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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 141/2024 del Giudice di pace di Salerno
del 21 gennaio 2024, iscritto al n. 5986/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e
[...] C.F._2
difesi, per procura allegata alla comparsa del 14 febbraio 2025, dall'avvocato Michele
Marino (c.f. non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Beniamino Freda n. 50 -appellante-
E
(c.f. ), con sede in Milano, al corso Como n. 17, Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di mandataria della rappresentata e difesa, per Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Gaetana Romano (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via C.F._3
Mazzini n. 10 -
appellata-
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...]; CP_3 C.F._4 (p. IVA ) con sede in Roma, alla via Cesare Controparte_2 P.IVA_2
Pavese n. 385 -appellati contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 24 novembre/1° dicembre 2020, e Pt_1 Parte_2
evocarono in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno e CP_3 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che Controparte_2
erano loro derivati dal sinistro verificatosi lungo la via Porto di Salerno alle ore 21:45 circa del 12 giugno 2020, allorquando il conducente del motoveicolo Honda SH targato DJ44420,
di proprietà di in movimento da nord a sud, aveva invaso la corsia riservata CP_3
all'opposto senso di marcia e aveva urtato la loro autovettura Alfa Romeo Mito targata
J288BE alla fiancata sinistra.
Si costituì in giudizio quale mandataria con rappresentanza Controparte_1
di eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa domanda.
e non si costituirono. CP_3 Controparte_2
Istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, la causa venne decisa con sentenza n. 141/2024.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 141/2024 pronunciata e resa pubblica il 21 gennaio 2024, il
Giudice di pace di Salerno, “ritenuto nella specie che i conducenti antagonisti siano
corresponsabili del sinistro nella misura del 50%, ex art. 2054, comma 2, Cod. Civ”, accolse parzialmente la domanda attorea, liquidando a titolo risarcitorio, in via equitativa, la somma di € 500,00, altresì condannando i convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura del 50%.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata 22 luglio 2024, e impugnarono detta Pt_1 Parte_2 decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi della errata valutazione del materiale probatorio che, a loro dire, aveva dimostrato appieno l'esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo della convenuta nella produzione dell'evento dannoso,
dell'omessa liquidazione del danno da sosta tecnica, dell'errato riconoscimento degli interessi sulla sorte capitale dalla pronuncia e non dalla data del sinistro, infine dell'insufficiente liquidazione delle competenze professionali. Gli appellanti, quindi,
chiesero: “1) accogliere il presente appello;
2)per l'effetto, dichiarare l'esclusiva
responsabilità del conducente del motoveicolo Honda SH tg. DJ44420 di proprietà della
sig.ra nella produzione dell'incidente; 3)condannare la sig.ra e la CP_3 CP_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di Controparte_2
loro, al pagamento in favore dei sig.ri e della somma di Euro Parte_1 Parte_2
1.197,20 oltre gli interessi dal 12.06.2020, data dell'incidente, fino al 20.11.2020, giorno
della notifica della domanda giudiziale, e gli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. dal
21.11.2020 al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
4)condannare, altresì, la sig.ra e la in persona CP_3 Controparte_2
del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'avv. Maria
Giovanna Marino dell'importo di Euro 163,86 per spese ed Euro 1.549,00 per compensi oltre
maggiorazione 15% e Cnap come per legge;
5)condannare la sig.ra e la CP_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di Controparte_2
loro, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio oltre
maggiorazione 15% e CNAP come per legge da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore
del sottoscritto procuratore antistatario”.
costituendosi con comparsa del 27 gennaio 2025, eccepì Controparte_1
l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo del materiale probatorio e delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi,
concluse “per il rigetto dell'atto di appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria
di spese, diritti ed onorari del giudizio”. e ai quali l'appello fu notificato il 22 CP_3 Controparte_2
luglio 2024, non si costituirono e furono dichiarate contumaci con ordinanza del 5 marzo
2025.
Rinviata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Col primo motivo di appello, e lamentano il Parte_1 Parte_2
malgoverno delle risultanze istruttorie, assumendo che la prova orale aveva confermato la verità storica del sinistro secondo le modalità da esse denunciate con l'atto introduttivo del processo e, quindi, comprovato l'esclusiva responsabilità del conducente il motociclo di proprietà di nella causazione del sinistro. CP_3
Il motivo non è fondato, persistendo, all'esito del riesame delle risultanze istruttorie,
l'impossibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro.
Il teste di parte attrice, , ha dichiarato: “ero nell'auto Alfa Romeo Mito Testimone_1
condotta dalla .la sig.ra era ferma in attesa di entrare nel parcheggio Controparte_4 Pt_2
di via Porto, dove la strada è molto stretta tanto che non permette il passaggio di due veicoli
paralleli. In quel momento dalla direzione opposta sopraggiungere uno scooter Honda Sh
con due ragazzi a bordo che cercava di passare tra le auto ferme….così facendo lo scooter
urtava con la sua parte sinistra, la fiancata sinistra dell'Alfa Romeo Mito e precisamente dal
parafango anteriore fino a quello posteriore….i ragazzi dello scooter non sono caduti e
nessuno riportava lesioni….dopo l'incidente i ragazzi si sono fermati ed hanno lasciato i
dati….oltre ai ragazzi del motorino, al sottoscritto e alla sig.ra non vi erano altre Pt_2
persone….non sono intervenute autorità….i ragazzi dello scooter si sono resi disponibili ed
hanno ammesso la responsabilità di quanto accaduto nell'imminenza dei fatti…non ho
riportato lesioni ed i danni hanno riguardato solo il veicolo Alfa Romeo”.
Il testimone addotto dalla compagnia assicuratrice ha reso dichiarazioni contrastanti quelle di . Ed invero, , cugino del conducente il motoveicolo, Testimone_1 Testimone_2
ha dichiarato: “riconosco la dichiarazione e la sottoscrizione della scrittura allegata alla
produzione dell' che mi viene sottoposta, come da dichiarata e Controparte_1
sottoscritta….mi trovavo dinanzi al , dove nel parcheggio avevo Parte_3
lasciato la mia auto….ho visto che il conducente del motoveicolo Honda si fermava per far
passare l'autovettura Alfa Romeo Mito perché la strada è stretta….la donna alla guida
dell'Alfa Romeo nel passare si spostava un po' a sinistra perché non c'era lo spazio e
nell'effettuare questa manovra urtava il ferro del cavalletto della moto…..con il passaruota
posteriore sinistro”. Tale testimonianza non contrasta con la dichiarazione sottoscritta dallo stesso e recante data 9 luglio 2060 (prodotta in giudizio dalla compagnia Tes_2
assicurativa e dagli stessi appellanti), nella quale il teste aveva affermato – non già, come sostenuto dagli appellanti, che “che il conducente dell'auto Alfa Romeo Mito effettuava una
manovra di retromarcia e urtava lo scooter Honda SH” (così nella comparsa conclusionale di parte appellante), bensì – “di aver assistito in qualità di testimone oculare al sinistro
avvenuto il giorno 12/6/ 2020 intorno alle ore 21.30, in via Porto nei pressi del Circolo
Sportivo “Canottieri Irno” comune di Salerno, in quella data, vedeva che il moto veicolo
Modello SH targato DJ44430 veniva urtato per una manovra azzardata del conducente
dell'auto modello Alfa Romeo Giulietta, targata EJ288BE. Nonostante l''invito del ragazzo
che continuava a intimarle di fermarsi e a fare retromarcia in quanto lo spazio non consentiva
la manovra, la signorina incurante e a causa di un atteggiamento frettoloso continuava la
marcia, urtando il moto veicolo che cadeva. Senza neanche chiedere al ragazzo se si fosse
fatto male, si ripresentava allo stesso dopo aver comodamente parcheggiato, in una zona
dove, peraltro, non è consentita la sosta, riferendo di aver subito un danno all'auto”.
L'attendibilità del teste, poi, non può essere revocata in dubbio per il sol fatto che si sia allontanato dal luogo del sinistro, al quale invero erano seguiti solo (pretesi) danni a cose e non lesioni a persone bisognose di soccorso.
La documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, poi, non offre elementi di prova determinanti, neppure per avvalorare le dichiarazioni dell'uno o dell'altro testimone,
posto che non consente di apprezzare danni all'intera fiancata sinistra dell'autovettura piuttosto che al passaruota sinistro.
Inutile sarebbe, a distanza di cinque anni dal fattol la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, che pure assumerebbe carattere meramente esplorativo,
È pertanto corretta la decisione del primo giudice, che ha fatto applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., di carattere sussidiario, che si deve applicare tutte le volte in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
4.2.- Col secondo motivo, pertinente l'ammontare del danno, parte appellante lamenta che “Il Giudice di Pace procede a detta liquidazione senza specificare il motivo
dell'ulteriore riduzione rispetto all'importo di Euro 1.047,20 richiesto nella domanda
introduttiva del giudizio” (così a pagina 5 dell'appello).
Il motivo di connota d'inammissibilità, posto che non coglie e non critica la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla ritenuta inattendibilità del “mero
preventivo della che, per i soli interventi di carrozzeria, Parte_4
determina il costo in Euro 1.047,20 Iva compresa, neppure confermato in udienza” (così a pagina 5 della sentenza).
Tale decisione è comunque corretta, perché conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui il preventivo di riparazione di un veicolo, redatto da un professionista, può valere come prova del danno se corroborato da altri elementi, nella specie insussistenti, in quanto nulla dimostra che la spesa occorrente per la riparazione dell'autovettura dell'attrice dovesse ammontare a 1.047,20 piuttosto che a € 1.000,00
equitativamente (ex art. 1226 c.c., avendo l'estensore della sentenza esplicitamente escluso la “liquidazione ex art. 114 c.p.c.”) decisione indicata dal giudice.
4.3.- Gli appellanti, ancora, si dolgono dell'omessa liquidazione del danno da sosta tecnica di 3 giorni, quantificato in € 150,00. Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato dev'essere puntualmente allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo,
ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Sez. 6
– 2, ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità difettando anche ogni specifica allegazione.
4.4.- Gli appellanti, poi, lamentano il mancato riconoscimento degli interessi sulla sorta capitale dalla data del sinistro al soddisfo, avendo il primo giudice riconosciuto solo gli interessi sulla sorte capitale dalla pronuncia al soddisfo.
La doglianza è fondata.
La somma liquidata, trattandosi di debito di valore, va incrementata del maggior danno per non aver potuto gli attori disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
Così computati, gli interessi ammontano a € 94,54.
4.4.- Infine, parte appellante si duole dell'erroneo calcolo delle spese processuali,
liquidate in € 1.549,00 per competenze professionali, somma inferiore a quanto richiesto con la nota spese prodotta in atti e risultante dall'applicazione della tariffa allegata al
D.M.55/2014, e in € 160,87, importo inferiore a quella di € 163,86 pari alle spese effettivamente anticipate.
La doglianza (fondata quanto alla determinazione delle spese) è assorbita dall'accoglimento dell'appello, posto che la riforma della decisione appellata, anche parziale, comporta la caducazione del capo accessorio sulle spese, che vanno regolate ex novo in ragione dei principi generali in tema di causalità e soccombenza, ex artt. 91 e 92
c.p.c.
4.5.- In conclusione, l'appello va accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza,
l e vanno condannati a pagare ad e Controparte_1 CP_3 Parte_1
l'ulteriore somma di € 94,54. Parte_2
5.- Le spese.
5.1.- La riforma della sentenza di primo grado si estende alla statuizione accessoria delle spese, che per il primo grado vanno regolate secondo il principio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c., interamente riferibile agli appellati, vanno distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Michele Marino, e vanno così di seguito liquidate, difformemente dalla nota di parte, che non tiene conto del valore della controversia, necessariamente parametrata al decisum (cfr. Cass., sentenza n. 19930 del 21/06/20202), e facendo applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, altresì considerando la natura delle questioni trattate, limitate e particolarmente semplici in appello, e l'attività professionale effettivamente svolta: € 163,86 per esborsi, €
68,00 per la fase di studio della controversia, € 68,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
68,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 142,00 per la fase decisionale.
Vanno, invece, interamente compensate le spese della fase di appello, per la reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 141/2024 del 21 gennaio Parte_1 Parte_2 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna, in solido tra loro, e a pagare a e Controparte_1 CP_3 Parte_1 Pt_2
l'ulteriore somma di € 94,53;
[...]
2) condanna, in solido tra loro, e a pagare ad Controparte_1 CP_3
e le spese del primo grado del giudizio, che liquida Parte_1 Parte_2
in € 163,86 per esborsi ed € 346,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA
come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Michele Marino.
3) compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello.
Salerno, 29 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 del Giudice di pace di Salerno, così provvede:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 141/2024 del Giudice di pace di Salerno
del 21 gennaio 2024, iscritto al n. 5986/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi,
rimesso in decisione all'udienza del 18 giugno 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentati e
[...] C.F._2
difesi, per procura allegata alla comparsa del 14 febbraio 2025, dall'avvocato Michele
Marino (c.f. non indicato in atti), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Beniamino Freda n. 50 -appellante-
E
(c.f. ), con sede in Milano, al corso Como n. 17, Controparte_1 P.IVA_1
nella qualità di mandataria della rappresentata e difesa, per Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Gaetana Romano (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia, alla via C.F._3
Mazzini n. 10 -
appellata-
NONCHÉ
(c.f. ), residente in [...]; CP_3 C.F._4 (p. IVA ) con sede in Roma, alla via Cesare Controparte_2 P.IVA_2
Pavese n. 385 -appellati contumaci-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 24 novembre/1° dicembre 2020, e Pt_1 Parte_2
evocarono in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno e CP_3 [...]
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali che Controparte_2
erano loro derivati dal sinistro verificatosi lungo la via Porto di Salerno alle ore 21:45 circa del 12 giugno 2020, allorquando il conducente del motoveicolo Honda SH targato DJ44420,
di proprietà di in movimento da nord a sud, aveva invaso la corsia riservata CP_3
all'opposto senso di marcia e aveva urtato la loro autovettura Alfa Romeo Mito targata
J288BE alla fiancata sinistra.
Si costituì in giudizio quale mandataria con rappresentanza Controparte_1
di eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e Controparte_2
l'infondatezza dell'avversa domanda.
e non si costituirono. CP_3 Controparte_2
Istruita con il raccoglimento della prova testimoniale e l'acquisizione di documenti, la causa venne decisa con sentenza n. 141/2024.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 141/2024 pronunciata e resa pubblica il 21 gennaio 2024, il
Giudice di pace di Salerno, “ritenuto nella specie che i conducenti antagonisti siano
corresponsabili del sinistro nella misura del 50%, ex art. 2054, comma 2, Cod. Civ”, accolse parzialmente la domanda attorea, liquidando a titolo risarcitorio, in via equitativa, la somma di € 500,00, altresì condannando i convenuti al pagamento delle spese di giudizio nella misura del 50%.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata 22 luglio 2024, e impugnarono detta Pt_1 Parte_2 decisione dinanzi a questo Tribunale, dolendosi della errata valutazione del materiale probatorio che, a loro dire, aveva dimostrato appieno l'esclusiva responsabilità del conducente il motoveicolo della convenuta nella produzione dell'evento dannoso,
dell'omessa liquidazione del danno da sosta tecnica, dell'errato riconoscimento degli interessi sulla sorte capitale dalla pronuncia e non dalla data del sinistro, infine dell'insufficiente liquidazione delle competenze professionali. Gli appellanti, quindi,
chiesero: “1) accogliere il presente appello;
2)per l'effetto, dichiarare l'esclusiva
responsabilità del conducente del motoveicolo Honda SH tg. DJ44420 di proprietà della
sig.ra nella produzione dell'incidente; 3)condannare la sig.ra e la CP_3 CP_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di Controparte_2
loro, al pagamento in favore dei sig.ri e della somma di Euro Parte_1 Parte_2
1.197,20 oltre gli interessi dal 12.06.2020, data dell'incidente, fino al 20.11.2020, giorno
della notifica della domanda giudiziale, e gli interessi legali ex art. 1284 comma IV c.c. dal
21.11.2020 al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
4)condannare, altresì, la sig.ra e la in persona CP_3 Controparte_2
del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'avv. Maria
Giovanna Marino dell'importo di Euro 163,86 per spese ed Euro 1.549,00 per compensi oltre
maggiorazione 15% e Cnap come per legge;
5)condannare la sig.ra e la CP_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra di Controparte_2
loro, al pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio oltre
maggiorazione 15% e CNAP come per legge da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c. in favore
del sottoscritto procuratore antistatario”.
costituendosi con comparsa del 27 gennaio 2025, eccepì Controparte_1
l'infondatezza dell'avverso gravame, per avere il giudice di primo grado fatto buon governo del materiale probatorio e delle regole applicabili alla fattispecie. La compagnia, quindi,
concluse “per il rigetto dell'atto di appello, perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria
di spese, diritti ed onorari del giudizio”. e ai quali l'appello fu notificato il 22 CP_3 Controparte_2
luglio 2024, non si costituirono e furono dichiarate contumaci con ordinanza del 5 marzo
2025.
Rinviata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 18 giugno 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata trattenuta a sentenza.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Col primo motivo di appello, e lamentano il Parte_1 Parte_2
malgoverno delle risultanze istruttorie, assumendo che la prova orale aveva confermato la verità storica del sinistro secondo le modalità da esse denunciate con l'atto introduttivo del processo e, quindi, comprovato l'esclusiva responsabilità del conducente il motociclo di proprietà di nella causazione del sinistro. CP_3
Il motivo non è fondato, persistendo, all'esito del riesame delle risultanze istruttorie,
l'impossibilità di accertare l'esatta dinamica del sinistro.
Il teste di parte attrice, , ha dichiarato: “ero nell'auto Alfa Romeo Mito Testimone_1
condotta dalla .la sig.ra era ferma in attesa di entrare nel parcheggio Controparte_4 Pt_2
di via Porto, dove la strada è molto stretta tanto che non permette il passaggio di due veicoli
paralleli. In quel momento dalla direzione opposta sopraggiungere uno scooter Honda Sh
con due ragazzi a bordo che cercava di passare tra le auto ferme….così facendo lo scooter
urtava con la sua parte sinistra, la fiancata sinistra dell'Alfa Romeo Mito e precisamente dal
parafango anteriore fino a quello posteriore….i ragazzi dello scooter non sono caduti e
nessuno riportava lesioni….dopo l'incidente i ragazzi si sono fermati ed hanno lasciato i
dati….oltre ai ragazzi del motorino, al sottoscritto e alla sig.ra non vi erano altre Pt_2
persone….non sono intervenute autorità….i ragazzi dello scooter si sono resi disponibili ed
hanno ammesso la responsabilità di quanto accaduto nell'imminenza dei fatti…non ho
riportato lesioni ed i danni hanno riguardato solo il veicolo Alfa Romeo”.
Il testimone addotto dalla compagnia assicuratrice ha reso dichiarazioni contrastanti quelle di . Ed invero, , cugino del conducente il motoveicolo, Testimone_1 Testimone_2
ha dichiarato: “riconosco la dichiarazione e la sottoscrizione della scrittura allegata alla
produzione dell' che mi viene sottoposta, come da dichiarata e Controparte_1
sottoscritta….mi trovavo dinanzi al , dove nel parcheggio avevo Parte_3
lasciato la mia auto….ho visto che il conducente del motoveicolo Honda si fermava per far
passare l'autovettura Alfa Romeo Mito perché la strada è stretta….la donna alla guida
dell'Alfa Romeo nel passare si spostava un po' a sinistra perché non c'era lo spazio e
nell'effettuare questa manovra urtava il ferro del cavalletto della moto…..con il passaruota
posteriore sinistro”. Tale testimonianza non contrasta con la dichiarazione sottoscritta dallo stesso e recante data 9 luglio 2060 (prodotta in giudizio dalla compagnia Tes_2
assicurativa e dagli stessi appellanti), nella quale il teste aveva affermato – non già, come sostenuto dagli appellanti, che “che il conducente dell'auto Alfa Romeo Mito effettuava una
manovra di retromarcia e urtava lo scooter Honda SH” (così nella comparsa conclusionale di parte appellante), bensì – “di aver assistito in qualità di testimone oculare al sinistro
avvenuto il giorno 12/6/ 2020 intorno alle ore 21.30, in via Porto nei pressi del Circolo
Sportivo “Canottieri Irno” comune di Salerno, in quella data, vedeva che il moto veicolo
Modello SH targato DJ44430 veniva urtato per una manovra azzardata del conducente
dell'auto modello Alfa Romeo Giulietta, targata EJ288BE. Nonostante l''invito del ragazzo
che continuava a intimarle di fermarsi e a fare retromarcia in quanto lo spazio non consentiva
la manovra, la signorina incurante e a causa di un atteggiamento frettoloso continuava la
marcia, urtando il moto veicolo che cadeva. Senza neanche chiedere al ragazzo se si fosse
fatto male, si ripresentava allo stesso dopo aver comodamente parcheggiato, in una zona
dove, peraltro, non è consentita la sosta, riferendo di aver subito un danno all'auto”.
L'attendibilità del teste, poi, non può essere revocata in dubbio per il sol fatto che si sia allontanato dal luogo del sinistro, al quale invero erano seguiti solo (pretesi) danni a cose e non lesioni a persone bisognose di soccorso.
La documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, poi, non offre elementi di prova determinanti, neppure per avvalorare le dichiarazioni dell'uno o dell'altro testimone,
posto che non consente di apprezzare danni all'intera fiancata sinistra dell'autovettura piuttosto che al passaruota sinistro.
Inutile sarebbe, a distanza di cinque anni dal fattol la sollecitata consulenza tecnica d'ufficio, che pure assumerebbe carattere meramente esplorativo,
È pertanto corretta la decisione del primo giudice, che ha fatto applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., di carattere sussidiario, che si deve applicare tutte le volte in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro.
4.2.- Col secondo motivo, pertinente l'ammontare del danno, parte appellante lamenta che “Il Giudice di Pace procede a detta liquidazione senza specificare il motivo
dell'ulteriore riduzione rispetto all'importo di Euro 1.047,20 richiesto nella domanda
introduttiva del giudizio” (così a pagina 5 dell'appello).
Il motivo di connota d'inammissibilità, posto che non coglie e non critica la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla ritenuta inattendibilità del “mero
preventivo della che, per i soli interventi di carrozzeria, Parte_4
determina il costo in Euro 1.047,20 Iva compresa, neppure confermato in udienza” (così a pagina 5 della sentenza).
Tale decisione è comunque corretta, perché conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui il preventivo di riparazione di un veicolo, redatto da un professionista, può valere come prova del danno se corroborato da altri elementi, nella specie insussistenti, in quanto nulla dimostra che la spesa occorrente per la riparazione dell'autovettura dell'attrice dovesse ammontare a 1.047,20 piuttosto che a € 1.000,00
equitativamente (ex art. 1226 c.c., avendo l'estensore della sentenza esplicitamente escluso la “liquidazione ex art. 114 c.p.c.”) decisione indicata dal giudice.
4.3.- Gli appellanti, ancora, si dolgono dell'omessa liquidazione del danno da sosta tecnica di 3 giorni, quantificato in € 150,00. Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato dev'essere puntualmente allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo,
ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o nella spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 20620 del 14/10/2015, Sez. 6
– 2, ordinanza n. 5447 del 28/02/2020 e Sez. 3, ordinanza n. 27389 del 19/09/2022): nella specie tale prova manca del tutto, in verità difettando anche ogni specifica allegazione.
4.4.- Gli appellanti, poi, lamentano il mancato riconoscimento degli interessi sulla sorta capitale dalla data del sinistro al soddisfo, avendo il primo giudice riconosciuto solo gli interessi sulla sorte capitale dalla pronuncia al soddisfo.
La doglianza è fondata.
La somma liquidata, trattandosi di debito di valore, va incrementata del maggior danno per non aver potuto gli attori disporre dell'indicata somma nel tempo trascorso dall'epoca del fatto al saldo e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari agli interessi legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino al tempo del sinistro secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'effettivo pagamento.
Così computati, gli interessi ammontano a € 94,54.
4.4.- Infine, parte appellante si duole dell'erroneo calcolo delle spese processuali,
liquidate in € 1.549,00 per competenze professionali, somma inferiore a quanto richiesto con la nota spese prodotta in atti e risultante dall'applicazione della tariffa allegata al
D.M.55/2014, e in € 160,87, importo inferiore a quella di € 163,86 pari alle spese effettivamente anticipate.
La doglianza (fondata quanto alla determinazione delle spese) è assorbita dall'accoglimento dell'appello, posto che la riforma della decisione appellata, anche parziale, comporta la caducazione del capo accessorio sulle spese, che vanno regolate ex novo in ragione dei principi generali in tema di causalità e soccombenza, ex artt. 91 e 92
c.p.c.
4.5.- In conclusione, l'appello va accolto e, in parziale riforma della gravata sentenza,
l e vanno condannati a pagare ad e Controparte_1 CP_3 Parte_1
l'ulteriore somma di € 94,54. Parte_2
5.- Le spese.
5.1.- La riforma della sentenza di primo grado si estende alla statuizione accessoria delle spese, che per il primo grado vanno regolate secondo il principio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c., interamente riferibile agli appellati, vanno distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Michele Marino, e vanno così di seguito liquidate, difformemente dalla nota di parte, che non tiene conto del valore della controversia, necessariamente parametrata al decisum (cfr. Cass., sentenza n. 19930 del 21/06/20202), e facendo applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, altresì considerando la natura delle questioni trattate, limitate e particolarmente semplici in appello, e l'attività professionale effettivamente svolta: € 163,86 per esborsi, €
68,00 per la fase di studio della controversia, € 68,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
68,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 142,00 per la fase decisionale.
Vanno, invece, interamente compensate le spese della fase di appello, per la reciprocità della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 141/2024 del 21 gennaio Parte_1 Parte_2 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna, in solido tra loro, e a pagare a e Controparte_1 CP_3 Parte_1 Pt_2
l'ulteriore somma di € 94,53;
[...]
2) condanna, in solido tra loro, e a pagare ad Controparte_1 CP_3
e le spese del primo grado del giudizio, che liquida Parte_1 Parte_2
in € 163,86 per esborsi ed € 346,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA
come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Michele Marino.
3) compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello.
Salerno, 29 giugno 2025. Il giudice
Andrea Luce 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 del Giudice di pace di Salerno, così provvede: