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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 687/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]alla Contrada Trigiano, n. 33 e rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso, dall'avv. Daniela TRIBUZIO, (c.f.
[...]
) - PEC - fax 0985887882) e presso il cui studio, C.F._3 Email_1 sito in Belvedere Marittimo, alla Via G. Fiorillo n.75,, le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 19.06.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Belvedere Marittimo (CS) il 19.05.2018 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 2 Parte 1 anno 2018, precisando che dalla loro unione è nato il [...] il figlio maggiorenne ed ormai economicamente Persona_1 autosufficiente. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente con diritto per entrambi di fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno;
2) assegnazione al sig. della casa coniugale sita in Belvedere Marittimo, Parte_2 Contrada Trigiano n. 33, con i mobili che l'arredano;
3) dichiarazione dei coniugi di non avere richieste reciproche di mantenimento e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 687/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione al matrimonio concordatario contratto in Belvedere Marittimo (CS) il 19.05.2018 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 2 Parte 1 anno 2018; - prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 687/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...]alla Contrada Trigiano, n. 33 e rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso, dall'avv. Daniela TRIBUZIO, (c.f.
[...]
) - PEC - fax 0985887882) e presso il cui studio, C.F._3 Email_1 sito in Belvedere Marittimo, alla Via G. Fiorillo n.75,, le parti sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 19.06.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Belvedere Marittimo (CS) il 19.05.2018 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 2 Parte 1 anno 2018, precisando che dalla loro unione è nato il [...] il figlio maggiorenne ed ormai economicamente Persona_1 autosufficiente. I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di non avere più da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, un'unione affettiva e sentimentale;
- di avere, quindi, deciso di separarsi consensualmente, raggiungendo un accordo sulle condizioni della separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 14.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2 Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente con diritto per entrambi di fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno;
2) assegnazione al sig. della casa coniugale sita in Belvedere Marittimo, Parte_2 Contrada Trigiano n. 33, con i mobili che l'arredano;
3) dichiarazione dei coniugi di non avere richieste reciproche di mantenimento e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 687/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Parte_2 relazione al matrimonio concordatario contratto in Belvedere Marittimo (CS) il 19.05.2018 e trascritto nel Registro dello stato civile dello stesso comune al n. 2 Parte 1 anno 2018; - prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Belvedere Marittimo (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.10.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo