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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 536/2023
promossa da:
, con sede in ST IO (TR), piazza del Municipio n. 1, Parte_1
(p.i. ), in persona del Sindaco pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. P.IVA_1
Guglielmo Santarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Corso
Cavour n. 137, giusta determinazione n. 3 del 18.7.2023 del Segretario Comunale e procura alle liti in calce all'atto di appello appellante contro
(già e (P.I. CP_1 Controparte_2 Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., in forza di procura con autentica in data 21.4.2023 a P.IVA_2
Ministero del notaio dott. rep. n. 28460, racc. n. Persona_1
12421), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Monica
pagina 1 di 12 Fazio e dall'Avv. Ivano Fazio, in forza di procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via S. Barnaba n. 30, appellata
Oggetto: azione di condanna al pagamento di crediti nei confronti della P.a. ceduti derivanti da contratti di somministrazione di energia elettrica
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in esecuzione dell'ordinanza in data 24.4.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Terni n. 172/2023, pubblicata il 13.3.2023, con cui veniva condannato al pagamento della somma di € 13.787,02 a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica a seguito della domanda proposta dalla cessionaria dei crediti Controparte_1
Con il primo motivo di appello l'ha censurata per “illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita nullità della citazione per indeterminatezza e/o difetto degli elementi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 2
c.p.c.” deducendo che: la banca aveva invocato atti di cessione dei crediti ma nulla aveva dedotto o dimostrato sui titoli alla base degli stessi (rapporto fornitore energetico/Ente), dando per scontato l'inadempimento del rispetto al rapporto Pt_1 originario, nonché l'esatta entità del credito, ovvero si era limitata a richiedere genericamente la condanna dell'ente senza esplicitare i presupposti, gli elementi distintivi ed il fondamento della domanda, mentre il Tribunale aveva riconosciuto che l'indeterminatezza iniziale della domanda, non precisata con l'atto introduttivo, né con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (ma solo con la memoria ex art. 183, 6° comma,
n. 2 c.p.c.), era stata sanata con la memoria istruttoria attraverso la produzione documentale.
Col secondo motivo ha censurato la pronuncia per “illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione al rapporto dedotto in giudizio - errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione degli artt. 70 r.d. 2440/1923, 9 all. e l. 2248/1868 e 115 c.p.c.” sostenendo che: sembrerebbe che l'attrice fosse stata ritenuta creditrice del Parte_1
in forza delle fatture cedute da IFI s.p.a. (sottocedente ON) e da EN s.p.a. e
[...]
pagina 2 di 12 sull'erroneo presupposto che il convenuto, ricevute le fatture (che nel giudizio Pt_1 di cognizione non sarebbero prova del credito) e l'intimazione di pagamento, prodotta sub 6, non avrebbe contestato né l'ammontare dei crediti, né a monte l'erogazione delle forniture, mentre, al contrario, non vi sarebbe prova della ricezione e alcune fatture non sarebbero state neppure prodotte come specificamente contestato sia ante causam sia con l'atto di costituzione ove era stata dedotta sia l'errata contabilizzazione delle somme richieste, sia l'assenza di prova di ulteriori prestazioni rese dal fornitore di servizi energetici nonché la prescrizione;
nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia un soggetto pubblico si applicherebbe una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella codicistica venendo in rilievo il R.d. 2440/1923, nel quale per le somme dovute dalle P.a. per somministrazioni, forniture e appalti si richiamano le previsioni contenute nell'art. 9 della l. 2248/1865, all. E., in base al quale la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico con erogazione ancora in corso di esecuzione (come nella fattispecie) sarebbe subordinata alla preventiva adesione della P.a. con consenso espresso;
secondo l'art. 70 R.d. 2440/1923 le cessioni devono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere e non possono cedersi, con un solo atto, crediti verso P.a. diverse, mentre 3 nella specie sarebbero stati ceduti i crediti di più Comuni;
in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore sarebbe assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, graverebbe sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere probatorio in relazione al funzionamento del contatore ed alla corretta fatturazione.
Col terzo motivo ha criticato la sentenza per “illogicità e contraddittorietà – sulla prova orale e sulla documentazione proveniente da EN risalente al 2018 – omessa e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.” deducendo che: la prova orale con il Sindaco di avrebbe evidenziato che la Società ON, nel corso Parte_1 dell'anno 2018, aveva effettuato un solo rimborso di circa € 12.000,00, circostanza confermata documentalmente perché dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., a fronte delle produzioni che, secondo il primo Giudice, avrebbero dato determinatezza all'azione avversaria, presso gli Uffici dell'Ente sarebbe stata rinvenuta documentazione proveniente da ON, risalente al 2018 (successiva alla cessione del pagina 3 di 12 credito), con cui si comunicava che a seguito di aggiornamenti contabili sarebbe emerso un credito del e procedeva alla refusione di € 12.561,57; tale documento, Pt_1 necessario ai fini della decisione, depositato con la memoria di replica alla conclusionale, dimostrerebbe che il credito azionato ex adverso non era pacifico neppure per la parte che lo ha ceduto.
Col quarto motivo, rubricato “illogicità e contraddittorietà della sentenza - sulla infondatezza, indeterminatezza ed assenza di ogni supporto probatorio delle domande - omessa
e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”, ha sostenuto che: in ossequio all'onere della prova i crediti ceduti, poiché contestati, dovevano essere rigorosamente provati dalla parte attrice mentre non vi sarebbe prova né delle condizioni contrattuali dei rapporti tra fornitore di energia e convenuto né dell'effettività e correttezza della pretesa creditoria sotto il profilo delle voci richieste né della correttezza del quantum in quanto erano state richieste prestazioni già onorate, imputate in sentenza ad altra annualità, altre non rese o non correttamente fatturate o prescritte o rese a terzi soggetti.
Col quinto motivo, rubricato “la prova del pagamento delle fatture ON per € 3.008,00 e 4 della fattura EN: illogicità e contraddittorietà della sentenza - infondatezza, indeterminatezza ed assenza di ogni supporto probatorio delle domande - omessa e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”, ha censurato la sentenza per non aver preso in considerazione le prove scritte del pagamento di numerose fatture ON s.p.a.
e dell'unica fattura EN s.p.a. deducendo che: i numeri delle bollette e gli importi richiesti dalla parte attrice corrispondono con quelli pagati dal sicché a fronte Pt_1 della richiesta di pagamento (in conto ON) di € 7.188,78 e dimostrato il versamento di € 3.008,00, vi sarebbe un saldo per capitale in favore della parte attrice di € 4.180,78
(7.188,78 - 3.008,00 = 4.180,78); ancora più clamoroso sarebbero l'errore con riferimento al presunto credito relativo alla posizione EN perché agendo in giudizio ha chiesto il pagamento di una unica fattura EN, ovvero, la G 166005831 per € 1.202,71 a titolo di capitale, richiamando l'allegato 3 mentre in altro documento (v. all. n. 6 all'atto di citazione), sarebbe elencata la medesima fattura EN per altro importo mentre vi sarebbe la prova che il l'ha pagata integralmente nella maggior somma di € 1.579,83. Pt_1
pagina 4 di 12 Col sesto motivo ha censurato la sentenza per “illogicità e contraddittorietà della sentenza –omessa e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. sulle ulteriori somme richieste ex adverso” sostenendo che sarebbe erronea per quanto attiene alle ulteriori somme riconosciute per gli interessi anatocistici, il mancato pagamento della NDI per interessi di mora e il risarcimento del danno deducendo che gli interessi di mora e il risarcimento richiesto ex art. 6, comma 2, del d.lgs 231/02, non sarebbero dovuti né per le somme pagate né per i crediti non tempestivamente comunicati per i quali non c'è un inadempimento nel ritardo in capo al debitore.
In via subordinata ha chiesto di dare atto del pagamento parziale di alcune fatture della ON.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ha dedotto che: nella fattispecie non sarebbe necessario il “consenso espresso” o l'accettazione da parte del per la cessione dei crediti in quanto il divieto di Pt_1 cessione senza l'adesione della P.a., di cui all'art. 70 del R.d. 18.11.1923, n. 2240, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, è una disposizione eccezionale, da applicare in modo restrittivo, limitandola ai casi in cui sia necessario 5 garantire alla P.a. la regolare esecuzione della prestazione contrattuale;
il contratto di cessione di credito ha natura consensuale con la conseguenza che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in assenza della notificazione ex art. 1264 c.c. e la notifica al ceduto servirebbe solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario;
l'art. 69, comma 3, del R.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione all'amministrazione della cessione del credito, riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed è insuscettibile di applicazione analogica perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti;
la norma si applicherebbe solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione per evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venir pagina 5 di 12 meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
il divieto resta valido finché la fornitura non sia eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussisterebbe alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c.,
l'“inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti;
qualora oggetto del contratto di cessione siano crediti derivanti da fatture per prestazioni di energia elettrica o gas, il divieto di cessione sussiste solo fino a quando la prestazione non sia stata eseguita;
l'art. 106, co. 13, del d.lgs. 50/2016, consente di impedire l'efficacia (non l'invalidità) della cessione attraverso una manifestazione espressa di dissenso;
le fatture commerciali costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti ove accettate, anche tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto con l'annotazione delle stesse nei propri registri;
il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione sicché di fronte alla pretesa creditoria sarebbe l'utente a dover dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ex art. 1218 c.c. 6 allegando, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento, dimostrando quali consumi di energia effettuati nel periodo e che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi;
l'importo restituito da
“ON” confermerebbe la sussistenza del credito ceduto e la correttezza delle modalità di calcolo;
non sarebbe possibile neanche la compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto, perché esso non è opponibile al cessionario.
La causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza in data 24.4.2024
Il primo motivo di appello è infondato perché l'attrice (appellata) ha Controparte_1 indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con sufficiente precisione la causa petendi ed il petitum ovvero l'esistenza di crediti di Controparte_3 ed EN s.p.a., costituenti il corrispettivo asseritamente non contestato per la
[...]
pagina 6 di 12 fornitura di energia elettrica al , ceduti alla e Parte_1 Controparte_1 ha chiesto il pagamento con gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, dal giorno successivo alla scadenza indicato in ciascuna fattura, nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. come previsto dall'art. 1284, comma 4 , c.c., così integrando in termini esaurienti tutti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c..
Rispetto al secondo motivo di appello si osserva che nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado il si è limitato a dedurre: “sembrerebbe che vengano Pt_1 richieste prestazioni già onorate dall'Ente, piuttosto che non rese e/o non correttamente fatturate
e/o prescritte”, il che sembra evocare solo dubbi, non meglio precisati, sull'eventuale avvenuto pagamento dei debiti e comunque sono deduzioni che per la loro approssimazione e genericità non possono assurgere all'evidenza ad una specifica contestazione dei crediti azionati da in modo da consentire, in questa Controparte_1 sede, un controllo appropriato. E non aggiunge nulla di nuovo a tali considerazioni l'ulteriore deduzione secondo cui “il ha avanzato contestazioni sia Parte_1 prima che dopo le azionate cessioni del credito, eccependo l'avvenuto pagamento e/o la errata 7 contabilizzazione delle pretese creditorie” perché si tratta solo di un richiamo ad eventuali pregresse contestazioni il cui preciso contenuto non è affatto delineato e dimostrato, tant'è che successivamente si rinvia la dimostrazione al successivo corso del giudizio, sicché non è consentito comprendere il contenuto delle contestazioni per verificarle in concreto.
Anche l'affermazione che “l'Ente già nel 2015 (salvo una bolletta di circa € 500,00), aveva regolarmente onorato tutte le bollette/fatture inviate dal fornitore di servizi energetici” non ha trovato puntuale dimostrazione mediante adeguate e tempestive produzioni documentali. Come non ha avuto riscontro l'affermazione secondo cui “anche in ipotesi di prestazioni effettivamente rese (tutte da provare), in effetti, ci si troverebbe di fronte all'inadempimento del creditore che non avrebbe emesso ed inviato, nei tempi debiti, le fatture”.
E' vero, altresì, che per costante giurisprudenza “il divieto di cessione dei crediti verso la
P.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il
pagina 7 di 12 consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (cfr. Cass. ord. n. 24758 del 15.9.2021 (Rv. 662431 -
01); Cass. n. 18339 del 27.8.2014 (Rv. 632615 - 01); Cass.
8.5.2008 n. 11475). E tale disciplina della cessione dei crediti verso la P.a. deve intendersi nel suo complesso, e, quindi, vale anche per i Comuni (cfr. Cass. n. 981 del 28.1.2002 (Rv. 551880 - 01); Cass.
n. 2209 del 1.2.2007 (Rv. 595047 - 01).
Può ritenersi poi pacifico (cfr. Cass. n. 981 del 2002, Cass. n.18601 del 2005) che la norma che subordina alla necessità dell'accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito abbia carattere eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva, perché ha la finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.a. durante lo sviluppo delle forniture;
quindi il consenso del debitore ceduto è stato ritenuto necessario affinché la P.a., committente ed interessata a che il somministrante o 8
l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito.
Nella fattispecie in oggetto la norma non può applicarsi perché la somministrazione di energia elettrica da cui sorgono i crediti azionati da è risalente a Controparte_1 diversi anni fa e non è stato neanche dedotto che i contratti con le società cedenti
(ON ed EN) sono ancora in corso di esecuzione, ragion per cui vengono meno i motivi appena illustrati, alla base del divieto di cessione senza il consenso della P.a..
E' vero che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, consente di impedire l'efficacia della cessione attraverso una manifestazione espressa di dissenso ma non risulta che nel nostro caso il dissenso sia sato manifestato dal . Parte_1
Non coglie nel segno neanche l'argomento del non corretto funzionamento del contatore dell'energia erogata perché non è stato dedotto tempestivamente dal condizione affinché si possa invertire l'onere della prova e ritenere sussistente Pt_1
pagina 8 di 12 il relativo incombente in capo al somministrante (e, quindi, alla cessionaria del credito) di provarne il corretto funzionamento.
Rispetto al terzo motivo di appello si rileva anzitutto che il contenuto dell'interrogatorio formale del Sindaco non può essere fonte di prova a favore del perché l'istituto ha finalità esclusivamente confessoria. La documentazione che Pt_1 attesta il rimborso di ON nell'anno 2018 e, quindi, l'esistenza di un credito del anziché di una situazione debitoria è stata prodotta in data successiva al Pt_1 maturarsi delle preclusioni processuali, ovvero con la memoria di replica alla conclusionale, nonostante fosse nel possesso del in data antecedente Pt_1
l'introduzione del giudizio per sua stessa ammissione, non essendo motivo sufficiente per la rimessione in termini ciò, che sia stata rinvenuta all'interno degli Uffici comunali successivamente al maturarsi delle preclusioni di rito. Sicché, trattandosi di prova precostituita non sopravvenuta non può essere utilizzata per la decisione.
Tra l'altro, l'esistenza di un credito del nei confronti di ON s.p.a. nel Pt_1
2018 in conseguenza di una probabile errata contabilizzazione della società fornitrice dell'energia non dimostra di per sé che il credito ceduto non era sussistente al momento 9 della cessione ovvero che non fosse già scomputato del controcredito dell'ente territoriale, o, infine, che si trattasse di crediti riferentesi allo stesso periodo di fornitura.
Non è stata articolata tempestivamente neanche la tesi secondo cui non potrebbero cedersi, con un solo atto, crediti verso P.a. diverse, come nella specie in cui sarebbero stati ceduti i crediti di più Comuni, dal che la preclusione del suo esame nel merito.
Anche il quarto motivo è infondato non tanto perché è sufficiente l'annotazione delle fatture commerciali nei registri dell'ente, che comunque costituisce un indizio decisamente incisivo, quanto perché i crediti ceduti non sono stati affatto specificamente e tempestivamente contestati dal come si è detto in precedenza Pt_1
(v. primo motivo di appello) durante l'analisi dettagliata del contenuto della sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e, quindi, non è maturato in capo alla alcun ulteriore specifico onere probatorio rispetto alla pacifica Controparte_1 deduzione della cessione dei crediti e dell'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le cedenti ON s.p.a. ed EN s.p.a. da un lato e l'ente territoriale appellato dall'altro (debitore ceduto), come, del resto dimostrato dalla documentazione pagina 9 di 12 prodotta dallo stesso attestante il rimborso effettuato da ON s.p.a, che, Pt_1 all'evidenza, non avrebbe avuto ragione di essere in difetto della pregressa esistenza ed esecuzione di un contratto inter partes.
In ordine al quinto motivo si osserva che dal documento n. 3 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si evince che tra i crediti ceduti era incluso quello di EN s.p.a. del 2016, fattura numero G166005831, emessa il 20.5.2016 con scadenza il 9.7.2016, per l'importo originario di € 1.353,14 e residuo di € 1.202,71.
Risulta altresì dall'allegato n. 9 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del non contestato dalla controparte, che con mandato di pagamento n. 803 del Pt_1
5.10.2016, eseguito in data 10.10.2016 come si evince dal timbro apposto dalla Cassa di
Risparmio di Orvieto s.p.a., il predetto credito è stato soddisfatto con il pagamento ad
EN s.p.a. della somma di € 1.353,14 (€ 1.579,83 comprensiva della ritenuta di € 226.69).
Se ne trae l'infondatezza per tale credito della doglianza dell'appellata secondo cui la distinta di pagamento sarebbe stata prodotta soltanto tardivamente in sede di appello essendo vero, viceversa, che già in primo grado dal documento descritto si evinceva il pagamento. 10
Per quanto concerne l'importo complessivo di € 7.188,78, relativo alle fatture ON
s.p.a., risultano dai mandati di pagamento prodotti come allegato n. 9 della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., versamenti eseguiti in data 22.10.2013, 28.4.2014 e 2.9.2014, come si evince dai timbri apposti dalla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., per complessivi € 3.008,00, corrispondenti ad alcune delle fatture cedute alla BFFF Bank
s.p.a., a favore dei soggetti che verosimilmente erano all'epoca incaricati di incassare il credito, circostanza che non sembra possa essere destinataria di alcuna ragionevole contestazione non potendosi ipotizzare un pagamento di somme da parte di un ente pubblico ad una qualsiasi soggetto senza titolo. Rimarrebbe dunque un saldo per capitale in favore della stessa di € 4.180,78 (7.188,78 - 3.008,00).
Tale motivo di appello è, dunque, fondato, sicché, in riforma parziale della sentenza di primo grado, il va condannato al pagamento quale sorte capitale di tale Pt_1 minor somma.
Venendo al sesto motivo di appello deve affrontarsi la questione dell'applicabilità all'ente territoriale debitore della normativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 relativa agli pagina 10 di 12 interessi per ritardato pagamento nell'ambito delle transazioni commerciali, come modificata dal d.lgs. 192/2012.
II d.lgs. n. 231 del 2002, recependo la direttiva comunitaria 2000/35/CE, al primo comma, lettera a), dell'articolo 2, Definizioni, stabilisce che, ai fini del decreto medesimo, per "transazioni commerciali" si intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" e per Pubblica amministrazione si intendono, a mente della lett. b), anche gli enti territoriali, che, quindi, non possono fruire di posizioni di privilegio. L'articolo 3, rubricato
“Responsabilità del debitore”, attribuisce al creditore il diritto alla corresponsione degli
"interessi moratori" come regolato dai successivi articoli 4 e 5 se il debitore non dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è derivato dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Pertanto, non può esservi alcun dubbio che trattandosi di un credito derivante da una prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica siano dovuti dal debitore gli interessi moratori, dal giorno Pt_1 successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ex art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 11
(cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13763; Cass. 26.11.2002 n. 16683), e al tasso speciale previsto dal successivo art. 5 dello stesso d.lgs., non avendo né dedotto né provato l'impossibilità incolpevole di adempiere la prestazione.
E' dovuto in parte anche il risarcimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2002, che, in mancanza di prova del maggior danno, va liquidato in € 40,00 per ciascuna fattura il cui credito è stato riconosciuto. Infatti, l'importo forfetario minimo di € 40,00 per costi di recupero sostenuti a causa del ritardo del pagamento del debitore è dovuto, per contrastare il ritardo dei pagamenti, per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza attestata in una fattura anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale (cfr. CGUE 20 ottobre
2022 in causa C – 473/20). Ne consegue che essendo stato riscontrato in appello l'avvenuto pagamento di 13 fatture tra quelle azionate, l'importo indicato dalla creditrice e riconosciuto in primo grado va ridotto ad € 1.520,00.
Non possono, infine, essere riconosciuti gli interessi sulle NDI perché non è stata fornita la prova che si riferiscano ai crediti azionati rientranti nelle cessioni prodotte.
pagina 11 di 12 L'appello va, dunque, accolto entro tali limiti.
Avuto riguardo all'entità dell'originaria richiesta e al principio di soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate in ragione di 1/3 e il
, risultato debitore della minor somma azionata, va Parte_1 condannato a rifondere alla i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo Controparte_1 ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, avuto riguardo al modesto valore della controversia, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, alla non particolare complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, compreso per l'appello il sub-procedimento di sospensiva ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
172/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata il 13.3.2023, e per l'effetto, in riforma 12 parziale della stessa, condanna il al pagamento in favore Parte_1 della la somma di € 4.180,78, oltre gli interessi legali, ex art. 4 e 5 del Controparte_1
d.lgs. n. 231 del 2002, fino alla soddisfazione del credito ed € 1.520,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, 2° comma, del d.lgs. n. 231 del 2002; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna il a rifondere alla i restanti 2/3 che Parte_1 CP_1 liquida per il primo grado in € 178,00 per esborsi ed € 3.600,00 per compensi professionali e per il giudizio di appello in € 13,00 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 15.4.2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 536/2023
promossa da:
, con sede in ST IO (TR), piazza del Municipio n. 1, Parte_1
(p.i. ), in persona del Sindaco pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. P.IVA_1
Guglielmo Santarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orvieto, Corso
Cavour n. 137, giusta determinazione n. 3 del 18.7.2023 del Segretario Comunale e procura alle liti in calce all'atto di appello appellante contro
(già e (P.I. CP_1 Controparte_2 Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., in forza di procura con autentica in data 21.4.2023 a P.IVA_2
Ministero del notaio dott. rep. n. 28460, racc. n. Persona_1
12421), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Monica
pagina 1 di 12 Fazio e dall'Avv. Ivano Fazio, in forza di procura allegata al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via S. Barnaba n. 30, appellata
Oggetto: azione di condanna al pagamento di crediti nei confronti della P.a. ceduti derivanti da contratti di somministrazione di energia elettrica
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate in esecuzione dell'ordinanza in data 24.4.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Terni n. 172/2023, pubblicata il 13.3.2023, con cui veniva condannato al pagamento della somma di € 13.787,02 a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica a seguito della domanda proposta dalla cessionaria dei crediti Controparte_1
Con il primo motivo di appello l'ha censurata per “illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccepita nullità della citazione per indeterminatezza e/o difetto degli elementi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 163 e 164 2
c.p.c.” deducendo che: la banca aveva invocato atti di cessione dei crediti ma nulla aveva dedotto o dimostrato sui titoli alla base degli stessi (rapporto fornitore energetico/Ente), dando per scontato l'inadempimento del rispetto al rapporto Pt_1 originario, nonché l'esatta entità del credito, ovvero si era limitata a richiedere genericamente la condanna dell'ente senza esplicitare i presupposti, gli elementi distintivi ed il fondamento della domanda, mentre il Tribunale aveva riconosciuto che l'indeterminatezza iniziale della domanda, non precisata con l'atto introduttivo, né con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. (ma solo con la memoria ex art. 183, 6° comma,
n. 2 c.p.c.), era stata sanata con la memoria istruttoria attraverso la produzione documentale.
Col secondo motivo ha censurato la pronuncia per “illogicità e contraddittorietà della sentenza in relazione al rapporto dedotto in giudizio - errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione degli artt. 70 r.d. 2440/1923, 9 all. e l. 2248/1868 e 115 c.p.c.” sostenendo che: sembrerebbe che l'attrice fosse stata ritenuta creditrice del Parte_1
in forza delle fatture cedute da IFI s.p.a. (sottocedente ON) e da EN s.p.a. e
[...]
pagina 2 di 12 sull'erroneo presupposto che il convenuto, ricevute le fatture (che nel giudizio Pt_1 di cognizione non sarebbero prova del credito) e l'intimazione di pagamento, prodotta sub 6, non avrebbe contestato né l'ammontare dei crediti, né a monte l'erogazione delle forniture, mentre, al contrario, non vi sarebbe prova della ricezione e alcune fatture non sarebbero state neppure prodotte come specificamente contestato sia ante causam sia con l'atto di costituzione ove era stata dedotta sia l'errata contabilizzazione delle somme richieste, sia l'assenza di prova di ulteriori prestazioni rese dal fornitore di servizi energetici nonché la prescrizione;
nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia un soggetto pubblico si applicherebbe una disciplina parzialmente diversa rispetto a quella codicistica venendo in rilievo il R.d. 2440/1923, nel quale per le somme dovute dalle P.a. per somministrazioni, forniture e appalti si richiamano le previsioni contenute nell'art. 9 della l. 2248/1865, all. E., in base al quale la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico con erogazione ancora in corso di esecuzione (come nella fattispecie) sarebbe subordinata alla preventiva adesione della P.a. con consenso espresso;
secondo l'art. 70 R.d. 2440/1923 le cessioni devono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere e non possono cedersi, con un solo atto, crediti verso P.a. diverse, mentre 3 nella specie sarebbero stati ceduti i crediti di più Comuni;
in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore sarebbe assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, graverebbe sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere probatorio in relazione al funzionamento del contatore ed alla corretta fatturazione.
Col terzo motivo ha criticato la sentenza per “illogicità e contraddittorietà – sulla prova orale e sulla documentazione proveniente da EN risalente al 2018 – omessa e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.” deducendo che: la prova orale con il Sindaco di avrebbe evidenziato che la Società ON, nel corso Parte_1 dell'anno 2018, aveva effettuato un solo rimborso di circa € 12.000,00, circostanza confermata documentalmente perché dopo la scadenza dei termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., a fronte delle produzioni che, secondo il primo Giudice, avrebbero dato determinatezza all'azione avversaria, presso gli Uffici dell'Ente sarebbe stata rinvenuta documentazione proveniente da ON, risalente al 2018 (successiva alla cessione del pagina 3 di 12 credito), con cui si comunicava che a seguito di aggiornamenti contabili sarebbe emerso un credito del e procedeva alla refusione di € 12.561,57; tale documento, Pt_1 necessario ai fini della decisione, depositato con la memoria di replica alla conclusionale, dimostrerebbe che il credito azionato ex adverso non era pacifico neppure per la parte che lo ha ceduto.
Col quarto motivo, rubricato “illogicità e contraddittorietà della sentenza - sulla infondatezza, indeterminatezza ed assenza di ogni supporto probatorio delle domande - omessa
e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”, ha sostenuto che: in ossequio all'onere della prova i crediti ceduti, poiché contestati, dovevano essere rigorosamente provati dalla parte attrice mentre non vi sarebbe prova né delle condizioni contrattuali dei rapporti tra fornitore di energia e convenuto né dell'effettività e correttezza della pretesa creditoria sotto il profilo delle voci richieste né della correttezza del quantum in quanto erano state richieste prestazioni già onorate, imputate in sentenza ad altra annualità, altre non rese o non correttamente fatturate o prescritte o rese a terzi soggetti.
Col quinto motivo, rubricato “la prova del pagamento delle fatture ON per € 3.008,00 e 4 della fattura EN: illogicità e contraddittorietà della sentenza - infondatezza, indeterminatezza ed assenza di ogni supporto probatorio delle domande - omessa e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”, ha censurato la sentenza per non aver preso in considerazione le prove scritte del pagamento di numerose fatture ON s.p.a.
e dell'unica fattura EN s.p.a. deducendo che: i numeri delle bollette e gli importi richiesti dalla parte attrice corrispondono con quelli pagati dal sicché a fronte Pt_1 della richiesta di pagamento (in conto ON) di € 7.188,78 e dimostrato il versamento di € 3.008,00, vi sarebbe un saldo per capitale in favore della parte attrice di € 4.180,78
(7.188,78 - 3.008,00 = 4.180,78); ancora più clamoroso sarebbero l'errore con riferimento al presunto credito relativo alla posizione EN perché agendo in giudizio ha chiesto il pagamento di una unica fattura EN, ovvero, la G 166005831 per € 1.202,71 a titolo di capitale, richiamando l'allegato 3 mentre in altro documento (v. all. n. 6 all'atto di citazione), sarebbe elencata la medesima fattura EN per altro importo mentre vi sarebbe la prova che il l'ha pagata integralmente nella maggior somma di € 1.579,83. Pt_1
pagina 4 di 12 Col sesto motivo ha censurato la sentenza per “illogicità e contraddittorietà della sentenza –omessa e/o errata lettura delle prove - violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. sulle ulteriori somme richieste ex adverso” sostenendo che sarebbe erronea per quanto attiene alle ulteriori somme riconosciute per gli interessi anatocistici, il mancato pagamento della NDI per interessi di mora e il risarcimento del danno deducendo che gli interessi di mora e il risarcimento richiesto ex art. 6, comma 2, del d.lgs 231/02, non sarebbero dovuti né per le somme pagate né per i crediti non tempestivamente comunicati per i quali non c'è un inadempimento nel ritardo in capo al debitore.
In via subordinata ha chiesto di dare atto del pagamento parziale di alcune fatture della ON.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ha dedotto che: nella fattispecie non sarebbe necessario il “consenso espresso” o l'accettazione da parte del per la cessione dei crediti in quanto il divieto di Pt_1 cessione senza l'adesione della P.a., di cui all'art. 70 del R.d. 18.11.1923, n. 2240, derogando al generale principio della libera cedibilità dei crediti, è una disposizione eccezionale, da applicare in modo restrittivo, limitandola ai casi in cui sia necessario 5 garantire alla P.a. la regolare esecuzione della prestazione contrattuale;
il contratto di cessione di credito ha natura consensuale con la conseguenza che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in assenza della notificazione ex art. 1264 c.c. e la notifica al ceduto servirebbe solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario;
l'art. 69, comma 3, del R.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione all'amministrazione della cessione del credito, riguarderebbe la sola amministrazione statale e non si applicherebbe alle cessioni di credito da corrispettivi vantati verso enti locali, in quanto non espressamente richiamata dall'ordinamento di tali enti, ed è insuscettibile di applicazione analogica perché di carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti;
la norma si applicherebbe solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione per evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venir pagina 5 di 12 meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
il divieto resta valido finché la fornitura non sia eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussisterebbe alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c.,
l'“inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti;
qualora oggetto del contratto di cessione siano crediti derivanti da fatture per prestazioni di energia elettrica o gas, il divieto di cessione sussiste solo fino a quando la prestazione non sia stata eseguita;
l'art. 106, co. 13, del d.lgs. 50/2016, consente di impedire l'efficacia (non l'invalidità) della cessione attraverso una manifestazione espressa di dissenso;
le fatture commerciali costituiscono piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti ove accettate, anche tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto con l'annotazione delle stesse nei propri registri;
il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione sicché di fronte alla pretesa creditoria sarebbe l'utente a dover dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ex art. 1218 c.c. 6 allegando, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento, dimostrando quali consumi di energia effettuati nel periodo e che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi;
l'importo restituito da
“ON” confermerebbe la sussistenza del credito ceduto e la correttezza delle modalità di calcolo;
non sarebbe possibile neanche la compensazione del credito asseritamente vantato in epoca successiva alla notifica della cessione del credito al debitore ceduto, perché esso non è opponibile al cessionario.
La causa veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti precisate nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza in data 24.4.2024
Il primo motivo di appello è infondato perché l'attrice (appellata) ha Controparte_1 indicato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con sufficiente precisione la causa petendi ed il petitum ovvero l'esistenza di crediti di Controparte_3 ed EN s.p.a., costituenti il corrispettivo asseritamente non contestato per la
[...]
pagina 6 di 12 fornitura di energia elettrica al , ceduti alla e Parte_1 Controparte_1 ha chiesto il pagamento con gli interessi moratori ex artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, dal giorno successivo alla scadenza indicato in ciascuna fattura, nonché gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. come previsto dall'art. 1284, comma 4 , c.c., così integrando in termini esaurienti tutti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c..
Rispetto al secondo motivo di appello si osserva che nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado il si è limitato a dedurre: “sembrerebbe che vengano Pt_1 richieste prestazioni già onorate dall'Ente, piuttosto che non rese e/o non correttamente fatturate
e/o prescritte”, il che sembra evocare solo dubbi, non meglio precisati, sull'eventuale avvenuto pagamento dei debiti e comunque sono deduzioni che per la loro approssimazione e genericità non possono assurgere all'evidenza ad una specifica contestazione dei crediti azionati da in modo da consentire, in questa Controparte_1 sede, un controllo appropriato. E non aggiunge nulla di nuovo a tali considerazioni l'ulteriore deduzione secondo cui “il ha avanzato contestazioni sia Parte_1 prima che dopo le azionate cessioni del credito, eccependo l'avvenuto pagamento e/o la errata 7 contabilizzazione delle pretese creditorie” perché si tratta solo di un richiamo ad eventuali pregresse contestazioni il cui preciso contenuto non è affatto delineato e dimostrato, tant'è che successivamente si rinvia la dimostrazione al successivo corso del giudizio, sicché non è consentito comprendere il contenuto delle contestazioni per verificarle in concreto.
Anche l'affermazione che “l'Ente già nel 2015 (salvo una bolletta di circa € 500,00), aveva regolarmente onorato tutte le bollette/fatture inviate dal fornitore di servizi energetici” non ha trovato puntuale dimostrazione mediante adeguate e tempestive produzioni documentali. Come non ha avuto riscontro l'affermazione secondo cui “anche in ipotesi di prestazioni effettivamente rese (tutte da provare), in effetti, ci si troverebbe di fronte all'inadempimento del creditore che non avrebbe emesso ed inviato, nei tempi debiti, le fatture”.
E' vero, altresì, che per costante giurisprudenza “il divieto di cessione dei crediti verso la
P.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il
pagina 7 di 12 consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto” (cfr. Cass. ord. n. 24758 del 15.9.2021 (Rv. 662431 -
01); Cass. n. 18339 del 27.8.2014 (Rv. 632615 - 01); Cass.
8.5.2008 n. 11475). E tale disciplina della cessione dei crediti verso la P.a. deve intendersi nel suo complesso, e, quindi, vale anche per i Comuni (cfr. Cass. n. 981 del 28.1.2002 (Rv. 551880 - 01); Cass.
n. 2209 del 1.2.2007 (Rv. 595047 - 01).
Può ritenersi poi pacifico (cfr. Cass. n. 981 del 2002, Cass. n.18601 del 2005) che la norma che subordina alla necessità dell'accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito abbia carattere eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva, perché ha la finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.a. durante lo sviluppo delle forniture;
quindi il consenso del debitore ceduto è stato ritenuto necessario affinché la P.a., committente ed interessata a che il somministrante o 8
l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito.
Nella fattispecie in oggetto la norma non può applicarsi perché la somministrazione di energia elettrica da cui sorgono i crediti azionati da è risalente a Controparte_1 diversi anni fa e non è stato neanche dedotto che i contratti con le società cedenti
(ON ed EN) sono ancora in corso di esecuzione, ragion per cui vengono meno i motivi appena illustrati, alla base del divieto di cessione senza il consenso della P.a..
E' vero che l'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, consente di impedire l'efficacia della cessione attraverso una manifestazione espressa di dissenso ma non risulta che nel nostro caso il dissenso sia sato manifestato dal . Parte_1
Non coglie nel segno neanche l'argomento del non corretto funzionamento del contatore dell'energia erogata perché non è stato dedotto tempestivamente dal condizione affinché si possa invertire l'onere della prova e ritenere sussistente Pt_1
pagina 8 di 12 il relativo incombente in capo al somministrante (e, quindi, alla cessionaria del credito) di provarne il corretto funzionamento.
Rispetto al terzo motivo di appello si rileva anzitutto che il contenuto dell'interrogatorio formale del Sindaco non può essere fonte di prova a favore del perché l'istituto ha finalità esclusivamente confessoria. La documentazione che Pt_1 attesta il rimborso di ON nell'anno 2018 e, quindi, l'esistenza di un credito del anziché di una situazione debitoria è stata prodotta in data successiva al Pt_1 maturarsi delle preclusioni processuali, ovvero con la memoria di replica alla conclusionale, nonostante fosse nel possesso del in data antecedente Pt_1
l'introduzione del giudizio per sua stessa ammissione, non essendo motivo sufficiente per la rimessione in termini ciò, che sia stata rinvenuta all'interno degli Uffici comunali successivamente al maturarsi delle preclusioni di rito. Sicché, trattandosi di prova precostituita non sopravvenuta non può essere utilizzata per la decisione.
Tra l'altro, l'esistenza di un credito del nei confronti di ON s.p.a. nel Pt_1
2018 in conseguenza di una probabile errata contabilizzazione della società fornitrice dell'energia non dimostra di per sé che il credito ceduto non era sussistente al momento 9 della cessione ovvero che non fosse già scomputato del controcredito dell'ente territoriale, o, infine, che si trattasse di crediti riferentesi allo stesso periodo di fornitura.
Non è stata articolata tempestivamente neanche la tesi secondo cui non potrebbero cedersi, con un solo atto, crediti verso P.a. diverse, come nella specie in cui sarebbero stati ceduti i crediti di più Comuni, dal che la preclusione del suo esame nel merito.
Anche il quarto motivo è infondato non tanto perché è sufficiente l'annotazione delle fatture commerciali nei registri dell'ente, che comunque costituisce un indizio decisamente incisivo, quanto perché i crediti ceduti non sono stati affatto specificamente e tempestivamente contestati dal come si è detto in precedenza Pt_1
(v. primo motivo di appello) durante l'analisi dettagliata del contenuto della sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e, quindi, non è maturato in capo alla alcun ulteriore specifico onere probatorio rispetto alla pacifica Controparte_1 deduzione della cessione dei crediti e dell'esistenza del rapporto di somministrazione di energia elettrica tra le cedenti ON s.p.a. ed EN s.p.a. da un lato e l'ente territoriale appellato dall'altro (debitore ceduto), come, del resto dimostrato dalla documentazione pagina 9 di 12 prodotta dallo stesso attestante il rimborso effettuato da ON s.p.a, che, Pt_1 all'evidenza, non avrebbe avuto ragione di essere in difetto della pregressa esistenza ed esecuzione di un contratto inter partes.
In ordine al quinto motivo si osserva che dal documento n. 3 allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado si evince che tra i crediti ceduti era incluso quello di EN s.p.a. del 2016, fattura numero G166005831, emessa il 20.5.2016 con scadenza il 9.7.2016, per l'importo originario di € 1.353,14 e residuo di € 1.202,71.
Risulta altresì dall'allegato n. 9 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del non contestato dalla controparte, che con mandato di pagamento n. 803 del Pt_1
5.10.2016, eseguito in data 10.10.2016 come si evince dal timbro apposto dalla Cassa di
Risparmio di Orvieto s.p.a., il predetto credito è stato soddisfatto con il pagamento ad
EN s.p.a. della somma di € 1.353,14 (€ 1.579,83 comprensiva della ritenuta di € 226.69).
Se ne trae l'infondatezza per tale credito della doglianza dell'appellata secondo cui la distinta di pagamento sarebbe stata prodotta soltanto tardivamente in sede di appello essendo vero, viceversa, che già in primo grado dal documento descritto si evinceva il pagamento. 10
Per quanto concerne l'importo complessivo di € 7.188,78, relativo alle fatture ON
s.p.a., risultano dai mandati di pagamento prodotti come allegato n. 9 della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., versamenti eseguiti in data 22.10.2013, 28.4.2014 e 2.9.2014, come si evince dai timbri apposti dalla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a., per complessivi € 3.008,00, corrispondenti ad alcune delle fatture cedute alla BFFF Bank
s.p.a., a favore dei soggetti che verosimilmente erano all'epoca incaricati di incassare il credito, circostanza che non sembra possa essere destinataria di alcuna ragionevole contestazione non potendosi ipotizzare un pagamento di somme da parte di un ente pubblico ad una qualsiasi soggetto senza titolo. Rimarrebbe dunque un saldo per capitale in favore della stessa di € 4.180,78 (7.188,78 - 3.008,00).
Tale motivo di appello è, dunque, fondato, sicché, in riforma parziale della sentenza di primo grado, il va condannato al pagamento quale sorte capitale di tale Pt_1 minor somma.
Venendo al sesto motivo di appello deve affrontarsi la questione dell'applicabilità all'ente territoriale debitore della normativa di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 relativa agli pagina 10 di 12 interessi per ritardato pagamento nell'ambito delle transazioni commerciali, come modificata dal d.lgs. 192/2012.
II d.lgs. n. 231 del 2002, recependo la direttiva comunitaria 2000/35/CE, al primo comma, lettera a), dell'articolo 2, Definizioni, stabilisce che, ai fini del decreto medesimo, per "transazioni commerciali" si intendono "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" e per Pubblica amministrazione si intendono, a mente della lett. b), anche gli enti territoriali, che, quindi, non possono fruire di posizioni di privilegio. L'articolo 3, rubricato
“Responsabilità del debitore”, attribuisce al creditore il diritto alla corresponsione degli
"interessi moratori" come regolato dai successivi articoli 4 e 5 se il debitore non dimostra che il ritardo nel pagamento del prezzo è derivato dall'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Pertanto, non può esservi alcun dubbio che trattandosi di un credito derivante da una prestazione del servizio di fornitura di energia elettrica siano dovuti dal debitore gli interessi moratori, dal giorno Pt_1 successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ex art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 11
(cfr. Cass. 20.5.2021 n. 13763; Cass. 26.11.2002 n. 16683), e al tasso speciale previsto dal successivo art. 5 dello stesso d.lgs., non avendo né dedotto né provato l'impossibilità incolpevole di adempiere la prestazione.
E' dovuto in parte anche il risarcimento ex art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2002, che, in mancanza di prova del maggior danno, va liquidato in € 40,00 per ciascuna fattura il cui credito è stato riconosciuto. Infatti, l'importo forfetario minimo di € 40,00 per costi di recupero sostenuti a causa del ritardo del pagamento del debitore è dovuto, per contrastare il ritardo dei pagamenti, per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza attestata in una fattura anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale (cfr. CGUE 20 ottobre
2022 in causa C – 473/20). Ne consegue che essendo stato riscontrato in appello l'avvenuto pagamento di 13 fatture tra quelle azionate, l'importo indicato dalla creditrice e riconosciuto in primo grado va ridotto ad € 1.520,00.
Non possono, infine, essere riconosciuti gli interessi sulle NDI perché non è stata fornita la prova che si riferiscano ai crediti azionati rientranti nelle cessioni prodotte.
pagina 11 di 12 L'appello va, dunque, accolto entro tali limiti.
Avuto riguardo all'entità dell'originaria richiesta e al principio di soccombenza le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate in ragione di 1/3 e il
, risultato debitore della minor somma azionata, va Parte_1 condannato a rifondere alla i restanti 2/3, liquidati come in dispositivo Controparte_1 ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, avuto riguardo al modesto valore della controversia, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, alla non particolare complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, compreso per l'appello il sub-procedimento di sospensiva ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
172/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata il 13.3.2023, e per l'effetto, in riforma 12 parziale della stessa, condanna il al pagamento in favore Parte_1 della la somma di € 4.180,78, oltre gli interessi legali, ex art. 4 e 5 del Controparte_1
d.lgs. n. 231 del 2002, fino alla soddisfazione del credito ed € 1.520,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, 2° comma, del d.lgs. n. 231 del 2002; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/3 e condanna il a rifondere alla i restanti 2/3 che Parte_1 CP_1 liquida per il primo grado in € 178,00 per esborsi ed € 3.600,00 per compensi professionali e per il giudizio di appello in € 13,00 per esborsi ed € 2.600,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Perugia, 15.4.2025
Il Presidente rel.
dott. Claudio Baglioni
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