Ordinanza cautelare 9 luglio 2020
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/11/2023, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 02759/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00687/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 687 del 2020, proposto da
TT AF NI Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Ardolino e Immacolata Panico, con domicilio digitale in atti;
contro
Università degli Studi di NO, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria per legge in NO, corso TT Emanuele, n. 58;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
MO Poletto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale del Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica dell’Università degli Studi di NO n. 8 di cui riunione del 16 aprile 2020 con il quale, in seno alle questioni didattiche ed organizzative (punto 4 odg), al punto 4.1 “ inserimento in offerta insegnamento “ingegneria delle reazioni chimiche” , il Consiglio, con il voto contrario del ricorrente ed omettendo le ragioni di tale dissenso, ha approvato l’inserimento dell’istituito ed attivato insegnamento di “ Ingegneria delle Reazioni Chimiche ” nell’offerta didattica a.a. 2020/2021 e di tutti gli atti ivi richiamati;
- del verbale n. 9 reso dal Consiglio Didattico di Ingegneria Chimica del 29 aprile 2020 con il quale al punto 4.5 della “ Didattica Programmata per la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica ” e al punto 4.8 della “ Didattica Erogata per la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica ”, è stato approvato per l’anno 2020-2021 l’introduzione dell’insegnamento di “ Ingegneria delle Reazioni Chimiche ” (6CFU) sul percorso “ Processi Innovativi e Nanotecnologia ” in sostituzione dell’insegnamento di “ Complementi di Termodinamica e Reattoristica ” (6CFU) tenuto dal ricorrente (ING-IND/24), e al punto 4.21 della Copertura Corsi l’insegnamento di “ Ingegneria delle Reazioni Chimiche ” è stato affidato al Prof. Poletto (ING-IND/25);
- di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di NO;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – all’epoca professore dell’Università di NO - impugnava il verbale in epigrafe con cui il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale di tale Ateneo, nell’approvare l’offerta didattica programmata per a.a. 2020/2021, istituiva, affidandolo ad altro professore, il corso di “ Ingegneria delle Reazioni Chimiche” (6 CFU=60 ore) in pretesa sostituzione dell’insegnamento di “Complementi di Termodinamica e Reattoristica ” (6 CFU=60 ore) fino ad ora tenuto dal ricorrente.
L’Università degli Studi di NO si costituivano in giudizio, ampiamente argomentando sulla legittimità degli atti contestati, in relazione all’essere stato il corso in questione istituito senza alcuna disattivazione o soppressione del corso di “ Complementi di Termodinamica e Reattoristica ” affidato al ricorrente.
La Sezione con ordinanza cautelare n. 394/2020, confermata in sede di relativo appello dal Consiglio di Stato (ordinanza Sezione VI n. 6197/2020), respingeva l’istanza cautelare, ritenendo, tra l’altro, che “allo stato non risulta alcun vizio sintomatico di eccesso di potere, specie sotto il profilo della sufficienza della motivazione ”.
L’amministrazione resistente, con memoria depositata il 18 luglio 2023, eccepiva l’improcedibilità del gravame, in relazione all’essere stato il ricorrente “ dal giorno 01.11.2022 … collocato a riposo” come da relativa nota della Università degli Studi di NO contestualmente versata in atti.
Il ricorrente con memoria depositata il 18 ottobre 2023, insisteva per l’accoglimento del ricorso, riferendo di avere interesse alla decisione anche in relazione ad un “ eventuale giudizio risarcitorio ”.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2023 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso, come eccepito da parte resistente, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in relazione all’essere stato il ricorrente – già professore dell’Università di NO - ormai collocato a riposo per raggiunti limiti di età nelle more del presente giudizio.
Ne discende come l’eventuale accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento dei contestati atti non sortirebbe per il ricorrente l’utilità sperata, consistente nel mantenimento e/o ampliamento dell’insegnamento e della didattica assegnatigli, non potendo ormai ciò accadere nemmeno per gli anni accademici a venire.
Ad avviso del Collegio non vi sono, inoltre, gli estremi per accertare l’illegittimità dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., come invece richiesto da parte ricorrente nella memoria depositata in giudizio in data 18 ottobre 2023.
Rileva, infatti il Collegio come l’Adunanza Plenaria nella decisione n. 8/2022, pur nell’esprimere il principio di diritto, secondo cui “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione”, ha comunque statuito che tale “ dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”, ponendo in evidenza come la dichiarazione di parte ricorrente è posta “ a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti, con la quale a modifica della domanda di annullamento originariamente proposta il ricorrente manifesta il proprio interesse affinché sia comunque accertata l’illegittimità dell’atto impugnato. Dal punto di vista processuale il fenomeno è inquadrabile nella c.d. emendatio della domanda, in senso riduttivo quanto al petitum immediato, non integrante pertanto un mutamento non consentito nell’ambito del principio della domanda … ”.
Il giudice quindi può accertare l’illegittimità dell’atto impugnato qualora, nel corso del giudizio, il suo annullamento non risulta più utile per il ricorrente e sempreché questi ha dichiarato “ nelle forme e nei termini ” previsti dall’art. 73 c.p.a. di avere interesse all’accertamento a fini risarcitori.
La possibilità che l’ordimento concede al ricorrente di emendare la domanda non può, dunque, porsi in violazione o elusione dei principi del contraddittorio processuale, del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio (art. 2, comma 1, c.p.a.), nonché dei doveri del giudice e delle parti di cooperare per la realizzazione della ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.).
Ebbene, ciò posto, il Collegio condivide quell’orientamento giurisprudenziale che, ai fini di garantire il rispetto e l’attuazione di questi principi bisogna, ha chiarito come il termine entro il quale il ricorrente può emendare la domanda ai sensi cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. debba essere individuato in concreto, in ragione di “ quando può ritenersi esigibile la condotta processuale del ricorrente volta ad emendare la domanda ”, verificando “ in quale momento si realizza l’improcedibilità del ricorso (ossia l’inutilità della domanda originariamente formulata) poiché è in relazione a questo momento che bisogna valutare l’esigibilità, nel rispetto dei principi processuali sopra indicati, della condotta processuale del ricorrente volta a emendare la domanda ”, sicchè “ laddove – come nel caso di specie - l’inutilità dell’annullamento del provvedimento si verifica prima della scadenza del termine di difesa previsto dall’art. 73 c.p.a., per la presentazione della memoria conclusiva del giudizio, l’interessato sarà onerato ad emendare la domanda mediante con il primo atto processuale a sua disposizione e quindi con la memoria conclusiva (o prima memoria) prevista dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a. in modo che le controparti possano poi, in sede di replica, difendersi o prendere posizione sul punto” (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, n. 9191/2023) .
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati a fini risarcitori con la memoria depositata in giudizio in data 18 ottobre 2023. Tale dichiarazione è stata, dunque, resa nella memoria di replica con cui si è risposto all’eccezione di rito sull’improcedibilità del ricorso sollevata nella prima memoria di parte resistente depositata in giudizio il 18 luglio 2023, nonostante egli fosse, però, ben consapevole che l’inutilità dell’annullamento dei provvedimenti gravati si sia verificata a novembre 2022, per effetto della sua collocazione a riposo.
La dichiarazione di emendatio formulata da parte ricorrente, quale manifestazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità degli provvedimenti impugnati unicamente ai fini risarcitori, avvenuta soltanto con la memoria di replica depositata in giudizio in data 18 luglio 2023, è quindi tardiva in quanto non è stata formulata entro il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., per il deposito della memoria conclusiva, benché una simile condotta processuale fosse esigibile a carico di parte ricorrente, senza alcun apprezzabile aggravio di oneri processuali dato che conosceva la cessazione degli effetti degli atti impugnati in un momento antecedente alla scadenza del termine per la produzione della (prima) memoria.
La tardiva modificazione della domanda di annullamento non ha per giunta consentito la corretta e rituale instaurazione del contraddittorio processuale con le altre parti evocate in giudizio che, in ordine all’ emendatio , non hanno avuto la possibilità di controdedurre per iscritto.
La domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, quale emendatio libelli dell’originaria domanda di annullamento consentita ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., è quindi inammissibile.
In conclusione, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, non essendo stata prodotta “ nelle forme e nei termini ” previsti dall’art. 73 c.p.a. la dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti gravati, non è possibile accedere al dispositivo previsto dall’art. art. 34, comma 3, c.p.a., e quindi accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati “ ai fini risarcitori ”.
A ciò si aggiunga come l’infondatezza nel merito della pretesa avanzata da parte ricorrente, oltre ad essere stata già apprezzata in sede cautelare sia dalla Sezione che dal Consiglio di Stato in sede di relativo appello, trovi conferma anche in quanto statuito con sentenze di questo Tribunale n. 560/2016 e n. 986/2019, entrambe rese in altri giudizi simili instaurati dal medesimo ricorrente.
La definizione in rito del giudizio giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO