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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2917/2024 (cui è riunita la causa n.r.g. 7794/2022)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Coscetta, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Aversa alla via Giotto n. 18
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.04.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 17.05.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 7794/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'udienza del 12.12.2024, il giudicante, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 20.02.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 20.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità dell'istante di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità dell'istante di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana/compiti propri dell'età, per cui in presenza di puntuali contestazioni l'opposizione è sicuramente ammissibile. Il consulente nominato nel giudizio di opposizione, sulla base della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo, ha stabilito che il ricorrente non è in grado di attendere agli atti quotidiani della vita a far data dal maggio 2025.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo anche a quanto emerso dall'esame clinico e dalla documentazione sanitaria in atti, ha acquisito quelle caratteristiche di permanenza, gravità ed irreversibilità, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che è soggetto inabile al 100% ed incapace di compiere gli atti quotidiani della vita Parte_1
a far data da maggio 2025.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile al 100%, con necessità Parte_1 di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da maggio 2025;
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2917/2024 (cui è riunita la causa n.r.g. 7794/2022)
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Riccardo Coscetta, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Aversa alla via Giotto n. 18
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Catalano unitamente al quale elett. dom. in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad TP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.04.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 17.05.2022 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 7794/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli davano diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'udienza del 12.12.2024, il giudicante, ravvisatane la necessità, disponeva il rinnovo delle operazioni peritali. Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 20.02.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 20.03.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 19.04.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate sulla capacità dell'istante di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. In particolare rimarca che le patologie risultanti dalla documentazione medica versata in atti denotano la compromissione della capacità dell'istante di svolgere, in autonomia, gli atti della vita quotidiana/compiti propri dell'età, per cui in presenza di puntuali contestazioni l'opposizione è sicuramente ammissibile. Il consulente nominato nel giudizio di opposizione, sulla base della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo, ha stabilito che il ricorrente non è in grado di attendere agli atti quotidiani della vita a far data dal maggio 2025.
Al riguardo, il CTU, con adeguata motivazione, ha evidenziato l'esistenza di un progressivo peggioramento del quadro clinico che, solo a partire dalla data indicata, avuto riguardo anche a quanto emerso dall'esame clinico e dalla documentazione sanitaria in atti, ha acquisito quelle caratteristiche di permanenza, gravità ed irreversibilità, tali da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione.
Giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e
6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
In assenza di specifiche contestazioni da parte dell' ne consegue, pertanto, che va accertato CP_1 che è soggetto inabile al 100% ed incapace di compiere gli atti quotidiani della vita Parte_1
a far data da maggio 2025.
Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti stante il riconoscimento del diritto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa nonché alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. n. 7307/2011; Cass. n. 16821/05; Cass. n. 19343/04; Cass. n.
7716/03). CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inabile al 100%, con necessità Parte_1 di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita a far data da maggio 2025;
b) compensa le spese;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, 10 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni