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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3656 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9965/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE composto dai seguenti magistrati
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 19.11.2025, promossa con ricorso congiunto depositato il03.09.2025 da 1) Parte_1
Nata a San Cataldo (CL) il 19 giugno 1973 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giancarlo Podda presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 06 luglio 1970 cittadino: Italiano
pagina 1 di 4 Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Ventura presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano Boscone (MI) il 27 aprile 1997
(anno 1997 atto n. 15 reg. atti di matrimonio parte II serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 12.02.2015 e provvedimento del PM del
09.03.2015
con i seguenti figli:
- , C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 cittadina italiana, maggiorenne ed indipendente economicamente;
- , C.F. nato a [...] il 26 settembre Controparte_2 C.F._4
2000, cittadino italiano, residente in [...], maggiorenne ed indipendente economicamente;
- , C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 cittadino italiano, residente in [...], maggiorenne ma non indipendente economicamente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi riportate, con decreto dell'01.10.2025 veniva concesso termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 05.11.2025,
pagina 2 di 4 in data 30.10.2025 la parte depositava note scritte con le quali confermava la sua Parte_1 volontà di procedere al divorzio ma con una parziale modifica delle condizioni contenute nel ricorso, in particolare revocava la volontà di ratificare le condizioni di cui al punto n. 4, lett. e) e f) di cui al ricorso, in data 03.11.2025 depositava note scritte dichiarando di non essere d'accordo Controparte_1 con le modifiche riportate dalla e confermando invece la sua volontà alla ratifica delle Pt_1 condizioni del divorzio per come riportate in ricorso, con ordinanza dell'11.11.2025 il Presidente relatore, vista la mancanza di accordo sulla modifica e la sottoscrizione personale di entrambe le parti delle condizioni in ordine al divorzio congiunto per come riportate nel ricorso depositato in data 03.09.2025, appena due mesi fa, chiedeva chiarimenti alla parte in merito alle ragioni per cui aveva revocato l'accordo alla ratifica delle condizioni di cui al Pt_1 punto n. 4) lett. e) e f), chiedendo altresì il deposito in giudizio della sentenza di primo grado n.
770/2024 del Tribunale di Milano, ed il verbale delle udienze tenutesi nel procedimento n. 3289/2024
R.g.App., pendente innanzi alla Corte di Appello di Milano, Sezione I Penale, a seguito di appello promosso dal Signor con udienza fissata al 29 settembre 2025, concedendo nuovo Controparte_1 termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 19.11.2025, rilevato che le parti in data 18.11.2025 depositavano le richieste note scritte e in particolare, parte confermava la propria volontà di addivenire al divorzio alle condizioni di cui al ricorso ma con Pt_1
l'esclusione delle condizioni sopra menzionate, riportando i motivi per cui riteneva di ritirare la propria volontà di omologa delle stesse, mentre parte dichiarava di non voler confermare alcuna delle CP_1 condizioni di divorzio, chiedendo pertanto la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, ritenuto che non sussistono più i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., dal momento che le condizioni riportate nel ricorso congiunto non incontrano più la volontà delle parti, parzialmente per parte e integralmente per parte , Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara l'estinzione del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo,
2. Spese compensate.
pagina 3 di 4 Milano, 19.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE I CIVILE composto dai seguenti magistrati
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 19.11.2025, promossa con ricorso congiunto depositato il03.09.2025 da 1) Parte_1
Nata a San Cataldo (CL) il 19 giugno 1973 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Giancarlo Podda presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano il 06 luglio 1970 cittadino: Italiano
pagina 1 di 4 Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Ilaria Ventura presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano Boscone (MI) il 27 aprile 1997
(anno 1997 atto n. 15 reg. atti di matrimonio parte II serie A)
separati con accordo di negoziazione assistita in data 12.02.2015 e provvedimento del PM del
09.03.2015
con i seguenti figli:
- , C.F. , nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._3 cittadina italiana, maggiorenne ed indipendente economicamente;
- , C.F. nato a [...] il 26 settembre Controparte_2 C.F._4
2000, cittadino italiano, residente in [...], maggiorenne ed indipendente economicamente;
- , C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._5 cittadino italiano, residente in [...], maggiorenne ma non indipendente economicamente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni ivi riportate, con decreto dell'01.10.2025 veniva concesso termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 05.11.2025,
pagina 2 di 4 in data 30.10.2025 la parte depositava note scritte con le quali confermava la sua Parte_1 volontà di procedere al divorzio ma con una parziale modifica delle condizioni contenute nel ricorso, in particolare revocava la volontà di ratificare le condizioni di cui al punto n. 4, lett. e) e f) di cui al ricorso, in data 03.11.2025 depositava note scritte dichiarando di non essere d'accordo Controparte_1 con le modifiche riportate dalla e confermando invece la sua volontà alla ratifica delle Pt_1 condizioni del divorzio per come riportate in ricorso, con ordinanza dell'11.11.2025 il Presidente relatore, vista la mancanza di accordo sulla modifica e la sottoscrizione personale di entrambe le parti delle condizioni in ordine al divorzio congiunto per come riportate nel ricorso depositato in data 03.09.2025, appena due mesi fa, chiedeva chiarimenti alla parte in merito alle ragioni per cui aveva revocato l'accordo alla ratifica delle condizioni di cui al Pt_1 punto n. 4) lett. e) e f), chiedendo altresì il deposito in giudizio della sentenza di primo grado n.
770/2024 del Tribunale di Milano, ed il verbale delle udienze tenutesi nel procedimento n. 3289/2024
R.g.App., pendente innanzi alla Corte di Appello di Milano, Sezione I Penale, a seguito di appello promosso dal Signor con udienza fissata al 29 settembre 2025, concedendo nuovo Controparte_1 termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 19.11.2025, rilevato che le parti in data 18.11.2025 depositavano le richieste note scritte e in particolare, parte confermava la propria volontà di addivenire al divorzio alle condizioni di cui al ricorso ma con Pt_1
l'esclusione delle condizioni sopra menzionate, riportando i motivi per cui riteneva di ritirare la propria volontà di omologa delle stesse, mentre parte dichiarava di non voler confermare alcuna delle CP_1 condizioni di divorzio, chiedendo pertanto la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo, ritenuto che non sussistono più i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., dal momento che le condizioni riportate nel ricorso congiunto non incontrano più la volontà delle parti, parzialmente per parte e integralmente per parte , Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. Dichiara l'estinzione del procedimento e dispone la cancellazione della causa dal ruolo,
2. Spese compensate.
pagina 3 di 4 Milano, 19.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
pagina 4 di 4