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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1523/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Alfano
-RESISTENTE-
e in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carla Siciliani
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 05.08.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la e l' Controparte_3 Controparte_4
, proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
03420229006036985000, notificata il 19.07.2022, per il mancato pagamento di crediti previdenziali di titolarità della opposta recati dalla cartella di pagamento n. CP_1
03420190035853557000, quest'ultima asseritamente notificata il 24.01.2020.
Eccepiva la mancata notifica della sottesa cartella di pagamento nonché la prescrizione quinquennale del credito previdenziale in essa recato, in quanto l'unico atto interruttivo notificatogli era proprio l'intimazione di pagamento opposta, concludendo per la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio, le parti convenute si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano variamente l'inammissibilità e infondatezza.
Inoltre, la Cassa Forense proponeva domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna del ricorrente, nel caso di accoglimento del ricorso, al “[…] pagamento diretto in favore dell'Ente del complessivo importo di € 3.742,88 portato dal oltre Parte_2 interessi di mora ex art. 18, 4°comma, L. 576/80 dal dovuto al soddisfo […]”.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006). 2 3. Tanto premesso, innanzitutto, l' ha dato prova di aver notificato al ricorrente, CP_2 tramite PEC, in data 24.01.2020, la cartella di pagamento n. 03420190035853557000
(cfr. all. B memoria ovvero ricevuta di avvenuta consegna con relativo allegato). CP_2
Ne deriva, a cascata, che tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono più essere dedotte e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Tuttavia, ciò che può e deve essere vagliato nella fattispecie in esame, è la prescrizione del credito previdenziale riportato nella cartella opposta per inutile decorso del termine calcolato dalla notifica del titolo esecutivo (24.01.2020) alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento (19.07.2022).
Orbene, nel merito tale eccezione di prescrizione del credito è infondata per le ragioni che seguono.
Fermo restando che è evidente che tra le date di notifica della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento non è decorso neppure un quinquennio, nel caso de quo il regime prescrizionale applicabile non è quello quinquennale di cui alla L. n. 335/1995 bensì è decennale.
Nessun decennio è, evidentemente, decorso dalla data di notifica della cartella di pagamento (24.01.2020) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta
(19.07.2022).
Sul punto, si ritiene necessaria una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, alla luce anche degli arresti della Suprema Corte di Cassazione.
Come è noto, l'art. 3, co. 9, L. n. 335/1995 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini:
“a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
3 decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
L'applicabilità di tale disciplina (e, segnatamente, del termine quinquennale di prescrizione) ai contributi da versare alla è stata Controparte_1 affermata, con orientamento consolidato, dalla Corte di Cassazione, avendo la disposizione in esame unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti anche ad enti di previdenza diversi dall'Inps (cfr. ex plurimis Cass.
n. 24414/2008; Cass. n. 18953/2014).
Successivamente, l'art. 66 della L. n. 247/2012 (entrata in vigore il 02.02.2013) ha stabilito che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
Ne consegue che la fattispecie de qua è disciplinata dal co. 1 dell'art. 19 della L. n.
576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla Ed infatti, la Suprema Corte CP_1 di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della
L. n. 247/12, stabilendo che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013; Cass. n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale, non potendo la novella legislativa del 2012 incidere su prescrizioni già perfezionatesi (cfr. Cass. n. 18953/2014).
Alla luce di tali premesse, l'opposizione deve essere rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale) e del valore della causa (scaglione 1.101,00 – 5.200 €), detratta la fase istruttoria non svoltasi, con distrazione, per quanto di sua spettanza, in favore dell'avvocato dell' Controparte_5
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna, in € 886,00 per compensi, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione, per quanto di sua spettanza, in favore dell'avvocato Carla Siciliani.
Si comunichi.
Paola, 21.06.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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