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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1666/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURACE MAURIZIO
[...] C.F._2 con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Camaiore (LU), il 9 settembre 1970, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Camaiore (LU), Anno 1970, Parte II, Serie A, n°98 e che, dalla loro unione, sono nati i figli, , il 7 febbraio 1971, il 24 agosto 1978 e il 1° Per_1 Per_2 Per_3 settembre 1986.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi,
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Camaiore (LU), in data 9 settembre 1970, con trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Camaiore (LU), Anno 1970, Parte II, Serie A, n°98, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor è pensionato e percepisce un emolumento di euro 1750 circa Parte_1 mensili. La signora è pensionata e percepisce un emolumento Parte_2 mensile di euro 650,00 circa. Vista la sperequazione reddituale, il signor Parte_1
verserà alla signora a titolo di contributo al
[...] Parte_2 mantenimento, la somma mensile 550,00 in modo che entrambi possano avere un uniforme reddito complessivo pro capite di euro 1200,00;
3) Il signor rimarrà ad abitare nella casa di residenza di sua esclusiva Parte_1 proprietà posta in Cascina (PI) via A.Bartoli 55, meglio individuata al catasto urbano del
Comune di Cascina (PI) al Foglio 11 numero particella 175 sub 3 cat. A/2 classe 2 rendita catastale euro 600,38, (vds allegata visura catastale al ricorso introduttivo);
4) La signora andrà ad abitare presso la abitazione sita in Parte_2
Calambrone di Pisa in Viale del Tirreno nr.6 , individuata al catasto urbano del Comune di
Cascina (PI), al Foglio 113 particella 336 sub 97 cat. A/2 classe 2 e annesso garage fg 113 particella 336 sub 6 cat.C/6 rendita euro 106,24, di cui risulta comproprietaria per ¼ unitamente alla figlia che detiene la restante proprietà per ¾ (vedasi CP_1 all.visura catastale al ricorso introduttivo); 5) i ricorrenti con il presente atto intendono regolare anche i loro rapporti patrimoniali immobiliari tanto da non avere più nulla da pretendere l'uno verso l'altro con il perfezionamento dell'accordo come di seguito specificato e concordemente pattuiscono che:
a) per l'unità immobiliare posta alla via Archimede Bartoli nr.55 piano terra individuato al
Foglio 11 numero particella 175 sub 8 cat. C/2 classe 4 rendita catastale euro 247,90 (vedasi all.visura catastale) attualmente in comproprietà tra i coniugi per ½ ciascuno in regime di comunione dei beni, la signora cede la sua quota di proprietà di ½ al signor Parte_2
che ne diverrà così unico proprietario;
Parte_1
b) per l'unità immobiliare posto alla via Tosco Romagnola civico 1106 in Cascina (PI), individuato al fg.25 particella 32 sub 21 cat.C/1 rendita euro 966,81 (vedasi all.visura catastale al ricorso introduttivo), attualmente di proprietà della signora per ½ con Parte_2 altri (in regime di comunione dei beni con ), la signora cede Parte_1 Parte_2 al signor la sua quota di proprietà di ½ che così ne diverrà così unico Pt_1 Parte_1 proprietario.
Per tali atti i coniugi chiedono in loro favore le agevolazioni fiscali previste in tema di separazione e dalla legge sul divorzio (L. 1/12/70 n. 898 e L. n. 70/87). Al ricorso viene attribuito pertanto, su richiesta congiunta, valore di preliminare di vendita con la trascrizione formale e rogito notarile da effettuarsi nel termine di 4 mesi dalla data di omologa del ricorso e con spese a carico di;
Parte_1
6) I coniugi sono titolari di autonomi e distinti conti correnti presso la Banca Popolare di Lajatico
e TE OL (per il signor e OS LI (per la signora ) Pt_1 Parte_2 come da estratti conti degli ultimo 3 anni depositati (in allegato al ricorso introduttivo) e le cui somme rimarranno di proprietà dei rispettivi intestatari. I coniugi, comunque, si impegnano reciprocamente a sottoscrivere ogni documentazione eventualmente richiesta a tale fine dagli istituti di credito qualora risultino pendenze dopo il deposito del ricorso
(depositato in data 16 maggio 2025);
7) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione salvo quanto sopra pattuito.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 1666/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SURACE MAURIZIO
[...] C.F._2 con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Camaiore (LU), il 9 settembre 1970, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Camaiore (LU), Anno 1970, Parte II, Serie A, n°98 e che, dalla loro unione, sono nati i figli, , il 7 febbraio 1971, il 24 agosto 1978 e il 1° Per_1 Per_2 Per_3 settembre 1986.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi,
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Camaiore (LU), in data 9 settembre 1970, con trascritto nei
[...] registri dello stato civile del Comune di Camaiore (LU), Anno 1970, Parte II, Serie A, n°98, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il signor è pensionato e percepisce un emolumento di euro 1750 circa Parte_1 mensili. La signora è pensionata e percepisce un emolumento Parte_2 mensile di euro 650,00 circa. Vista la sperequazione reddituale, il signor Parte_1
verserà alla signora a titolo di contributo al
[...] Parte_2 mantenimento, la somma mensile 550,00 in modo che entrambi possano avere un uniforme reddito complessivo pro capite di euro 1200,00;
3) Il signor rimarrà ad abitare nella casa di residenza di sua esclusiva Parte_1 proprietà posta in Cascina (PI) via A.Bartoli 55, meglio individuata al catasto urbano del
Comune di Cascina (PI) al Foglio 11 numero particella 175 sub 3 cat. A/2 classe 2 rendita catastale euro 600,38, (vds allegata visura catastale al ricorso introduttivo);
4) La signora andrà ad abitare presso la abitazione sita in Parte_2
Calambrone di Pisa in Viale del Tirreno nr.6 , individuata al catasto urbano del Comune di
Cascina (PI), al Foglio 113 particella 336 sub 97 cat. A/2 classe 2 e annesso garage fg 113 particella 336 sub 6 cat.C/6 rendita euro 106,24, di cui risulta comproprietaria per ¼ unitamente alla figlia che detiene la restante proprietà per ¾ (vedasi CP_1 all.visura catastale al ricorso introduttivo); 5) i ricorrenti con il presente atto intendono regolare anche i loro rapporti patrimoniali immobiliari tanto da non avere più nulla da pretendere l'uno verso l'altro con il perfezionamento dell'accordo come di seguito specificato e concordemente pattuiscono che:
a) per l'unità immobiliare posta alla via Archimede Bartoli nr.55 piano terra individuato al
Foglio 11 numero particella 175 sub 8 cat. C/2 classe 4 rendita catastale euro 247,90 (vedasi all.visura catastale) attualmente in comproprietà tra i coniugi per ½ ciascuno in regime di comunione dei beni, la signora cede la sua quota di proprietà di ½ al signor Parte_2
che ne diverrà così unico proprietario;
Parte_1
b) per l'unità immobiliare posto alla via Tosco Romagnola civico 1106 in Cascina (PI), individuato al fg.25 particella 32 sub 21 cat.C/1 rendita euro 966,81 (vedasi all.visura catastale al ricorso introduttivo), attualmente di proprietà della signora per ½ con Parte_2 altri (in regime di comunione dei beni con ), la signora cede Parte_1 Parte_2 al signor la sua quota di proprietà di ½ che così ne diverrà così unico Pt_1 Parte_1 proprietario.
Per tali atti i coniugi chiedono in loro favore le agevolazioni fiscali previste in tema di separazione e dalla legge sul divorzio (L. 1/12/70 n. 898 e L. n. 70/87). Al ricorso viene attribuito pertanto, su richiesta congiunta, valore di preliminare di vendita con la trascrizione formale e rogito notarile da effettuarsi nel termine di 4 mesi dalla data di omologa del ricorso e con spese a carico di;
Parte_1
6) I coniugi sono titolari di autonomi e distinti conti correnti presso la Banca Popolare di Lajatico
e TE OL (per il signor e OS LI (per la signora ) Pt_1 Parte_2 come da estratti conti degli ultimo 3 anni depositati (in allegato al ricorso introduttivo) e le cui somme rimarranno di proprietà dei rispettivi intestatari. I coniugi, comunque, si impegnano reciprocamente a sottoscrivere ogni documentazione eventualmente richiesta a tale fine dagli istituti di credito qualora risultino pendenze dopo il deposito del ricorso
(depositato in data 16 maggio 2025);
7) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione salvo quanto sopra pattuito.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 18/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina