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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/04/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2097/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
c.f. titolare della ditta individuale con Parte_1 C.F._1 CP_1 sede in GG La SA alla Via Case Sparse s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Macrì, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
Contro
c.f. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di OM ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in OM, alla Via Ombrone, 2, in persona del legale rappresentante p.t. – giusta procura per notar di OM del 7.3.2017, con n. 53868 di repertorio – racc. n. 26971, elettivamente Persona_1 domiciliata in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano, in virtù di procura generale alle liti della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Nonché
Controparte_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex art. 2050 e risarcimento danni
Conclusioni per la parte attrice, come da comparsa conclusionale dell'11.2.2025:
1 “Chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, accolga la domanda attrice. Con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e ponendo definitivamente a carico della medesima parte soccombente le spese della espletata C.T.U.”.
Conclusione per la società convenuta come da Comparsa di Costituzione Controparte_2
e Risposta del 09.5.2023:
“in rito, autorizzare a chiamare in causa la , Controparte_2 Controparte_4 corrente in Brescia, alla Via Achille Grandi, 22/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale soggetto responsabile degli asseriti danni derivati ai beni di proprietà del sig. , Parte_1 titolare della ditta individuale Sud Nautica, per i motivi espressi nella narrativa della presente comparsa e, a tal fine, differire la data d'udienza di comparizione, ex art. 269 c.p.c., onde consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e per udire accogliere le conclusioni qui di seguito svolte;
- in via principale, nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti di non dimostrata, oltre che infondata in fatto e diritto;
- in via Controparte_2 subordinata, nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia, in caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, condannare la , corrente in Brescia, Controparte_4 alla Via Achille Grandi, 22/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiamata in causa a pagare direttamente le somme che il Giudice adito porrà a carico di , e comunque, Controparte_2 condannare la predetta società terza chiamata a sollevare e tenere indenne da Controparte_2 ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole in suo danno, con emissione di ogni altra consequenziale pronunzia in danno delle controparti. Vinte, in ogni caso, le spese di lite”.
Svolgimento del Processo
La presente sentenza è redatta mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 e 118 disp. att. cod. proc. civ.: pertanto, le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate sono da ritenersi assorbite con quanto concretamente ritenuto dal giudicante ai fini della decisione e con il rinvio al contenuto degli atti e verbali di causa.
Il fondamento della domanda:
Con atto di citazione notificato il 16.1.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per richiedere il risarcimento dei danni subìti presso la ditta individuale di cui Controparte_5
è titolare, denominata con sede in GG La SA (Le), a quattro carica batterie e CP_1 all'impianto di allarme, per la somma complessiva di €.7.374,46 o di quella diversa da accertare in
2 corso di causa, ex art. 2050, in alternativa, ex art. 2043 cod. civ., causato da un errore di collegamento alle rete elettrica a seguito della programmata sostituzione del vecchio contatore con uno nuovo in data 11.9.2020.
L'attore esponeva, in particolare, che, nonostante la dichiarazione pari data rilasciata e firmata dallo stesso operatore dell'impresa subappaltatrice sig. attestante il danneggiamento dei Controparte_6 quattro carica batterie, la constatazione successiva, in conseguenza, anche del danneggiamento dell'impianto di allarme, le ripetute segnalazioni telefoniche alla società convenuta per la risoluzione extragiudiziale della controversia, nonché la richiesta formale con mail del 22.10.2021 e l'invito alla negoziazione assistita del 17 marzo 2022, per il risarcimento dei danni subìti, fossero rimaste prive di riscontro.
La difesa della società convenuta:
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto preliminarmente la chiamata in causa della società a con sede in Brescia, stante il contratto d'appalto stipulato con la stessa, per Controparte_7 la programmata sostituzione del vecchio contatore elettrico con il nuovo presso la ditta dell'attore, nel merito, il rigetto della domanda attrice, sostenendone l'infondatezza, in via subordinata, a titolo di manleva, la condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP risarcimento dei danni subìti dall'attore. Con vittoria di spese di lite.
Istruzione della causa:
La causa, differita la prima udienza di comparizione per la chiamata in causa della società CP_8
dichiarata la relativa contumacia all'udienza del 06.11.2023, assegnati i termini ex art. 183
[...] comma VI cod. proc. civ., è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale a mezzo della dipendente della ditta dell'attore, all'esito, CTU tecnica affidata all'Ing. Persona_2
All'udienza del 16.12.2024, fatte precisare le conclusioni conformi agli atti introduttivi, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., solo parte attrice ha provveduto a trasmettere telematicamente in data 11.02.2025 la comparsa conclusionale.
Motivi della Decisione
La domanda attrice rientra nell'alveo di operatività per l'accertamento della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., che presuppone che il danneggiato non solo faccia riferimento al danno provocato dall'esercizio di un'attività (piuttosto che dalla pericolosità intrinseca alla cosa), ma deduca che l'esercente di questa attività abbia provocato i danni, per non averla svolta secondo le regole e le cautele richieste, spettando invece al convenuto la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, come precisato dalla Suprema Corte regolatrice con ordinanza n. 15733 sezione III del 18.7.2011.
3 Nella fattispecie, la società convenuta si è limitata a richiedere la chiamata in causa della CP
. dichiarata contumace, senza dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni
[...] alle apparecchiature dell'attore.
Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, “viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 cod. civ.” e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Infatti, “il contratto di appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente, fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire”.
In tale ultima ipotesi, il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore.
Peraltro, giova rammentare, in tema di ripartizione dell'onere della prova che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cassazione civile n.
4279 del 19.2.2008).
Dall'istruttoria, è pacificamente emerso il nesso eziologico tra l'attività posta in essere dalla società convenuta e il danno subìto dall'attore presso la propria ditta.
All'udienza del 13 maggio 2024, infatti, è stata ascoltata la testimone sig.ra Testimone_1 dipendente della ditta con mansioni di segretaria, che ha confermato come avvenuta in CP_1
4 sua presenza la dichiarazione a firma dell'incaricato sig. allegata all'atto di Controparte_6 citazione e relativa al danneggiamento dei quattro carica batterie a seguito della sostituzione del contatore per l'energia elettrica, nonché le ripetute segnalazioni telefoniche alla società convenuta, prive di riscontro, stante anche il successivo accertamento del danneggiamento dell'impianto di allarme.
Tuttavia, l'oggetto della causa necessitando rilievi tecnici, è stata istruita con la CTU affidata all'Ingegnere che ha definitivamente accertato che il danneggiamento dei quattro carica Persona_2 batterie e dell'impianto di allarme è avvenuto per l'errato collegamento del nuovo contatore presso la sede della ditta dell'attore alla rete elettrica, più correttamente, come chiarito, “per uno sbalzo di tensione”, non essendo state eseguite, tantomeno documentate, le “prove tecniche” raccomandate dalla società convenuta, che prevedono “test di verifica e riprogrammazione del nuovo misuratore prima di procedere all'attivazione della fornitura di energia elettrica nel rispetto della normativa di settore, (pag. 5 relazione CTU).
La valutazione dei danni da parte del CTU è stata oggetto di osservazioni critiche da parte della difesa attrice, trasmesse telematicamente entro i termini ex art. 195 cod. proc. civ., stante il ridimensionamento rispetto alla richiesta formulata con l'atto di citazione ed in particolare alla metodologia utilizzata per la redazione dell'elaborato peritale per l'analisi dei prezzi utilizzata, in considerazione delle opere necessarie per la messa in opera.
Al riguardo, tuttavia, l'odierno decidente ritiene di condividere le risposte formulate dal CTU, da ritenersi qui integralmente riportate (pagg. 22 e 23 della relazione del 21.10.2024) il quale ha valutato complessivamente il danno per la somma di € 3.232, 50, in considerazione dell'effettuazione delle
“operazioni di verifica e collaudo finale dell'impianto”.
In conclusione, la domanda attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, essendo stata accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della società convenuta Controparte_2 con la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni a favore dell'attore, titolare della ditta Sud Nautica, per la complessiva somma di € 3.232,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'accertato evento dannoso dell'11 settembre 2020 sino all'effettivo soddisfo, e alle spese e competenze del presente giudizio da liquidare, come in dispositivo, a favore del difensore dell'attore, Avvocato Antonio Macrì del Foro di Lecce, dichiaratosi anticipatario, in considerazione dell'attività difensiva complessivamente svolta e dei valori medi della tariffa professionale, come da scaglione di riferimento ex DM n. 147 del 13.8.2022, in vigore.
CTU a definitivo carico della società soccombente come da decreto di liquidazione del 21.10.2024.
PQM
5 Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione,
2) Per lo effetto, ritenuta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della società convenuta
[...]
la condanna al risarcimento dei danni subìti dall'attore per complessivi Controparte_5
€ 3.232,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'accertato evento dannoso dell'11 settembre 2020 sino all'effettivo soddisfo,
3) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.291,00, di cui € 291 per spese borsuali esenti (€ 264,00 contributo unificato ed € 27,00 marca da bollo), € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali su compensi professionali, IVA 22% e Cap 4% come per legge, da distrarre a favore del difensore dell'attore, Avvocato Antonio Macrì, dichiaratosi anticipatario,
4) CTU a definitivo carico della società convenuta soccombente come da decreto di liquidazione del 21.10.2024, per la somma di € 1.158,16, oltre oneri fiscali se dovuti.
Lecce, 04 aprile 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2097/2023 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
c.f. titolare della ditta individuale con Parte_1 C.F._1 CP_1 sede in GG La SA alla Via Case Sparse s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Macrì, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
Contro
c.f. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di OM ), Controparte_2 P.IVA_1 con sede in OM, alla Via Ombrone, 2, in persona del legale rappresentante p.t. – giusta procura per notar di OM del 7.3.2017, con n. 53868 di repertorio – racc. n. 26971, elettivamente Persona_1 domiciliata in Bari, alla Piazza Umberto I, n. 8, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Vulcano, in virtù di procura generale alle liti della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Nonché
Controparte_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONTUMACE
Oggetto: responsabilità ex art. 2050 e risarcimento danni
Conclusioni per la parte attrice, come da comparsa conclusionale dell'11.2.2025:
1 “Chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, accolga la domanda attrice. Con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del sottoscritto avvocato anticipatario e ponendo definitivamente a carico della medesima parte soccombente le spese della espletata C.T.U.”.
Conclusione per la società convenuta come da Comparsa di Costituzione Controparte_2
e Risposta del 09.5.2023:
“in rito, autorizzare a chiamare in causa la , Controparte_2 Controparte_4 corrente in Brescia, alla Via Achille Grandi, 22/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale soggetto responsabile degli asseriti danni derivati ai beni di proprietà del sig. , Parte_1 titolare della ditta individuale Sud Nautica, per i motivi espressi nella narrativa della presente comparsa e, a tal fine, differire la data d'udienza di comparizione, ex art. 269 c.p.c., onde consentire la citazione del terzo nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e per udire accogliere le conclusioni qui di seguito svolte;
- in via principale, nel merito, rigettare integralmente la domanda proposta nei confronti di non dimostrata, oltre che infondata in fatto e diritto;
- in via Controparte_2 subordinata, nel merito, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia, in caso di accoglimento della domanda attorea, anche parziale, condannare la , corrente in Brescia, Controparte_4 alla Via Achille Grandi, 22/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiamata in causa a pagare direttamente le somme che il Giudice adito porrà a carico di , e comunque, Controparte_2 condannare la predetta società terza chiamata a sollevare e tenere indenne da Controparte_2 ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole in suo danno, con emissione di ogni altra consequenziale pronunzia in danno delle controparti. Vinte, in ogni caso, le spese di lite”.
Svolgimento del Processo
La presente sentenza è redatta mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 e 118 disp. att. cod. proc. civ.: pertanto, le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate sono da ritenersi assorbite con quanto concretamente ritenuto dal giudicante ai fini della decisione e con il rinvio al contenuto degli atti e verbali di causa.
Il fondamento della domanda:
Con atto di citazione notificato il 16.1.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per richiedere il risarcimento dei danni subìti presso la ditta individuale di cui Controparte_5
è titolare, denominata con sede in GG La SA (Le), a quattro carica batterie e CP_1 all'impianto di allarme, per la somma complessiva di €.7.374,46 o di quella diversa da accertare in
2 corso di causa, ex art. 2050, in alternativa, ex art. 2043 cod. civ., causato da un errore di collegamento alle rete elettrica a seguito della programmata sostituzione del vecchio contatore con uno nuovo in data 11.9.2020.
L'attore esponeva, in particolare, che, nonostante la dichiarazione pari data rilasciata e firmata dallo stesso operatore dell'impresa subappaltatrice sig. attestante il danneggiamento dei Controparte_6 quattro carica batterie, la constatazione successiva, in conseguenza, anche del danneggiamento dell'impianto di allarme, le ripetute segnalazioni telefoniche alla società convenuta per la risoluzione extragiudiziale della controversia, nonché la richiesta formale con mail del 22.10.2021 e l'invito alla negoziazione assistita del 17 marzo 2022, per il risarcimento dei danni subìti, fossero rimaste prive di riscontro.
La difesa della società convenuta:
La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto preliminarmente la chiamata in causa della società a con sede in Brescia, stante il contratto d'appalto stipulato con la stessa, per Controparte_7 la programmata sostituzione del vecchio contatore elettrico con il nuovo presso la ditta dell'attore, nel merito, il rigetto della domanda attrice, sostenendone l'infondatezza, in via subordinata, a titolo di manleva, la condanna di in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP risarcimento dei danni subìti dall'attore. Con vittoria di spese di lite.
Istruzione della causa:
La causa, differita la prima udienza di comparizione per la chiamata in causa della società CP_8
dichiarata la relativa contumacia all'udienza del 06.11.2023, assegnati i termini ex art. 183
[...] comma VI cod. proc. civ., è stata istruita con l'interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale a mezzo della dipendente della ditta dell'attore, all'esito, CTU tecnica affidata all'Ing. Persona_2
All'udienza del 16.12.2024, fatte precisare le conclusioni conformi agli atti introduttivi, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., solo parte attrice ha provveduto a trasmettere telematicamente in data 11.02.2025 la comparsa conclusionale.
Motivi della Decisione
La domanda attrice rientra nell'alveo di operatività per l'accertamento della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., che presuppone che il danneggiato non solo faccia riferimento al danno provocato dall'esercizio di un'attività (piuttosto che dalla pericolosità intrinseca alla cosa), ma deduca che l'esercente di questa attività abbia provocato i danni, per non averla svolta secondo le regole e le cautele richieste, spettando invece al convenuto la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, come precisato dalla Suprema Corte regolatrice con ordinanza n. 15733 sezione III del 18.7.2011.
3 Nella fattispecie, la società convenuta si è limitata a richiedere la chiamata in causa della CP
. dichiarata contumace, senza dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare i danni
[...] alle apparecchiature dell'attore.
Nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi dalla cosa oggetto di appalto, “viene in rilievo la regola di responsabilità posta dall'art. 2051 cod. civ.” e dei danni cagionati ai terzi risponde di regola anche il committente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ..
Infatti, “il contratto di appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente, fatta salva l'ipotesi in cui il committente dimostri che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire”.
In tale ultima ipotesi, il committente è esonerato da responsabilità e, in caso di condanna, ha comunque il diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore.
Peraltro, giova rammentare, in tema di ripartizione dell'onere della prova che “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità
d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi della sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale” (Cassazione civile n.
4279 del 19.2.2008).
Dall'istruttoria, è pacificamente emerso il nesso eziologico tra l'attività posta in essere dalla società convenuta e il danno subìto dall'attore presso la propria ditta.
All'udienza del 13 maggio 2024, infatti, è stata ascoltata la testimone sig.ra Testimone_1 dipendente della ditta con mansioni di segretaria, che ha confermato come avvenuta in CP_1
4 sua presenza la dichiarazione a firma dell'incaricato sig. allegata all'atto di Controparte_6 citazione e relativa al danneggiamento dei quattro carica batterie a seguito della sostituzione del contatore per l'energia elettrica, nonché le ripetute segnalazioni telefoniche alla società convenuta, prive di riscontro, stante anche il successivo accertamento del danneggiamento dell'impianto di allarme.
Tuttavia, l'oggetto della causa necessitando rilievi tecnici, è stata istruita con la CTU affidata all'Ingegnere che ha definitivamente accertato che il danneggiamento dei quattro carica Persona_2 batterie e dell'impianto di allarme è avvenuto per l'errato collegamento del nuovo contatore presso la sede della ditta dell'attore alla rete elettrica, più correttamente, come chiarito, “per uno sbalzo di tensione”, non essendo state eseguite, tantomeno documentate, le “prove tecniche” raccomandate dalla società convenuta, che prevedono “test di verifica e riprogrammazione del nuovo misuratore prima di procedere all'attivazione della fornitura di energia elettrica nel rispetto della normativa di settore, (pag. 5 relazione CTU).
La valutazione dei danni da parte del CTU è stata oggetto di osservazioni critiche da parte della difesa attrice, trasmesse telematicamente entro i termini ex art. 195 cod. proc. civ., stante il ridimensionamento rispetto alla richiesta formulata con l'atto di citazione ed in particolare alla metodologia utilizzata per la redazione dell'elaborato peritale per l'analisi dei prezzi utilizzata, in considerazione delle opere necessarie per la messa in opera.
Al riguardo, tuttavia, l'odierno decidente ritiene di condividere le risposte formulate dal CTU, da ritenersi qui integralmente riportate (pagg. 22 e 23 della relazione del 21.10.2024) il quale ha valutato complessivamente il danno per la somma di € 3.232, 50, in considerazione dell'effettuazione delle
“operazioni di verifica e collaudo finale dell'impianto”.
In conclusione, la domanda attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, essendo stata accertata la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della società convenuta Controparte_2 con la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni a favore dell'attore, titolare della ditta Sud Nautica, per la complessiva somma di € 3.232,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'accertato evento dannoso dell'11 settembre 2020 sino all'effettivo soddisfo, e alle spese e competenze del presente giudizio da liquidare, come in dispositivo, a favore del difensore dell'attore, Avvocato Antonio Macrì del Foro di Lecce, dichiaratosi anticipatario, in considerazione dell'attività difensiva complessivamente svolta e dei valori medi della tariffa professionale, come da scaglione di riferimento ex DM n. 147 del 13.8.2022, in vigore.
CTU a definitivo carico della società soccombente come da decreto di liquidazione del 21.10.2024.
PQM
5 Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
1) Accoglie la domanda attrice per quanto di ragione,
2) Per lo effetto, ritenuta la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della società convenuta
[...]
la condanna al risarcimento dei danni subìti dall'attore per complessivi Controparte_5
€ 3.232,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'accertato evento dannoso dell'11 settembre 2020 sino all'effettivo soddisfo,
3) Condanna la società convenuta al pagamento delle spese e competenze Controparte_2 del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.291,00, di cui € 291 per spese borsuali esenti (€ 264,00 contributo unificato ed € 27,00 marca da bollo), € 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali su compensi professionali, IVA 22% e Cap 4% come per legge, da distrarre a favore del difensore dell'attore, Avvocato Antonio Macrì, dichiaratosi anticipatario,
4) CTU a definitivo carico della società convenuta soccombente come da decreto di liquidazione del 21.10.2024, per la somma di € 1.158,16, oltre oneri fiscali se dovuti.
Lecce, 04 aprile 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)
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