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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 226 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(P.IV , con sede in Villaputzu, Parte_1 P.IV_1 Pt_1
(cod. fiscale ), (cod. fiscale
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (cod. fiscale , tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che li rappresenta e difende,
appellanti
contro
(cod. fiscale ), in proprio e nella qualità Controparte_1 CodiceFiscale_4
di procuratore dei propri germani (cod. fiscale ) e CP_2 CodiceFiscale_5
Pagina 1 ), che, avendo il titolo di avvocato, a norma dell'art. CP_3 CodiceFiscale_6
86 c.p.c., ha esercitato la facoltà di difesa personale,
appellati-appellanti incidentali
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della e dei soci , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e : piaccia alla Corte, ogni altra istanza respinta, in totale riforma della
[...] Parte_3
sentenza impugnata:
in via principale e riconvenzionale:
1. rigettare le domande avverse, perché infondate.
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, previa determinazione del controvalore dei lavori eseguiti dall'impresa convenuta in misura pari a € 42.801,38, condannare gli appellati, in solido, al pagamento in favore della della Parte_1 Parte_1
somma di € 42.801,38, o di quell'altra anche maggiore che si determinerà in corso di causa, se del caso anche a titolo di arricchimento indebito, con interessi di mora, rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1284 c.c., dalla data di ultimazione dei lavori al saldo;
3. compensare, sino a concorrente quantità, le rispettive ragioni di credito delle due parti,
condannando gli appellati al pagamento della differenza dovuta in favore dell'impresa appellante, con interessi di mora, maggior danno e/o rivalutazione monetaria sino al saldo;
4. condannare gli appellati, in solido, al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi del giudizio, incluso il 15% a titolo di rimborso delle spese generali e gli accessori di legge, ed all'integrale rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio;
Pagina 2 nell'interesse di , e : voglia la corte Controparte_1 CP_2 CP_3
illustrissima, contrariis reiectis:
A. rigettare l'appello principale;
B. in accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 194.800 a titolo di penale per il ritardo prevista dal contratto di appalto per il quale è causa, maturata tra il 3 febbraio 2009 e il 5 ottobre 2011, oltre interessi legali dalla domanda;
C. in subordine rispetto alla conclusione B, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 80.887,09;
D. in subordine rispetto alle conclusioni A, B e C, condannare gli appellanti, in solido tra loro,
al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 38.085,71;
E. condannare, in ogni caso, gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 6 novembre 2011, Controparte_1
in proprio e nella qualità di procuratore dei propri germani e aveva CP_2 CP_3
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la e i Parte_1
suoi soci , e al fine di ottenere la condanna di Parte_1 Parte_2 Parte_3
costoro al pagamento delle penali ed all'esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto concluso il 14 ottobre 2000 da con la società convenuta. Controparte_4
Gli attori, in particolare, dopo avere premesso di avere accettato con beneficio di inventario l'eredita relitta da loro padre, avevano, innanzi tutto ricordato che Controparte_4
Pagina 3 quest'ultimo il 2 giugno 2000 aveva stipulato con il una convenzione di Controparte_5
lottizzazione con la quale si era impegnato, tra l'altro, a eseguire le opere di urbanizzazione primaria e che per l'esecuzione di tali opere il loro genitore il 14 ottobre 2000 aveva concluso con l' un contratto di appalto, poi modificato con atto Parte_1
sottoscritto il 4 dicembre 2004.
Gli stessi attori avevano aggiunto che il loro dante causa aveva pagato alla società
appaltatrice l'intero corrispettivo concordato e che quest'ultima, tuttavia, pur a seguito della diffida spedita il 2 ottobre 2008, non aveva completato le opere oggetto del contratto di appalto adducendo a giustificazione del ritardo “motivi di difficile comprensione e comunque palesemente pretestuosi”.
I avevano poi sottolineato che, quando era ampiamente scaduto il termine di quattro CP_1
mesi assegnato all'impresa con la citata diffida, avevano chiesto al di Controparte_5
collaudare le opere di urbanizzazione eseguite e che il collaudatore incaricato dall'amministrazione, ing. il 22 ottobre 2010 aveva certificato che dovevano Persona_1
essere ancora eseguite opere per un valore complessivo di 95.000 euro.
I quindi, sostenendo che, a causa del ritardo nell'esecuzione delle opere, l'appaltatrice CP_1
era tenuta a pagare loro la somma di euro 200,00 euro per ogni giorno di ritardo dal 3 febbraio
2009 al 5 novembre 2011 (data dell'atto di citazione), in virtù quanto previsto dall'articolo 4
del contratto modificativo sottoscritto il 4 dicembre 2004, ed a concludere le opere di urbanizzazione previste nel contratto, che il collaudatore aveva accertato non essere state eseguite, avevano rassegnato le seguenti conclusioni nei confronti della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili: “voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis:
a. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 194.3800
Pagina 4 a titolo di penale per il ritardo preista dal contratto di appalto per il quale è causa, maturata
tra il 3 febbraio 2009 e il 5 ottobre 2011, oltre interessi legali dalla domanda;
b. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 200 euro a titolo
di penale per il ritardo prevista dal contratto per cui è causa, che maturerà tra il 6 ottobre
2011 e la data di conclusione dei lavori, da liquidarsi in separato giudizio;
c. condannare l'impresa edile in forza del contratto di appalto per cui è Parte_1
causa, all'esecuzione delle opere non ancora eseguite e individuate nell'atto di collaudo
dell'ing. ; Per_1
d. in caso di accoglimento della conclusione C), fissare un termine per l'esecuzione delle
opere, autorizzando gli attori, in caso di scadenza infruttuosa di esso, ad eseguire le opere
ancora ineseguite e condannando la società a rifondere gli Parte_1
attori delle spese sostenute a tal fine, da liquidarsi in separato giudizio;
e. qualora sia allegato e provato dai convenuti che le prestazioni a carico dell'appaltatore
previste dal contratto di appalto per il quale è causa e non ancora eseguite sono divenute
impossibili anche in parte, e dunque l'appaltatrice è liberata dall'obbligazione di eseguirle ai
sensi dell'art. 1258 cc, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a
corrispondere agli attori una somma corrispondente al valore delle opere divenute impossibili;
f. condannare i convenuti, in solido tra loro, ex art. 91 cpc, alla rifusione delle spese di lite
in favore degli attori”.
L' ed i suoi soci, tempestivamente costituiti in giudizio, Parte_1
avevano contestato la fondatezza delle avverse pretese e, in via riconvenzionale, avevano chiesto la condanna dei committenti al pagamento della somma di euro di 42.801,38, pari alla differenza tra il corrispettivo pattuito nel contratto (£ 375.273.000 = € 193.812,33) ed il valore
Pagina 5 (€ 236.613,71) di tutte le opere eseguite, indicate nel “computo metrico dei lavori al 29.7.2009”
redatto dal direttore dei lavori.
I convenuti, in particolare, dopo avere premesso che al contratto d'appalto concluso con il dante causa degli attori erano stati allegati soltanto la procura notarile conferita all'avvocato dai suoi fratelli ed il “capitolato di appalto ed estimativo”, e non anche la convenzione di CP_1
lottizzazione stipulata col avevano, innanzi tutto, affermato che nessun Controparte_5
lavoro diverso da quelli espressamente previsti da questo documento poteva ritenersi a carico dell'impresa, la quale, invece, aveva diritto di essere remunerata per le opere non previste nel capitolato o eccedenti le quantità in esso indicate.
I convenuti, quindi, avevano ricostruito l'andamento del rapporto contrattuale,
evidenziando, tra l'altro, che le operazioni di scavo avevano avuto ad oggetto quantità di terra e di roccia maggiori di quelle previste nel “capitolato di appalto ed estimativo”, che il progetto degli impianti era stato approvato dall'ESAF con delle variazioni relative alle modalità
esecutive ed alle tipologie dei materiali da utilizzare che avevano comportato una maggiorazione dei costi previsti dal medesimo capitolato e che la proprietaria di un'area confinante con la strada d'accesso alla lottizzazione aveva lamentato che l'esecuzione delle opere ostacolava l'accesso al proprio fondo e, pur a seguito di alcune modifiche progettuali,
aveva intimato loro, anche tramite un legale, di non proseguire le opere sul tratto stradale dove si trovava la sua proprietà.
Gli stessi convenuti avevano poi aggiunto che, durante l'esecuzione dei lavori, era scaduta l'originaria concessione e che dopo il rilascio della nuova, avvenuto solo in data 21 aprile 2008,
avevano rappresentato, prima al direttore dei lavori e poi all'avv. i problemi inerenti al CP_1
prosieguo delle opere, e segnatamente gli ostacoli frapposti dalle proprietarie confinanti, senza,
Pagina 6 tuttavia, ricevere risposta. Solo alla fine di aprile 2009, avevano proseguito, il Direttore dei
Lavori aveva comunicato di avere deciso, sentita l'Amministrazione Comunale, di portare avanti i lavori di completamento dei marciapiedi, escludendo quelli del tratto di strada attigua alle proprietà di di e del sig. stante la loro opposizione, CP_6 Parte_4 Pt_5
cosicché i lavori poterono riprendere ed essere ultimati nei primi giorni di luglio 2009.
Sulla base di tali allegazioni, la società ed i suoi soci avevano Parte_1
sostenuto che i lunghi tempi nell'esecuzione dei lavori erano, in realtà, riconducibili a fatti di terzi – quali le doglianze dei vicini di terreno e la mancata esecuzione di lavori propedeutici di competenza di altre imprese – che avevano impedito di riprendere i lavori prima del mese di aprile del 2009, oltre che al comportamento della committenza, la quale si era completamente disinteressata dei lavori, ed avevano poi sottolineato che le opere previste nel capitolato d'oneri,
escluse quelle che il direttore di lavori aveva indicato di non fare o di fare in modo diverso,
erano state correttamente eseguite.
I convenuti, quindi, avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito,
anche in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte con il presente atto, disattesa
ogni contraria istanza, azione e eccezione:
In via principale e riconvenzionale:
1) rigettare le domande attrici, perché infondate.
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale oggi proposta, previa determinazione del
controvalore dei lavori eseguiti dall'impresa convenuta in misura pari a € 42.801,38,
condannare gli attori, in solido, al pagamento in favore dell' Parte_1
della somma di € 42.801,38, o di quell'altra anche maggiore che si determinerà in corso di
causa, se del caso anche a titolo di arricchimento indebito, con interessi di mora, rivalutazione
Pagina 7 monetaria e/o maggior danno ex art. 1284 c.c., dalla data di ultimazione dei lavori al saldo;
3) accertato che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è dipeso da fatti imputabili ai
committenti, determinare il maggior danno subito dall'impresa convenuta per tale ritardo e
condannare gli attori, in solido, a risarcirlo, corrispondendo in favore dell'impresa la somma
che risulterà dovuta in corso di causa, oltre a interessi dimora, rivalutazione monetaria e/o
maggior danno ex art. 1184 c.c.
In via subordinata, salvo gravame, e fermo l'accoglimento delle domande proposte in via
riconvenzionale:
4) stabilito secondo ragione il ritardo imputabile alla società convenuta, determinare
l'ammontare della penale contrattuale da essa dovuta, previa riduzione ad equità della stessa
penale.
5) compensare, sino a concorrente quantità, le rispettive ragioni di credito delle due parti,
condannando gli attori al pagamento della differenza dovuta in favore dell'impresa convenuta,
con interessi dimora, maggior danno e/o rivalutazione monetaria sino al saldo.
In ogni caso:
6) condannare gli attori, in solido, al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, incluso
il 12,50% la titolo di rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.”
Con la prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., gli attori, oltre a contestare la fondatezza della avversa domanda riconvenzionale, avevano evidenziato che con lettera del 10 ottobre
2012 il aveva chiesto alla di onorare la Controparte_5 Controparte_7
polizza fideiussoria stipulata dal loro genitore e dante causa a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione di lottizzazione e, quindi, pagare euro
94.800,00 più IV al 10%, corrispondente al valore delle opere ineseguite. Sostenendo che
Pagina 8 l'inadempimento del contratto da parte della società convenuta fosse divenuto perciò definitivo,
avevano, quindi, sostituito la domanda di adempimento con una domanda generica di risarcimento danni, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale
“A. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 194.800 a
titolo di penale per il ritardo previsto dal contratto di appalto per il quale causa, maturato tra
il 3 Febbraio 2008 è il 5 ottobre 2011, oltre agli interessi legali dalla domanda;
B. condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato
giudizio, per l'inadempimento del contratto di appalto per il quale è causa;
C. in subordine rispetto alle conclusioni A e B, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai
sensi dell'art. 2033 cc, ma corrispondere agli attori una somma corrispondente alla parte di
compenso che, secondo il contratto di appalto, avrebbe dovuto remunerare l'esecuzione delle
opere ineseguite dalla società convenuta, con interessi legali della domanda;
D. condannare i convenuti, in solido tra loro, ex art. 91 cpc, alla rifusione delle spese di lite in
favore degli attori.”
Il Tribunale, istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale delle stesse, prova per testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio,
con la sentenza n. 49/2023 pubblicata il giorno 11 gennaio 2023, aveva condannato i convenuti in solido (le persone fisiche previo beneficio d'escussione a carico della società) a risarcire agli attori (creditori solidali) il danno conseguente all'inesatta esecuzione delle opere oggetto dell'appalto per cui è causa, da liquidarsi in separato giudizio, entro i limiti dell'importo di
6.881,72 euro, oltre IV;
aveva rigettato le domande riconvenzionali formulate dalla società
convenuta e compensano interamente tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale, a sostegno di tale pronuncia, aveva, innanzi tutto, osservato che la domanda
Pagina 9 con cui gli attori (capo A delle loro conclusioni) hanno chiesto la condanna della società
convenuta al pagamento di una penale di 200 euro per ogni giorno di ritardo è infondata
perché, alla luce della mancata contestazione di parte dei fatti esposti nella comparsa di
costituzione risposta, delle dichiarazioni confessorie dell'avvocato delle produzioni CP_1
documentali offerte dalle parti e delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla convenuta,
può ritenersi pacifico e comunque pienamente provato che i lavori si protrassero ben oltre il
termine contrattualmente previsto, a causa delle molteplici ragioni esposte nella comparsa di
costituzione risposta – quali le doglianze dei proprietari dei fondi vicini legate agli errori
progettuali che avevano determinato la necessità di rifare parte dei lavori e di modificare il
progetto originario, visto che le opere le opere realizzate in conformità allo stesso
precludevano l'accesso ai fondi PISU;
l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici CP_6
che avevano ritardato il rilascio della nuova concessione edilizia in seguito alla scadenza della
prima; il ritardo con cui il direttore dei lavori fornì all le indicazioni Parte_1
necessarie a dare corso di lavori – nessuna delle quali può essere ricondotta alla responsabilità
della società appaltatrice.
Il Tribunale aveva poi esaminato la domanda risarcitoria proposta dagli stessi attori con la prima memoria ex art 183 c.p.c. e, premettendo che è condivisibile la tesi della convenuta
secondo cui le obbligazioni da essa assunte col contratto d'appalto erano quelle di eseguire le
sole opere previste nel capitolato d'oneri e non anche quelle più estese ed in parte diverse
previste dalla convenzione di lottizzazione e che tutti i testimoni hanno confermato che le opere
vennero eseguite rispettando le indicazioni del direttore dei lavori, circostanza non smentita
neppure da quest'ultimo, aveva concluso che i profili di inadempimento descritti nell'atto di collaudo dell'ing. corrispondevano per la gran parte o a lavorazioni non previste nel Per_1
Pagina 10 contratto di appalto o a lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori, con la conseguenza che, con riferimento ad essi, doveva escludersi una qualsivoglia responsabilità a carico dell' . Solo con riferimento alla “finitura muro sostegno tratta C-B”, il Giudice Pt_1
di primo grado aveva affermato che trattandosi di opera pacificamente eseguita dall Pt_1
e rientrante nell'ambito del contratto d'appalto, non vi è dubbio che la non corretta esecuzione
configuri inadempimento dell'obbligazione assunta dalla appaltatrice.
Passando, infine, ad esaminare le domande riconvenzionali, il Tribunale le aveva ritenute
infondate perché l'appaltatrice non ha assolto all'onere di provare di avere eseguito le opere
di scavo nelle quantità poste a base delle sue pretese, avendo omesso di produrre la contabilità
dell'appalto (che parrebbe non essere stata affatto tenuta), compreso il libretto delle misure ed
il registro di contabilità, cosicché a posteriori non vi è alcuna possibilità di ricostruire con
esattezza le quantità di terra e roccia estratta, come ha ben chiarito il consulente tecnico
d'ufficio a pagina 8 della sua seconda relazione, laddove ha affrontato il tema dell'attendibilità
delle quantità indicate nel “computo metrico dei lavori al 29/07/2009” (doc. 1 comparsa di
costituzione e risposta - unilateralmente redatto dall' dopo la notifica dell'atto di Pt_1
citazione introduttivo del giudizio), aggiungendo che “L'attendibilità di questo computo è
inoltre ulteriormente compromessa da diversi errori, quali l'aver in esso compreso tratte
palesemente non realizzate e computato separatamente i ferri d'armatura dei muri, che sono
invece compresi nel prezzo contrattuale del c.c.a. R250”. Anche l'eccezione di compensazione
e la correlata domanda riconvenzionale con le quali la società convenuta sostiene di avere
maturato nei confronti degli attori un credito a titolo di risarcimento del danno a causa del
ritardo nell'esecuzione dei lavori – a suo dire dipendente da fatti imputabili ai committenti –
deve essere respinta perché l' ha del tutto omesso di Parte_1
Pagina 11 allegare, prima ancora che di provare, in cosa siano consistiti i danni: se in costi maggiori
rispetto a quelli preventivati (danno emergente), perché in questo caso avrebbe dovuto spiegare
quali costi aveva preventivato di affrontare (indicano quante maestranze intendeva impiegare
e per quali tempi, quanti macchinari e per quali tempi e quali invece costi abbia invece
concretamente affrontato); oppure nella perdita di altre occasioni di lavoro e guadagno (lucro
cessante): in questo caso avrebbe dovuto indicare quali occasioni aveva perso, fornendo
dettagliate indicazioni in ordine alla loro remuneratività; una volta assolto l'onere di
allegazione, avrebbe poi dovuto produrre la sua contabilità aziendale, nonché i documenti
relativi alle occasioni perse, al fine di provare in che modo tali vicende avrebbero inciso sul
piano economico-finanziario sui propri utili d'impresa.
1.2 Avverso tale sentenza, la ed i soci hanno proposto appello. Parte_1
Con il primo articolato motivo, gli appellanti, in estrema sintesi, hanno sostenuto l'erroneità
della sentenza laddove ha escluso il diritto dell'Impresa al compenso per l'esecuzione di opere
aggiuntive rispetto a quelle previste in contratto, sottolineando che il Tribunale ha rigettato la
domanda riconvenzionale proposta dall'Impresa – corredata dall'eccezione di compensazione
tra i crediti dell'Impresa e quelli eventualmente liquidati a favore dei committenti – sulla base
della pessima relazione finale del CTU ing. , il quale nella propria seconda relazione Per_2
ha escluso che tali costi fossero determinabili a causa delle carenze documentali del contratto
e criticando poi ampiamente l'operato dell'ausiliare. Gli stessi appellanti hanno, quindi,
sostenuto che un completo lavoro di ricostruzione delle opere aggiuntive dovrà essere affidato
ad un nuovo CTU, che si limiti a verificare e misurare in loco tali opere, salvo che non si
ritenga utilizzabile il lavoro di ricostruzione effettuato dall'ing. consulente di parte Per_3
appellante, il quale si basava in misura rilevante sul computo metrico redatto in contraddittorio
Pagina 12 tra l'Impresa e il Direttore dei lavori, ing. ultimato il 16 febbraio 2012 (cfr. ns. Persona_4
produzione n. 1), mai contestato dagli attori.
Con il secondo motivo di gravame, invece, l' ed i soci hanno censurato la sentenza Pt_1
del Tribunale nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza. Al riguardo hanno sostenuto che ben diverso è il peso della
soccombenza delle due parti in lite spiegando che la domanda dei sigg.ri – così come CP_1
precisata – aveva un valore complessivo di € 289.600,00: il Tribunale ha riconosciuto in loro
favore il risarcimento nella misura massima di € 6.881,72, da liquidarsi in separato giudizio.
In definitiva, la domanda dei sigg.ri è stata rigettata per ben € 282.718,28. Gli attori CP_1
hanno quindi ottenuto un risultato assolutamente esiguo, se paragonato alla loro domanda
giudiziale, risultando prevalente la loro soccombenza rispetto al rigetto della domanda
riconvenzionale proposta dagli appellanti, per la condanna al pagamento della somma di €
42.801,38, o di quell'altra anche maggiore che si determinerà in corso di causa.
Sulla base di tali argomenti, quindi, l' ed i suoi soci hanno Parte_1
chiesto a questa Corte di determinare il controvalore dei lavori eseguiti dall'Impresa convenuta in misura pari a € 42.801,38 e di condannare gli appellati, in solido, al pagamento di tale somma ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
1.3 Gli eredi si sono tempestivamente costituiti in giudizio ed hanno, innanzi tutto, CP_1
contestato il fondamento dell'avversa impugnazione.
Gli stessi appellati, inoltre, hanno proposto appello incidentale evidenziando, da un lato, che il Tribunale aveva accolto solo la domanda di condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni, alla quale essi avevano dichiarato di rinunciare con la memoria depositata il 16 agosto
2022, e sottolineando, dall'altro lato, che meritava accoglimento la conclusione A, posto che
Pagina 13 dalla relazione del CTU risulta che la società convenuta non ha eseguito opere previste dal
contratto di appalto per un valore di oltre 80.000 euro, pari ad oltre un terzo del corrispettivo
spettante all'appaltatore in forza del contratto per il quale è causa. A questo proposito i CP_1
hanno spiegato, in sintesi, che la penale viene chiesta per il ritardo maturato tra la scadenza
del termine assegnato nella diffida del 9 ottobre 2008 (quando le cause di ritardo menzionate
nella sentenza di primo grado erano cessate) e la data dell'atto di citazione. Ha sbagliato
pertanto il giudice di primo grado a ritenere che quelle cause di ritardo elidessero la
responsabilità della società convenuta per quel periodo. Si tratta solo di stabilire se le
obbligazioni delle quali ho sollecitato vanamente l'adempimento con la diffida del 9 ottobre
2008 si siano estinte in virtù di fatti verificatisi successivamente al ricevimento di essa. L'unica
causa ipotizzabile è l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa non
imputabile al debitore, che a norma dell'art. 1256 cc comporta l'estinzione della relativa
obbligazione. Trattandosi di fatto estintivo di un'obbligazione, incombeva sulla debitrice
l'onere di dare prova di esso. Tale onere non è stato minimamente adempiuto.
Gli eredi inoltre, hanno evidenziato che, in via subordinata, avevano chiesto al CP_1
Tribunale di condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2033 cc, a corrispondere agli attori una somma corrispondente alla parte di compenso che, secondo il contratto di appalto,
avrebbe dovuto remunerare l'esecuzione delle opere ineseguite dalla società convenuta, con interessi legali dalla domanda e che di tale domanda subordinata il giudice di primo grado
sembra essersi dimenticato. Gli appellati, pertanto, hanno riproposto la domanda subordinata in questa sede, osservando che il CTU, a pagina 32 della sua relazione, rispondendo al quesito
d, ha quantificato il valore delle opere ineseguite secondo il verbale di collaudo e comprese
nel capitolato d'appalto in euro 22.275 + 11.625 + 43.921,66 + 2.427,61 + 637,82 =
Pagina 14 80.887,09.
1.3 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2. Orbene, come si è accennato, gli appellanti principali, con il primo articolato motivo di gravame, hanno censurato la sentenza impugnata laddove ha escluso il diritto dell'Impresa al
compenso per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle previste in contratto, ma la decisione assunta dal Tribunale, sia pur per ragioni in parte diverse da quelle indicate in motivazione, risulta a ben vedere corretta.
In vero, è pacifico tra le parti e, comunque, provato documentalmente che Controparte_4
il 2 giugno 2000 aveva stipulato con il una convenzione di
[...] Controparte_5
lottizzazione con la quale si era impegnato, tra l'altro, a eseguire le opere di urbanizzazione primaria.
Per l'esecuzione di tali opere, in nome e per conto del genitore, il 14 Controparte_1
ottobre 2000 aveva concluso con l' il contratto di appalto Parte_1
oggetto di causa, con il quale l'appaltatrice si era impegnata ad eseguire le opere meglio
descritte nell'allegato 2, costituito dal Capitolato di appalto ed estimativo, mentre la committente si era impegnata a corrispondere all'appaltatrice un corrispettivo di lire 375
milioni compresa IV.
Il 4 dicembre 2004, quando una parte consistente dei lavori era stata già eseguita, peraltro,
le parti contrattuali avevano sottoscritto un “patto modificativo”, con il quale avevano stabilito che invece della somma in denaro di lire 150 milioni, ancora dovuta dal committente
all'appaltatrice in forza del contratto modificato, il committente si impegna a trasferire
Pagina 15 all'appaltatrice, che l'accetta a tacitazione di ogni sua pretesa fondata sul contratto, due lotti
facenti parte della lottizzazione individuata sub 1, e precisamente quelli contraddistinti con i
mappali 480 e 493…
Le parti, dunque, come avevano già evidenziato gli eredi con la prima memoria ex art. CP_1
183 c.p.c. depositata il 31 ottobre 2012, avevano concordemente stabilito che l'obbligazione della committente sarebbe stata adempiuta mediante il trasferimento dei due lotti di terreno e che tale attribuzione patrimoniale doveva essere considerata totalmente satisfattiva di ogni
pretesa fondata sul contratto, con la conseguenza che l'appaltatrice, avendo pacificamente ottenuto il trasferimento degli immobili, non poteva più accampare alcun diritto al pagamento di somme ulteriori, quanto meno con riferimento a lavori a quella data già eseguiti.
La dunque, non aveva alcun diritto al pagamento di somme Parte_1
ulteriori a fronte dell'esecuzione delle opere aggiuntive descritte nella sua comparsa di costituzione ed, in particolare, per le operazioni di scavo, che, a suo dire, avevano avuto ad oggetto quantità di terra e di roccia maggiori di quelle previste nel “capitolato di appalto ed estimativo”, per la realizzazione degli impianti a seguito delle variazioni al relativo progetto introdotte dall'Esaf e per i lavori di modifica effettuati a seguito delle contestazioni avanzate da proprietaria di un'area confinante con la strada d'accesso alla lottizzazione. Tutte CP_6
queste opere, infatti, alla stregua delle allegazioni della stessa società appaltatrice, erano state realizzate in epoca ben antecedente al “patto modificativo” del 4 dicembre 2004 e, dunque,
certamente considerate dalla appaltatrice nella dichiarazione di accettazione totalmente satisfattiva ivi contenuta.
Per quanto riguarda poi le opere non comprese nel capitolato d'oneri dell'appalto che l'Impresa aveva eseguito dopo il mese di dicembre 2004, descritte dal CTU nella relazione
Pagina 16 depositata il 2 maggio 2019 e consistite essenzialmente nella realizzazione della pavimentazione stradale con materiali diversi da quelli contrattualmente previsti e nella sostituzione di due dei punti luce su palo con armatura semplice previsti in contratto con tre punti luce su palo con armatura doppia, si deve osservare che l'appaltatrice non ha né allegato né tanto meno dimostrato che tali variazioni, certamente non imposte da necessità tecniche,
erano state ordinate dal committente, in base all'art. 1661 c.c., o da questi, comunque,
autorizzate in conformità al dettato dell'art. 1659 c.c.. La appaltatrice, al contrario, nel corso del giudizio ha sempre lamentato di avere incontrato molte difficoltà a mettersi in contatto con i CP_1
In questo quadro, dunque, deve escludersi che l' possa avere Parte_1
maturato il diritto al pagamento di un corrispettivo maggiore rispetto a quello concordato e pacificamente ricevuto.
La relativa domanda, pertanto, era infondata ed è stata giustamente rigettata.
3.1 Ad analoga conclusione, peraltro, deve pervenirsi anche con riferimento alla prima domanda proposta dai committenti ed avente ad oggetto la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere prevista dall'art. 4 del “patto modificativo”.
Gli eredi infatti, non hanno censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale è CP_1
condivisibile la tesi della convenuta secondo cui le obbligazioni da essa assunte col contratto
d'appalto erano quelle di eseguire le sole opere previste nel capitolato d'oneri e non anche
quelle più estese ed in parte diverse previste dalla convenzione di lottizzazione e non possono,
quindi, dolersi della mancata o ritarda esecuzione di opere diverse da quelle descritte alla pagina
Pagina 17 denominato A-B ed antistante la proprietà CP_6
Con riferimento a queste ultime opere, deve poi osservarsi che e anche CP_6 Parte_4
con l'assistenza di un avvocato, avevano contestato l'esecuzione dei lavori assumendo che questi avrebbero creato pregiudizio alle loro proprietà (si veda il documento n. 16 del fascicolo dell'appaltatrice) e, pur dopo alcune modifiche, consistite nell'abbassamento del rilevato stradale, avevano continuato ad opporsi, intimando all'Impresa di non continuare i lavori sul tratto di strada antistante i loro immobili (testimoni e . Il direttore dei lavori, del Tes_1 Tes_2
resto, sentito in qualità di testimone all'udienza del 11 gennaio 2018, aveva confermato che era stato lui stesso ad avere stabilito di completare le opere previste dal contratto di appalto con l'esclusione del tratto di strada attigua alla proprietà della sig.ra e e CP_6 CP_8
del sig. di avere poi rappresentato al collaudatore ing. che quei lavori erano Pt_5 Per_1
oggetto di opposizione da parte dei confinanti.
L'avv. ha sostenuto che la società convenuta avrebbe dovuto prendere contatto con CP_1
me, che le avrei chiesto di eseguire le opere, per le quali esisteva regolare provvedimento
autorizzativo del Comune, ma, a ben vedere, l'appaltatrice, con la lettera del 9 ottobre 2008
(documento n. 30 del fascicolo dell'appaltatrice), gli aveva rappresentato, tra l'altro, che era
rimasta sospesa la questione sollevata dai sigg. i quali ci intimarono di non Parte_6
eseguire i lavori senza loro preventiva autorizzazione, manifestando la volontà di adempiere dopo la risoluzione della questione, ed a tale segnalazione pacificamente non aveva fatto seguito alcuna risposta né altra iniziativa da parte dei committenti.
La cooperazione di questi ultimi, d'altra parte, era necessaria alla luce delle spiegazioni fornite dall'appaltatrice, la quale aveva fatto presente che l'Impresa avrebbe dovuto rimuovere
la recinzione del lotto, invadere la proprietà, eseguire gli scavi nella proprietà privata,
Pagina 18 costruire un muro di contenimento a confine della proprietà, occupando il suolo privato per le
armature provvisionali: ovviamente per tali opere sarebbe stato necessario munirsi di
un'autorizzazione preventiva o intraprendere una causa per la quale l'unico legittimato era
l'avv. CP_1
A fronte, quindi, della offerta della prestazione e della mancata cooperazione dei committenti, deve escludersi la mora dell'appaltatrice, la quale, pertanto, non può essere tenuta al pagamento della penale.
I in verità, nella loro comparsa hanno anche sostenuto che i convenuti ammettono (sub CP_1
55 della comparsa di risposta) di aver eseguito in ritardo opere indiscutibilmente oggetto del
contratto di appalto: «la voce “finitura muro di sostegno tratta C – B” riguarda opere che
vennero eseguite il giorno stesso del collaudo, così come «l'eliminazione delle barrette
d'ancoraggio delle casseforme e la pulizia delle strade e dei marciapiedi» e che ciò appare
sufficiente per accogliere la conclusione A degli attori, quanto meno sino alla data del collaudo
parziale, ma tale conclusione non appare condivisibile, trattandosi evidentemente di mancanze assolutamente trascurabili.
3.2 Gli stessi che con la memoria depositata il 16 agosto 2022 avevano esplicitamente CP_1
rinunciato alla domanda risarcitoria (sulla quale si era erroneamente pronunciato il Tribunale)
ed avevano, invece, insistito per l'accoglimento della domanda subordinata (B. in subordine,
condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2033 cc, a corrispondere agli attori
una somma corrispondente alla parte di compenso che, secondo il contratto di appalto, avrebbe
dovuto remunerare l'esecuzione delle opere ineseguite dalla società convenuta, con interessi
legali dalla domanda), hanno, piuttosto, diritto alla restituzione del corrispettivo relativo alle opere pattuite e rimaste definitivamente ineseguite ed, in particolare, alla restituzione del
Pagina 19 corrispettivo relativo alle opere che avrebbero dovuto essere eseguite nel tratto di strada denominato A-B antistante la proprietà CP_6
A questo proposito, si deve osservare che il CTU, nella relazione depositata il 2 maggio 2019
(i cui risultati, ad eccezione di quelli relativi ai muri di sostegno, erano stati poi confermati con la relazione depositata il 26 aprile 2021), alla pagina 18 aveva calcolato il valore delle opere indicate come ineseguite nel verbale di collaudo, ma comprese nel capitolato d'oneri allegato al contratto d'appalto del 14.10.2000, considerando l'intera superficie stradale e tutti i muri di sostegno.
In realtà, come risulta dalla planimetria riportata alla pagina 13 della medesima relazione i metri quadrati sui quali non era stato apposto il manto stradale erano 451,29 e come risulta dalla relazione depositata il 26 aprile 2021 i muri di sostegno non erano stati eseguiti per un volume pari a 71,81.
Il corrispettivo pagato e non dovuto deve, dunque, essere ricalcolato come segue:
Punto 1. Pavimentazione stradale:
Binder aperto (cm 7): mq 451,29 x £/mq 11.500 = £ 5.189.835 (€ 2.680,33)
Tappeto usura (cm 3): mq 451,29 x £/mq 6.000 = £ 2.707.740 (€ 1.398,43)
Punto 2. Muri di sostegno
Muri sostegno: mc 71,81 x £/mc 340.000 = £ 24.415.400 (€ 12.609,50)
Punto 5. Marciapiede.
Cls R200: mc 27,65 x £/mc 170.000 = £ 4.700.500 (€ 2.427,61)
Punto 6. Cordonata stradale
Cordonata stradale: m 98.80 x £/m 12.500 = £ 1.235.000 (€ 637,82)
Gli eredi dunque, hanno diritto alla restituzione della complessiva somma di euro CP_1
Pagina 20 19.753,69.
3.3 In parziale accoglimento dell'appello incidentale, dunque, la Parte_1
ed i soci , e devono essere condannati, in
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_3 CP_2
della complessiva somma di euro 19.753,69, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo.
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c., del resto, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass.
16 ottobre 2020, n. 22629 e Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378).
4. Come è noto, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite,
laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
All'accoglimento dell'appello incidentale, dunque, consegue il dovere di queta Corte di procedere ad un nuovo regolamento delle spese, anche in relazione al giudizio di primo grado,
Pagina 21 cosicché lo specifico motivo di gravame degli appellanti principali deve considerarsi ormai assorbito.
5.1 In definitiva, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, invece, la Parte_1
ed i soci , e devono essere condannati, in
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_3 CP_2
della complessiva somma di euro 19.753,69, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo.
5.2 Considerata la reciproca soccombenza, le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate per metà e poste per la restante quota a carico della Parte_1
ed i soci , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
La relativa liquidazione deve essere effettuata sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese relative alla consulenza tecnica, invece, devono essere poste in uguale misura a carico delle due parti.
5.3 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n.
Pagina 22 49/2023 del Tribunale di Cagliari, condanna la ed i soci Parte_1
, e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
di e della complessiva somma di euro Controparte_1 CP_3 CP_2
19.753,69, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo;
3) dichiara compensate per metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna la
[...]
ed i soci , e in solido tra Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore di e della Controparte_1 CP_3 CP_2
restante quota, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 2.763,50, di cui euro
2.538,50 per onorari (oltre spese generali ed accessori dovuti per legge) e per il secondo grado in complessivi euro 3.293,00, di cui euro 2.904.50 per onorari (oltre spese generali ed accessori dovuti per legge);
4) pone in uguale misura a carico delle due parti le spese di CTU;
5) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 17 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 della citata relazione del CTU depositata il 2 maggio 2019, relative al tratto di strada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 226 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(P.IV , con sede in Villaputzu, Parte_1 P.IV_1 Pt_1
(cod. fiscale ), (cod. fiscale
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (cod. fiscale , tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che li rappresenta e difende,
appellanti
contro
(cod. fiscale ), in proprio e nella qualità Controparte_1 CodiceFiscale_4
di procuratore dei propri germani (cod. fiscale ) e CP_2 CodiceFiscale_5
Pagina 1 ), che, avendo il titolo di avvocato, a norma dell'art. CP_3 CodiceFiscale_6
86 c.p.c., ha esercitato la facoltà di difesa personale,
appellati-appellanti incidentali
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della e dei soci , Parte_1 Parte_1 Parte_2
e : piaccia alla Corte, ogni altra istanza respinta, in totale riforma della
[...] Parte_3
sentenza impugnata:
in via principale e riconvenzionale:
1. rigettare le domande avverse, perché infondate.
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, previa determinazione del controvalore dei lavori eseguiti dall'impresa convenuta in misura pari a € 42.801,38, condannare gli appellati, in solido, al pagamento in favore della della Parte_1 Parte_1
somma di € 42.801,38, o di quell'altra anche maggiore che si determinerà in corso di causa, se del caso anche a titolo di arricchimento indebito, con interessi di mora, rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1284 c.c., dalla data di ultimazione dei lavori al saldo;
3. compensare, sino a concorrente quantità, le rispettive ragioni di credito delle due parti,
condannando gli appellati al pagamento della differenza dovuta in favore dell'impresa appellante, con interessi di mora, maggior danno e/o rivalutazione monetaria sino al saldo;
4. condannare gli appellati, in solido, al pagamento delle spese ed onorari dei due gradi del giudizio, incluso il 15% a titolo di rimborso delle spese generali e gli accessori di legge, ed all'integrale rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio;
Pagina 2 nell'interesse di , e : voglia la corte Controparte_1 CP_2 CP_3
illustrissima, contrariis reiectis:
A. rigettare l'appello principale;
B. in accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 194.800 a titolo di penale per il ritardo prevista dal contratto di appalto per il quale è causa, maturata tra il 3 febbraio 2009 e il 5 ottobre 2011, oltre interessi legali dalla domanda;
C. in subordine rispetto alla conclusione B, condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 80.887,09;
D. in subordine rispetto alle conclusioni A, B e C, condannare gli appellanti, in solido tra loro,
al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 38.085,71;
E. condannare, in ogni caso, gli appellanti alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione regolarmente notificato il 6 novembre 2011, Controparte_1
in proprio e nella qualità di procuratore dei propri germani e aveva CP_2 CP_3
convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la e i Parte_1
suoi soci , e al fine di ottenere la condanna di Parte_1 Parte_2 Parte_3
costoro al pagamento delle penali ed all'esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto concluso il 14 ottobre 2000 da con la società convenuta. Controparte_4
Gli attori, in particolare, dopo avere premesso di avere accettato con beneficio di inventario l'eredita relitta da loro padre, avevano, innanzi tutto ricordato che Controparte_4
Pagina 3 quest'ultimo il 2 giugno 2000 aveva stipulato con il una convenzione di Controparte_5
lottizzazione con la quale si era impegnato, tra l'altro, a eseguire le opere di urbanizzazione primaria e che per l'esecuzione di tali opere il loro genitore il 14 ottobre 2000 aveva concluso con l' un contratto di appalto, poi modificato con atto Parte_1
sottoscritto il 4 dicembre 2004.
Gli stessi attori avevano aggiunto che il loro dante causa aveva pagato alla società
appaltatrice l'intero corrispettivo concordato e che quest'ultima, tuttavia, pur a seguito della diffida spedita il 2 ottobre 2008, non aveva completato le opere oggetto del contratto di appalto adducendo a giustificazione del ritardo “motivi di difficile comprensione e comunque palesemente pretestuosi”.
I avevano poi sottolineato che, quando era ampiamente scaduto il termine di quattro CP_1
mesi assegnato all'impresa con la citata diffida, avevano chiesto al di Controparte_5
collaudare le opere di urbanizzazione eseguite e che il collaudatore incaricato dall'amministrazione, ing. il 22 ottobre 2010 aveva certificato che dovevano Persona_1
essere ancora eseguite opere per un valore complessivo di 95.000 euro.
I quindi, sostenendo che, a causa del ritardo nell'esecuzione delle opere, l'appaltatrice CP_1
era tenuta a pagare loro la somma di euro 200,00 euro per ogni giorno di ritardo dal 3 febbraio
2009 al 5 novembre 2011 (data dell'atto di citazione), in virtù quanto previsto dall'articolo 4
del contratto modificativo sottoscritto il 4 dicembre 2004, ed a concludere le opere di urbanizzazione previste nel contratto, che il collaudatore aveva accertato non essere state eseguite, avevano rassegnato le seguenti conclusioni nei confronti della società e dei suoi soci illimitatamente responsabili: “voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis:
a. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 194.3800
Pagina 4 a titolo di penale per il ritardo preista dal contratto di appalto per il quale è causa, maturata
tra il 3 febbraio 2009 e il 5 ottobre 2011, oltre interessi legali dalla domanda;
b. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di 200 euro a titolo
di penale per il ritardo prevista dal contratto per cui è causa, che maturerà tra il 6 ottobre
2011 e la data di conclusione dei lavori, da liquidarsi in separato giudizio;
c. condannare l'impresa edile in forza del contratto di appalto per cui è Parte_1
causa, all'esecuzione delle opere non ancora eseguite e individuate nell'atto di collaudo
dell'ing. ; Per_1
d. in caso di accoglimento della conclusione C), fissare un termine per l'esecuzione delle
opere, autorizzando gli attori, in caso di scadenza infruttuosa di esso, ad eseguire le opere
ancora ineseguite e condannando la società a rifondere gli Parte_1
attori delle spese sostenute a tal fine, da liquidarsi in separato giudizio;
e. qualora sia allegato e provato dai convenuti che le prestazioni a carico dell'appaltatore
previste dal contratto di appalto per il quale è causa e non ancora eseguite sono divenute
impossibili anche in parte, e dunque l'appaltatrice è liberata dall'obbligazione di eseguirle ai
sensi dell'art. 1258 cc, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2033 c.c., a
corrispondere agli attori una somma corrispondente al valore delle opere divenute impossibili;
f. condannare i convenuti, in solido tra loro, ex art. 91 cpc, alla rifusione delle spese di lite
in favore degli attori”.
L' ed i suoi soci, tempestivamente costituiti in giudizio, Parte_1
avevano contestato la fondatezza delle avverse pretese e, in via riconvenzionale, avevano chiesto la condanna dei committenti al pagamento della somma di euro di 42.801,38, pari alla differenza tra il corrispettivo pattuito nel contratto (£ 375.273.000 = € 193.812,33) ed il valore
Pagina 5 (€ 236.613,71) di tutte le opere eseguite, indicate nel “computo metrico dei lavori al 29.7.2009”
redatto dal direttore dei lavori.
I convenuti, in particolare, dopo avere premesso che al contratto d'appalto concluso con il dante causa degli attori erano stati allegati soltanto la procura notarile conferita all'avvocato dai suoi fratelli ed il “capitolato di appalto ed estimativo”, e non anche la convenzione di CP_1
lottizzazione stipulata col avevano, innanzi tutto, affermato che nessun Controparte_5
lavoro diverso da quelli espressamente previsti da questo documento poteva ritenersi a carico dell'impresa, la quale, invece, aveva diritto di essere remunerata per le opere non previste nel capitolato o eccedenti le quantità in esso indicate.
I convenuti, quindi, avevano ricostruito l'andamento del rapporto contrattuale,
evidenziando, tra l'altro, che le operazioni di scavo avevano avuto ad oggetto quantità di terra e di roccia maggiori di quelle previste nel “capitolato di appalto ed estimativo”, che il progetto degli impianti era stato approvato dall'ESAF con delle variazioni relative alle modalità
esecutive ed alle tipologie dei materiali da utilizzare che avevano comportato una maggiorazione dei costi previsti dal medesimo capitolato e che la proprietaria di un'area confinante con la strada d'accesso alla lottizzazione aveva lamentato che l'esecuzione delle opere ostacolava l'accesso al proprio fondo e, pur a seguito di alcune modifiche progettuali,
aveva intimato loro, anche tramite un legale, di non proseguire le opere sul tratto stradale dove si trovava la sua proprietà.
Gli stessi convenuti avevano poi aggiunto che, durante l'esecuzione dei lavori, era scaduta l'originaria concessione e che dopo il rilascio della nuova, avvenuto solo in data 21 aprile 2008,
avevano rappresentato, prima al direttore dei lavori e poi all'avv. i problemi inerenti al CP_1
prosieguo delle opere, e segnatamente gli ostacoli frapposti dalle proprietarie confinanti, senza,
Pagina 6 tuttavia, ricevere risposta. Solo alla fine di aprile 2009, avevano proseguito, il Direttore dei
Lavori aveva comunicato di avere deciso, sentita l'Amministrazione Comunale, di portare avanti i lavori di completamento dei marciapiedi, escludendo quelli del tratto di strada attigua alle proprietà di di e del sig. stante la loro opposizione, CP_6 Parte_4 Pt_5
cosicché i lavori poterono riprendere ed essere ultimati nei primi giorni di luglio 2009.
Sulla base di tali allegazioni, la società ed i suoi soci avevano Parte_1
sostenuto che i lunghi tempi nell'esecuzione dei lavori erano, in realtà, riconducibili a fatti di terzi – quali le doglianze dei vicini di terreno e la mancata esecuzione di lavori propedeutici di competenza di altre imprese – che avevano impedito di riprendere i lavori prima del mese di aprile del 2009, oltre che al comportamento della committenza, la quale si era completamente disinteressata dei lavori, ed avevano poi sottolineato che le opere previste nel capitolato d'oneri,
escluse quelle che il direttore di lavori aveva indicato di non fare o di fare in modo diverso,
erano state correttamente eseguite.
I convenuti, quindi, avevano rassegnato le seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale adito,
anche in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte con il presente atto, disattesa
ogni contraria istanza, azione e eccezione:
In via principale e riconvenzionale:
1) rigettare le domande attrici, perché infondate.
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale oggi proposta, previa determinazione del
controvalore dei lavori eseguiti dall'impresa convenuta in misura pari a € 42.801,38,
condannare gli attori, in solido, al pagamento in favore dell' Parte_1
della somma di € 42.801,38, o di quell'altra anche maggiore che si determinerà in corso di
causa, se del caso anche a titolo di arricchimento indebito, con interessi di mora, rivalutazione
Pagina 7 monetaria e/o maggior danno ex art. 1284 c.c., dalla data di ultimazione dei lavori al saldo;
3) accertato che il ritardo nell'esecuzione dei lavori è dipeso da fatti imputabili ai
committenti, determinare il maggior danno subito dall'impresa convenuta per tale ritardo e
condannare gli attori, in solido, a risarcirlo, corrispondendo in favore dell'impresa la somma
che risulterà dovuta in corso di causa, oltre a interessi dimora, rivalutazione monetaria e/o
maggior danno ex art. 1184 c.c.
In via subordinata, salvo gravame, e fermo l'accoglimento delle domande proposte in via
riconvenzionale:
4) stabilito secondo ragione il ritardo imputabile alla società convenuta, determinare
l'ammontare della penale contrattuale da essa dovuta, previa riduzione ad equità della stessa
penale.
5) compensare, sino a concorrente quantità, le rispettive ragioni di credito delle due parti,
condannando gli attori al pagamento della differenza dovuta in favore dell'impresa convenuta,
con interessi dimora, maggior danno e/o rivalutazione monetaria sino al saldo.
In ogni caso:
6) condannare gli attori, in solido, al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, incluso
il 12,50% la titolo di rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.”
Con la prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., gli attori, oltre a contestare la fondatezza della avversa domanda riconvenzionale, avevano evidenziato che con lettera del 10 ottobre
2012 il aveva chiesto alla di onorare la Controparte_5 Controparte_7
polizza fideiussoria stipulata dal loro genitore e dante causa a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione di lottizzazione e, quindi, pagare euro
94.800,00 più IV al 10%, corrispondente al valore delle opere ineseguite. Sostenendo che
Pagina 8 l'inadempimento del contratto da parte della società convenuta fosse divenuto perciò definitivo,
avevano, quindi, sostituito la domanda di adempimento con una domanda generica di risarcimento danni, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia il Tribunale
“A. condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 194.800 a
titolo di penale per il ritardo previsto dal contratto di appalto per il quale causa, maturato tra
il 3 Febbraio 2008 è il 5 ottobre 2011, oltre agli interessi legali dalla domanda;
B. condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato
giudizio, per l'inadempimento del contratto di appalto per il quale è causa;
C. in subordine rispetto alle conclusioni A e B, condannare i convenuti, in solido tra loro, ai
sensi dell'art. 2033 cc, ma corrispondere agli attori una somma corrispondente alla parte di
compenso che, secondo il contratto di appalto, avrebbe dovuto remunerare l'esecuzione delle
opere ineseguite dalla società convenuta, con interessi legali della domanda;
D. condannare i convenuti, in solido tra loro, ex art. 91 cpc, alla rifusione delle spese di lite in
favore degli attori.”
Il Tribunale, istruita la causa con le produzioni documentali delle parti, l'interrogatorio formale delle stesse, prova per testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio,
con la sentenza n. 49/2023 pubblicata il giorno 11 gennaio 2023, aveva condannato i convenuti in solido (le persone fisiche previo beneficio d'escussione a carico della società) a risarcire agli attori (creditori solidali) il danno conseguente all'inesatta esecuzione delle opere oggetto dell'appalto per cui è causa, da liquidarsi in separato giudizio, entro i limiti dell'importo di
6.881,72 euro, oltre IV;
aveva rigettato le domande riconvenzionali formulate dalla società
convenuta e compensano interamente tra le parti le spese processuali.
Il Tribunale, a sostegno di tale pronuncia, aveva, innanzi tutto, osservato che la domanda
Pagina 9 con cui gli attori (capo A delle loro conclusioni) hanno chiesto la condanna della società
convenuta al pagamento di una penale di 200 euro per ogni giorno di ritardo è infondata
perché, alla luce della mancata contestazione di parte dei fatti esposti nella comparsa di
costituzione risposta, delle dichiarazioni confessorie dell'avvocato delle produzioni CP_1
documentali offerte dalle parti e delle dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla convenuta,
può ritenersi pacifico e comunque pienamente provato che i lavori si protrassero ben oltre il
termine contrattualmente previsto, a causa delle molteplici ragioni esposte nella comparsa di
costituzione risposta – quali le doglianze dei proprietari dei fondi vicini legate agli errori
progettuali che avevano determinato la necessità di rifare parte dei lavori e di modificare il
progetto originario, visto che le opere le opere realizzate in conformità allo stesso
precludevano l'accesso ai fondi PISU;
l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici CP_6
che avevano ritardato il rilascio della nuova concessione edilizia in seguito alla scadenza della
prima; il ritardo con cui il direttore dei lavori fornì all le indicazioni Parte_1
necessarie a dare corso di lavori – nessuna delle quali può essere ricondotta alla responsabilità
della società appaltatrice.
Il Tribunale aveva poi esaminato la domanda risarcitoria proposta dagli stessi attori con la prima memoria ex art 183 c.p.c. e, premettendo che è condivisibile la tesi della convenuta
secondo cui le obbligazioni da essa assunte col contratto d'appalto erano quelle di eseguire le
sole opere previste nel capitolato d'oneri e non anche quelle più estese ed in parte diverse
previste dalla convenzione di lottizzazione e che tutti i testimoni hanno confermato che le opere
vennero eseguite rispettando le indicazioni del direttore dei lavori, circostanza non smentita
neppure da quest'ultimo, aveva concluso che i profili di inadempimento descritti nell'atto di collaudo dell'ing. corrispondevano per la gran parte o a lavorazioni non previste nel Per_1
Pagina 10 contratto di appalto o a lavori eseguiti seguendo le indicazioni del direttore dei lavori, con la conseguenza che, con riferimento ad essi, doveva escludersi una qualsivoglia responsabilità a carico dell' . Solo con riferimento alla “finitura muro sostegno tratta C-B”, il Giudice Pt_1
di primo grado aveva affermato che trattandosi di opera pacificamente eseguita dall Pt_1
e rientrante nell'ambito del contratto d'appalto, non vi è dubbio che la non corretta esecuzione
configuri inadempimento dell'obbligazione assunta dalla appaltatrice.
Passando, infine, ad esaminare le domande riconvenzionali, il Tribunale le aveva ritenute
infondate perché l'appaltatrice non ha assolto all'onere di provare di avere eseguito le opere
di scavo nelle quantità poste a base delle sue pretese, avendo omesso di produrre la contabilità
dell'appalto (che parrebbe non essere stata affatto tenuta), compreso il libretto delle misure ed
il registro di contabilità, cosicché a posteriori non vi è alcuna possibilità di ricostruire con
esattezza le quantità di terra e roccia estratta, come ha ben chiarito il consulente tecnico
d'ufficio a pagina 8 della sua seconda relazione, laddove ha affrontato il tema dell'attendibilità
delle quantità indicate nel “computo metrico dei lavori al 29/07/2009” (doc. 1 comparsa di
costituzione e risposta - unilateralmente redatto dall' dopo la notifica dell'atto di Pt_1
citazione introduttivo del giudizio), aggiungendo che “L'attendibilità di questo computo è
inoltre ulteriormente compromessa da diversi errori, quali l'aver in esso compreso tratte
palesemente non realizzate e computato separatamente i ferri d'armatura dei muri, che sono
invece compresi nel prezzo contrattuale del c.c.a. R250”. Anche l'eccezione di compensazione
e la correlata domanda riconvenzionale con le quali la società convenuta sostiene di avere
maturato nei confronti degli attori un credito a titolo di risarcimento del danno a causa del
ritardo nell'esecuzione dei lavori – a suo dire dipendente da fatti imputabili ai committenti –
deve essere respinta perché l' ha del tutto omesso di Parte_1
Pagina 11 allegare, prima ancora che di provare, in cosa siano consistiti i danni: se in costi maggiori
rispetto a quelli preventivati (danno emergente), perché in questo caso avrebbe dovuto spiegare
quali costi aveva preventivato di affrontare (indicano quante maestranze intendeva impiegare
e per quali tempi, quanti macchinari e per quali tempi e quali invece costi abbia invece
concretamente affrontato); oppure nella perdita di altre occasioni di lavoro e guadagno (lucro
cessante): in questo caso avrebbe dovuto indicare quali occasioni aveva perso, fornendo
dettagliate indicazioni in ordine alla loro remuneratività; una volta assolto l'onere di
allegazione, avrebbe poi dovuto produrre la sua contabilità aziendale, nonché i documenti
relativi alle occasioni perse, al fine di provare in che modo tali vicende avrebbero inciso sul
piano economico-finanziario sui propri utili d'impresa.
1.2 Avverso tale sentenza, la ed i soci hanno proposto appello. Parte_1
Con il primo articolato motivo, gli appellanti, in estrema sintesi, hanno sostenuto l'erroneità
della sentenza laddove ha escluso il diritto dell'Impresa al compenso per l'esecuzione di opere
aggiuntive rispetto a quelle previste in contratto, sottolineando che il Tribunale ha rigettato la
domanda riconvenzionale proposta dall'Impresa – corredata dall'eccezione di compensazione
tra i crediti dell'Impresa e quelli eventualmente liquidati a favore dei committenti – sulla base
della pessima relazione finale del CTU ing. , il quale nella propria seconda relazione Per_2
ha escluso che tali costi fossero determinabili a causa delle carenze documentali del contratto
e criticando poi ampiamente l'operato dell'ausiliare. Gli stessi appellanti hanno, quindi,
sostenuto che un completo lavoro di ricostruzione delle opere aggiuntive dovrà essere affidato
ad un nuovo CTU, che si limiti a verificare e misurare in loco tali opere, salvo che non si
ritenga utilizzabile il lavoro di ricostruzione effettuato dall'ing. consulente di parte Per_3
appellante, il quale si basava in misura rilevante sul computo metrico redatto in contraddittorio
Pagina 12 tra l'Impresa e il Direttore dei lavori, ing. ultimato il 16 febbraio 2012 (cfr. ns. Persona_4
produzione n. 1), mai contestato dagli attori.
Con il secondo motivo di gravame, invece, l' ed i soci hanno censurato la sentenza Pt_1
del Tribunale nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza. Al riguardo hanno sostenuto che ben diverso è il peso della
soccombenza delle due parti in lite spiegando che la domanda dei sigg.ri – così come CP_1
precisata – aveva un valore complessivo di € 289.600,00: il Tribunale ha riconosciuto in loro
favore il risarcimento nella misura massima di € 6.881,72, da liquidarsi in separato giudizio.
In definitiva, la domanda dei sigg.ri è stata rigettata per ben € 282.718,28. Gli attori CP_1
hanno quindi ottenuto un risultato assolutamente esiguo, se paragonato alla loro domanda
giudiziale, risultando prevalente la loro soccombenza rispetto al rigetto della domanda
riconvenzionale proposta dagli appellanti, per la condanna al pagamento della somma di €
42.801,38, o di quell'altra anche maggiore che si determinerà in corso di causa.
Sulla base di tali argomenti, quindi, l' ed i suoi soci hanno Parte_1
chiesto a questa Corte di determinare il controvalore dei lavori eseguiti dall'Impresa convenuta in misura pari a € 42.801,38 e di condannare gli appellati, in solido, al pagamento di tale somma ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
1.3 Gli eredi si sono tempestivamente costituiti in giudizio ed hanno, innanzi tutto, CP_1
contestato il fondamento dell'avversa impugnazione.
Gli stessi appellati, inoltre, hanno proposto appello incidentale evidenziando, da un lato, che il Tribunale aveva accolto solo la domanda di condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni, alla quale essi avevano dichiarato di rinunciare con la memoria depositata il 16 agosto
2022, e sottolineando, dall'altro lato, che meritava accoglimento la conclusione A, posto che
Pagina 13 dalla relazione del CTU risulta che la società convenuta non ha eseguito opere previste dal
contratto di appalto per un valore di oltre 80.000 euro, pari ad oltre un terzo del corrispettivo
spettante all'appaltatore in forza del contratto per il quale è causa. A questo proposito i CP_1
hanno spiegato, in sintesi, che la penale viene chiesta per il ritardo maturato tra la scadenza
del termine assegnato nella diffida del 9 ottobre 2008 (quando le cause di ritardo menzionate
nella sentenza di primo grado erano cessate) e la data dell'atto di citazione. Ha sbagliato
pertanto il giudice di primo grado a ritenere che quelle cause di ritardo elidessero la
responsabilità della società convenuta per quel periodo. Si tratta solo di stabilire se le
obbligazioni delle quali ho sollecitato vanamente l'adempimento con la diffida del 9 ottobre
2008 si siano estinte in virtù di fatti verificatisi successivamente al ricevimento di essa. L'unica
causa ipotizzabile è l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per una causa non
imputabile al debitore, che a norma dell'art. 1256 cc comporta l'estinzione della relativa
obbligazione. Trattandosi di fatto estintivo di un'obbligazione, incombeva sulla debitrice
l'onere di dare prova di esso. Tale onere non è stato minimamente adempiuto.
Gli eredi inoltre, hanno evidenziato che, in via subordinata, avevano chiesto al CP_1
Tribunale di condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2033 cc, a corrispondere agli attori una somma corrispondente alla parte di compenso che, secondo il contratto di appalto,
avrebbe dovuto remunerare l'esecuzione delle opere ineseguite dalla società convenuta, con interessi legali dalla domanda e che di tale domanda subordinata il giudice di primo grado
sembra essersi dimenticato. Gli appellati, pertanto, hanno riproposto la domanda subordinata in questa sede, osservando che il CTU, a pagina 32 della sua relazione, rispondendo al quesito
d, ha quantificato il valore delle opere ineseguite secondo il verbale di collaudo e comprese
nel capitolato d'appalto in euro 22.275 + 11.625 + 43.921,66 + 2.427,61 + 637,82 =
Pagina 14 80.887,09.
1.3 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
***
2. Orbene, come si è accennato, gli appellanti principali, con il primo articolato motivo di gravame, hanno censurato la sentenza impugnata laddove ha escluso il diritto dell'Impresa al
compenso per l'esecuzione di opere aggiuntive rispetto a quelle previste in contratto, ma la decisione assunta dal Tribunale, sia pur per ragioni in parte diverse da quelle indicate in motivazione, risulta a ben vedere corretta.
In vero, è pacifico tra le parti e, comunque, provato documentalmente che Controparte_4
il 2 giugno 2000 aveva stipulato con il una convenzione di
[...] Controparte_5
lottizzazione con la quale si era impegnato, tra l'altro, a eseguire le opere di urbanizzazione primaria.
Per l'esecuzione di tali opere, in nome e per conto del genitore, il 14 Controparte_1
ottobre 2000 aveva concluso con l' il contratto di appalto Parte_1
oggetto di causa, con il quale l'appaltatrice si era impegnata ad eseguire le opere meglio
descritte nell'allegato 2, costituito dal Capitolato di appalto ed estimativo, mentre la committente si era impegnata a corrispondere all'appaltatrice un corrispettivo di lire 375
milioni compresa IV.
Il 4 dicembre 2004, quando una parte consistente dei lavori era stata già eseguita, peraltro,
le parti contrattuali avevano sottoscritto un “patto modificativo”, con il quale avevano stabilito che invece della somma in denaro di lire 150 milioni, ancora dovuta dal committente
all'appaltatrice in forza del contratto modificato, il committente si impegna a trasferire
Pagina 15 all'appaltatrice, che l'accetta a tacitazione di ogni sua pretesa fondata sul contratto, due lotti
facenti parte della lottizzazione individuata sub 1, e precisamente quelli contraddistinti con i
mappali 480 e 493…
Le parti, dunque, come avevano già evidenziato gli eredi con la prima memoria ex art. CP_1
183 c.p.c. depositata il 31 ottobre 2012, avevano concordemente stabilito che l'obbligazione della committente sarebbe stata adempiuta mediante il trasferimento dei due lotti di terreno e che tale attribuzione patrimoniale doveva essere considerata totalmente satisfattiva di ogni
pretesa fondata sul contratto, con la conseguenza che l'appaltatrice, avendo pacificamente ottenuto il trasferimento degli immobili, non poteva più accampare alcun diritto al pagamento di somme ulteriori, quanto meno con riferimento a lavori a quella data già eseguiti.
La dunque, non aveva alcun diritto al pagamento di somme Parte_1
ulteriori a fronte dell'esecuzione delle opere aggiuntive descritte nella sua comparsa di costituzione ed, in particolare, per le operazioni di scavo, che, a suo dire, avevano avuto ad oggetto quantità di terra e di roccia maggiori di quelle previste nel “capitolato di appalto ed estimativo”, per la realizzazione degli impianti a seguito delle variazioni al relativo progetto introdotte dall'Esaf e per i lavori di modifica effettuati a seguito delle contestazioni avanzate da proprietaria di un'area confinante con la strada d'accesso alla lottizzazione. Tutte CP_6
queste opere, infatti, alla stregua delle allegazioni della stessa società appaltatrice, erano state realizzate in epoca ben antecedente al “patto modificativo” del 4 dicembre 2004 e, dunque,
certamente considerate dalla appaltatrice nella dichiarazione di accettazione totalmente satisfattiva ivi contenuta.
Per quanto riguarda poi le opere non comprese nel capitolato d'oneri dell'appalto che l'Impresa aveva eseguito dopo il mese di dicembre 2004, descritte dal CTU nella relazione
Pagina 16 depositata il 2 maggio 2019 e consistite essenzialmente nella realizzazione della pavimentazione stradale con materiali diversi da quelli contrattualmente previsti e nella sostituzione di due dei punti luce su palo con armatura semplice previsti in contratto con tre punti luce su palo con armatura doppia, si deve osservare che l'appaltatrice non ha né allegato né tanto meno dimostrato che tali variazioni, certamente non imposte da necessità tecniche,
erano state ordinate dal committente, in base all'art. 1661 c.c., o da questi, comunque,
autorizzate in conformità al dettato dell'art. 1659 c.c.. La appaltatrice, al contrario, nel corso del giudizio ha sempre lamentato di avere incontrato molte difficoltà a mettersi in contatto con i CP_1
In questo quadro, dunque, deve escludersi che l' possa avere Parte_1
maturato il diritto al pagamento di un corrispettivo maggiore rispetto a quello concordato e pacificamente ricevuto.
La relativa domanda, pertanto, era infondata ed è stata giustamente rigettata.
3.1 Ad analoga conclusione, peraltro, deve pervenirsi anche con riferimento alla prima domanda proposta dai committenti ed avente ad oggetto la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione delle opere prevista dall'art. 4 del “patto modificativo”.
Gli eredi infatti, non hanno censurato l'affermazione del Tribunale secondo la quale è CP_1
condivisibile la tesi della convenuta secondo cui le obbligazioni da essa assunte col contratto
d'appalto erano quelle di eseguire le sole opere previste nel capitolato d'oneri e non anche
quelle più estese ed in parte diverse previste dalla convenzione di lottizzazione e non possono,
quindi, dolersi della mancata o ritarda esecuzione di opere diverse da quelle descritte alla pagina
Pagina 17 denominato A-B ed antistante la proprietà CP_6
Con riferimento a queste ultime opere, deve poi osservarsi che e anche CP_6 Parte_4
con l'assistenza di un avvocato, avevano contestato l'esecuzione dei lavori assumendo che questi avrebbero creato pregiudizio alle loro proprietà (si veda il documento n. 16 del fascicolo dell'appaltatrice) e, pur dopo alcune modifiche, consistite nell'abbassamento del rilevato stradale, avevano continuato ad opporsi, intimando all'Impresa di non continuare i lavori sul tratto di strada antistante i loro immobili (testimoni e . Il direttore dei lavori, del Tes_1 Tes_2
resto, sentito in qualità di testimone all'udienza del 11 gennaio 2018, aveva confermato che era stato lui stesso ad avere stabilito di completare le opere previste dal contratto di appalto con l'esclusione del tratto di strada attigua alla proprietà della sig.ra e e CP_6 CP_8
del sig. di avere poi rappresentato al collaudatore ing. che quei lavori erano Pt_5 Per_1
oggetto di opposizione da parte dei confinanti.
L'avv. ha sostenuto che la società convenuta avrebbe dovuto prendere contatto con CP_1
me, che le avrei chiesto di eseguire le opere, per le quali esisteva regolare provvedimento
autorizzativo del Comune, ma, a ben vedere, l'appaltatrice, con la lettera del 9 ottobre 2008
(documento n. 30 del fascicolo dell'appaltatrice), gli aveva rappresentato, tra l'altro, che era
rimasta sospesa la questione sollevata dai sigg. i quali ci intimarono di non Parte_6
eseguire i lavori senza loro preventiva autorizzazione, manifestando la volontà di adempiere dopo la risoluzione della questione, ed a tale segnalazione pacificamente non aveva fatto seguito alcuna risposta né altra iniziativa da parte dei committenti.
La cooperazione di questi ultimi, d'altra parte, era necessaria alla luce delle spiegazioni fornite dall'appaltatrice, la quale aveva fatto presente che l'Impresa avrebbe dovuto rimuovere
la recinzione del lotto, invadere la proprietà, eseguire gli scavi nella proprietà privata,
Pagina 18 costruire un muro di contenimento a confine della proprietà, occupando il suolo privato per le
armature provvisionali: ovviamente per tali opere sarebbe stato necessario munirsi di
un'autorizzazione preventiva o intraprendere una causa per la quale l'unico legittimato era
l'avv. CP_1
A fronte, quindi, della offerta della prestazione e della mancata cooperazione dei committenti, deve escludersi la mora dell'appaltatrice, la quale, pertanto, non può essere tenuta al pagamento della penale.
I in verità, nella loro comparsa hanno anche sostenuto che i convenuti ammettono (sub CP_1
55 della comparsa di risposta) di aver eseguito in ritardo opere indiscutibilmente oggetto del
contratto di appalto: «la voce “finitura muro di sostegno tratta C – B” riguarda opere che
vennero eseguite il giorno stesso del collaudo, così come «l'eliminazione delle barrette
d'ancoraggio delle casseforme e la pulizia delle strade e dei marciapiedi» e che ciò appare
sufficiente per accogliere la conclusione A degli attori, quanto meno sino alla data del collaudo
parziale, ma tale conclusione non appare condivisibile, trattandosi evidentemente di mancanze assolutamente trascurabili.
3.2 Gli stessi che con la memoria depositata il 16 agosto 2022 avevano esplicitamente CP_1
rinunciato alla domanda risarcitoria (sulla quale si era erroneamente pronunciato il Tribunale)
ed avevano, invece, insistito per l'accoglimento della domanda subordinata (B. in subordine,
condannare i convenuti, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 2033 cc, a corrispondere agli attori
una somma corrispondente alla parte di compenso che, secondo il contratto di appalto, avrebbe
dovuto remunerare l'esecuzione delle opere ineseguite dalla società convenuta, con interessi
legali dalla domanda), hanno, piuttosto, diritto alla restituzione del corrispettivo relativo alle opere pattuite e rimaste definitivamente ineseguite ed, in particolare, alla restituzione del
Pagina 19 corrispettivo relativo alle opere che avrebbero dovuto essere eseguite nel tratto di strada denominato A-B antistante la proprietà CP_6
A questo proposito, si deve osservare che il CTU, nella relazione depositata il 2 maggio 2019
(i cui risultati, ad eccezione di quelli relativi ai muri di sostegno, erano stati poi confermati con la relazione depositata il 26 aprile 2021), alla pagina 18 aveva calcolato il valore delle opere indicate come ineseguite nel verbale di collaudo, ma comprese nel capitolato d'oneri allegato al contratto d'appalto del 14.10.2000, considerando l'intera superficie stradale e tutti i muri di sostegno.
In realtà, come risulta dalla planimetria riportata alla pagina 13 della medesima relazione i metri quadrati sui quali non era stato apposto il manto stradale erano 451,29 e come risulta dalla relazione depositata il 26 aprile 2021 i muri di sostegno non erano stati eseguiti per un volume pari a 71,81.
Il corrispettivo pagato e non dovuto deve, dunque, essere ricalcolato come segue:
Punto 1. Pavimentazione stradale:
Binder aperto (cm 7): mq 451,29 x £/mq 11.500 = £ 5.189.835 (€ 2.680,33)
Tappeto usura (cm 3): mq 451,29 x £/mq 6.000 = £ 2.707.740 (€ 1.398,43)
Punto 2. Muri di sostegno
Muri sostegno: mc 71,81 x £/mc 340.000 = £ 24.415.400 (€ 12.609,50)
Punto 5. Marciapiede.
Cls R200: mc 27,65 x £/mc 170.000 = £ 4.700.500 (€ 2.427,61)
Punto 6. Cordonata stradale
Cordonata stradale: m 98.80 x £/m 12.500 = £ 1.235.000 (€ 637,82)
Gli eredi dunque, hanno diritto alla restituzione della complessiva somma di euro CP_1
Pagina 20 19.753,69.
3.3 In parziale accoglimento dell'appello incidentale, dunque, la Parte_1
ed i soci , e devono essere condannati, in
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_3 CP_2
della complessiva somma di euro 19.753,69, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo.
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c., del resto, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (Cass.
16 ottobre 2020, n. 22629 e Cass. 12 ottobre 2018, n. 25378).
4. Come è noto, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite,
laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
All'accoglimento dell'appello incidentale, dunque, consegue il dovere di queta Corte di procedere ad un nuovo regolamento delle spese, anche in relazione al giudizio di primo grado,
Pagina 21 cosicché lo specifico motivo di gravame degli appellanti principali deve considerarsi ormai assorbito.
5.1 In definitiva, l'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, invece, la Parte_1
ed i soci , e devono essere condannati, in
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di e Controparte_1 CP_3 CP_2
della complessiva somma di euro 19.753,69, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo.
5.2 Considerata la reciproca soccombenza, le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate per metà e poste per la restante quota a carico della Parte_1
ed i soci , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
La relativa liquidazione deve essere effettuata sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese relative alla consulenza tecnica, invece, devono essere poste in uguale misura a carico delle due parti.
5.3 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 Parte_1
e ; Parte_2 Parte_3
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n.
Pagina 22 49/2023 del Tribunale di Cagliari, condanna la ed i soci Parte_1
, e in solido tra loro, al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
di e della complessiva somma di euro Controparte_1 CP_3 CP_2
19.753,69, oltre agli interessi, al saggio legale, dalla domanda al saldo;
3) dichiara compensate per metà le spese dei due gradi di giudizio e condanna la
[...]
ed i soci , e in solido tra Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore di e della Controparte_1 CP_3 CP_2
restante quota, che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 2.763,50, di cui euro
2.538,50 per onorari (oltre spese generali ed accessori dovuti per legge) e per il secondo grado in complessivi euro 3.293,00, di cui euro 2.904.50 per onorari (oltre spese generali ed accessori dovuti per legge);
4) pone in uguale misura a carico delle due parti le spese di CTU;
5) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 17 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
18 della citata relazione del CTU depositata il 2 maggio 2019, relative al tratto di strada