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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 99-1/ /2025 P.U. CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
nei confronti di:
- (CF. ), Controparte_1 C.F._1
su ricorso di:
- Parte_1
letto il ricorso;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte debitrice nel circondario di questo tribunale;
pagina 1 di 4 rilevato che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante la sua irreperibilità;
ritenuto sotto quest'ultimo profilo che, nel caso di irreperibilità del debitore persona fisica, non obbligato a munirsi di domicilio digitale, sia corretto procedere alla notificazione nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., dal momento che l'art. 40, comma 8, CCII, non disciplina l'ipotesi dell'irreperibilità e presuppone anzi che sia nota la residenza del debitore con la conseguenza che in tale ipotesi, in assenza di specifica previsione, deve procedersi con le forme ordinarie di notificazione;
rilevato che il ricorrente è creditore dell'importo di € 482.135,07;
rilevato che il debitore è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI e ha debiti scaduti e non pagati superiori a € 50.000;
considerato, in particolare, che il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come risulta dal mancato pagamento dell'ingente credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale nonché dall'esito non satisfattivo delle azioni esecutive intraprese al fine del suo recupero;
rilevato, inoltre, che parte debitrice:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
- l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (CF. Controparte_1
), C.F._1
pagina 2 di 4 e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore il dott. il quale Controparte_2
farà pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni dalla notificazione entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza previo oscuramento dei dati sensibili del debitore nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 3 di 4 2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice anche se estinti;
5)nel caso di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 30/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Stefania Grasselli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 99-1/ /2025 P.U. CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
nei confronti di:
- (CF. ), Controparte_1 C.F._1
su ricorso di:
- Parte_1
letto il ricorso;
ritenuta la propria competenza ex art. 27, CCI, risiedendo parte debitrice nel circondario di questo tribunale;
pagina 1 di 4 rilevato che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante la sua irreperibilità;
ritenuto sotto quest'ultimo profilo che, nel caso di irreperibilità del debitore persona fisica, non obbligato a munirsi di domicilio digitale, sia corretto procedere alla notificazione nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., dal momento che l'art. 40, comma 8, CCII, non disciplina l'ipotesi dell'irreperibilità e presuppone anzi che sia nota la residenza del debitore con la conseguenza che in tale ipotesi, in assenza di specifica previsione, deve procedersi con le forme ordinarie di notificazione;
rilevato che il ricorrente è creditore dell'importo di € 482.135,07;
rilevato che il debitore è persona fisica che si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCI e ha debiti scaduti e non pagati superiori a € 50.000;
considerato, in particolare, che il debitore non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, come risulta dal mancato pagamento dell'ingente credito del ricorrente risultante da titolo esecutivo di formazione giudiziale nonché dall'esito non satisfattivo delle azioni esecutive intraprese al fine del suo recupero;
rilevato, inoltre, che parte debitrice:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
- l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (CF. Controparte_1
), C.F._1
pagina 2 di 4 e, per l'effetto,
nomina
giudice delegato la dott. Maria Novella Legnaioli e liquidatore il dott. il quale Controparte_2
farà pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori il termine di sessanta giorni dalla notificazione entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,
predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza previo oscuramento dei dati sensibili del debitore nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività
d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
Autorizza il liquidatore , con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 3 di 4 2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice anche se estinti;
5)nel caso di impresa ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 30/04/2025
La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli
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