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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore designato, dott.ssa Ivana Acacia, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4705/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” promossa da società sportiva dilettantistica in liquidazione (p. Parte_1
iva , in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Aristide Police e dall'Avv. Carmelo Briguglio, presso il cui studio in via S. Maria Alemanna 5 ha eletto domicilio Pt_1
attrice in prosecuzione contro
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Stincardini e dall'Avv. Mario Mancuso, presso il cui studio in via Francesco Todaro 5 ha eletto domicilio Pt_1
convenuta
(p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nicolella, presso il cui studio in Milano, Via I. Rosellini 4 ha eletto domicilio convenuta
(p. iva , in Controparte_3 P.IVA_4
persona dei liquidatori e rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Stincardini e dall'Avv.
Mario Mancuso, presso il cui studio in via Francesco Todaro 5 ha Pt_1
eletto domicilio terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
16.05.2024 riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e con comparse conclusionali depositate in data 23.07.2024 dalla attrice
[...]
, in data 26.07.2024 dalle convenute Parte_2
e Controparte_1 Controparte_3
e in data 27.07.2024 dalla convenuta
[...] Controparte_2
B, nonché con memorie di replica depositate in data 10.09.2024 dalla
[...] [...]
e dalla e in Parte_2 Controparte_2
data 16.09.2024 dalle convenute e Controparte_1
. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 27.07.2012 la e la Parte_1
(d'ora in avanti solo e Parte_3 Parte_1
per semplicità espositiva) convenivano in giudizio la Parte_3 [...]
e la , Controparte_1 Controparte_2 esponendo che all'epoca dei fatti la era Controparte_1
l'associazione a carattere privatistico, con autonomia organizzativa e amministrativa, che si occupava tra le altre cose dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B e delle relative società calcistiche iscritte;
che con delibera del 30.07.2007, la si riconosceva Controparte_1
interlocutrice autorizzata a negoziare i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie B 2007/2008, al quale era iscritta anche la , impegnandosi a svolgere le trattative con Parte_1
potenziali acquirenti e prevedendo un sistema di cessione “collettiva” e non “individuale” dei diritti televisivi relativi a tutte le gare del suddetto campionato;
che in data 30.10.2007, la società Conto TV s.r.l. presentava alla una proposta di acquisto dei diritti televisivi Controparte_1
delle gare “Messina-Avellino”, “Messina-Ravenna” e “Ravenna-Messina” offrendo un corrispettivo di € 80.000,00 e che tale proposta veniva rifiutata in quanto non ritenuta idonea dalla che in data Controparte_1
15.12.2007 la Canto TV s.r.l. presentava alla una proposta di Parte_1 acquisto dei diritti televisivi della gara “Messina-Bologna” offrendo un corrispettivo di € 20.000,00 e che anche a tale proposta si dava esito negativo;
che con lettera del 19.02.2008 il Presidente della Controparte_1
comunicava che eventuali negoziazioni individuali erano da
[...]
ritenersi in contrasto con la summenzionata delibera, diffidando ogni società calcistica di Serie B dall'intraprendere iniziative contrarie;
che in data
11.03.2008 la informava le società calcistiche Controparte_1
di Serie B che lo stato avanzato della stagione sportiva 2007/2008 avrebbe impedito la prosecuzione delle trattative per la cessione globale dei diritti, confermando tuttavia il divieto di stipulare accordi individuali;
che solo successivamente, stante l'impossibilità di procedere ad una cessione collettiva dei diritti televisivi, veniva consentito al e alle altre Parte_1
società calcistiche di agire autonomamente mediante accordi individuali;
che in data 10.04.2008 l' avviava un'istruttoria per accertare se la CP_4 [...]
avesse posto in essere condotte volte a limitare la Controparte_1
facoltà delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti televisivi delle gare, pregiudicando l'interesse degli operatori ad acquistare gli stessi e limitando la fruizione degli eventi da parte dei consumatori;
che in data 20.05.2008, a campionato ormai quasi concluso, il cedeva i diritti della gara sportiva “Messina-Lecce”, Parte_1 percependo una somma di € 40.000,00 a titolo di corrispettivo;
che in data
16.12.2009 veniva irrogata alla una sanzione Controparte_1
amministrativa di € 102.000,00 per violazione dell'art. 101 TFUE, dal momento che la aveva ostacolato con le Controparte_1
proprie decisioni il tentativo di alcune società sportive di procedere alla negoziazione autonoma dei diritti televisivi anche quando era ormai chiaro che la vendita collettiva non era in grado di ottenere i risultati sperati;
che il aveva conferito alla società con verbale di Parte_1 Parte_3
assemblea in OT del 30.03.2006, il ramo di azienda relativo alle Per_1
attività collaterali a quelle sportive. Rappresentavano le attrici che a causa dell'operato della il aveva Controparte_1 Parte_1 subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., quantificabile in almeno € 800.000,00, somma pari al corrispettivo che la società attrice avrebbe potuto percepire per la vendita autonoma e individuale dei diritti televisivi relativi alle ventuno gare calcistiche del Campionato di calcio Serie
B 2007/2008, giusta proposte avanzate dall'emittente televisiva Conto TV
s.r.l.; che il comportamento illecito della aveva Controparte_1
portato anche a conseguenze negative sugli introiti pubblicitari degli sponsor, disposti a pagare cifre inferiori in un contesto di visibilità ridotta (in quanto limitata agli utenti dello stadio e non ad un bacino di utenti nazionale), determinando perdite economiche in conseguenza della rinegoziazione dei contratti di sponsorizzazione a condizioni meno favorevoli, quantificabile in
€ 300.000,00 per la ed € 280.000,00 per il . Parte_3 Parte_1
Per tutte queste ragioni chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per i danni sofferti;
per l'effetto, di condannare le convenute al risarcimento dei suddetti danni, nella misura minima di € 1.080.000,00 a favore del e di € 300.000,00 a favore della Parte_1 Parte_3
con vittoria di spese e compensi.
Con comparse di risposta del 28.01.2013 si costituivano in giudizio la
[...]
e la Controparte_5 Controparte_6
le quali, in via preliminare, eccepivano la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva non essendovi alcun rapporto causale tra la
[...]
a cui partecipava la società , e le due Controparte_1 Parte_1 convenute;
eccepivano, poi, sempre in via preliminare, l'esistenza di una clausola compromissoria ex art. 30 dello Statuto della FIGC, a cui il Pt_1
era affiliato al tempo dei fatti per cui è causa. Nel merito,
[...]
rappresentavano che la Lega Nazionale Professionisti aveva incontrato difficoltà nell'instaurare trattative per la vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi al Campionato di Serie B 2007/2008 a causa, da una parte del ridotto appeal dell'edizione 2007/2008 rispetto a quella precedente e, dall'altra, dell'atteggiamento ostruzionistico del principale operatore del Contr mercato della pay-tv, ossia;
che l'altra unica emittente interessata (la
Conto TV) non era riuscita a presentare offerte in grado di soddisfare le esigenze di promozione degli eventi televisivi;
che, in ogni caso, fin dal settembre 2007 alcune delle società calcistiche affiliate alla Controparte_1
(Brescia Calcio s.p.a., Chievo Calcio s.p.a. e Pisa Calcio s.p.a.)
[...]
avevano venduto autonomamente e individualmente i propri diritti audiovisivi;
che nel medesimo periodo le società calcistiche Brescia Calcio e
Pisa Calcio si erano dichiarate libere di gestire autonomamente i propri diritti televisivi, salvo poi riconfermare la necessità che fosse la Controparte_1
a negoziare collettivamente tali diritti;
che alcuni club
[...]
calcistici, senza ostacolo dalla Lega Nazionale Professionisti, avevano proceduto alla licenza individuale dei diritti, mentre il , in Parte_1 occasione dell'Assemblea del 26.02.2008 aveva dichiarato di rinunciare alle proposte pervenute da Conto TV per continuare nel tentativo di vendita centralizzata da parte della che mai la Controparte_1 [...]
aveva vietato alle singole società calcistiche di Controparte_1
vendere individualmente e autonomamente i propri diritti. Per tutte queste ragioni chiedevano, preliminarmente, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, di dichiarare improponibili, improcedibili e/o inammissibili le domande attoree in forza della clausola compromissoria;
nel merito, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
In esito all'udienza del 28.01.2013 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della , la quale si Controparte_3
costituiva in data 20.09.2013 di fatto condividendo le argomentazioni già esposte dalle originarie convenute e chiedendo preliminarmente di dichiarare improponibili, improcedibili e/o inammissibili le domande attoree in forza della clausola compromissoria e nel merito, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 10.03.2014 si costituiva in giudizio la (d'ora in avanti solo Parte_2
per semplicità espositiva), la quale Parte_2
subentrava ad entrambe le originarie società attrici dopo che, con atto di fusione per incorporazione rep. n. 2570 racc. n. 1541 del 25.11.2013 in OT la società veniva fusa alla società Per_2 Controparte_8
(liquidazione deliberata precedentemente Parte_2 giusta verbale d'assemblea rep. n. 2471 racc. n. 1475 del 04.10.2013 in OT
, facendo proprie le conclusioni rassegnate in atti. Per_2
La causa, istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti indicati al punto 1) lettere a), b) e c) della memoria istruttoria di parte attrice, veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. al termine dell'udienza a trattazione scritta del 16.05.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Procedendo per gradi, occorre valutare la fondatezza della exceptio compromissi sollevata dalle parti convenute.
A tal fine si ritiene di dover richiamare, in via preliminare, il quadro normativo applicabile nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale.
Orbene, attraverso l'introduzione del D.L. 19.08.2003 n. 220, convertito con modificazioni nella L. 280/2003, il legislatore ha inteso riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale, individuando e definendo i criteri di riparto della giurisdizione del Giudice
“ordinario” e del Giudice “sportivo”. Il decreto, partendo dal presupposto che i rapporti tra l'ordinamento sportivo l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia, fa salvi “i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, co. 1). Ne deriva che, come chiarito dal successivo art. 2, co. 1 è riservata agli organi della giustizia sportiva la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto: “a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive” In queste materie vige, pertanto, il sistema del cd. “vincolo sportivo”, in forza del quale, come chiarito dall'art. 2, co. 2, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati sono onerati di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Al contrario, i casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, l'art. 3, co. 1 devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto “i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti”, mentre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2”.
L'art. 3, co. 1, in ogni caso, fa salvo “quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2” (ossia quelle indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, tra cui anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio).
Come analiticamente osservato dalla Suprema Corte nella celebre sentenza n. 5775 del 23.03.2004, quindi, le questioni relative a comportamenti emersi in ambito sportivo, possono dar luogo a quattro differenti situazioni.
La prima situazione riguarda questioni aventi ad oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 242/1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Dal momento che le regole emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle Federazioni, queste non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico “generale”, con la conseguenza che le decisioni adottate in base ad esse si collocano in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale. Tale generale irrilevanza conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale, in caso di loro violazione, o meglio conduce ad una tutela di tipo solo associativo, che funziona secondo gli schemi del diritto privato.
La seconda situazione riguarda questioni che scaturiscono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Anche in tal caso si è di fronte a quella generale irrilevanza per l'ordinamento statale summenzionata.
Entrambe le situazioni richiamate, quindi, emergono esclusivamente all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale (cd. “vincolo sportivo”).
La terza situazione riguarda questioni relative alle attività che le Federazioni sportive nazionali devono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO, quali esemplificativamente l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. Si tratta di attività provvedimentali delle Federazioni che, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie ex art. 3 del D.L. 19.08.2003 n. 220, sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
La quarta situazione riguarda, infine, le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti le cui controversie, esaurito anche in questo caso l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie ex art. 3 del D.L. 19.08.2003 n. 220, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Dal momento che il presente giudizio di risarcimento dei danni concerne i rapporti economico-patrimoniali tra le parti in causa, non vi è dubbio che si ricada nell'ultima delle quattro situazioni richiamate, in cui le controversie sono devolute di regola al Giudice ordinario, fatte salve, tuttavia, eventuali clausole compromissorie.
Sul punto si precisa, in via preliminare, che il era, al momento Parte_1
dei fatti per cui è causa, una società sportiva associata alla Controparte_1
e partecipante al Campionato di calcio Serie B, nonché affiliata
[...]
alla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio.
In virtù di tale affiliazione il era tenuto all'osservanza di Parte_1 quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto della FIGC (nella formulazione ratione temporis applicabile al momento dei fatti per cui è causa e fatto salvo quanto infra), secondo il quale: “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma
1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. (…)”.
Orbene, l'art. 30 dello Statuto della FIGC contiene, in definitiva, una clausola compromissoria obbligatoria in base alla quale le controversie tra i soggetti di cui al primo comma sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale.
Peraltro, la Suprema Corte ha sostenuto che la normativa di cui al D.L.
220/2003 non ha modificato la natura della clausola di fatto sottoscritta dagli affiliati, che va pur sempre ricondotta alla figura dell'arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi – in virtù di un potere negoziale – definiscano la controversia (cfr. Cass. n. 18919 del 28 settembre
2005, Cass. n. 11270 del 5 luglio 2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un'attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 6423/08).
Ciò chiarito, parte attrice eccepisce la illegittimità della suddetta clausola compromissoria in quanto volta a deferire la risoluzione delle controversie di cui è parte (in quanto società affiliata alla FIGC) ad un organo non fornito della necessaria imparzialità, indipendenza e terzietà; e ciò in quanto la
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS), richiamata dall'art. 30 dello Statuto della FIGC era un organo istituito presso il CONI e i cui membri erano tutti nominati dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale.
A tal proposito, si osserva preliminarmente come la Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport (CCAS) sia stata soppressa nel 2009 per essere sostituita, nelle sue funzioni arbitrali, dal Tribunale Nazionale di Arbitrato
), in armonia con quanto stabilito dall'ordinamento Controparte_9
sportivo internazionale (a sua volta successivamente sostituito dalla riforma del diritto sportivo del 2014 dal Collegio di Garanzia dello Sport).
Ne consegue che, al fine di valutare la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC occorre verificare se i requisiti di imparzialità, indipendenza ed equidistanza dell'arbitro da ciascuna delle parti fossero rispettati dal (e non anche dalla CCAS), dal momento CP_9
che alla data di instaurazione del presente giudizio, il avrebbe Parte_1 potuto adire il e non anche la CCAS, ormai soppressa. Tale CP_9
valutazione non può prescindere dall'esame del regolamento interno del
TNAS (denominato propriamente “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri”) nonché delle norme dello Statuto del CONI.
Orbene, l'art. 1, co. 2 del Codice stabilisce che “presso il Tribunale è tenuto in ordine alfabetico un elenco di esperti designati dall'Alta Corte recante l'indicazione del titolo professionale che ha legittimato l'iscrizione”, mentre l'art. 6 prevede, al comma 1 che “le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2” e al comma 3 che “se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente”. Si deve ritenere che proprio la formazione di tale elenco da parte dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva CP_10 assicurasse in realtà l'equidistanza degli arbitri dalle parti – da intendere come assoluta assenza di qualsivoglia vicinanza agli interessi in conflitto – in forza delle particolari modalità con cui venivano nominati i componenti dell' questi, difatti, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI CP_10
erano nominati dal Consiglio Nazionale del CONI – al cui interno, ai sensi dell'art. 6, venivano rappresentate tutte le componenti del mondo sportivo – con una maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, con la conseguenza che non vi era possibilità che la CP_10
fosse composta da soggetti espressione di uno solo degli interessi in conflitto;
tale neutralità, poi, non poteva che riflettersi anche sulla formazione dell'elenco di esperti da cui trarre gli arbitri componenti il collegio ai sensi dell'art. 1, co. 2 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri.
Da tutto sin qui richiamato, questo Giudice ritiene valida la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC che vincolava il
, quale soggetto affiliato alla Federazione, a ricorrere alla Parte_1 procedura arbitrale e dichiara l'azione proposta da parte attrice improponibile.
L'accoglimento della suddetta eccezione di merito attinente alla proponibilità dell'azione determina la preclusione dell'esame delle domande formulate in giudizio da parte attrice, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori profili dedotti dalle parti.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico della
[...]
società sportiva dilettantistica in liquidazione e in Parte_1
favore dei convenuti, , Controparte_1 [...]
e . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Ivana Acacia, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4705/2012 R.G. così decide:
1) Dichiara l'improponibilità dell'azione e delle domande formulate dalla società sportiva dilettantistica in liquidazione;
Parte_1
2) Condanna la Controparte_11
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, che si liquidano in € 29.154,00 Controparte_3
ciascuno, a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, il 03.01.25.
IL GIUDICE
(dott.ssa Ivana Acacia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore designato, dott.ssa Ivana Acacia, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4705/2012 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)” promossa da società sportiva dilettantistica in liquidazione (p. Parte_1
iva , in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Aristide Police e dall'Avv. Carmelo Briguglio, presso il cui studio in via S. Maria Alemanna 5 ha eletto domicilio Pt_1
attrice in prosecuzione contro
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Stincardini e dall'Avv. Mario Mancuso, presso il cui studio in via Francesco Todaro 5 ha eletto domicilio Pt_1
convenuta
(p. iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Nicolella, presso il cui studio in Milano, Via I. Rosellini 4 ha eletto domicilio convenuta
(p. iva , in Controparte_3 P.IVA_4
persona dei liquidatori e rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Ruggero Stincardini e dall'Avv.
Mario Mancuso, presso il cui studio in via Francesco Todaro 5 ha Pt_1
eletto domicilio terza chiamata in causa
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
16.05.2024 riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e con comparse conclusionali depositate in data 23.07.2024 dalla attrice
[...]
, in data 26.07.2024 dalle convenute Parte_2
e Controparte_1 Controparte_3
e in data 27.07.2024 dalla convenuta
[...] Controparte_2
B, nonché con memorie di replica depositate in data 10.09.2024 dalla
[...] [...]
e dalla e in Parte_2 Controparte_2
data 16.09.2024 dalle convenute e Controparte_1
. Controparte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione del 27.07.2012 la e la Parte_1
(d'ora in avanti solo e Parte_3 Parte_1
per semplicità espositiva) convenivano in giudizio la Parte_3 [...]
e la , Controparte_1 Controparte_2 esponendo che all'epoca dei fatti la era Controparte_1
l'associazione a carattere privatistico, con autonomia organizzativa e amministrativa, che si occupava tra le altre cose dei Campionati nazionali di calcio di Serie A e di Serie B e delle relative società calcistiche iscritte;
che con delibera del 30.07.2007, la si riconosceva Controparte_1
interlocutrice autorizzata a negoziare i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi del Campionato di calcio di Serie B 2007/2008, al quale era iscritta anche la , impegnandosi a svolgere le trattative con Parte_1
potenziali acquirenti e prevedendo un sistema di cessione “collettiva” e non “individuale” dei diritti televisivi relativi a tutte le gare del suddetto campionato;
che in data 30.10.2007, la società Conto TV s.r.l. presentava alla una proposta di acquisto dei diritti televisivi Controparte_1
delle gare “Messina-Avellino”, “Messina-Ravenna” e “Ravenna-Messina” offrendo un corrispettivo di € 80.000,00 e che tale proposta veniva rifiutata in quanto non ritenuta idonea dalla che in data Controparte_1
15.12.2007 la Canto TV s.r.l. presentava alla una proposta di Parte_1 acquisto dei diritti televisivi della gara “Messina-Bologna” offrendo un corrispettivo di € 20.000,00 e che anche a tale proposta si dava esito negativo;
che con lettera del 19.02.2008 il Presidente della Controparte_1
comunicava che eventuali negoziazioni individuali erano da
[...]
ritenersi in contrasto con la summenzionata delibera, diffidando ogni società calcistica di Serie B dall'intraprendere iniziative contrarie;
che in data
11.03.2008 la informava le società calcistiche Controparte_1
di Serie B che lo stato avanzato della stagione sportiva 2007/2008 avrebbe impedito la prosecuzione delle trattative per la cessione globale dei diritti, confermando tuttavia il divieto di stipulare accordi individuali;
che solo successivamente, stante l'impossibilità di procedere ad una cessione collettiva dei diritti televisivi, veniva consentito al e alle altre Parte_1
società calcistiche di agire autonomamente mediante accordi individuali;
che in data 10.04.2008 l' avviava un'istruttoria per accertare se la CP_4 [...]
avesse posto in essere condotte volte a limitare la Controparte_1
facoltà delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti televisivi delle gare, pregiudicando l'interesse degli operatori ad acquistare gli stessi e limitando la fruizione degli eventi da parte dei consumatori;
che in data 20.05.2008, a campionato ormai quasi concluso, il cedeva i diritti della gara sportiva “Messina-Lecce”, Parte_1 percependo una somma di € 40.000,00 a titolo di corrispettivo;
che in data
16.12.2009 veniva irrogata alla una sanzione Controparte_1
amministrativa di € 102.000,00 per violazione dell'art. 101 TFUE, dal momento che la aveva ostacolato con le Controparte_1
proprie decisioni il tentativo di alcune società sportive di procedere alla negoziazione autonoma dei diritti televisivi anche quando era ormai chiaro che la vendita collettiva non era in grado di ottenere i risultati sperati;
che il aveva conferito alla società con verbale di Parte_1 Parte_3
assemblea in OT del 30.03.2006, il ramo di azienda relativo alle Per_1
attività collaterali a quelle sportive. Rappresentavano le attrici che a causa dell'operato della il aveva Controparte_1 Parte_1 subito un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., quantificabile in almeno € 800.000,00, somma pari al corrispettivo che la società attrice avrebbe potuto percepire per la vendita autonoma e individuale dei diritti televisivi relativi alle ventuno gare calcistiche del Campionato di calcio Serie
B 2007/2008, giusta proposte avanzate dall'emittente televisiva Conto TV
s.r.l.; che il comportamento illecito della aveva Controparte_1
portato anche a conseguenze negative sugli introiti pubblicitari degli sponsor, disposti a pagare cifre inferiori in un contesto di visibilità ridotta (in quanto limitata agli utenti dello stadio e non ad un bacino di utenti nazionale), determinando perdite economiche in conseguenza della rinegoziazione dei contratti di sponsorizzazione a condizioni meno favorevoli, quantificabile in
€ 300.000,00 per la ed € 280.000,00 per il . Parte_3 Parte_1
Per tutte queste ragioni chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute per i danni sofferti;
per l'effetto, di condannare le convenute al risarcimento dei suddetti danni, nella misura minima di € 1.080.000,00 a favore del e di € 300.000,00 a favore della Parte_1 Parte_3
con vittoria di spese e compensi.
Con comparse di risposta del 28.01.2013 si costituivano in giudizio la
[...]
e la Controparte_5 Controparte_6
le quali, in via preliminare, eccepivano la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva non essendovi alcun rapporto causale tra la
[...]
a cui partecipava la società , e le due Controparte_1 Parte_1 convenute;
eccepivano, poi, sempre in via preliminare, l'esistenza di una clausola compromissoria ex art. 30 dello Statuto della FIGC, a cui il Pt_1
era affiliato al tempo dei fatti per cui è causa. Nel merito,
[...]
rappresentavano che la Lega Nazionale Professionisti aveva incontrato difficoltà nell'instaurare trattative per la vendita centralizzata dei diritti televisivi relativi al Campionato di Serie B 2007/2008 a causa, da una parte del ridotto appeal dell'edizione 2007/2008 rispetto a quella precedente e, dall'altra, dell'atteggiamento ostruzionistico del principale operatore del Contr mercato della pay-tv, ossia;
che l'altra unica emittente interessata (la
Conto TV) non era riuscita a presentare offerte in grado di soddisfare le esigenze di promozione degli eventi televisivi;
che, in ogni caso, fin dal settembre 2007 alcune delle società calcistiche affiliate alla Controparte_1
(Brescia Calcio s.p.a., Chievo Calcio s.p.a. e Pisa Calcio s.p.a.)
[...]
avevano venduto autonomamente e individualmente i propri diritti audiovisivi;
che nel medesimo periodo le società calcistiche Brescia Calcio e
Pisa Calcio si erano dichiarate libere di gestire autonomamente i propri diritti televisivi, salvo poi riconfermare la necessità che fosse la Controparte_1
a negoziare collettivamente tali diritti;
che alcuni club
[...]
calcistici, senza ostacolo dalla Lega Nazionale Professionisti, avevano proceduto alla licenza individuale dei diritti, mentre il , in Parte_1 occasione dell'Assemblea del 26.02.2008 aveva dichiarato di rinunciare alle proposte pervenute da Conto TV per continuare nel tentativo di vendita centralizzata da parte della che mai la Controparte_1 [...]
aveva vietato alle singole società calcistiche di Controparte_1
vendere individualmente e autonomamente i propri diritti. Per tutte queste ragioni chiedevano, preliminarmente, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, in via subordinata, di dichiarare improponibili, improcedibili e/o inammissibili le domande attoree in forza della clausola compromissoria;
nel merito, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
In esito all'udienza del 28.01.2013 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della , la quale si Controparte_3
costituiva in data 20.09.2013 di fatto condividendo le argomentazioni già esposte dalle originarie convenute e chiedendo preliminarmente di dichiarare improponibili, improcedibili e/o inammissibili le domande attoree in forza della clausola compromissoria e nel merito, di rigettare le domande attoree;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione in prosecuzione del 10.03.2014 si costituiva in giudizio la (d'ora in avanti solo Parte_2
per semplicità espositiva), la quale Parte_2
subentrava ad entrambe le originarie società attrici dopo che, con atto di fusione per incorporazione rep. n. 2570 racc. n. 1541 del 25.11.2013 in OT la società veniva fusa alla società Per_2 Controparte_8
(liquidazione deliberata precedentemente Parte_2 giusta verbale d'assemblea rep. n. 2471 racc. n. 1475 del 04.10.2013 in OT
, facendo proprie le conclusioni rassegnate in atti. Per_2
La causa, istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti indicati al punto 1) lettere a), b) e c) della memoria istruttoria di parte attrice, veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. al termine dell'udienza a trattazione scritta del 16.05.2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Procedendo per gradi, occorre valutare la fondatezza della exceptio compromissi sollevata dalle parti convenute.
A tal fine si ritiene di dover richiamare, in via preliminare, il quadro normativo applicabile nei rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale.
Orbene, attraverso l'introduzione del D.L. 19.08.2003 n. 220, convertito con modificazioni nella L. 280/2003, il legislatore ha inteso riconoscere l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale, individuando e definendo i criteri di riparto della giurisdizione del Giudice
“ordinario” e del Giudice “sportivo”. Il decreto, partendo dal presupposto che i rapporti tra l'ordinamento sportivo l'ordinamento statale sono regolati in base al principio di autonomia, fa salvi “i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, co. 1). Ne deriva che, come chiarito dal successivo art. 2, co. 1 è riservata agli organi della giustizia sportiva la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto: “a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell'ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive” In queste materie vige, pertanto, il sistema del cd. “vincolo sportivo”, in forza del quale, come chiarito dall'art. 2, co. 2, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati sono onerati di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Al contrario, i casi di rilevanza per l'ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo. In particolare, l'art. 3, co. 1 devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto “i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti”, mentre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2”.
L'art. 3, co. 1, in ogni caso, fa salvo “quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2” (ossia quelle indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, tra cui anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio).
Come analiticamente osservato dalla Suprema Corte nella celebre sentenza n. 5775 del 23.03.2004, quindi, le questioni relative a comportamenti emersi in ambito sportivo, possono dar luogo a quattro differenti situazioni.
La prima situazione riguarda questioni aventi ad oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 242/1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Dal momento che le regole emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle Federazioni, queste non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico “generale”, con la conseguenza che le decisioni adottate in base ad esse si collocano in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale. Tale generale irrilevanza conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale, in caso di loro violazione, o meglio conduce ad una tutela di tipo solo associativo, che funziona secondo gli schemi del diritto privato.
La seconda situazione riguarda questioni che scaturiscono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Anche in tal caso si è di fronte a quella generale irrilevanza per l'ordinamento statale summenzionata.
Entrambe le situazioni richiamate, quindi, emergono esclusivamente all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale (cd. “vincolo sportivo”).
La terza situazione riguarda questioni relative alle attività che le Federazioni sportive nazionali devono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO, quali esemplificativamente l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. Si tratta di attività provvedimentali delle Federazioni che, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie ex art. 3 del D.L. 19.08.2003 n. 220, sono sottoposte alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
La quarta situazione riguarda, infine, le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti le cui controversie, esaurito anche in questo caso l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie ex art. 3 del D.L. 19.08.2003 n. 220, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Dal momento che il presente giudizio di risarcimento dei danni concerne i rapporti economico-patrimoniali tra le parti in causa, non vi è dubbio che si ricada nell'ultima delle quattro situazioni richiamate, in cui le controversie sono devolute di regola al Giudice ordinario, fatte salve, tuttavia, eventuali clausole compromissorie.
Sul punto si precisa, in via preliminare, che il era, al momento Parte_1
dei fatti per cui è causa, una società sportiva associata alla Controparte_1
e partecipante al Campionato di calcio Serie B, nonché affiliata
[...]
alla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio.
In virtù di tale affiliazione il era tenuto all'osservanza di Parte_1 quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto della FIGC (nella formulazione ratione temporis applicabile al momento dei fatti per cui è causa e fatto salvo quanto infra), secondo il quale: “1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma.
2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma
1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. (…)”.
Orbene, l'art. 30 dello Statuto della FIGC contiene, in definitiva, una clausola compromissoria obbligatoria in base alla quale le controversie tra i soggetti di cui al primo comma sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale.
Peraltro, la Suprema Corte ha sostenuto che la normativa di cui al D.L.
220/2003 non ha modificato la natura della clausola di fatto sottoscritta dagli affiliati, che va pur sempre ricondotta alla figura dell'arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi – in virtù di un potere negoziale – definiscano la controversia (cfr. Cass. n. 18919 del 28 settembre
2005, Cass. n. 11270 del 5 luglio 2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un'attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SS.UU. ord. n. 6423/08).
Ciò chiarito, parte attrice eccepisce la illegittimità della suddetta clausola compromissoria in quanto volta a deferire la risoluzione delle controversie di cui è parte (in quanto società affiliata alla FIGC) ad un organo non fornito della necessaria imparzialità, indipendenza e terzietà; e ciò in quanto la
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (CCAS), richiamata dall'art. 30 dello Statuto della FIGC era un organo istituito presso il CONI e i cui membri erano tutti nominati dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale.
A tal proposito, si osserva preliminarmente come la Camera di Conciliazione
e Arbitrato per lo Sport (CCAS) sia stata soppressa nel 2009 per essere sostituita, nelle sue funzioni arbitrali, dal Tribunale Nazionale di Arbitrato
), in armonia con quanto stabilito dall'ordinamento Controparte_9
sportivo internazionale (a sua volta successivamente sostituito dalla riforma del diritto sportivo del 2014 dal Collegio di Garanzia dello Sport).
Ne consegue che, al fine di valutare la validità della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC occorre verificare se i requisiti di imparzialità, indipendenza ed equidistanza dell'arbitro da ciascuna delle parti fossero rispettati dal (e non anche dalla CCAS), dal momento CP_9
che alla data di instaurazione del presente giudizio, il avrebbe Parte_1 potuto adire il e non anche la CCAS, ormai soppressa. Tale CP_9
valutazione non può prescindere dall'esame del regolamento interno del
TNAS (denominato propriamente “Codice dei giudizi innanzi al Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri”) nonché delle norme dello Statuto del CONI.
Orbene, l'art. 1, co. 2 del Codice stabilisce che “presso il Tribunale è tenuto in ordine alfabetico un elenco di esperti designati dall'Alta Corte recante l'indicazione del titolo professionale che ha legittimato l'iscrizione”, mentre l'art. 6 prevede, al comma 1 che “le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2” e al comma 3 che “se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente”. Si deve ritenere che proprio la formazione di tale elenco da parte dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva CP_10 assicurasse in realtà l'equidistanza degli arbitri dalle parti – da intendere come assoluta assenza di qualsivoglia vicinanza agli interessi in conflitto – in forza delle particolari modalità con cui venivano nominati i componenti dell' questi, difatti, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI CP_10
erano nominati dal Consiglio Nazionale del CONI – al cui interno, ai sensi dell'art. 6, venivano rappresentate tutte le componenti del mondo sportivo – con una maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, con la conseguenza che non vi era possibilità che la CP_10
fosse composta da soggetti espressione di uno solo degli interessi in conflitto;
tale neutralità, poi, non poteva che riflettersi anche sulla formazione dell'elenco di esperti da cui trarre gli arbitri componenti il collegio ai sensi dell'art. 1, co. 2 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri.
Da tutto sin qui richiamato, questo Giudice ritiene valida la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC che vincolava il
, quale soggetto affiliato alla Federazione, a ricorrere alla Parte_1 procedura arbitrale e dichiara l'azione proposta da parte attrice improponibile.
L'accoglimento della suddetta eccezione di merito attinente alla proponibilità dell'azione determina la preclusione dell'esame delle domande formulate in giudizio da parte attrice, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori profili dedotti dalle parti.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico della
[...]
società sportiva dilettantistica in liquidazione e in Parte_1
favore dei convenuti, , Controparte_1 [...]
e . Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Ivana Acacia, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4705/2012 R.G. così decide:
1) Dichiara l'improponibilità dell'azione e delle domande formulate dalla società sportiva dilettantistica in liquidazione;
Parte_1
2) Condanna la Controparte_11
al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] [...]
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
, che si liquidano in € 29.154,00 Controparte_3
ciascuno, a titolo di compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina, il 03.01.25.
IL GIUDICE
(dott.ssa Ivana Acacia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina