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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 145/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 145/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA AS GO OM AY (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._6 dell'avv. DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._8 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 RZ AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : ” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:NEL MERITO – accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti;
– per l'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani degli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque, ed in via subordinata dall'01.01.1948; – per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente di eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate;
Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti dalla sentenza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396). – Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
I ricorrenti ricorrenti hanno dedotto e documentato che la sig.ra nacque il 03/12/1827 in Persona_1
Londa – Prov. Firenze – Toscana da e ( Allegato n. 1 ) ed è deceduta il Persona_2 Persona_3
15/03/1879 a – Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 2) e NON ha mai perso la Pt_5
cittadinanza italiana di origine, Dall'unione tra e Persona_1 Persona_4
nasce un figlio:1) (o in data 19/09/1864 a Victoria – Persona_5 Per_6
Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 4). LI contrae matrimonio in data 10/12/1906 a Rosario
Tala – Prov. NT OS (Argentina) con (Allegato n. 5) ed è deceduto in data Persona_7
01/04/1958 a San Josè de NO – Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 6). Dal matrimonio tra
(o e nasce una figlia: 1) Persona_5 Per_6 Persona_7 Parte_8
o in data 25/01/1891 a Rosario Tala – Prov. NT OS (Argentina)
[...] Per_6
(Allegato n. 7). Ella contrae matrimonio in data 20/11/1911 a Santa Rosa de Villaguay – Prov. NT
OS (Argentina) con (Allegato n. 8). Ella è deceduta in data 05/01/1959 a San Josè Persona_8
de NO – Prov. NT OS (Argentina)(Allegato n. 9). Dal matrimonio tra Parte_8
o e nasce un figlio: 1) in data
[...] Per_6 Persona_8 Persona_9
09/07/1915 a Santa Rosa de Villaguay – Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 10) ed è deceduto in pagina 2 di 6 data 02/03/2001 a Josè AR AZ – Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 11). Dall'unione tra e nasce una figlia: Persona_9 CP_2
1) in data 27/01/1940 a RE BA – Prov. NT OS (Argentina) Parte_9
(Allegato n. 12) che contrae matrimonio con Dall'unione tra Persona_10 Parte_9
e nascono due figlie, odierne ricorrenti: 1)
[...] Persona_10 Parte_1
in data 01/12/1965 a General San Martin – Prov.Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 13)
[...]
Ella contrae matrimonio in data 06/01/1989 a San Miguel – Prov. Buenos Aires (Argentina) con
[...]
(Allegato n. 14) 2) in data 31/08/1970 a San Martin – Persona_11 Parte_6
Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 15) Ella contrae matrimonio in data 14/02/2006 a Miami –
RI (Stati Uniti d'America) con (Allegato n. 16); i coniugi divorziano in Persona_12
data 08/06/2009 (Allegaton. 17). Dal matrimonio tra e Parte_1 Persona_11
nascono quattro figli, odierni ricorrenti: 1) in data
[...] Parte_2
02/12/1989 a Bella Vista – Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 18) 2) Parte_3
in data 29/12/1991 a Bella Vista – Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 19)
[...]
LI contrae matrimonio in data 02/08/2002 a Hollywood – RI (Stati Uniti d'America) con CP_3
(Allegato n. 20) 3) MA NZ OM AY in data 08/08/1994 a Bella Vista –
[...]
Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 21). LI contrae matrimonio in data 27/10/2020 a Per_1 RE – IN (Stati Uniti d'America) con (Allegato n. 22) 4) CP_4
in data 15/01/1997 a San Miguel – Prov.Buenos Aires (Argentina) Parte_4
(Allegato n. 23) LI contrae matrimonio in data 19/11/2021 a San Miguel – Prov. Buenos Aires
(Argentina) con (Allegato n. 24). Da una ulteriore relazione tra Persona_14 [...]
e , nascono due figli, odierni ricorrenti:1) Parte_1 Controparte_5 [...]
in data 21/10/2005 a San Miguel – Prov. Buenos Aires (Argentina) Parte_5
(Allegato n. 25) 2) in data 12/03/2001 a Bella Vista – Prov. Buenos Aires Parte_7
(Argentina) (Allegato n. 26)
I ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 3 di 6 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra Per_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana per nascita, in quanto figlia di padre italiano,
[...]
che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto pagina 4 di 6 ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo
136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a (C.F. ) nata Parte_1 CodiceFiscale_9
il 01/12/1965 a General San Martin – Prov. Buenos Aires (Argentina), 2) Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires
[...] CodiceFiscale_10 pagina 5 di 6 (Argentina), 3) (C.F. ) nato il [...] a Parte_3 CodiceFiscale_11
Bella Vista – Prov. Buenos Aires (Argentina), 4) MA NZ GO MA (C.F.
[...]
) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires (Argentina), 5) C.F._12 Parte_4
(C.F. ) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos
[...] CodiceFiscale_13
Aires (Argentina), 6) (C.F. ) nata il Parte_5 CodiceFiscale_14
21/10/2005 a San Miguel – Prov. Buenos Aires (Argentina), tutti residenti in [...]– Prov.
Buenos Aires (Argentina) alla Calle España n. 2710, 7) (C.F. Parte_6 [...]
) nata il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires (Argentina), residente in 31 SW C.F._15
7th St, Hallandale Beach, FL 33009, (Stati Uniti d'America), 8) ( Parte_7 C.F._16
) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires (Argentina), residente in 88-52
[...]
C.F._1 204th St Jamaica, NY (Stati Uniti d'America
- compensa le spese di lite.
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 145/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA AS GO OM AY (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._4 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._5 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. , con il patrocinio Parte_5 C.F._6 dell'avv. DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_6 C.F._7 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_7 C.F._8 DELC IA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via dei Marrucini, 80 65127 65127 Pescara Italiapresso il difensore avv. DELC IA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 RZ AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni : ” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:NEL MERITO – accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti;
– per l'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani degli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque, ed in via subordinata dall'01.01.1948; – per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente di eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate;
Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti dalla sentenza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396). – Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
I ricorrenti ricorrenti hanno dedotto e documentato che la sig.ra nacque il 03/12/1827 in Persona_1
Londa – Prov. Firenze – Toscana da e ( Allegato n. 1 ) ed è deceduta il Persona_2 Persona_3
15/03/1879 a – Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 2) e NON ha mai perso la Pt_5
cittadinanza italiana di origine, Dall'unione tra e Persona_1 Persona_4
nasce un figlio:1) (o in data 19/09/1864 a Victoria – Persona_5 Per_6
Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 4). LI contrae matrimonio in data 10/12/1906 a Rosario
Tala – Prov. NT OS (Argentina) con (Allegato n. 5) ed è deceduto in data Persona_7
01/04/1958 a San Josè de NO – Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 6). Dal matrimonio tra
(o e nasce una figlia: 1) Persona_5 Per_6 Persona_7 Parte_8
o in data 25/01/1891 a Rosario Tala – Prov. NT OS (Argentina)
[...] Per_6
(Allegato n. 7). Ella contrae matrimonio in data 20/11/1911 a Santa Rosa de Villaguay – Prov. NT
OS (Argentina) con (Allegato n. 8). Ella è deceduta in data 05/01/1959 a San Josè Persona_8
de NO – Prov. NT OS (Argentina)(Allegato n. 9). Dal matrimonio tra Parte_8
o e nasce un figlio: 1) in data
[...] Per_6 Persona_8 Persona_9
09/07/1915 a Santa Rosa de Villaguay – Prov. NT OS (Argentina) (Allegato n. 10) ed è deceduto in pagina 2 di 6 data 02/03/2001 a Josè AR AZ – Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 11). Dall'unione tra e nasce una figlia: Persona_9 CP_2
1) in data 27/01/1940 a RE BA – Prov. NT OS (Argentina) Parte_9
(Allegato n. 12) che contrae matrimonio con Dall'unione tra Persona_10 Parte_9
e nascono due figlie, odierne ricorrenti: 1)
[...] Persona_10 Parte_1
in data 01/12/1965 a General San Martin – Prov.Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 13)
[...]
Ella contrae matrimonio in data 06/01/1989 a San Miguel – Prov. Buenos Aires (Argentina) con
[...]
(Allegato n. 14) 2) in data 31/08/1970 a San Martin – Persona_11 Parte_6
Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 15) Ella contrae matrimonio in data 14/02/2006 a Miami –
RI (Stati Uniti d'America) con (Allegato n. 16); i coniugi divorziano in Persona_12
data 08/06/2009 (Allegaton. 17). Dal matrimonio tra e Parte_1 Persona_11
nascono quattro figli, odierni ricorrenti: 1) in data
[...] Parte_2
02/12/1989 a Bella Vista – Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 18) 2) Parte_3
in data 29/12/1991 a Bella Vista – Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 19)
[...]
LI contrae matrimonio in data 02/08/2002 a Hollywood – RI (Stati Uniti d'America) con CP_3
(Allegato n. 20) 3) MA NZ OM AY in data 08/08/1994 a Bella Vista –
[...]
Prov. Buenos Aires (Argentina) (Allegato n. 21). LI contrae matrimonio in data 27/10/2020 a Per_1 RE – IN (Stati Uniti d'America) con (Allegato n. 22) 4) CP_4
in data 15/01/1997 a San Miguel – Prov.Buenos Aires (Argentina) Parte_4
(Allegato n. 23) LI contrae matrimonio in data 19/11/2021 a San Miguel – Prov. Buenos Aires
(Argentina) con (Allegato n. 24). Da una ulteriore relazione tra Persona_14 [...]
e , nascono due figli, odierni ricorrenti:1) Parte_1 Controparte_5 [...]
in data 21/10/2005 a San Miguel – Prov. Buenos Aires (Argentina) Parte_5
(Allegato n. 25) 2) in data 12/03/2001 a Bella Vista – Prov. Buenos Aires Parte_7
(Argentina) (Allegato n. 26)
I ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
pagina 3 di 6 gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla sig.ra Per_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana per nascita, in quanto figlia di padre italiano,
[...]
che non hai rinunciato alla cittadinanza italiana;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto pagina 4 di 6 ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo
136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M
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Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a (C.F. ) nata Parte_1 CodiceFiscale_9
il 01/12/1965 a General San Martin – Prov. Buenos Aires (Argentina), 2) Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires
[...] CodiceFiscale_10 pagina 5 di 6 (Argentina), 3) (C.F. ) nato il [...] a Parte_3 CodiceFiscale_11
Bella Vista – Prov. Buenos Aires (Argentina), 4) MA NZ GO MA (C.F.
[...]
) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires (Argentina), 5) C.F._12 Parte_4
(C.F. ) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos
[...] CodiceFiscale_13
Aires (Argentina), 6) (C.F. ) nata il Parte_5 CodiceFiscale_14
21/10/2005 a San Miguel – Prov. Buenos Aires (Argentina), tutti residenti in [...]– Prov.
Buenos Aires (Argentina) alla Calle España n. 2710, 7) (C.F. Parte_6 [...]
) nata il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires (Argentina), residente in 31 SW C.F._15
7th St, Hallandale Beach, FL 33009, (Stati Uniti d'America), 8) ( Parte_7 C.F._16
) nato il [...] a [...] – Prov. Buenos Aires (Argentina), residente in 88-52
[...]
C.F._1 204th St Jamaica, NY (Stati Uniti d'America
- compensa le spese di lite.
Firenze, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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