Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 16999/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - a scioglimento della riserva, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso in data 20.11.2023 da
, Parte_1 con l'Avv. Federico Griguolo, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Alessandra Boscolo Meneguolo, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 20.03.2025
* * * * *
- considerato che ha proposto ricorso nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 sentire disporre da questo Tribunale, in conformità alle proprie conclusioni, la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei di loro figli minori e Per_1
nati dall'unione non coniugale delle parti rispettivamente il 22.11.2012 e il 26.08.2019; Per_2
- considerato che la parte resistente, costituendosi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria dei fatti, ha proposto diverse conclusioni;
- considerato che con note scritte per l'udienza cartolare del 20.03.2025 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori, aderendo sostanzialmente alla proposta formulata dal Giudice alla precedente udienza del 13.03.2025 con alcune modifiche e integrazioni;
le parti hanno quindi chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni nei termini di cui alle predette note scritte;
- considerato che alla medesima udienza del 20.03.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione;
- ricordato che, ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. e dell'art. 337 ter c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate, così come indicate nelle note scritte per l'udienza del 20.03.2025, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- Ratifica le conclusioni congiunte presentate dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 20.03.2025, qui di seguito integralmente riprodotte:
“Affidamento esclusivo della prole al padre;
-Collocamento dei figli minori presso la residenza paterna;
-La madre potrà e dovrà vedere i figli nei termini e con le modalità indicate dal Servizio Sociale;
-Obbligo della madre di corrispondere al padre entro il giorno 10 di ogni mese l'assegno di € 200 (€ 100 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
- obbligo della madre di corrispondere al padre entro il termine di 5 anni l'importo di € 3.500 a titolo di mantenimento ordinario e straordinario pregresso, con espressa rinuncia da parte del sig. ad ogni ulteriore Pt_1 richiesta di ripetizione di somme a titolo di concorso nel mantenimento ordinario e/o straordinario dei figli e/o a qualsiasi altro titolo anche in virtù di pregressi accordi intervenuti tra le parti che si debbono ritenere privi di efficacia in virtù del sopravvenuto accordo;
-Assegno Unico per la famiglia o altre indennità/bonus saranno percepiti integralmente dal padre;
-Spese di lite compensate, ivi comprese quelle di CTU”;
- Incarica il Servizio Sociale di Chioggia di proseguire il monitoraggio del nucleo e di organizzare il calendario di visita madre-prole nelle modalità ritenute più idonee;
- Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -