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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
21/2018 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. MARCO BARBIERA quale delegato dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per l'appellato.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21/2018 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del Prefetto prò tempore, (c.f. ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui Uffici in Via dei Mille n. 65, Is. 221 è ope legis domiciliata
APPELLANTE
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore sig. (p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Militello Rosmarino (ME), Via Archi, 7, elettivamente domiciliata in
Acquedolci (ME), Via Rubino, 2, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 5 gennaio 2018 la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 136/2017 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello aveva accolto l'opposizione spiegata da Controparte_1 al verbale di accertamento n. 70/13129852 con cui era stata comminata la
[...] sanzione di complessivi € 437,62 per la violazione dell'art. 23, comma 4 e 11, Codice della Strada.
Fissata la comparizione e nella resistenza dell'appellata, costituitasi con comparsa del
15 aprile 2019, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 gennaio 2023 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo e la definizione di procedimenti più risalente, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale.
2. – In premessa occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v., e.g., Cass., n. 11222/2018).
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto decorso il termine perentorio ex art. 201 C.d.S. utile per la notificazione del verbale.
Emerge dagli atti che l'accertamento della violazione è avvenuto il 14 giugno 2016; che il plico è stato consegnato per la notifica il 2 agosto 2016 e che il 4 agosto 2016
l'agente postale lo immetteva in cassetta per temporanea assenza del destinatario (v. documentazione allegata dalla in primo grado). Parte_1
Pacifico che la notifica è valida perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nell'affermare che “[i]l principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo” (v., per tutte, Cass., S.U., n. 12332/2017). Dovendo essere l'atto consegnato per la notifica non oltre il 12 settembre 2016, è pacifico che il termine decadenziale è stato rispettato.
Infatti, una volta dimostrato che il 4 agosto 2016 veniva immesso l'avviso in cassetta ed era spedita la raccomandata informativa (v. relata di notifica, che fa piena prova fino a querela di falso dell'attività compiuta), è evidente che la consegna dell'atto all'agente postale è avvenuta in data antecedente e, in ogni caso, nei termini previsti dall'art. 201 Codice della Strada.
Non può infatti rilevare il momento in cui il destinatario ne ha preso cognizione, poiché così opinando il trasgressore potrebbe neutralizzare ad nutum le conseguenze della violazione, scegliendo il momento a sé più favorevole per prendere cognizione del provvedimento sanzionatorio.
Né era necessario indicare nel verbale i motivi per cui non si era proceduto a contestazione immediata, essendone l'Amministrazione esonerata ex art. 201, comma
1 ter, C.d.S. in ragione dell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
assenza che non è stata smentita dalla ricorrente odierna appellata.
L'appellata ha riproposto le ulteriori eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado su cui, pertanto, occorre pronunciarsi anche alla luce degli ulteriori motivi di gravame con cui la ha in buona sostanza resistito. Parte_1
a lamentato la violazione dell'art. 23, comma 4, C.d.S. poiché la Controparte_1 vela pubblicitaria – il cui stazionamento ha formato oggetto di sanzione – non sarebbe ricompresa nel suo spettro applicativo, asseritamente relativo alla c.d. pubblicità statica e non già a quella dinamica.
La doglianza non persuade, giacché la norma prevede che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Essa non distingue affatto tra pubblicità statica e dinamica, ma, al contrario, obbliga a munirsi di autorizzazione rispetto alla collocazione sia di cartelli sia per altri mezzi pubblicitari, tra cui va certamente annoverata la c.d. vela pubblicitaria e, più in generale, la pubblicità dalla parte definita dinamica.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito che l'art. 23, comma 4, C.d.S. non distingue
“le concrete modalità di collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate forme”
(Cass., n. 13842/2007).
In altre parole, il disvalore della condotta in esame riposa nella collocazione di qualsivoglia strumento pubblicitario su strada in difetto di apposita autorizzazione amministrativa.
La teste escussa nell'interesse di ha riferito che il mezzo “non Controparte_1 rimaneva parcheggiato nel medesimo punto per oltre 24 ore” e che “il carrello vela pubblicitaria veniva collocato ad intervalli regolari e con cadenza giornaliera in diversi punti del Comune” (cfr. deposizione di ). Testimone_1
Invero dichiarazioni siffatte confermano l'esistenza della violazione sia perché lasciano ritenere integrato il concetto di «collocazione», che presuppone il decorso di un apprezzabile lasso temporale, rimanendo irrilevante che essa sia avvenuta per 48 ore (come riferito dai verbalizzati) o per un intervallo minore (come affermato dalla teste); sia perché non dimostrano in ogni caso l'esistenza del titolo autorizzativo richiesto dal Codice della Strada.
L'appello va dunque integralmente accolto e, per l'effetto, l'opposizione al verbale di accertamento n. 70/13129852 del 14 giugno 2016 proposta da
[...]
a rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'appellata e liquidate in base al D.M. n.
55/2014 ss. mm. ii. in virtù dei parametri minimi previsti per le cause di valore fino a
€ 1.100, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della lite. Gli esborsi a titolo di contributo unificato ed anticipazione forfettaria (64,50 + 27 =)
€ 91,50 vanno rifuse all'Erario, che le ha anticipate (v. foglio notizie allegato al fascicolo di appello).
Le spese del primo grado rimangono compensate giacché parte appellante, resistente in primo grado e costituitasi a mezzo di funzionario, non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 21/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 136/2017 del Giudice di Pace di Sant'Agata Militello rigetta l'opposizione al verbale di accertamento n.
70/13129852 del 14 giugno 2016 proposta da Controparte_1
[...]
2) condanna a rifondere Controparte_1
a controparte le spese di lite, che liquida in € 232,00, oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., se dovute, come per legge;
3) condanna a rifondere Controparte_1 all'ERARIO gli esborsi anticipati a titolo di contributo unificato e anticipazione forfettaria, pari a € 91,50.
4) compensa le spese del primo grado di giudizio
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
21/2018 R.G.
È comparso, per la parte appellante, l'avv. MARCO BARBIERA quale delegato dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Nessuno è comparso per l'appellato.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21/2018 R.G.
TRA
Parte_1
, in persona del Prefetto prò tempore, (c.f. ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui Uffici in Via dei Mille n. 65, Is. 221 è ope legis domiciliata
APPELLANTE
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore sig. (p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Militello Rosmarino (ME), Via Archi, 7, elettivamente domiciliata in
Acquedolci (ME), Via Rubino, 2, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 5 gennaio 2018 la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 136/2017 con cui il Giudice di Pace di Sant'Agata Militello aveva accolto l'opposizione spiegata da Controparte_1 al verbale di accertamento n. 70/13129852 con cui era stata comminata la
[...] sanzione di complessivi € 437,62 per la violazione dell'art. 23, comma 4 e 11, Codice della Strada.
Fissata la comparizione e nella resistenza dell'appellata, costituitasi con comparsa del
15 aprile 2019, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 gennaio 2023 e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la riorganizzazione del ruolo e la definizione di procedimenti più risalente, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale.
2. – In premessa occorre dare atto che la mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del difensore di una parte precedentemente costituita comporta la presunzione che quest'ultima abbia voluto tenere ferme le conclusioni già formulate (v., e.g., Cass., n. 11222/2018).
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere ritenuto decorso il termine perentorio ex art. 201 C.d.S. utile per la notificazione del verbale.
Emerge dagli atti che l'accertamento della violazione è avvenuto il 14 giugno 2016; che il plico è stato consegnato per la notifica il 2 agosto 2016 e che il 4 agosto 2016
l'agente postale lo immetteva in cassetta per temporanea assenza del destinatario (v. documentazione allegata dalla in primo grado). Parte_1
Pacifico che la notifica è valida perché l'atto ha raggiunto il suo scopo, la giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nell'affermare che “[i]l principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo” (v., per tutte, Cass., S.U., n. 12332/2017). Dovendo essere l'atto consegnato per la notifica non oltre il 12 settembre 2016, è pacifico che il termine decadenziale è stato rispettato.
Infatti, una volta dimostrato che il 4 agosto 2016 veniva immesso l'avviso in cassetta ed era spedita la raccomandata informativa (v. relata di notifica, che fa piena prova fino a querela di falso dell'attività compiuta), è evidente che la consegna dell'atto all'agente postale è avvenuta in data antecedente e, in ogni caso, nei termini previsti dall'art. 201 Codice della Strada.
Non può infatti rilevare il momento in cui il destinatario ne ha preso cognizione, poiché così opinando il trasgressore potrebbe neutralizzare ad nutum le conseguenze della violazione, scegliendo il momento a sé più favorevole per prendere cognizione del provvedimento sanzionatorio.
Né era necessario indicare nel verbale i motivi per cui non si era proceduto a contestazione immediata, essendone l'Amministrazione esonerata ex art. 201, comma
1 ter, C.d.S. in ragione dell'assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
assenza che non è stata smentita dalla ricorrente odierna appellata.
L'appellata ha riproposto le ulteriori eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia di primo grado su cui, pertanto, occorre pronunciarsi anche alla luce degli ulteriori motivi di gravame con cui la ha in buona sostanza resistito. Parte_1
a lamentato la violazione dell'art. 23, comma 4, C.d.S. poiché la Controparte_1 vela pubblicitaria – il cui stazionamento ha formato oggetto di sanzione – non sarebbe ricompresa nel suo spettro applicativo, asseritamente relativo alla c.d. pubblicità statica e non già a quella dinamica.
La doglianza non persuade, giacché la norma prevede che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Essa non distingue affatto tra pubblicità statica e dinamica, ma, al contrario, obbliga a munirsi di autorizzazione rispetto alla collocazione sia di cartelli sia per altri mezzi pubblicitari, tra cui va certamente annoverata la c.d. vela pubblicitaria e, più in generale, la pubblicità dalla parte definita dinamica.
Sul punto il Supremo Collegio ha chiarito che l'art. 23, comma 4, C.d.S. non distingue
“le concrete modalità di collocazione di tali mezzi, che, in effetti, può essere operata in svariate forme”
(Cass., n. 13842/2007).
In altre parole, il disvalore della condotta in esame riposa nella collocazione di qualsivoglia strumento pubblicitario su strada in difetto di apposita autorizzazione amministrativa.
La teste escussa nell'interesse di ha riferito che il mezzo “non Controparte_1 rimaneva parcheggiato nel medesimo punto per oltre 24 ore” e che “il carrello vela pubblicitaria veniva collocato ad intervalli regolari e con cadenza giornaliera in diversi punti del Comune” (cfr. deposizione di ). Testimone_1
Invero dichiarazioni siffatte confermano l'esistenza della violazione sia perché lasciano ritenere integrato il concetto di «collocazione», che presuppone il decorso di un apprezzabile lasso temporale, rimanendo irrilevante che essa sia avvenuta per 48 ore (come riferito dai verbalizzati) o per un intervallo minore (come affermato dalla teste); sia perché non dimostrano in ogni caso l'esistenza del titolo autorizzativo richiesto dal Codice della Strada.
L'appello va dunque integralmente accolto e, per l'effetto, l'opposizione al verbale di accertamento n. 70/13129852 del 14 giugno 2016 proposta da
[...]
a rigettata. Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”).
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'appellata e liquidate in base al D.M. n.
55/2014 ss. mm. ii. in virtù dei parametri minimi previsti per le cause di valore fino a
€ 1.100, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della lite. Gli esborsi a titolo di contributo unificato ed anticipazione forfettaria (64,50 + 27 =)
€ 91,50 vanno rifuse all'Erario, che le ha anticipate (v. foglio notizie allegato al fascicolo di appello).
Le spese del primo grado rimangono compensate giacché parte appellante, resistente in primo grado e costituitasi a mezzo di funzionario, non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass., n. 30597/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 21/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 136/2017 del Giudice di Pace di Sant'Agata Militello rigetta l'opposizione al verbale di accertamento n.
70/13129852 del 14 giugno 2016 proposta da Controparte_1
[...]
2) condanna a rifondere Controparte_1
a controparte le spese di lite, che liquida in € 232,00, oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., se dovute, come per legge;
3) condanna a rifondere Controparte_1 all'ERARIO gli esborsi anticipati a titolo di contributo unificato e anticipazione forfettaria, pari a € 91,50.
4) compensa le spese del primo grado di giudizio
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi