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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025
LA C ORTE DI APP ELLO DI BR ESC IA SEZIONE LAVOR O
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza camerale del 28/03/2025, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
Vista l'istanza con la quale l'appellante chiede la sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione della sentenza appellata del Tribunale di Bergamo
n.1230/2024, con la quale, da un lato, è stata rigetta la domanda di invalidità del licenziamento a lui intimato dalla società appellata, e, dall'altro lato, il è Pt_1
stato condannato al pagamento in favore della società della somma di € 514.683,09,
a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza post rapporto di lavoro;
ritenuto che l'istanza non può trovare accoglimento;
che, sotto un primo profilo, non può non rilevarsi che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza da adottarsi ai sensi del cit.art.431 c.p.c., norma speciale che riguarda il rito del lavoro, presuppone che la procedura esecutiva sia iniziata e, nella specie, l'appellante non ha provato l'adozione da parte della società di iniziative di carattere esecutivo (la stessa difesa della società, nel corso dell'udienza cautelare, ha confermato che la sentenza non è ancora stata posta in esecuzione);
che, sotto altro profilo, ai sensi dell'art.431 c.p.c., l'esecuzione della sentenza può essere sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno (comma 3, che si riferisce alle sentenze di condanna in favore del lavoratore), ovvero quando ricorrono gravi motivi (comma 6, che si riferisce alle sentenze di condanna in favore del datore di lavoro);
che nel caso di specie non pare sussistere il requisito dei gravi motivi capace di giustificare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
che se è vero che la somma oggetto di condanna è elevata, è pure vero che gli elementi e i dati che l'appellante ha versato in giudizio a sostegno dell'istanza di sospensione non sono idonei a dimostrare l'asserito grave pregiudizio che deriverebbe al n caso di esecuzione della sentenza;
Pt_1
che gli estratti dei conti/correnti riportanti il saldo, prodotti dall'appellante, sono ben lungi dal dimostrare uno stato di incapienza patrimoniale dello stesso, sul quale potrebbe incidere negativamente l'esecuzione della sentenza di primo grado, in assenza della prova del reddito effettivo percepito dal ricorrente sia in proprio, sia quale socio unico della società FTD s.r.l., che risulta attiva e funzionante;
che allo stesso modo, non essendo dato sapere quale sia il reddito percepito dal
è dato insufficiente quello relativo all'obbligo di pagamento delle rate del Pt_1 mutuo fondiario gravante sull'immobile di proprietà;
che inoltre neppure è dato sapere come sia composta la famiglia del e se i Pt_1 suoi componenti siano privi di reddito e siano a carico del con conseguente Pt_1
impossibilità del di far fronte al pagamento di cui si tratta, se non con il Pt_1 sacrificio di altri interessi primari meritevoli di tutela;
che non è neppure prospettabile una futura difficoltà di recupero delle somme che la società appellata potrebbe ottenere in sede di esecuzione della sentenza impugnata, in caso di riforma della sentenza stessa, atteso che la società appellata è una società di grosse dimensioni e solida (lo stesso appellante nulla ha dedotto al riguardo); che pertanto l'istanza non può essere accolta (essendo peraltro fissata a breve la data dell'udienza di discussione della causa nel merito);
PQM
Respinge l'istanza.
Il Presidente
LA C ORTE DI APP ELLO DI BR ESC IA SEZIONE LAVOR O
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza camerale del 28/03/2025, ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
tra
Parte_1
contro
Controparte_1
Vista l'istanza con la quale l'appellante chiede la sospensione della Parte_1
provvisoria esecuzione della sentenza appellata del Tribunale di Bergamo
n.1230/2024, con la quale, da un lato, è stata rigetta la domanda di invalidità del licenziamento a lui intimato dalla società appellata, e, dall'altro lato, il è Pt_1
stato condannato al pagamento in favore della società della somma di € 514.683,09,
a titolo di penale per la violazione del patto di non concorrenza post rapporto di lavoro;
ritenuto che l'istanza non può trovare accoglimento;
che, sotto un primo profilo, non può non rilevarsi che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza da adottarsi ai sensi del cit.art.431 c.p.c., norma speciale che riguarda il rito del lavoro, presuppone che la procedura esecutiva sia iniziata e, nella specie, l'appellante non ha provato l'adozione da parte della società di iniziative di carattere esecutivo (la stessa difesa della società, nel corso dell'udienza cautelare, ha confermato che la sentenza non è ancora stata posta in esecuzione);
che, sotto altro profilo, ai sensi dell'art.431 c.p.c., l'esecuzione della sentenza può essere sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno (comma 3, che si riferisce alle sentenze di condanna in favore del lavoratore), ovvero quando ricorrono gravi motivi (comma 6, che si riferisce alle sentenze di condanna in favore del datore di lavoro);
che nel caso di specie non pare sussistere il requisito dei gravi motivi capace di giustificare la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata;
che se è vero che la somma oggetto di condanna è elevata, è pure vero che gli elementi e i dati che l'appellante ha versato in giudizio a sostegno dell'istanza di sospensione non sono idonei a dimostrare l'asserito grave pregiudizio che deriverebbe al n caso di esecuzione della sentenza;
Pt_1
che gli estratti dei conti/correnti riportanti il saldo, prodotti dall'appellante, sono ben lungi dal dimostrare uno stato di incapienza patrimoniale dello stesso, sul quale potrebbe incidere negativamente l'esecuzione della sentenza di primo grado, in assenza della prova del reddito effettivo percepito dal ricorrente sia in proprio, sia quale socio unico della società FTD s.r.l., che risulta attiva e funzionante;
che allo stesso modo, non essendo dato sapere quale sia il reddito percepito dal
è dato insufficiente quello relativo all'obbligo di pagamento delle rate del Pt_1 mutuo fondiario gravante sull'immobile di proprietà;
che inoltre neppure è dato sapere come sia composta la famiglia del e se i Pt_1 suoi componenti siano privi di reddito e siano a carico del con conseguente Pt_1
impossibilità del di far fronte al pagamento di cui si tratta, se non con il Pt_1 sacrificio di altri interessi primari meritevoli di tutela;
che non è neppure prospettabile una futura difficoltà di recupero delle somme che la società appellata potrebbe ottenere in sede di esecuzione della sentenza impugnata, in caso di riforma della sentenza stessa, atteso che la società appellata è una società di grosse dimensioni e solida (lo stesso appellante nulla ha dedotto al riguardo); che pertanto l'istanza non può essere accolta (essendo peraltro fissata a breve la data dell'udienza di discussione della causa nel merito);
PQM
Respinge l'istanza.
Il Presidente