Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3031/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3031/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAILA MARINI, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_1 C.F._2
CECCHINELLI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
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Con ricorso presentato in data 16.10.2024 ha agito nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Persona_1
si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 19.12.2024 Controparte_1
nella quale ha rappresentato la presenza di trattative per risolvere consensualmente la disciplina per la regolamentazione della responsabilità genitoriale in capo al minore.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, depositato in data 10.1.2025, alle seguenti condizioni:
“AFFIDAMENTO:
1) stabilire che il minore verrà affidato congiuntamente ai genitori, i quali ne Persona_1 cureranno la salute, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre;
2) al padre è data facoltà di avere il figlio con sé il lunedì, prelevandolo all'uscita di scuola e con pernotto, il martedì con pernotto ed il giovedì prelevandolo all'uscita di scuola con pernotto;
il padre si occuperà di portare e riprendere il figlio da scuola, degli impegni scolastici (compiti compresi), sportivi o ludici ricadenti nei giorni in cui avrà il minore con sè;
3) il padre potrà tenere con sé il figlio a domeniche alterne, dalla mattina, prelevandolo dalla madre, con pernotto, avendo cura di portarlo a scuola il lunedì mattina;
4) i genitori, nel tempo in cui sono con il figlio, pernotteranno con lui presso le rispettive abitazioni e senza persone estranee, salvo diverso accordo tra di loro ovvero previa comunicazione e consenso dell'altro genitore.
5) nei giorni in cui il padre ha con sé il minore, è tenuto ad avere un comportamento idoneo a garantire una crescita serena del bambino, evitando, altresì, che il minore frequenti persone e luoghi non adeguati, così come la madre adotterà il medesimo comportamento;
a tal fine entrambi i genitori,
a richiesta dell'altro, comunicheranno il luogo e le persone che frequentano nel tempo in cui sono con i figli, e ciò posto nel solo ed esclusivo interesse del minore;
6) per quanto concerne le festività principali, il minore le trascorrerà alternativamente con la madre ed il padre ovvero, previo accordo di entrambi, la vigilia con l'uno e la festività con l'atro, o, ancora,
a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro;
pagina 2 di 4 7) il minore festeggerà il giorno del suo compleanno possibilmente insieme ai genitori, parenti ed amici, come di consuetudine;
8) i genitori festeggeranno il giorno del proprio compleanno anche con il figlio;
9) il minore festeggerà insieme ai nonni il giorno del loro compleanno e tutte le altre feste familiari;
10) durante il periodo estivo il figlio trascorrerà, salvo diverso accordo tra i genitori e secondo la volontà del minore, un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con il padre ed un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, con la madre e detti periodi dovranno essere concordarti tra i genitori in relazione ai rispettivi impegni lavorativi che verranno reciprocamente comunicati non appena ne saranno a conoscenza;
nelle restanti vacanze estive del figlio i genitori seguiranno le regole ordinarie;
11) ogni decisione relativa all'educazione, istruzione e salute del figlio, verrà presa in accordo tra i due genitori, i quali sono tenuti al reciproco rispetto e collaborazione, nell'esclusivo interesse del minore;
12) il minore non avrà rapporti con l'eventuale nuovo/a compagno/a dei genitori se non in caso di relazione stabile e consolidata e comunque con il previo accordo di entrambi i genitori;
MANTENIMENTO:
13) il NO , a decorrere dal gennaio 2025, corrisponderà mensilmente alla NOa Controparte_1
la somma complessiva di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Persona_1
indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia de Tribunale di Pescara;
14) l'assegno unico familiare verrà percepito per intero dalla NOa;
Parte_1
15) a decorrere dal gennaio 2028, e dunque al compimento dell'undicesimo anno di età del minore, il
NO corrisponderà mensilmente alla NOa la somma complessiva Controparte_1 Parte_1 di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il giorno 15 Persona_1
di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie in favore del figlio secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia de
Tribunale di Pescara;
assegno unico interamente percepito dalla NOa;
Parte_1
16) i genitori si concedono il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore Persona_1 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
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