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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/09/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2024 promossa da
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati elettivamente in Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv.ti Marino Sarritzu e Massimiliano Picci che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti. RICORRENTI IN RIASSUNZIONE -APPELLATI CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv.to Luca Grasso in forza di procura in atti. RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DEI RICORRENTI Nell'interesse dei Sigg.ri , e si conclude Parte_1 Parte_2 Parte_3 affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia: 1) Rigettare perché del tutto infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto dalla nei confronti Controparte_1 della sentenza n° 972/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari, sez Lavoro, Giudice Dott. G. Murru in data 28/06/2016; 2) Confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) In tutti i casi vinte le spese ed i compensi professionali del doppio grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, oltre il rimborso delle spese vive sostenute per il giudizio di Cassazione, del contributo unificato marche e diritti per il giudizio di cassazione e per la riassunzione nanti codesta Corte di Appello, oltre 15 % rimborso spese gen., iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver integralmente anticipato Ci si oppone ai mezzi istruttori dedotti da controparte, ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nei ricorsi introduttivi di primo grado: 1) Interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 9), 10), 11), 12), 13, 23, 24), 25), 27) della narrativa dell'atto sovraesposto,
1 che qui si intendono integralmente trascritte, nonché sulle seguenti circostanze, che devono ritenersi precedute dalla locuzione “vero che”: a) I ricorrenti, durante l'intercorso rapporto di lavoro a favore della sono stati adibiti al Controparte_1 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
b) I ricorrenti sono stati adibiti, durante l'intercorso rapporto di lavoro a favore della a: Controparte_1
- : eseguire la raccolta dei sacchi dalla strada e la loro immissione nella Parte_1 bocca del compattatore;
eseguire le manovre per lo svuotamento dei cassonetti nel camion compattatore;
nonché spazzare e raccogliere i rifiuti abbandonati nella strada;
- : guidare il camion compattatore;
eseguire l'attività di Parte_2 aggancio dei cassonetti al camion, svuotarli nel compattatore e scaricare i rifiuti nella discarica. - : sino al 2005, guidare il camion compattatore, eseguire Parte_3 la raccolta dei sacchi dalla strada e la loro immissione nella bocca del compattatore;
eseguire le manovre per lo svuotamento dei cassonetti nel camion compattatore;
spazzare e raccogliere i rifiuti abbandonati nella strada;
dal 2005 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro: guidare il camion compattatore, agganciare il cassonetto, svuotarlo nel compattatore e scaricare i rifiuti nella discarica. a) La ha messo a disposizione dei ricorrenti, per lo svolgimento CP_1 dell'attività lavorativa a proprio favore, solo gli indumenti e/o vestiario (indicati nel punto nove) della superiore narrativa e rappresentati dalle fotografie allegate quale doc. sub 7); b) Durante tutto il rapporto di lavoro con la convenuta, il lavaggio giornaliero e la manutenzione del vestiario fornito dalla ai Sigg. CP_1 Pt_1
, e sono stati effettuati dai ricorrenti;
c) I ricorrenti,
[...] Parte_2 Parte_3 al termine di ciascuna giornata lavorativa, hanno provveduto al lavaggio a mano degli indumenti forniti dalla convenuta ed utilizzati durante la prestazione lavorativa;
d) Per il lavaggio e la manutenzione degli indumenti da lavoro forniti dall'azienda i ricorrenti impiegavano mediamente circa 30/40 minuti al giorno;
2) prova per testi sulle circostanze di fatto, con esclusione di quanto può riguardare giudizi e valutazioni, dei medesimi capi del dedotto interrogatorio formale, indicando quali testimoni i Sigg.ri , , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 [...]
, , , , Tes_9 Tes_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13 [...]
, e 3) disporre C.T.U. al fine di accertare e Tes_14 CP_2 Testimone_15 determinare: il valore della prestazione effettuata dai Sigg. , Parte_1 Pt_2
e per l'attività di lavaggio e manutenzione degli indumenti, ivi
[...] Parte_3 comprese le spese vive sostenute;
NELL'INTERESSE DELLA RESISTENTE 1) in via preliminare dichiarare estinto l'intero processo ai sensi del combinato disposto degli art. 392 comma 1 e 393 c.p.c., con ogni provvedimento consequenziale anche in merito alle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio, da porsi definitivamente a carico dei lavoratori;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di estinzione, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande di primo grado e per l'effetto riformare integralmente la sentenza gravata, con il favore delle spese del doppio grado;
3) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, anche solo parziale, dell'appello, voglia la Corte contenere le somme eventualmente a liquidarsi nei limiti di legge e di contratto, riducendo drasticamente, anche in via equitativa, quelle liquidate in sentenza, previo deposito
2 di conteggi di parte o previa CTU, con il favore delle spese del doppio grado, ovvero in subordine, con la compensazione delle stesse. Voglia in ogni caso la Corte condannare gli appellati alla restituzione, anche parziale, degli importi loro versati in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, nell'opporsi ad eventuali istanze istruttorie avverse, l'appellante senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi, se del caso, prova testimoniale, sulle circostanze di fatto indicate al punto n. 3 della comparsa di primo grado che, depurate degli incisi valutativi e/o irrilevanti, devono intendersi qui integralmente trascritte, per capitoli separati e specifici, preposta la locuzione di rito “vero che”, con i testi indicati in primo grado, sigg. , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
CP_7 Testimone_16 Controparte_8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n.12709/2019 la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 432/2018 della Corte di Appello di Cagliari, la quale aveva accolto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 972/2016 ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, precisando che la Corte d'Appello "è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge avendo interpretato l'art. 40, comma 1, D.lgs. n. 626 del 1994, e la nozione legale di D.P.I. come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate;
laddove la disposizione suddetta, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta
o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell'adempimento datoriale all'obbligo, posto dall'art. 4, comma 5, D.lgs. n. 626 del 1994; ". La causa, riassunta con ricorso depositato il 29.7.2024, istruita con i fascicoli di parte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. Invero, è documentato che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12709/2023, emessa sul ricorso proposto dalla è pubblicata in data Controparte_1 10.5.2023. Ad essa seguono due ordinanze di correzione di errore materiale promosse d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione. Come detto, il ricorso in riassunzione è depositato in data 29.7.2024 e dunque, un anno, due mesi e 19 giorni dopo la pubblicazione della sentenza. La eccepisce l'estinzione del giudizio in quanto non Controparte_1 riassunto nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, come previsto dall'art. 392 cpc. Trattasi di eccezione fondata benché non nei termini denunciati. E invero, i ricorsi introduttivi dei giudizi davanti al Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, sono depositati prima del 4 luglio 2009 data da cui il legislatore ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 392 cpc.
3 Secondo la disciplina transitoria (art. 58), il nuovo termine trova applicazione con riferimento ai soli procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge: in tale senso da ultimo v. Cass. Civ. n. 16124/2025 Pertanto, il termine entro il quale avrebbe dovuto essere depositato il ricorso in riassunzione non è quello di tre mesi ma di un anno, cui si aggiunge la sospensione feriale dei termini: e nel caso di specie, detto termine è abbondantemente decorso, con conseguente estinzione del giudizio. Con la precisazione che alcuna rilevanza può attribuirsi alle due ordinanze della Corte di Cassazione con cui è disposta la correzione di errore materiale: invero, dette ordinanze non solo non sospendono i termini per la riassunzione davanti al giudice del rinvio atteso che le decisioni della Corte di Cassazione non possono essere impugnate, ma in ogni caso l'oggetto dei due provvedimenti riguarda aspetti estranei al merito della controversia e rimasti del tutto estranei anche nel presente giudizio di riassunzione. Considerato l'esito complessivo del giudizio – definito con la presente sentenza di estinzione - ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente giudizio promosso con l'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1 972/2016 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, emessa nel contraddittorio con e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiara integralmente compensate le spese di lite. Giorni 5 per la motivazione. Sassari 10.9.2025 Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
4
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati elettivamente in Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv.ti Marino Sarritzu e Massimiliano Picci che li rappresentano e difendono in forza di procura in atti. RICORRENTI IN RIASSUNZIONE -APPELLATI CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv.to Luca Grasso in forza di procura in atti. RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DEI RICORRENTI Nell'interesse dei Sigg.ri , e si conclude Parte_1 Parte_2 Parte_3 affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia: 1) Rigettare perché del tutto infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto dalla nei confronti Controparte_1 della sentenza n° 972/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari, sez Lavoro, Giudice Dott. G. Murru in data 28/06/2016; 2) Confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) In tutti i casi vinte le spese ed i compensi professionali del doppio grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, oltre il rimborso delle spese vive sostenute per il giudizio di Cassazione, del contributo unificato marche e diritti per il giudizio di cassazione e per la riassunzione nanti codesta Corte di Appello, oltre 15 % rimborso spese gen., iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver integralmente anticipato Ci si oppone ai mezzi istruttori dedotti da controparte, ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nei ricorsi introduttivi di primo grado: 1) Interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 9), 10), 11), 12), 13, 23, 24), 25), 27) della narrativa dell'atto sovraesposto,
1 che qui si intendono integralmente trascritte, nonché sulle seguenti circostanze, che devono ritenersi precedute dalla locuzione “vero che”: a) I ricorrenti, durante l'intercorso rapporto di lavoro a favore della sono stati adibiti al Controparte_1 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
b) I ricorrenti sono stati adibiti, durante l'intercorso rapporto di lavoro a favore della a: Controparte_1
- : eseguire la raccolta dei sacchi dalla strada e la loro immissione nella Parte_1 bocca del compattatore;
eseguire le manovre per lo svuotamento dei cassonetti nel camion compattatore;
nonché spazzare e raccogliere i rifiuti abbandonati nella strada;
- : guidare il camion compattatore;
eseguire l'attività di Parte_2 aggancio dei cassonetti al camion, svuotarli nel compattatore e scaricare i rifiuti nella discarica. - : sino al 2005, guidare il camion compattatore, eseguire Parte_3 la raccolta dei sacchi dalla strada e la loro immissione nella bocca del compattatore;
eseguire le manovre per lo svuotamento dei cassonetti nel camion compattatore;
spazzare e raccogliere i rifiuti abbandonati nella strada;
dal 2005 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro: guidare il camion compattatore, agganciare il cassonetto, svuotarlo nel compattatore e scaricare i rifiuti nella discarica. a) La ha messo a disposizione dei ricorrenti, per lo svolgimento CP_1 dell'attività lavorativa a proprio favore, solo gli indumenti e/o vestiario (indicati nel punto nove) della superiore narrativa e rappresentati dalle fotografie allegate quale doc. sub 7); b) Durante tutto il rapporto di lavoro con la convenuta, il lavaggio giornaliero e la manutenzione del vestiario fornito dalla ai Sigg. CP_1 Pt_1
, e sono stati effettuati dai ricorrenti;
c) I ricorrenti,
[...] Parte_2 Parte_3 al termine di ciascuna giornata lavorativa, hanno provveduto al lavaggio a mano degli indumenti forniti dalla convenuta ed utilizzati durante la prestazione lavorativa;
d) Per il lavaggio e la manutenzione degli indumenti da lavoro forniti dall'azienda i ricorrenti impiegavano mediamente circa 30/40 minuti al giorno;
2) prova per testi sulle circostanze di fatto, con esclusione di quanto può riguardare giudizi e valutazioni, dei medesimi capi del dedotto interrogatorio formale, indicando quali testimoni i Sigg.ri , , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , ,
[...] Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 [...]
, , , , Tes_9 Tes_10 Tes_11 Testimone_12 Testimone_13 [...]
, e 3) disporre C.T.U. al fine di accertare e Tes_14 CP_2 Testimone_15 determinare: il valore della prestazione effettuata dai Sigg. , Parte_1 Pt_2
e per l'attività di lavaggio e manutenzione degli indumenti, ivi
[...] Parte_3 comprese le spese vive sostenute;
NELL'INTERESSE DELLA RESISTENTE 1) in via preliminare dichiarare estinto l'intero processo ai sensi del combinato disposto degli art. 392 comma 1 e 393 c.p.c., con ogni provvedimento consequenziale anche in merito alle spese del presente e dei precedenti gradi di giudizio, da porsi definitivamente a carico dei lavoratori;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di estinzione, dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande di primo grado e per l'effetto riformare integralmente la sentenza gravata, con il favore delle spese del doppio grado;
3) in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, anche solo parziale, dell'appello, voglia la Corte contenere le somme eventualmente a liquidarsi nei limiti di legge e di contratto, riducendo drasticamente, anche in via equitativa, quelle liquidate in sentenza, previo deposito
2 di conteggi di parte o previa CTU, con il favore delle spese del doppio grado, ovvero in subordine, con la compensazione delle stesse. Voglia in ogni caso la Corte condannare gli appellati alla restituzione, anche parziale, degli importi loro versati in esecuzione della sentenza di primo grado. In via istruttoria, nell'opporsi ad eventuali istanze istruttorie avverse, l'appellante senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi, se del caso, prova testimoniale, sulle circostanze di fatto indicate al punto n. 3 della comparsa di primo grado che, depurate degli incisi valutativi e/o irrilevanti, devono intendersi qui integralmente trascritte, per capitoli separati e specifici, preposta la locuzione di rito “vero che”, con i testi indicati in primo grado, sigg. , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
CP_7 Testimone_16 Controparte_8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n.12709/2019 la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 432/2018 della Corte di Appello di Cagliari, la quale aveva accolto l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 972/2016 ha accolto il secondo, il terzo e il quinto motivo, precisando che la Corte d'Appello "è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge avendo interpretato l'art. 40, comma 1, D.lgs. n. 626 del 1994, e la nozione legale di D.P.I. come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate;
laddove la disposizione suddetta, per l'ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta
o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell'adempimento datoriale all'obbligo, posto dall'art. 4, comma 5, D.lgs. n. 626 del 1994; ". La causa, riassunta con ricorso depositato il 29.7.2024, istruita con i fascicoli di parte, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. Invero, è documentato che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12709/2023, emessa sul ricorso proposto dalla è pubblicata in data Controparte_1 10.5.2023. Ad essa seguono due ordinanze di correzione di errore materiale promosse d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione. Come detto, il ricorso in riassunzione è depositato in data 29.7.2024 e dunque, un anno, due mesi e 19 giorni dopo la pubblicazione della sentenza. La eccepisce l'estinzione del giudizio in quanto non Controparte_1 riassunto nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, come previsto dall'art. 392 cpc. Trattasi di eccezione fondata benché non nei termini denunciati. E invero, i ricorsi introduttivi dei giudizi davanti al Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, sono depositati prima del 4 luglio 2009 data da cui il legislatore ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione del giudizio ex art. 392 cpc.
3 Secondo la disciplina transitoria (art. 58), il nuovo termine trova applicazione con riferimento ai soli procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge: in tale senso da ultimo v. Cass. Civ. n. 16124/2025 Pertanto, il termine entro il quale avrebbe dovuto essere depositato il ricorso in riassunzione non è quello di tre mesi ma di un anno, cui si aggiunge la sospensione feriale dei termini: e nel caso di specie, detto termine è abbondantemente decorso, con conseguente estinzione del giudizio. Con la precisazione che alcuna rilevanza può attribuirsi alle due ordinanze della Corte di Cassazione con cui è disposta la correzione di errore materiale: invero, dette ordinanze non solo non sospendono i termini per la riassunzione davanti al giudice del rinvio atteso che le decisioni della Corte di Cassazione non possono essere impugnate, ma in ogni caso l'oggetto dei due provvedimenti riguarda aspetti estranei al merito della controversia e rimasti del tutto estranei anche nel presente giudizio di riassunzione. Considerato l'esito complessivo del giudizio – definito con la presente sentenza di estinzione - ricorrono i presupposti per la compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del presente giudizio promosso con l'appello proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1 972/2016 del Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, emessa nel contraddittorio con e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiara integralmente compensate le spese di lite. Giorni 5 per la motivazione. Sassari 10.9.2025 Il Presidente est. Dott. Marcello Giacalone
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