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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 02/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2153/2022:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Piergentili ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Fermo, Piazzale
Azzolino n.18, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
( ), società unipersonale a responsabilità limitata, in Controparte_1 P.IVA_1 personale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano
Caropreso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Villeado Craia, sito in Fermo,
Viale della Carriera, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE E
Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, c. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avvocato di parte opponente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedeva “dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate in ragione del provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione in data 21.06.2024 con il quale ha dichiarato la nullità del pignoramento in danno del signor
e ordinato la cancellazione dello stesso dai registri immobiliari.” Parte_1
L'avvocato di parte opposta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisava le conclusioni come segue: “si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere giacché il provvedimento del
G.E. è fondato su motivazioni che nulla hanno a che vedere con quelle addotte dall'opponente in questa sede, per cui conclude come da memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 datata 15.03.2023.”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, parte opponente deduceva quanto segue:
2. con atto di pignoramento del 10.10.2013, sottoponeva a esecuzione Controparte_4
immobiliare i diritti di piena proprietà vantati da e sugli immobili, Parte_1 Parte_2 siti nel Comune di Montegiorgio, alla contrada Crocedivia, catastalmente identificati con i seguenti dati: a) foglio 43, particella 63, sub. 4 e 64 sub. 4, tra loro graffate, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 28, rendita euro 43,38, indirizzo Contrada Crocedivia piano T., di proprietà di
, come riportato dal catasto fabbricati del Comune di Montegiorgio;
b) foglio 43, Parte_2 particella 520, semin. arbor, classe 2, are 5.80, reddito dominicale euro 2,85, reddito agrario 3,59, di proprietà di , come riportato dal catasto terreni del Comune di Montegiorgio. Il Parte_1 tutto costituente un unico corpo confinante nel suo insieme con: particella 519 del foglio 43, particelle 53 e 521 del foglio 43, strada provinciale, salvo altri;
3. con il medesimo atto di pignoramento deduceva che la Controparte_4 [...]
in esecuzione della delibera assembleare del 28.02.2013 iscritta Controparte_5 nel Registro delle Imprese in data 12.03.2013, aveva incorporato la Controparte_6 con sede in Pesaro assumendo la nuova denominazione di con sede CP_6 Controparte_6 in;
CP_5
4. deduceva altresì che, a seguito di detta incorporazione, era risultato moroso Parte_1
nel pagamento di rate scadute per un importo pari ad euro 41.991,19, a fronte di un mutuo fondiario, ex art. 38 TUB, concessogli dalla con atto Controparte_5 notarile del 29.03.2006, per un valore pari ad euro 150.000,00, garantito da ipoteca convenzionale e speciale costituita da , e ciascuno per i propri Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritti, per l'importo di euro 225.000,00 sui beni immobiliari pignorati;
5. lo stesso creditore procedente deduceva, inoltre, di aver incorporato, con atto notarile del
02.08.2006, la società la quale, a sua volta, era la società Controparte_7 originariamente incaricata dalla con atto notarile del Controparte_5
19.12.2005, per la gestione ed il recupero dei crediti, in qualità di procuratore speciale;
6. successivamente, veniva dato avvio all'esecuzione immobiliare, rubricata al n. 215/2013
R.G.E., ove intervenivano ed;
Controparte_2 Controparte_3
7. con memoria del 15.11.2021, si costituiva , chiedendo la sospensione Parte_1
dell'esecuzione e contestando la legittimità dell'azione intrapresa, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione della società ad intraprendere l'azione esecutiva, non Controparte_4 risultando nel fascicolo dell'esecuzione la procura speciale per la gestione ed il recupero dei crediti rilasciata dalla in favore della Controparte_5 Controparte_7 ed il successivo atto di fusione per incorporazione di quest'ultima nella
[...] Controparte_4 in secondo luogo, il difetto di titolarità del creditore procedente, data l'impossibilità di individuare quale sia stato il credito oggetto di cessione;
infine, la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2,
TUB e dell'art. 1 della Delibera CICR del 22.04.1995;
8. la fase cautelare del procedimento, quindi, veniva definita dal G.E., come segue: “Rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva. Condanna l'opponente a rifondere in favore di CP_1 [...]
oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per
[...] legge. Assegna alle parti termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Si comunichi.
Fermo li 8/10/2022”;
9. con l' atto di citazione, infine, parte opponente, fatta eccezione per l'istanza di sospensione dell'esecuzione, reiterava le stesse conclusioni e motivazioni già dedotte nella precedente fase cautelare.
10. Con atto di comparsa di costituzione e risposta, depositato in data 14.02.2023, si costituiva in giudizio e deduceva quanto segue. Controparte_1
11. In fatto, oltre ad aver fornito la stessa ricostruzione descritta dall'opponente, altresì aggiungeva che con atto del 04.05.2016 a rogito notaio Avv. in Torino, Persona_1 repertorio n. 5.264/2.227, la si era fusa per incorporazione con Controparte_6 [...]
e che aveva infine acquisito proprio dalle Banche del Controparte_8 Controparte_1 CP_9
il credito vantato contro l'odierna parte opponente, nell'ambito di un'operazione unitaria CP_8 di cartolarizzazione ai sensi della legge 130.2019;
12. nel merito, parte opposta eccepiva l'infondatezza della questione, relativa all'asserito difetto di legittimazione ad agire, in quanto all'interno dell'atto di precetto con il quale era stata incardinata la procedura di cui trattasi, venivano indicati gli estremi dei singoli atti notarili in forza dei quali aveva agito in via esecutiva quale mandataria della Controparte_4 [...]
Controparte_6
13. in particolare: la certificazione del 27.10.2009 rilasciata dal notaio rogante, Dott. Per_2
atto notarile 02.08.2006, rep. n. 24751/7479, attestava l'avvenuta fusione mediante
[...] incorporazione di in l'atto Notar Dott. Controparte_7 Controparte_4 Per_2 di Roma, rep. n. 36697, rogito n. 11847, del 25.01.2013, certificava, invece, il rilascio di
[...] procura speciale dall'amministratore delegato e legale rappresentante di infine, Controparte_4
l'atto a firma del Notaio Dott. di , del 19.12.2005, rep n. 13033, racc. n. 2904, Per_3 CP_5 riportava la procura in autentica rilasciata dalla alla Controparte_5 CP_5 società dichiarava, quindi, la produzione in giudizio degli atti citati;
Controparte_7
14. ancora, parte opposta eccepiva l'infondatezza della questione relativa all'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario. Sosteneva, in primo luogo, la presenza del permesso di costruire, gravante sulle unità immobiliari oggetto di pignoramento, rilasciato dal Comune di Montegiorgio in data 11.07.2005, n. 2005/39, finalizzato alla realizzazione di due abitazioni civili, l'una al piano terra e l'altra al primo piano;
deduceva, altresì, la genericità e la mancanza di prove a sostegno della dedotta nullità contrattuale;
ancora, evidenziava come l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla controparte, avesse subito un'evoluzione di segno contrario, alla luce della pronuncia delle S.U. della Cassazione, n. 33719 del 2022, la quale chiarisce che “l'erogazione di mutuo fondiario, il cui contratto è stato stipulato conformemente alla volontà delle parti, per un importo superiore al limite di finanziabilità, non comporta né la nullità del relativo contratto né la sua riqualificazione come mutuo ipotecario”; infine, deduceva la piena comprensibilità, già da una semplice lettura degli atti, di quale fosse il credito in forza del quale aveva preso avvio l'azione esecutiva.
15. Con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sostanzialmente ribadivano e si riportavano a quanto dedotto con i propri atti introduttivi.
16. All'udienza del 15.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
17. In data 03.04.2025, parte opponente depositava in giudizio il provvedimento del
21.06.2024 con cui il GE, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 215/2013 R.G.E., aveva dichiarato la nullità del pignoramento, limitatamente al bene pignorato in danno di Pt_1
, identificato al Catasto Terreni del Comune di Montegiorgio, Foglio 43, particella 520,
[...] semin. arbor., classe 2, are 580, reddito domenicale euro 2,85, reddito agrario euro 3,59, ordinandone la cancellazione dai Registri Immobiliari.
Per l'effetto, parte opponente chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
18. All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opponente chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte opposta si opponeva. Il Giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
19. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ed Controparte_2 [...]
, le quali, nonostante la regolarità delle rispettive notificazioni dell'atto di Controparte_3 citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., non si sono costituite nel presente giudizio (cfr. notificazioni allegate al fascicolo di parte opponente).
20. Nel merito, occorre prendere atto del provvedimento, depositato da parte opponente in data 03.04.2025, con cui il GE, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 215/2013
R.G.E., ha dichiarato la nullità del pignoramento da cui trae origine il presente giudizio, limitatamente al bene di proprietà di , identificato al Catasto Terreni del Comune di Parte_1
Montegiorgio, Foglio 43, particella 520, semin. arbor., classe 2, are 580, reddito domenicale euro
2,85, reddito agrario euro 3,59, ordinandone la cancellazione dai Registri Immobiliari.
21. Sul punto, parte opponente chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che venga disposta la compensazione delle spese di lite. Di contro, parte opposta, pur concordando circa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, contesta la ripartizione delle spese di lite tra le parti, deducendo come l'infondatezza della domanda avanzata dalla controparte debba condurre alla condanna alle spese di lite a carico di quest'ultima in ragione dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
22. Tanto premesso, si rileva anzitutto come il citato provvedimento del GE interviene sul medesimo pignoramento, eseguito a danno di sull'immobile catastalmente Parte_1 identificato al Foglio 43, particella 520, semin. arbor., classe 2, are 580, reddito domenicale euro
2,85, reddito agrario euro 3,59, del Catasto dei Terreni del Comune di Montegiorgio, sul quale si fonda la presente opposizione all'esecuzione.
Si giustifica, pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale trova conforto, oltre che nella convergenza delle deduzioni della parti sul punto, anche nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a tenore della quale “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario
(privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)”
(Cass. S.U. n. 1048 del 2000).
Tanto premesso, questo Giudice ritiene che a seguito del già citato provvedimento del GE, con cui è stata dichiarata la nullità del medesimo pignoramento immobiliare su cui si fonda la presente opposizione all'esecuzione, debba essere accolta l'istanza di parte opponente per il venir meno dell'interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio. Per l'effetto si dichiara l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
23. Per quanto concerne le spese di lite, invece, vale quanto segue.
Con riguardo alla cessazione della materia del contendere, l'orientamento da tempo consolidato in giurisprudenza, impone di fare riscorso al criterio c.d. della soccombenza virtuale, al fine di determinare la corretta modalità di ripartizione delle spese di lite: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. n. 30251 del 2023).
Detto criterio impone al Giudice di verificare, seppur in via ipotetica, quale delle parti in causa sarebbe risultata verosimilmente vittoriosa se il giudizio fosse proseguito e, per l'effetto, condannare alle spese la parte virtualmente soccombente.
Tanto premesso, deve rilevarsi che in caso di prosecuzione del giudizio, la parte opponente sarebbe risultata soccombente per i seguenti motivi.
24. In primo luogo, la fondatezza della titolarità del credito in capo alla parte opposta sarebbe stata comprovata dall'ampia documentazione prodotta in giudizio. infatti, ha allegato al proprio fascicolo, tutti gli atti necessari a garantire la Controparte_1 conoscenza (o, quantomeno, la conoscibilità) dei vari passaggi del credito e di chi siano stati, nel corso del tempo, i soggetti legittimati all'esecuzione.
Anzitutto, sono presenti in atti, quali allegati al fascicolo di parte opposta, gli atti di fusione in forza dei quali il credito è stato trasferito dapprima da a Controparte_5
e quindi da ad . Controparte_6 Controparte_6 Controparte_8
Sono altresì presenti i due atti specificamente contestati dalla parte opponente e cioè: la procura che ha conferito a dalla Controparte_5 Controparte_7 quale si evince anche l'attribuzione del potere di agire in via esecutiva a favore della mandataria;
certificazione del notaio, Dott. , dalla quale si evince l'avvenuta fusione tra Per_2 [...] ed Controparte_7 Controparte_10
É, inoltre, in atti la dichiarazione di cessione del credito per cui è causa da Controparte_8
Par a (cfr. “dichiarazione ” allegata alla comparsa di costituzione è risposta). Controparte_1
25. In secondo luogo, con riferimento all'asserito superamento del limite di finanziabilità del mutuo, va rilevato che anche in questo caso la relativa eccezione sarebbe stata rigettata.
26. Da un lato, infatti, parte opponente non prende posizione circa l'asserita esistenza di un permesso a costruire per la realizzazione di due appartamenti, sostenuta dalla controparte, con la conseguenza che il fatto non contestato avrebbe portato a ritenere più elevato il valore di riferimento per valutare l'ammontare massimo del finanziamento concedibile ai sensi dell'art. 38
TUB; dall'altro lato, risulta che la giurisprudenza allegata dalla parte opposta trova precedenti conformi solo sino al novembre del 2013, non potendo pertanto ritenersi che vi sia stato nelle more del giudizio un mutamento giurisprudenziale sfavorevole all'opponente idoneo a giustificare una compensazione delle spese di lite.
27. Tanto premesso, deve ritenersi che, in forza del criterio della soccombenza virtuale, parte opponente sarebbe risultata soccombente nel presente giudizio e, per l'effetto, la stessa va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta regolarmente costituita.
28. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia indeterminabile a complessità bassa, partendo dai parametri minimi, considerata l'assenza di questioni di particolare rilevanza e il tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2153/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte opponente a rifondere alla controparte opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.809, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
02.07.2025
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2153/2022:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Piergentili ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Fermo, Piazzale
Azzolino n.18, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
( ), società unipersonale a responsabilità limitata, in Controparte_1 P.IVA_1 personale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano
Caropreso ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Villeado Craia, sito in Fermo,
Viale della Carriera, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta;
OPPOSTA
E
Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE E
Controparte_3
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione immobiliare ex art. 615, c. 2, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avvocato di parte opponente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, chiedeva “dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate in ragione del provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione in data 21.06.2024 con il quale ha dichiarato la nullità del pignoramento in danno del signor
e ordinato la cancellazione dello stesso dai registri immobiliari.” Parte_1
L'avvocato di parte opposta, all'udienza di precisazione delle conclusioni, precisava le conclusioni come segue: “si oppone alla declaratoria di cessazione della materia del contendere giacché il provvedimento del
G.E. è fondato su motivazioni che nulla hanno a che vedere con quelle addotte dall'opponente in questa sede, per cui conclude come da memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 datata 15.03.2023.”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., ritualmente notificato, parte opponente deduceva quanto segue:
2. con atto di pignoramento del 10.10.2013, sottoponeva a esecuzione Controparte_4
immobiliare i diritti di piena proprietà vantati da e sugli immobili, Parte_1 Parte_2 siti nel Comune di Montegiorgio, alla contrada Crocedivia, catastalmente identificati con i seguenti dati: a) foglio 43, particella 63, sub. 4 e 64 sub. 4, tra loro graffate, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 28, rendita euro 43,38, indirizzo Contrada Crocedivia piano T., di proprietà di
, come riportato dal catasto fabbricati del Comune di Montegiorgio;
b) foglio 43, Parte_2 particella 520, semin. arbor, classe 2, are 5.80, reddito dominicale euro 2,85, reddito agrario 3,59, di proprietà di , come riportato dal catasto terreni del Comune di Montegiorgio. Il Parte_1 tutto costituente un unico corpo confinante nel suo insieme con: particella 519 del foglio 43, particelle 53 e 521 del foglio 43, strada provinciale, salvo altri;
3. con il medesimo atto di pignoramento deduceva che la Controparte_4 [...]
in esecuzione della delibera assembleare del 28.02.2013 iscritta Controparte_5 nel Registro delle Imprese in data 12.03.2013, aveva incorporato la Controparte_6 con sede in Pesaro assumendo la nuova denominazione di con sede CP_6 Controparte_6 in;
CP_5
4. deduceva altresì che, a seguito di detta incorporazione, era risultato moroso Parte_1
nel pagamento di rate scadute per un importo pari ad euro 41.991,19, a fronte di un mutuo fondiario, ex art. 38 TUB, concessogli dalla con atto Controparte_5 notarile del 29.03.2006, per un valore pari ad euro 150.000,00, garantito da ipoteca convenzionale e speciale costituita da , e ciascuno per i propri Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritti, per l'importo di euro 225.000,00 sui beni immobiliari pignorati;
5. lo stesso creditore procedente deduceva, inoltre, di aver incorporato, con atto notarile del
02.08.2006, la società la quale, a sua volta, era la società Controparte_7 originariamente incaricata dalla con atto notarile del Controparte_5
19.12.2005, per la gestione ed il recupero dei crediti, in qualità di procuratore speciale;
6. successivamente, veniva dato avvio all'esecuzione immobiliare, rubricata al n. 215/2013
R.G.E., ove intervenivano ed;
Controparte_2 Controparte_3
7. con memoria del 15.11.2021, si costituiva , chiedendo la sospensione Parte_1
dell'esecuzione e contestando la legittimità dell'azione intrapresa, eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione della società ad intraprendere l'azione esecutiva, non Controparte_4 risultando nel fascicolo dell'esecuzione la procura speciale per la gestione ed il recupero dei crediti rilasciata dalla in favore della Controparte_5 Controparte_7 ed il successivo atto di fusione per incorporazione di quest'ultima nella
[...] Controparte_4 in secondo luogo, il difetto di titolarità del creditore procedente, data l'impossibilità di individuare quale sia stato il credito oggetto di cessione;
infine, la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2,
TUB e dell'art. 1 della Delibera CICR del 22.04.1995;
8. la fase cautelare del procedimento, quindi, veniva definita dal G.E., come segue: “Rigetta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva. Condanna l'opponente a rifondere in favore di CP_1 [...]
oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per
[...] legge. Assegna alle parti termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Si comunichi.
Fermo li 8/10/2022”;
9. con l' atto di citazione, infine, parte opponente, fatta eccezione per l'istanza di sospensione dell'esecuzione, reiterava le stesse conclusioni e motivazioni già dedotte nella precedente fase cautelare.
10. Con atto di comparsa di costituzione e risposta, depositato in data 14.02.2023, si costituiva in giudizio e deduceva quanto segue. Controparte_1
11. In fatto, oltre ad aver fornito la stessa ricostruzione descritta dall'opponente, altresì aggiungeva che con atto del 04.05.2016 a rogito notaio Avv. in Torino, Persona_1 repertorio n. 5.264/2.227, la si era fusa per incorporazione con Controparte_6 [...]
e che aveva infine acquisito proprio dalle Banche del Controparte_8 Controparte_1 CP_9
il credito vantato contro l'odierna parte opponente, nell'ambito di un'operazione unitaria CP_8 di cartolarizzazione ai sensi della legge 130.2019;
12. nel merito, parte opposta eccepiva l'infondatezza della questione, relativa all'asserito difetto di legittimazione ad agire, in quanto all'interno dell'atto di precetto con il quale era stata incardinata la procedura di cui trattasi, venivano indicati gli estremi dei singoli atti notarili in forza dei quali aveva agito in via esecutiva quale mandataria della Controparte_4 [...]
Controparte_6
13. in particolare: la certificazione del 27.10.2009 rilasciata dal notaio rogante, Dott. Per_2
atto notarile 02.08.2006, rep. n. 24751/7479, attestava l'avvenuta fusione mediante
[...] incorporazione di in l'atto Notar Dott. Controparte_7 Controparte_4 Per_2 di Roma, rep. n. 36697, rogito n. 11847, del 25.01.2013, certificava, invece, il rilascio di
[...] procura speciale dall'amministratore delegato e legale rappresentante di infine, Controparte_4
l'atto a firma del Notaio Dott. di , del 19.12.2005, rep n. 13033, racc. n. 2904, Per_3 CP_5 riportava la procura in autentica rilasciata dalla alla Controparte_5 CP_5 società dichiarava, quindi, la produzione in giudizio degli atti citati;
Controparte_7
14. ancora, parte opposta eccepiva l'infondatezza della questione relativa all'asserita nullità del contratto di mutuo fondiario. Sosteneva, in primo luogo, la presenza del permesso di costruire, gravante sulle unità immobiliari oggetto di pignoramento, rilasciato dal Comune di Montegiorgio in data 11.07.2005, n. 2005/39, finalizzato alla realizzazione di due abitazioni civili, l'una al piano terra e l'altra al primo piano;
deduceva, altresì, la genericità e la mancanza di prove a sostegno della dedotta nullità contrattuale;
ancora, evidenziava come l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla controparte, avesse subito un'evoluzione di segno contrario, alla luce della pronuncia delle S.U. della Cassazione, n. 33719 del 2022, la quale chiarisce che “l'erogazione di mutuo fondiario, il cui contratto è stato stipulato conformemente alla volontà delle parti, per un importo superiore al limite di finanziabilità, non comporta né la nullità del relativo contratto né la sua riqualificazione come mutuo ipotecario”; infine, deduceva la piena comprensibilità, già da una semplice lettura degli atti, di quale fosse il credito in forza del quale aveva preso avvio l'azione esecutiva.
15. Con le successive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sostanzialmente ribadivano e si riportavano a quanto dedotto con i propri atti introduttivi.
16. All'udienza del 15.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
17. In data 03.04.2025, parte opponente depositava in giudizio il provvedimento del
21.06.2024 con cui il GE, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 215/2013 R.G.E., aveva dichiarato la nullità del pignoramento, limitatamente al bene pignorato in danno di Pt_1
, identificato al Catasto Terreni del Comune di Montegiorgio, Foglio 43, particella 520,
[...] semin. arbor., classe 2, are 580, reddito domenicale euro 2,85, reddito agrario euro 3,59, ordinandone la cancellazione dai Registri Immobiliari.
Per l'effetto, parte opponente chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
18. All'udienza di precisazione delle conclusioni, parte opponente chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parte opposta si opponeva. Il Giudice tratteneva la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
19. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ed Controparte_2 [...]
, le quali, nonostante la regolarità delle rispettive notificazioni dell'atto di Controparte_3 citazione in riassunzione ex art. 616 c.p.c., non si sono costituite nel presente giudizio (cfr. notificazioni allegate al fascicolo di parte opponente).
20. Nel merito, occorre prendere atto del provvedimento, depositato da parte opponente in data 03.04.2025, con cui il GE, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 215/2013
R.G.E., ha dichiarato la nullità del pignoramento da cui trae origine il presente giudizio, limitatamente al bene di proprietà di , identificato al Catasto Terreni del Comune di Parte_1
Montegiorgio, Foglio 43, particella 520, semin. arbor., classe 2, are 580, reddito domenicale euro
2,85, reddito agrario euro 3,59, ordinandone la cancellazione dai Registri Immobiliari.
21. Sul punto, parte opponente chiede sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e che venga disposta la compensazione delle spese di lite. Di contro, parte opposta, pur concordando circa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, contesta la ripartizione delle spese di lite tra le parti, deducendo come l'infondatezza della domanda avanzata dalla controparte debba condurre alla condanna alle spese di lite a carico di quest'ultima in ragione dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
22. Tanto premesso, si rileva anzitutto come il citato provvedimento del GE interviene sul medesimo pignoramento, eseguito a danno di sull'immobile catastalmente Parte_1 identificato al Foglio 43, particella 520, semin. arbor., classe 2, are 580, reddito domenicale euro
2,85, reddito agrario euro 3,59, del Catasto dei Terreni del Comune di Montegiorgio, sul quale si fonda la presente opposizione all'esecuzione.
Si giustifica, pertanto, la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale trova conforto, oltre che nella convergenza delle deduzioni della parti sul punto, anche nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, a tenore della quale “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario
(privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)”
(Cass. S.U. n. 1048 del 2000).
Tanto premesso, questo Giudice ritiene che a seguito del già citato provvedimento del GE, con cui è stata dichiarata la nullità del medesimo pignoramento immobiliare su cui si fonda la presente opposizione all'esecuzione, debba essere accolta l'istanza di parte opponente per il venir meno dell'interesse della stessa alla prosecuzione del giudizio. Per l'effetto si dichiara l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
23. Per quanto concerne le spese di lite, invece, vale quanto segue.
Con riguardo alla cessazione della materia del contendere, l'orientamento da tempo consolidato in giurisprudenza, impone di fare riscorso al criterio c.d. della soccombenza virtuale, al fine di determinare la corretta modalità di ripartizione delle spese di lite: “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti
e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. n. 30251 del 2023).
Detto criterio impone al Giudice di verificare, seppur in via ipotetica, quale delle parti in causa sarebbe risultata verosimilmente vittoriosa se il giudizio fosse proseguito e, per l'effetto, condannare alle spese la parte virtualmente soccombente.
Tanto premesso, deve rilevarsi che in caso di prosecuzione del giudizio, la parte opponente sarebbe risultata soccombente per i seguenti motivi.
24. In primo luogo, la fondatezza della titolarità del credito in capo alla parte opposta sarebbe stata comprovata dall'ampia documentazione prodotta in giudizio. infatti, ha allegato al proprio fascicolo, tutti gli atti necessari a garantire la Controparte_1 conoscenza (o, quantomeno, la conoscibilità) dei vari passaggi del credito e di chi siano stati, nel corso del tempo, i soggetti legittimati all'esecuzione.
Anzitutto, sono presenti in atti, quali allegati al fascicolo di parte opposta, gli atti di fusione in forza dei quali il credito è stato trasferito dapprima da a Controparte_5
e quindi da ad . Controparte_6 Controparte_6 Controparte_8
Sono altresì presenti i due atti specificamente contestati dalla parte opponente e cioè: la procura che ha conferito a dalla Controparte_5 Controparte_7 quale si evince anche l'attribuzione del potere di agire in via esecutiva a favore della mandataria;
certificazione del notaio, Dott. , dalla quale si evince l'avvenuta fusione tra Per_2 [...] ed Controparte_7 Controparte_10
É, inoltre, in atti la dichiarazione di cessione del credito per cui è causa da Controparte_8
Par a (cfr. “dichiarazione ” allegata alla comparsa di costituzione è risposta). Controparte_1
25. In secondo luogo, con riferimento all'asserito superamento del limite di finanziabilità del mutuo, va rilevato che anche in questo caso la relativa eccezione sarebbe stata rigettata.
26. Da un lato, infatti, parte opponente non prende posizione circa l'asserita esistenza di un permesso a costruire per la realizzazione di due appartamenti, sostenuta dalla controparte, con la conseguenza che il fatto non contestato avrebbe portato a ritenere più elevato il valore di riferimento per valutare l'ammontare massimo del finanziamento concedibile ai sensi dell'art. 38
TUB; dall'altro lato, risulta che la giurisprudenza allegata dalla parte opposta trova precedenti conformi solo sino al novembre del 2013, non potendo pertanto ritenersi che vi sia stato nelle more del giudizio un mutamento giurisprudenziale sfavorevole all'opponente idoneo a giustificare una compensazione delle spese di lite.
27. Tanto premesso, deve ritenersi che, in forza del criterio della soccombenza virtuale, parte opponente sarebbe risultata soccombente nel presente giudizio e, per l'effetto, la stessa va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della parte opposta regolarmente costituita.
28. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia indeterminabile a complessità bassa, partendo dai parametri minimi, considerata l'assenza di questioni di particolare rilevanza e il tenore delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2153/2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna la parte opponente a rifondere alla controparte opposta le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 3.809, 00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
02.07.2025
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna