SNC EURO 528 (CONTANTI) +
5869,00 EURO-IN FEDE - INCICCO MARIO - CP 1 - LI 30/11/2017"
Non può dubitarsi che la scrittura, sotto il profilo oggettivo, contenga l'accertamento del debito e, sotto il profilo soggettivo, contenga la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (ex multis cfr. Cass. n.
22948/2024).
9.Si è già rilevato che deve ritenersi accertata, per ammissione delle parti originarie opponenti, la veridicità, validità, efficacia, impegnatività della dichiarazione de quo, dovendosi altrimenti ritenere la nullità del mandato difensivo delle parti opponenti stesse in primo grado.
10.Quanto al contenuto dal documento è evidente che esso si struttura in due parti come correttamente rilevato dalle parti appellanti:
"Il documento in questione, seppure redatto su un unico foglio, è composto da due parti: la parte superiore contiene la bozza di questi conteggi
Sul punto precisiamo che le prime due voci sono inconferenti con l'oggetto della controversia:
"La voce "fattura magazzino" individua il credito della CP 1 nei confronti della
DE NC al momento dell'affitto del ramo di azienda "€ 3.294,00"7; a tale somma vengono decurtati € 1.200, versati dalla DE NC durante il periodo di gestione dell'attività.
Risultato "Mancanti 2094"
• La voce "caparra (3 mesi)" rappresenta la somma all'epoca consegnata di € 2.400,00 + iva (€ 528) e che veniva decurtata con il credito di cui al punto precedente
Residuava dunque a favore della DE un credito di € 306,00 che veniva pagato come da quietanza nel medesimo documento (cfr "PAGATO”). La terza e la quarta voce (molto più chiare) riguardano l'oggetto dell'odierna controversia:
.La voce "magazzino" rappresenta il credito della DE NC per la vendita delle rimanenze di magazzino, credito stimato in € 6.450 + iva per un totale di € 7.869,00.
• La voce "caparra magazzino" € 2.000,00 è la somma consegnata da decurtare a titolo di acconto.
Al risultato della sottrazione (7869 - 2000 = 5.869,00), veniva apposto un punto interrogativo, in attesa di eseguire nuovamente i calcoli per scrupolo e verificarne la correttezza.
Controllata l'esattezza dei conteggi, seguiva la dichiarazione confessoria:
"Tot. SOLDI DA VERSARE IN FAVORE DI MADE SNC €528 (CONTANTI) + 5.869,00 €
IN FEDE
ICICCO MARCO X FAIMEC SNC
Lì 30/11/2017 FIRMA"
11.Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la scrittura appare chiaramente intellegibile siccome composta:
• da una prima parte dedicata ai conteggi dare-avere tra le parti che qui non rileva se non perché contiene la verifica del "titolo" della successiva dichiarazione;
• da una seconda parte costituente univoca dichiarazione di volontà intesa a all'adempimento della prestazione oggetto dellaimpegnare il promittente ricognizione medesima;
• la seconda parte della scrittura è autonoma dalla prima nel senso che solo la seconda contiene una dichiarazione di volontà ricognitiva mentre la prima costituisce mera preliminare verifica dei rapporti dare-avere tra le parti e dunque definisce il "titolo" della successiva ricognizione;
• l'espressione "tot. Soldi da versare in favore di DE NC è chiara ed univoca e contiene il riconoscimento ("da versare") della debenza della somma risultante dai conteggi che precedono in scrittura.
In definitiva la scrittura in data 30.11.2017 costituisce riconoscimento di debito valido ed efficace, titolato e determinato nell'ammontare.
12.La circostanza, dedotta dagli appellati, secondo cui è posto un punto interrogativo accanto all'importo di € 5.869,00 è irrilevante.
Dalla lettura del documento risulta evidente che il punto interrogativo è posto accanto all'importo di euro 5869,00 solo nella prima parte della scrittura (quella in cui si opera il riepilogo dei conteggi inter partes).
Invece nella seconda parte del documento (quella che costituisce autonoma promessa di pagamento) il punto interrogativo scompare ed il totale delle somme da versare in favore di DE NC è determinato senza incertezze in euro 528,00+5869,00.
Di talché deve ritenersi che la somma finale riportata nella promessa di pagamento fosse quella definitivamente verificata ed in relazione alla quale l'impegno delle parti appellate risulta privo di elementi di incertezza.
13. L'art. 1988 cc disciplina la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, negozi unilaterali;
la disposizione prescinde dal rapporto fondamentale, cui si ricollegano;
l'art. 1988 cc attribuisce all'una o all'altra virtù obbligatoria nel senso che il debitore può essere convenuto in base alla promessa e alla ricognizione, senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale;
spetterà al convenuto richiamarvisi o provare la mancanza, traendo tutte le possibili difese;
il debitore, che vuol provare la sua liberazione nei confronti della promessa o della ricognizione, deve dimostrare che il debito fu successivamente estinto o prescritto o che la promessa o la ricognizione fu fatta per errore o fu estorta, ottenuta con dolo, ecc.. 14.Secondo quanto già esposto, nel presente giudizio, gli appellanti beneficiano della ricognizione di debito che è idonea a costituire una valida inversione dell'onere della prova non solo quanto all'esistenza del credito ma anche quanto alla sua entità dichiarata.
15.In tale contesto vanno esaminate le argomentazioni delle parti appellate secondo cui:
"(...) anche laddove per astratto si volesse riconoscere la qualifica di ricognizione di debito al documento n.3 del fascicolo monitorio, gli appellati hanno ampiamente provato nel precedente grado di giudizio l'inesistenza del credito ingiunto di € 5.869,00 per la pacifica circostanza che dall'elenco contenuto nei documenti n. 16 e 17 di controparte vanno eliminate tutte le voci relative a prodotti scaduti e le voci "affitto silveri",
"manutenzione antenna gennaio 2017", "decoder", "mensola", "mobiletti legno",
"tritaghiaccio", "spremiagrumi", "yogurtiera", "fornelletto", "crepier", "impianto audio", "scaldabagno", "staccionata", "eurospin barattolame" come pure "espositore lindt" ed "espositore halls", in quanto è noto che gli espositori sono concessi in uso dalle ditte fornitrici, con conseguente ponderale diminuzione della somma di € 5.869,00.
La mancata esatta individuazione della somma da decurtare dall'importo di € 5.869,00 rende il credito erroneamente ed ingiustamente azionato in via monitoria, indeterminato e non provato".
16.Le conclusioni delle parti appellate vanno disattese e, sul piano probatorio, rovesciate.
Infatti la dedotta “mancata esatta individuazione della somma da decurtare dall'importo di € 5.869,00" ridonda a danno delle parti originarie opponenti onerate della prova dei fatti modificativi/estintivi della pretesa oggetto di riconoscimento.
In tal modo i debitori hanno mancato la prova della propria (dedotta) parziale o totale liberazione nei confronti dell'obbligazione contenuta nella ricognizione siccome resta indefinito se ed in quale quantità il debito fu successivamente estinto per l'inadempimento degli appellati o divenne comunque non esigibile. 17.L'accoglimento del gravame, per le ragioni indicate in motivazione, comporta la totale riforma della sentenza di primo grado, l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di appello o eccezione comunque proposta, il rigetto dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, la condanna delle parti appellate (secondo la disciplina societaria) al pagamento a favore delle parti appellanti della somma di € 5.869,00 oltre interessi moratori per transazioni commerciali dalla maturazione al saldo.
18.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati, liquidate come da dispositivo
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza, condanna le parti appellate al pagamento, a favore delle parti appellanti, della somma di € 5.869,00 oltre interessi moratori come in motivazione indicato;
2-condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore delle parti appellanti, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado/fase monitoria euro 118,50 per esborsi ed ero 600,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge, (b) per il primo grado/fase di opposizione in euro 4800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 3.900,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 17 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Appare pacifico tra le parti che non vi sia stata la determinazione del prezzo di vendita.
Il documento di cui al punto II.2, deve esser evidenziato non contiene elementi chiari per ritenere comunque provata una determinazione del prezzo.
3 E' onere del venditore ex art. 2697 c.c. quello di provare il prezzo pattuito e, ancor prima, quello di provare quale sia stato l'oggetto della compravendita. Appare evidente