Ordinanza cautelare 2 febbraio 2012
Ordinanza presidenziale 7 maggio 2015
Ordinanza presidenziale 7 maggio 2015
Ordinanza presidenziale 12 novembre 2018
Ordinanza presidenziale 12 novembre 2018
Sentenza 8 aprile 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 08/04/2021, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 00455/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2012 REG.RIC.
N. 00014/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2012, proposto da
MI TO, IS TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Creazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Venezia - Mestre, viale Giuseppe Garibaldi n. 1/I;
nei confronti
ID DA CH, IE RS non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2012, proposto da
ID DA CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Marchesini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Marchesini in Vicenza, Contra' Porti, 3;
contro
Comune di Creazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Venezia - Mestre, viale Giuseppe Garibaldi n. 1/I;
Regione Veneto non costituito in giudizio;
nei confronti
MA BE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Crescioli, Gaetano Guzzardi, con domicilio eletto presso lo studio Gaetano Guzzardi in Venezia, S. Croce, 468/B;
IS TT, MI TO non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 118 del 2012:
dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 147 del 3 ottobre 2011, relativa ai “lavori di ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato residenziale in via Pozzetto 1, censito al catasto al foglio 7, particelle 3 e 4.
quanto al ricorso n. 14 del 2012:
dell'ordinanza n. 147 del 3 ottobre 2011 e della scheda urbanistica n. 114 approvata con la Variante al P.R.G. 1 e degli artt. 22 e 26 delle N.T.A. Piano Regolatore Generale del Comune di Creazzo, approvato dalla Regione con delibere di Giunta Regionale n. 2662 del 5 maggio 1992 e n. 1152 del 14 marzo 1995.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Creazzo e di MA BE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorso n. 119/2012 è il penultimo atto di un lungo contenzioso che riguarda i lavori eseguiti dai ricorrenti, sig.ri MI TO e IS TT, sull’edificio di cui sono proprietari nel centro storico di Creazzo. L’edificio è ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico (come bellezza d’insieme) ed è oggetto di specifica disciplina edilizia da parte del P.R.G., dettata dall’art. 26 delle n.t.a. (“Beni culturali – insediamenti urbani e rurali con caratteristiche ambientali ed architettoniche”) - che individua gli interventi di massima ammissibili, rinviando, per la disciplina di dettagli, alle schede urbanistiche riferite ai singoli immobili – ed alla scheda urbanistica n. 114. Per quanto rileva, l’art. 26, comma 4, stabilisce che “Non sono ammesse demolizioni con successive ricostruzioni, se non espressamente concesso”, mentre la scheda n. 114 consente sull’edificio in questione, interventi di ristrutturazione e di ampliamento, non prevedendo, invece, interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio.
I ricorrenti hanno ottenuto i titoli edilizi e l’autorizzazione paesaggistica (concessione edilizia n. C20000151 e presupposta autorizzazione paesaggistica del 23.3.2001, seguita dall’autorizzazione del 7.3.2003) per realizzare un rilevante intervento sull’edificio consistente: nella ristrutturazione delle pareti nord e sud, consolidandole con la tecnica del “cuci scuci” (che consiste nel ricostituire le parti ammalorate dell’edificio con materiali anche non originali); nell’elevazione di un piano con conseguente rifacimento della copertura; e nell’ampliamento dell’edificio sul lato ovest (con conseguente demolizione della originaria parete perimetrale ovest). L’intervento autorizzato, in sostanza, determinava la demolizione di gran parte dell’involucro esterno dell’edificio, fatte salve le pareti nord e sud, oggetto di sola ristrutturazione, e la parete est, in comune con l’edificio confinante. Non era stata autorizzata, invece, l’integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio.
I ricorrenti affermano che, essendosi verificato il pericolo di crollo dell’intero edificio durante i lavori a causa delle cattive condizioni in cui versavano le pareti nord e sud, per evitare possibili danni a persone o cose, si erano visti costretti all’integrale demolizione dell’edificio a cui aveva fatto seguito la ricostruzione dell’edificio.
Il Comune, accertata la violazione delle prescrizioni del titolo edilizio, aveva sospeso i lavori.
I ricorrenti avevano, quindi, presentato due istanze di sanatoria che venivano, tuttavia, rigettate. Nei provvedimenti di diniego il Comune affermava che la demolizione dell’edificio, avendo determinato in venir meno dell’oggetto del titolo edilizio, ne aveva cagionato la decadenza. La successiva ricostruzione dell’edificio doveva, quindi, ritenersi avvenuta sine titulo, con conseguente applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 92 L.R. 61/1985.
Il provvedimento di diniego è stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, trasposto innanzi a questo T.A.R. con il ricorso n. 1691/2004.
Nel corso del giudizio, giungeva a conclusione il procedimento di riesame dei provvedimenti di diniego avviato dal Comune su istanza dei ricorrenti. Nell’istanza essi avevano chiesto che fosse ritirato in autotutela il provvedimento di decadenza del titolo edilizio e che l’abuso fosse riqualificato come ristrutturazione abusiva ai sensi dell’art. 93 L.R. 61/1985, poiché la demolizione e ricostruzione dell’edificio secondo il progetto autorizzato integrava una difformità rispetto al titolo edilizio relativa alle sole modalità esecutive dei lavori. In subordine, i ricorrenti chiedevano che fosse applicazione della sanatoria giurisprudenziale, poiché a loro dire, la variante parziale al P.R.G entrata in vigore nel novembre 2003 avrebbe consentito la nuova edificazione sul medesimo lotto.
Il Comune respingeva anche tale l’istanza con provvedimento prot. 28975/03 – 28478/04 del 13.12.2004, che veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Successivamente i ricorrenti presentavano distinte istanze di condono e di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Comune respingeva le istanze di accertamento di conformità paesaggistica con provvedimento del 15 aprile 2010, ritenendo l’abuso non sanabile avendo l’intervento generato nuovi volumi e che il vincolo paesaggistico comprendeva anche gli edifici e non genericamente il paesaggio.
Anche le istanze di condono venivano rigettate con provvedimenti del 4 giugno 2010, affermando che gli abusi non potevano essere qualificati come riguardanti la tipologia 6, ma la tipologia 1 della tabella C allegata alla L. 329/2003, “poiché l’opera realizzata consiste nella creazione di un nuovo volume abusivo e in contrasto con la disciplina edilizia e urbanistica, dopo la demolizione di un volume in violazione dell’articolo 26 (0ra 20) delle N.T.A. del P.R.G., in zona sottoposta al vincolo dei beni ambientali, e pertanto risulta in contrasto anche con l’art. 3 della L.R. veneta n. 21/2004”.
Anche i suddetti provvedimenti venivano impugnati con distinti ricorsi per motivi aggiunti.
Veniva, quindi, avviato il procedimento sanzionatorio.
Nelle more il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1113/2011 di questo T.A.R. con cui il ricorso veniva rigettato. La sentenza veniva impugnata innanzi al Consiglio di Stato.
In pendenza del giudizio d’appello, in data 3 ottobre 2011, il Comune adottava l’ordinanza di ripristino oggetto del presente giudizio.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento sanzionatorio ritenendolo illegittimo, in parte per vizi autonomi, in parte per vizi di invalidità derivata, formulando i seguenti motivi:
1) Vizi autonomi:
1.1. Violazione degli articoli 78, 92, 93 e 97 L.R. 61/1985, artt. 15, 31, 32, 33 e 34 D.P.R. 380/2001.
Eccesso di potere per errore nei presupposti e carenza di motivazione e di istruttoria.
L’ordinanza di ripristino si fonda sull’erroneo presupposto della intervenuta decadenza del titolo edilizio, che, tuttavia, non può configurarsi nel caso di specie, non rientrando esso nel paradigma legale previsto dagli articoli 78 L.R. 61/1985 e 15 D.P.R. 380/2001.
Il Comune avrebbe dovuto, invece, qualificare correttamente l’abuso tenendo conto delle effettive difformità realizzate rispetto al titolo, che non sarebbero qualificabili come ipotesi di difformità totale, né di difformità essenziali, riguardando soltanto le modalità esecutive dell’intervento. Le sanzioni ammissibili avrebbero dovuto essere quelle previste dagli articoli 33 o 34 D.P.R. 380/2001 per ristrutturazione abusiva o intervento in parziale difformità dal titolo edilizio.
2) Vizi di invalidità derivata:
2.1 quanto all’illegittimità del diniego opposto all’originaria istanza di sanatoria:
2.1.a) violazione art. 76 L.R. 61/1985. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per difetto di istruttoria e di motivazione e per incongruità manifesta.
2.1.b) violazione articoli 78, 92, 93, e 97 L.R. 61/1985, dell’articolo 15 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione e di istruttoria e per incongruità dei presupposti.
2.2. quanto all’illegittimità del diniego opposto alla istanza di riesame del diniego di sanatoria.
2.2.a) eccesso di potere per difetto di motivazione e per erroneità dei presupposti. Violazione dell’art. 3 L. 241/90, violazione artt. 78, 92 e 93 L.R. 61/1985.
2.2. b) falsa applicazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione e incongruità manifesta.
2.2.c) falsa interpretazione e violazione delle NTA della variante di PRG adottata. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
2.2.d) sviamento di potere
2.3 quanto all’illegittimità del diniego opposto alla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
2.3. a) violazione e falsa applicazione degli articoli 146 e 167 D.Lgs. 42/2004. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza per erroneità della motivazione e falsità dei presupposti.
2.4 quanto all’illegittimità del diniego opposto alla istanza di condono edilizio.
2.4.1) violazione dell’art. 3 L.R. 21/2004 e della tabella C allegata alla L. 326/2003. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione.
2.4.b) sviamento di potere.
Con la memoria depositata in vista dell’udienza di merito, i ricorrenti, dando atto della conclusione del processo avverso i dinieghi di sanatoria in senso ad essi sfavorevole, hanno dichiarato di aver ottemperato all’ordine repressivo oggetto del presente giudizio. Hanno dichiarato, tuttavia, di conservare l’interesse alla decisione, poichè il Comune, con provvedimento del 27 luglio 2020 ha notificato un verbale di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, oggetto del ricorso n. 1087/2020, con il quale ha accertato l’esecuzione soltanto parziale del provvedimento, essendo rimasta in piedi l’autorimessa interrata posta alla base del fabbricato e ubicata al confine con la proprietà del sig. RI NO.
Atteso che, pur avendo accertato l’inottemperanza - come affermato da questa Sezione con ordinanza n. 586/2020 - il Comune ha rinviato ad un successivo provvedimento l’irrogazione della sanzione ablatoria, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della trattazione del presente ricorso in attesa che l’Amministrazione si determini sull’acquisizione del sedime al patrimonio indisponibile del Comune. Nel caso in cui, tale acquisizione fosse disposta residuerebbe l’interesse a conoscere della legittimità dell’ordinanza di demolizione, al fine di non abbattere l’autorimessa interrata. Nel caso contrario, invece, esso dovrebbe ritenersi venuto meno.
Nel giudizio si è costituito il Comune di Creazzo che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per violazione del ne bis in idem, atteso che in esso sono articolate censure avverso il provvedimento di decadenza già oggetto di precedente impugnazione. Ha comunque insistito per il rigetto nel merito del ricorso.
Con la memoria di replica il Comune si è, inoltre, opposto al rinvio, affermando che i ricorrenti, dando esecuzione all’ordinanza e non impugnando l’ordinanza n. 111/2019 di revoca della sospensione del provvedimento repressivo adottata dopo la conclusione del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, hanno prestato acquiescenza al provvedimento di demolizione.
Ciò risulta confermato dalla lettura del ricorso n. 1987/2020 nel quale non sono proposte avverso l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione le censure sviluppate nel presente giudizio come vizi di illegittimità derivata.
Con il ricorso n. 14/2012 l’ordinanza di demolizione del 3 ottobre 2011 del Comune di Creazzo e la presupposta disciplina urbanistica dell’edificio è stata impugnata anche dall’ing. ID DA CH, direttore dei lavori, che ha formulato undici motivi di gravame.
Nel suddetto giudizio si è costituito il Comune di Creazzo, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per mancato adempimento all’ordinanza presidenziale n. 729/2018, per mancata impugnazione del diniego di variante in sanatoria, per violazione del principio del ne bis in idem. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 11 febbraio 2021 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno, stante l’identità del provvedimento impugnato e la parziale connessione dei ricorsi sul lato soggettivo, disporne la riunione ai sensi dell’articolo 70 cod. proc. amm.
2. Sul ricorso n. 119/2012 proposto dai proprietari dell’edificio oggetto dell’ordinanza di demolizione.
In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio della decisione del presente contenzioso. L’esigenza per la quale è chiesto il rinvio attiene alla mera possibilità che l’interesse alla decisione del presente giudizio venga meno nel caso in cui il Comune concludesse il procedimento di acquisizione al patrimonio dell’area di sedime, avviato ai sensi dell’articolo 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001, con un’archiviazione.
Tale esigenza non rientra in alcuna di quelle che, sulla base di condivisibile giurisprudenza, possono giustificare l’accoglimento di un’istanza di rinvio, ovvero che essa rinvenga “il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo sia regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti" (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 3911). Inoltre, va considerato come risponda "all'esigenza di ordinato svolgimento della giustizia che i ricorsi, una volta fissati, siano decisi, poiché la fissazione di un ricorso preclude, con la saturazione del ruolo di udienza, la conoscenza di altra controversia" (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1997, n. 696).
Posto che la causa pende da molti anni, il rinvio della trattazione del ricorso non è necessario, né richiesto per garantire esigenze di tutela del diritto di difesa, né è opportuno per esigenze istruttorie o di compiuta valutazione delle questioni oggetto di causa e l’interesse alla decisione sussiste, essendo – sia pure a contrario – affermato dagli stessi ricorrenti, proprio in ragione della contestazione da parte del Comune circa l’esatta esecuzione del provvedimento repressivo, l’istanza non può trovare accoglimento.
3. L’eccezione di improcedibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza all’ordinanza di demolizione formulata dal Comune è fondata. Per costante giurisprudenza l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo ricorre “nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto, che dimostrino la chiara ed incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l’operatività” (così, Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4825, sez. VI, 4 luglio 2014, n. 3407, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 2998).
Nel caso di specie la volontà inequivoca dei ricorrenti di prestare acquiescenza al provvedimento emerge dalle seguenti circostanze:
- lo spontaneo adempimento all’ordinanza di demolizione del fabbricato (salvo che per l’autorimessa interrata) dopo che il giudizio avverso i provvedimenti di diniego di sanatoria delle opere realizzate si era concluso in senso sfavorevole per i ricorrenti, pur in pendenza del presente giudizio;
- l’omessa impugnazione dell’ordinanza n. 111/2019 con cui il Comune ha revocato la sospensione dell’ordinanza di demolizione disposta nelle more della conclusione del giudizio d’appello, lasciando nuovamente decorrere i termini per l’esecuzione del provvedimento;
- l’impugnazione dell’atto di accertamento di inottemperanza nel giudizio n. 1987/2020 esclusivamente per vizi propri, senza alcun riferimento ad eventuali vizi dell’ordinanza di demolizione, né alle censure formulate nel presente giudizio.
Si tratta di circostanze da cui emerge in modo univoco la volontà dei ricorrenti di adeguarsi alla qualificazione giuridica dell’abuso ripetutamente affermata dal Consiglio di Stato e da questo T.A.R. e di dare spontanea esecuzione all’ordinanza di demolizione impugnata, senza ulteriori contestazioni.
4. In ogni caso il ricorso nel merito sarebbe stato da ritenersi infondato. La qualificazione dell’abuso quale abuso totale, infatti, è stata posta a fondamento del rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti avverso i provvedimenti di diniego di sanatoria, di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e di condono, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4690/2018 (oggetto di revocazione rigettata con sentenza n. 6047/2019). In tale pronuncia, il Giudice d’appello ha chiaramente affermato che, per effetto della demolizione e ricostruzione dell’edificio “il manufatto originario, nella sua architettura storica che costituiva l’oggetto della tutela non esiste più, sicchè non può dar vita ad alcuna ricostruzione giuridicamente titolata ed il nuovo manufatto è stato legittimamente (rectius: doverosamente) ritenuto totalmente abusivo”. Per tale ragione, l’ipotesi esula da quella di cui all’art. 3, lett. d), del D.P.R. 380 del 2001 che tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” comprende quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del manufatto preesistente che, ove eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità danno luogo alle conseguenze di cui all’art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001 e, in particolare, alla sanzione pecuniaria di cui al secondo comma dello stesso anziché all’ingiunzione di demolizione di cui all’art. 31 del testo unico per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. La demolizione di un bene vincolato – ove lo specifico vincolo precluda in assoluto l’integrale demolizione dell’edificio esistente – e la costruzione di altro manufatto, sia pure in ipotesi con la stessa volumetria (identità del nuovo volume, peraltro, smentita dal provvedimento in contestazione), come detto, determinano una ontologica differenza tra il manufatto originario oggetto di tutela, che non c’è più, ed il manufatto successivo, che non può essere considerato una ricostruzione del precedente, ma deve ritenersi completamente nuovo e, quindi totalmente abusivo per l’assenza del necessario permesso di costruire”. Sulla scorta di tali premesse ha ritenuto esente dalle censure proposte il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ed i dinieghi di condono ed ha espressamente affermato che la sanzione, in tali ipotesi, non può essere quella prevista dall’art. 33 D.P.R. 380 del 2001, ma quella necessariamente demolitoria di cui all’art. 31 D.P.R. 380 del 2001.
La sanzione, pertanto, è stata correttamente individuata in quella prevista dall’articolo 31 D.P.R. 380 del 2001 che è irrogabile in caso di nuova costruzione realizzata in assenza, in totale difformità o in variazione essenziale dal titolo edilizio rilasciato.
5. Per le suddette ragioni sono da rigettare anche le censure articolate dal sig. TO nel ricorso n. 14/2012, ragion per cui si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune.
6. Più in particolare, sono infondate le censure articolate nel primo e nel secondo motivo, volte a censurare la declaratoria di decadenza del titolo. La sanzione demolitoria sarebbe stata irrogata anche in mancanza di tale declaratoria, poiché, per quanto sopra esposto, l’abuso consiste in un intervento di nuova costruzione eseguito in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo. Né è possibile invocare l’art. 38 D.P.R. 380/2001 che trova applicazione nei soli casi in cui il titolo venga annullato in via giurisdizionale o amministrativa e il destinatario abbia eseguito le opere in conformità ad esso. Nella specie, invece, tale ultima circostanza non si è verificata.
7. Anche il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 76 L.R. 61/1985, ritenendo la norma applicabile in sanatoria, è infondato. La norma prevede che “in ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore”. Nella sentenza n. 4690/2018 del 31 luglio 2018 resa nel giudizio incardinato dai sig.ri TO e TT, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente ritenuto insussistenti i presupposti di applicazione della norma (e ciò a prescindere dalla sua applicabilità in sanatoria) poiché essa “nel fare riferimento ad eventi eccezionali o a cause di forza maggiore, circoscrive la propria operatività ad eventi che siano al contempo imprevedibili ed inevitabili e, quindi, nemmeno in parte riconducibili alla iniziativa degli interessati. Nello stesso senso va inteso il riferimento alla fattispecie della “distruzione” dell’edificio, ossia ad un evento dovuto a cause esterne rispetto all’azione dei proprietari e come tale nettamente distinto rispetto alla demolizione effettuata dagli stessi. La contestuale presenza della imprevedibilità e della inevitabilità, nel caso di specie, non è stata dimostrata e non è rinvenibile. Nella memoria e consulenza tecnica redatta dall’ing. Paolo Rosin, in data 22 maggio 2003, su incarico dei signori TO e TT, è indicato, a pag. 5, che “il fabbricato in questione, così come si presenta ai giorni nostri, è stato oggetto di una ristrutturazione complessiva per la parte originaria, dove progressivamente è stata sostituita la parte povera di parametro murario senza alcun elemento di pregio … e successivamente fedelmente ricostruita, fino al completo rinnovo dell’organismo edilizio”, per cui la demolizione e ricostruzione sembra essere frutto di una scelta, sia pure originata da una valutazione tecnica, non certo di un evento al contempo imprevedibile ed inevitabile”. La non imprevedibilità ed inevitabilità del crollo risulta, peraltro, chiaramente dalla relazione geotecnica del dott. Geologo G.F. Darteni del 5 dicembre 2001 da cui emerge che il crollo è derivato dall’esecuzione dei lavori di sopraelevazione ed ampliamento su un edificio le cui condizioni di manutenzione e quelle del terreno di fondazione, ostavano all’esecuzione degli stessi in sicurezza. Il crollo, quindi, sembra riconducibile all’esecuzione dei lavori e, pertanto, non sembra assimilabile all’ipotesi normativamente prevista di crolli verificatisi “a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore”. Nella relazione geotecnica si afferma testualmente che: “le considerazioni che conseguono dall’esame del progetto e il confronto con i dati del terreno di fondazione conducono ad affermare che i nuovi carichi imposti dalla ristrutturazione non sono compatibili con le fondazioni superficiali esistenti e creano un aumento dell’instabilità dei muri di confine. Lo stato della muratura esterna dell’abitazione evidenzia alcune fratture subverticali a partire dalla copertura, e non offre sufficienti margini di sicurezza per le opere di ristrutturazione in progetto, sia per tipologia di materiali utilizzati e costruttiva, sia per lo strato di fondazione che è interamente nella coltre argillosa di alterazione”.
8. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’ordinanza affermando che l’intervento realizzato, essendo sussumibile nel concetto di ristrutturazione previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. 380 del 2001, doveva ritenersi ammissibile, poiché la scheda urbanistica 114 ammette gli interventi di ristrutturazione. Il motivo è infondato. La scheda urbanistica deve essere letta in combinazione con l’art. 26, comma 4, NTA del PRG che prevede il divieto di demolizione e ricostruzione per gli immobili oggetto di tutela “salvo che non sia espressamente concesso”. Tale inciso finale va riferito a quanto previsto dalle singole schede norma che, operando una ricognizione puntuale degli interventi ammissibili, non ha previsto quello di integrale demolizione e ricostruzione. Né è ipotizzabile una prevalenza della definizione legislativa di ristrutturazione su quella del P.R.G. La strumentazione urbanistica locale non ha, infatti, dettato una definizione di ristrutturazione diversa da quella nazionale, ma ha escluso la demoricostruzione dagli interventi ammissibili per gli edifici tutelati. A diversa soluzione non può inoltre, condurre l’applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, atteso che essi non si riferiscono a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, in cui l’edificio è sottoposto a specifiche disposizioni di tutela del P.R.G. che ne vietano la demolizione e ricostruzione e sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
9. Per le ragioni esposte al punto precedente ed al punto 6 deve ritenersi infondato anche il quinto motivo con il quale si deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 26 NTA del PRG e 76, ultimo comma, L.R. 61/1985 alla stregua del quale il divieto di demolizione e ricostruzione previsto dalla prima dovrebbe ritenersi inoperante in presenza del provvedimento sindacale che la autorizzi in caso di crollo dovuto a cause eccezionali. Come si è già evidenziato, nel caso di specie, non è configurabile la fattispecie prevista dall’art. 76, ultimo comma, L.R. 61/1985.
10. Con il sesto motivo si denuncia la falsa ed erronea applicazione della scheda urbanistica n. 114 delle N.T.A. del P.R.G. in quanto essa distinguerebbe tra la parte destinata a residenza, contraddistinta con la lettera R e gli annessi rustici di proprietà dei sig.ri TO e ER, contraddistinti con la lettera A, in relazione ai quali sarebbe consentita anche la demolizione. Il motivo non è fondato, poiché la scheda consente la demolizione solo dell’accessorio sul lato Ovest. Per la residua parte trova applicazione l’art. 26, comma 4, N.T.A. del P.R.G. che vieta la demolizione e ricostruzione degli edifici tutelati.
11. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’illegittimità delle previsioni di cui all’art 26 N.T.A. del P.R.G. e della scheda urbanistica n. 114 per violazione dell’art. 3 D.P.R. 380/2001 e degli articoli 3 e 42 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della disciplina dettata per l’edificio in questione nella parte in cui vieta la demolizione e ricostruzione di un edificio privo di ogni pregio e ciò anche nel caso in cui tale intervento sia funzionale alla messa in sicurezza dello stesso, specie ove, sotto il profilo sanzionatorio, si produca l’effetto di equiparare la ricostruzione successiva alla realizzazione una nuova costruzione abusiva.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La contestazione della legittimità della scheda urbanistica e della disciplina da essa recata attiene a profili diversi da quelli concernenti i presupposti dell’ordinanza di demolizione, che si fonda sulla difformità dell’intervento eseguito rispetto al titolo edilizio rilasciato e sulla sua qualificazione come difformità totale o essenziale (cfr. punto 4 della presente sentenza). Le questioni poste dalla censura in esame - concernenti la legittimità del divieto di demolizione e ricostruzione contenuto negli artt. 26, comma 4, N.T.A. del P.R.G. e scheda 114 – riguardando la conformità sostanziale dell’intervento eseguito rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, avrebbero dovuto essere formulate avverso il provvedimento di diniego di sanatoria che, invece, non risulta impugnato neppure nel presente giudizio e che, fatto oggetto di impugnazione da parte dei sig.ri TO e TT nel ricorso n. 119/2012, ha trovato conferma in Consiglio di Stato.
In ogni caso, il motivo è anche infondato nel merito. La previsione, nella parte in cui vieta la demolizione e ricostruzione afferisce ad una scelta ampiamente discrezionale effettuata in sede di pianificazione per ragioni di tutela del patrimonio architettonico-ambientale del Comune, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza. Il ricorrente afferma che, per l’edificio in questione, tale divieto è irragionevole, atteso che l’immobile è totalmente privo di pregio artistico o architettonico, come dimostra la povertà dei materiali utilizzati, l’assenza di elementi architettonici e la possibilità, prevista dalla medesima scheda, di effettuare rilevanti interventi trasformativi dell’edificio.
Si tratta di argomentazioni che, pur se non implausibili, non appaiono sufficienti a provare la manifesta irragionevolezza della previsione censurata. Infatti, le ragioni di tutela espresse nella scheda n. 114 risiedono nella valenza “ambientale” dell’edificio, ovvero nella sua rappresentatività di una determinata connotazione dell’ambiente urbano nel quale esso sorge. Sotto tale profilo, in assenza di documentazione relativa al contesto in cui sorge l’edificio e di specifiche censure relative a tale aspetto relazionale, non può ritenersi provata la palese irragionevolezza della tutela apprestata dal Piano degli Interventi, che, comunque, consentiva solo una limitata possibilità di ampliamento (mq 28 e mc 386) e di demolizione (accessorio sul lato ovest).
Non è chiaro, invece, in che termini il divieto di demolizione integrale e ricostruzione dell’edificio osti alla sua messa in sicurezza. Ove il ricorrente intenda far riferimento alla impossibilità di ricostruire l’edificio nel caso in cui esso sia crollato, non può che ribadirsi che tale censura resta priva di dimostrazione nell’assenza di documentazione concernente il contesto
12. Anche l’ottavo motivo è infondato, non potendo essere invocato il principio di proporzionalità nell’esercizio di poteri vincolati, qual è il potere di repressione degli abusi edilizi.
13. E’ infondato anche il nono motivo, poiché non rilevare, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione la modifica dello strumento urbanistico sopravvenuta all’intervento. Tale argomento avrebbe potuto essere spese nell’ambito di un ricorso avverso il diniego di sanatoria, ma sarebbe stato comunque da rigettare, tenuto conto della giurisprudenza ormai costante secondo cui l’istituto della c.d. “sanatoria giurisprudenziale” contrasta con la fattispecie tipica dell’art. 36 D.P.R. 380/2001.
14. Le censure formulate al decimo motivo, relative al diniego di autorizzazione paesaggistica, possono essere assorbite, sostenendosi l’ordinanza di demolizione sul presupposto autonomo relativo alla realizzazione di opere abusive in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo.
15. Non è fondato l’undicesimo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 D.PR. 380/2001, ritenuta applicabile anche al caso in esame, essendo stati realizzati i lavori in forza di un permesso di costruire che è stato successivamente dichiarato decaduto con provvedimento in autotutela. Il caso in esame non è sussumibile nel perimetro applicativo dell’art .38 D.P.R. 380/2001, che presuppone la realizzazione di opere conformi ad un titolo annullato in via giurisdizionale o amministrativa. Nel caso di specie, al contrario, i lavori sono stati realizzati in totale difformità rispetto al titolo edilizio, essendo stato integralmente demolito un edificio del quale era stata assentita la ristrutturazione con ampliamento e solo in conseguenza del suddetto abuso, il titolo è stato ritenuto tamquam non esset.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge. Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
MA Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO