CASS
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU RA - Presidente - Sent. n. sez. 1772/2024 ALDO ACETO CC - 18/12/2024 EF OR R.G.N. 29622/2024 AL RC - Relatore - Motivazione Semplificata GI EL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IN UI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere AL RC;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia;
udito il difensore, Avv. ANDREA BERTOLINI in sostituzione dell'avv. MARIO CASELLATO, che ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso. 1. Con ordinanza del 15 luglio 2024, il Tribunale del riesame di Milano rigettava l’istanza proposta nell’interesse di UI IN, confermando il decreto di sequestro preventivo disposto per finalità impeditive in data 2 maggio 2024 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ed avente ad oggetto l’area di cantiere in atti meglio descritta, di proprietà della società Lepontina n. 7/9 s.r.l. di cui il IN risulta legale rappresentante. Tale misura cautelare è stata disposta per evitare che venissero portati ad ulteriori conseguenze gli illeciti edilizi meglio descritti nelle imputazioni cautelari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1201 Anno 2025 Presidente: RA LU Relatore: RC AL Data Udienza: 18/12/2024 2 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att., cod. proc. pen. 3. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 41- , comma 6, della l. n. 1150 del 1942. In sintesi, si censura l’errata interpretazione della normativa extrapenale integratrice del precetto di cui all’art. 44, lett. c), TU edilizia, segnatamente dell’art. 41- , comma 6, l. n. 1150 del 1942, svolgendo a tal uopo alcune osservazioni: a) sulla natura dell’area dell’intervento, costituita da un fondo intercluso posto all’interno di un isolato edificato nonché sull’omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame, censurando l’affermazione del Tribunale secondo cui la predetta norma extra-penale sarebbe ancora perfettamente vigente e cogente, laddove invece l’intervento edilizio realizzato rientrerebbe nella categoria di quelli rispetto ai quali detta norma non sarebbe applicabile, trattandosi di lotto intercluso rispetto al quale la giurisprudenza escluderebbe la necessità di un piano attuativo per un intervento diretto, richiamando a tal fine precedenti giurisprudenziali penali di legittimità e del giudice amministrativo sul tema del “lotto intercluso”; b) sulla specifica valenza della norma di cui all’art. 41- , comma 6, l. 1150/1942, la cui lettura offerta dal Tribunale, si sostiene, non sarebbe coerente con la della normativa che ha introdotto tale disposizione, di cui ripercorrere la genesi, i contenuti, l’interpretazione di prassi fornitane da circolari ministeriali, sostenendo che il comma 6 avrebbe avuto un’efficacia temporanea fino a quando i comuni, ai sensi del successivo comma 8, non avessero formato o revisionato i loro PRG recependo obbligatoriamente gli standard urbanistici che detta norma evidenziava, con la conseguenza che, avendo il comune di Milano adeguato il proprio strumento urbanistico generale al D.M. n. 1444/1968, il comma 6 avrebbe cessato di trovare applicazione;
c) sulla questione, oggetto di affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui la prova della cogenza del comma 6 citato sarebbe derivata dalla mancata espressa contestazione di tale cogenza da parte del Comune, nemmeno in atti interni come le circolari, tuttavia prescindendo da ogni considerazione giuridica in ordine alla vigenza di una data norma nell’ordinamento giuridico, ciò che si risolverebbe in un vizio di omessa motivazione sul punto, ponendosi tale affermazioni in contrasto con gli atti comunali degli ultimi 40 anni, per sintesi richiamati nel ricorso, che attesterebbero, invece, la cessazione dell’efficacia di tale norma a seguito dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle prescrizioni del D.M. n. 1444/1968, comunque contestandosi che – quand’anche si ritenesse efficace il predetto comma 6 – le argomentazioni del Tribunale del riesame sarebbero non condivisibili in quanto si porrebbero in contrasto tra Stato e Regioni per le ragioni meglio esplicitate alle pagg. 17/ 19 del ricorso;
3 d) sulla questione - oggetto di affermazione da parte del Tribunale, relativa all’illegittima omissione di ogni valutazioni circa il rispetto degli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 9, l. reg. n. 12 del 2005, ciò che discenderebbe dalla perdurante vigenza del citato comma 6 dell’art.
1-quinquies della l. n. 1150 del 1942 che, imponendo la preventiva approvazione di un piano attuativo, avrebbe anche determinato l’obbligo di valutare il rispetto degli standard minimi di cui al citato D.M. e dell’art. 9 della norma regionale – che il ricorrente sostiene debba risolversi nel senso dell’insussistenza della richiamata violazione, in considerazione del mutato assetto costituzionale, normativo statale, regionale e comunale, osservandosi come la legge reg. n. 12 del 2005 non imporrebbero alle Amministrazioni di effettuare e caso per caso la verifica circa l’adeguatezza delle dotazioni esistenti quando si tratti, come nel caso di specie, di interventi sull’esistente da realizzarsi con modalità diretta e comportanti solo modifiche di destinazione d’uso, stabilendo in tali casi il Piano dei Servizi, secondo criteri oggettivi che fanno riferimento alle specifiche destinazioni d’uso insediate, le quantità di dotazioni aggiuntive dovute per l’incremento del carico urbanistico;
e) sulla non necessità di piani particolareggiati in aree già urbanizzate, richiamando a tal fine giurisprudenza amministrativa e comunque richiamandosi, ove si volesse comunque ritenere applicabile l’art. 1- , comma 6, l. n. 1150 del 1942, la giurisprudenza sul c.d. lotto intercluso che esclude l’obbligo di previa pianificazione attuativa per tutte le aree già adeguatamente urbanizzate, in particolare quelle già lottizzate perché già edificate e oggetto di trasformazioni consolidate del territorio, come le c.d. zone B di cui al D.M. n. 1444/1968 coincidenti con il TUC dell’attuale PGT del Comune di Milano all’interno del quale è sita l’area dell’intervento. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In sintesi, si censura l’ordinanza impugnata laddove ha qualificato l’intervento edilizio in esame come nuova costruzione per la quale sarebbe necessario il piano attuativo non sostituibile con SCIA art. 23, TU edilizia, in quanto non permarrebbero tracce dell’immobile preesistente. Sostiene, diversamente, la difesa che non si tratterebbe di nuova costruzione, dovendosi valutare la specificità dell’intervento edilizio ai fini della qualificazione dello stesso quale ristrutturazione, svolgendo alle pagg. 27/28 alcune considerazioni generali sul punto ed osservando come tracce della preesistenza fossero sicuramente ravvisabili anche allo stato attuale, essendo stati mantenuti in essere parte dei muri perimetrali e considerato che il nuovo edificio si colloca nell’area di sedime del precedente, allineandosi in parte ad esso e mantenendone l’unicità immobiliare, circostanze di fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe demandato alla fase di merito, così dubitando nella convergenza indiziaria degli elementi presi in considerazione, con conseguente venir meno dei presupposti applicativi dell’art. 321, cod. proc. pen. 4 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321, cod. proc. pen. In sintesi, si censura l’omessa motivazione da parte del Tribunale circa la ricorrenza del , dovendosi ritenere apodittica in quanto “autoevidente” la motivazione svolta dai giudici del riesame che si sarebbero limitati a ritenere sussistente il pericolo della possibile ripresa die lavori nel cantiere senza un titolo legittimo ove si fosse ottenuta la libera disponibilità materiale e giuridica dell’area. Difetterebbe, dunque, l’indicazione delle ragioni specifiche per cui l’immobile in sequestro lasciato nella libera disponibilità dell’indagato rischiasse di essere portato a compimento con conseguente frustrazione delle finalità del disposto sequestro preventivo. 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. 2. Ed invero, all’udienza odierna, il sostituto processuale del difensore di fiducia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto dall’indagato e munito di sottoscrizione autenticata. 3. All’intervenuta rinuncia al ricorso consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3000 euro a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462 – 02). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AL EL LU AC
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia;
udito il difensore, Avv. ANDREA BERTOLINI in sostituzione dell'avv. MARIO CASELLATO, che ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso. 1. Con ordinanza del 15 luglio 2024, il Tribunale del riesame di Milano rigettava l’istanza proposta nell’interesse di UI IN, confermando il decreto di sequestro preventivo disposto per finalità impeditive in data 2 maggio 2024 dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano ed avente ad oggetto l’area di cantiere in atti meglio descritta, di proprietà della società Lepontina n. 7/9 s.r.l. di cui il IN risulta legale rappresentante. Tale misura cautelare è stata disposta per evitare che venissero portati ad ulteriori conseguenze gli illeciti edilizi meglio descritti nelle imputazioni cautelari. Penale Sent. Sez. 3 Num. 1201 Anno 2025 Presidente: RA LU Relatore: RC AL Data Udienza: 18/12/2024 2 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att., cod. proc. pen. 3. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 41- , comma 6, della l. n. 1150 del 1942. In sintesi, si censura l’errata interpretazione della normativa extrapenale integratrice del precetto di cui all’art. 44, lett. c), TU edilizia, segnatamente dell’art. 41- , comma 6, l. n. 1150 del 1942, svolgendo a tal uopo alcune osservazioni: a) sulla natura dell’area dell’intervento, costituita da un fondo intercluso posto all’interno di un isolato edificato nonché sull’omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame, censurando l’affermazione del Tribunale secondo cui la predetta norma extra-penale sarebbe ancora perfettamente vigente e cogente, laddove invece l’intervento edilizio realizzato rientrerebbe nella categoria di quelli rispetto ai quali detta norma non sarebbe applicabile, trattandosi di lotto intercluso rispetto al quale la giurisprudenza escluderebbe la necessità di un piano attuativo per un intervento diretto, richiamando a tal fine precedenti giurisprudenziali penali di legittimità e del giudice amministrativo sul tema del “lotto intercluso”; b) sulla specifica valenza della norma di cui all’art. 41- , comma 6, l. 1150/1942, la cui lettura offerta dal Tribunale, si sostiene, non sarebbe coerente con la della normativa che ha introdotto tale disposizione, di cui ripercorrere la genesi, i contenuti, l’interpretazione di prassi fornitane da circolari ministeriali, sostenendo che il comma 6 avrebbe avuto un’efficacia temporanea fino a quando i comuni, ai sensi del successivo comma 8, non avessero formato o revisionato i loro PRG recependo obbligatoriamente gli standard urbanistici che detta norma evidenziava, con la conseguenza che, avendo il comune di Milano adeguato il proprio strumento urbanistico generale al D.M. n. 1444/1968, il comma 6 avrebbe cessato di trovare applicazione;
c) sulla questione, oggetto di affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui la prova della cogenza del comma 6 citato sarebbe derivata dalla mancata espressa contestazione di tale cogenza da parte del Comune, nemmeno in atti interni come le circolari, tuttavia prescindendo da ogni considerazione giuridica in ordine alla vigenza di una data norma nell’ordinamento giuridico, ciò che si risolverebbe in un vizio di omessa motivazione sul punto, ponendosi tale affermazioni in contrasto con gli atti comunali degli ultimi 40 anni, per sintesi richiamati nel ricorso, che attesterebbero, invece, la cessazione dell’efficacia di tale norma a seguito dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle prescrizioni del D.M. n. 1444/1968, comunque contestandosi che – quand’anche si ritenesse efficace il predetto comma 6 – le argomentazioni del Tribunale del riesame sarebbero non condivisibili in quanto si porrebbero in contrasto tra Stato e Regioni per le ragioni meglio esplicitate alle pagg. 17/ 19 del ricorso;
3 d) sulla questione - oggetto di affermazione da parte del Tribunale, relativa all’illegittima omissione di ogni valutazioni circa il rispetto degli standard minimi di cui al D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 9, l. reg. n. 12 del 2005, ciò che discenderebbe dalla perdurante vigenza del citato comma 6 dell’art.
1-quinquies della l. n. 1150 del 1942 che, imponendo la preventiva approvazione di un piano attuativo, avrebbe anche determinato l’obbligo di valutare il rispetto degli standard minimi di cui al citato D.M. e dell’art. 9 della norma regionale – che il ricorrente sostiene debba risolversi nel senso dell’insussistenza della richiamata violazione, in considerazione del mutato assetto costituzionale, normativo statale, regionale e comunale, osservandosi come la legge reg. n. 12 del 2005 non imporrebbero alle Amministrazioni di effettuare e caso per caso la verifica circa l’adeguatezza delle dotazioni esistenti quando si tratti, come nel caso di specie, di interventi sull’esistente da realizzarsi con modalità diretta e comportanti solo modifiche di destinazione d’uso, stabilendo in tali casi il Piano dei Servizi, secondo criteri oggettivi che fanno riferimento alle specifiche destinazioni d’uso insediate, le quantità di dotazioni aggiuntive dovute per l’incremento del carico urbanistico;
e) sulla non necessità di piani particolareggiati in aree già urbanizzate, richiamando a tal fine giurisprudenza amministrativa e comunque richiamandosi, ove si volesse comunque ritenere applicabile l’art. 1- , comma 6, l. n. 1150 del 1942, la giurisprudenza sul c.d. lotto intercluso che esclude l’obbligo di previa pianificazione attuativa per tutte le aree già adeguatamente urbanizzate, in particolare quelle già lottizzate perché già edificate e oggetto di trasformazioni consolidate del territorio, come le c.d. zone B di cui al D.M. n. 1444/1968 coincidenti con il TUC dell’attuale PGT del Comune di Milano all’interno del quale è sita l’area dell’intervento. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In sintesi, si censura l’ordinanza impugnata laddove ha qualificato l’intervento edilizio in esame come nuova costruzione per la quale sarebbe necessario il piano attuativo non sostituibile con SCIA art. 23, TU edilizia, in quanto non permarrebbero tracce dell’immobile preesistente. Sostiene, diversamente, la difesa che non si tratterebbe di nuova costruzione, dovendosi valutare la specificità dell’intervento edilizio ai fini della qualificazione dello stesso quale ristrutturazione, svolgendo alle pagg. 27/28 alcune considerazioni generali sul punto ed osservando come tracce della preesistenza fossero sicuramente ravvisabili anche allo stato attuale, essendo stati mantenuti in essere parte dei muri perimetrali e considerato che il nuovo edificio si colloca nell’area di sedime del precedente, allineandosi in parte ad esso e mantenendone l’unicità immobiliare, circostanze di fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe demandato alla fase di merito, così dubitando nella convergenza indiziaria degli elementi presi in considerazione, con conseguente venir meno dei presupposti applicativi dell’art. 321, cod. proc. pen. 4 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 321, cod. proc. pen. In sintesi, si censura l’omessa motivazione da parte del Tribunale circa la ricorrenza del , dovendosi ritenere apodittica in quanto “autoevidente” la motivazione svolta dai giudici del riesame che si sarebbero limitati a ritenere sussistente il pericolo della possibile ripresa die lavori nel cantiere senza un titolo legittimo ove si fosse ottenuta la libera disponibilità materiale e giuridica dell’area. Difetterebbe, dunque, l’indicazione delle ragioni specifiche per cui l’immobile in sequestro lasciato nella libera disponibilità dell’indagato rischiasse di essere portato a compimento con conseguente frustrazione delle finalità del disposto sequestro preventivo. 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia. 2. Ed invero, all’udienza odierna, il sostituto processuale del difensore di fiducia ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto dall’indagato e munito di sottoscrizione autenticata. 3. All’intervenuta rinuncia al ricorso consegue, pertanto, l’inammissibilità del ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3000 euro a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (tra le tante, Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Rv. 285462 – 02). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente AL EL LU AC