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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice estensore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
letti gli atti del procedimento n. 393/2025 R.G., avente ad oggetto affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, trattenuto in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SONIA SANTINI, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. , nella Controparte_2 C.F._3 persona dell'avv. ANNA TERESA ARDITELLI
E
MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE CP_3
INTERVENTORE NECESSARIO
1 FATTO E DIRITTO
con ricorso ex artt. 337 bis e 337 quater c.c., ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo Controparte_1 della IA minore, con collocamento presso la madre e l'assegnazione della CP_2 somma complessiva di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli della coppia, e CP_2 Per_1
La ricorrente, in particolare, ha narrato di aver convissuto con l'ex compagno dall'anno 2003 fino al mese di settembre 2022 e che dalla loro unione sono nati due figli, regolarmente riconosciuti dal padre, nato in [...] il [...], e nata a Persona_2 CP_2
Vasto il 25.2.2012.
Tuttavia, la convivenza more uxorio intercorsa tra le parti è divenuta nel corso del tempo intollerabile a causa di comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal CP_2 perpetrati a danno della compagna, con esposizione della minore a violenza assistita, CP_2 che hanno indotto la donna a sporgere denuncia, a seguito di cui è stato incardinato il giudizio pendente innanzi al Tribunale dei Minorenni di L'Aquila ed iscritto al n. R.G
1351/2024.
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha istato, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affidare alla ricorrente, in modo esclusivo ex art.
337 –quater c.c. la IA minore , con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso CP_2 la madre in quanto per le ragioni sopra esposte è evidente la situazione di inidoneità genitoriale del sig. per cui, allo stato, un affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la CP_2 minore. 2) Disporre che la minore possa ottenere i documenti validi per l'espatrio (passaporto/ carta di identità) con il solo consenso del genitore affidatario, sig.ra , e che, Parte_1 pertanto, quest'ultima possa apporre, in assenza del padre, le firme necessarie al rilascio di ogni altro documento intestato alla minore ed in genere nella presentazione di istanze/ autorizzazioni relative alla stessa;
3) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...] operaio con contratto a tempo indeterminato, a versare, mensilmente, a titolo di CP_1 mantenimento, per ciascun figlio, entro e non oltre il 5 del mese la somma di euro 300,00 quindi complessivi euro 600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT ,nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente, previa esibizione dei documenti giustificativi.; 4) Il mantenimento dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla sig.ra di seguito indicato: IBAN: [...]; 5) Parte_1
Disporre, visto il regime dell affidamento esclusivo, che l'assegno unico per i figli a carico venga
2 percepito integralmente dalla madre, sig.ra . 6) Con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari di causa”
sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_4
Con ordinanza del 12.6.2025, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti della IA Controparte_4 minore, incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di prestare CP_2 sostegno al nucleo madre figli, con percorso specifico sulla violenza di genere.
All'esito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni in favore di questo Tribunale in ordine all'affidamento e mantenimento della piccola , sono CP_2 state acquisite le relazioni redatte dai Servizi sociali di San Salvo che hanno preso in carico il nucleo familiare.
In data 27 ottobre 2025 è intervenuta nel presente giudizio la curatrice speciale della minore
, avv. Annateresa Arditelli, nominata dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art.473, CP_2 bis 8, c.pc. con provvedimento dell'11.11.2024, la quale, dopo aver esplicitato nelle premesse quanto dalla stessa appurato nel corso dello svolgimento della sua funzione, ha aderito alla domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente.
All'udienza del 30 ottobre 2025, la causa, dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non necessitando di istruttoria, è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa per tale scopo innanzi al Collegio, con contestuale ulteriore comunicazione al P.M. in sede.
***
Osserva il Collegio che la controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
Ora, in materia di affidamento dei figli minori, la Corte di Cassazione ha affermato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità
3 esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis,
Cass., n. 16593/2008). Sul punto, la giurisprudenza più recente ha evidenziato che “il giudizio prognostico sulle capacità dei genitori deve tener conto di vari elementi, tra cui le capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto” (cfr. Cass. civile sez. I, 17/06/2025, n.16280).
Il Collegio ritiene nella specie sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, essendo allo stato ogni altra soluzione, come previsto dall'art. CP_2
337 quater c.c., contraria all'interesse della bambina.
Infatti, anche se la denuncia querela sporta da è stata successivamente Parte_1 rimessa (quando l'ex compagno ha abbandonato l'abitazione familiare), dall'esame del carteggio probatorio in atti e, in particolare, dalle puntuali dichiarazioni dei figli rese sia nel corso delle indagini penali che nei contatti con il curatore ed il Servizio sociale, si evince senza dubbio la figura di un padre totalmente assente, violento, di cui avere timore, dedito all'uso smodato di alcool, il quale ha dimostrato completo disinteresse per i bisogni morali e materiali della propria famiglia, incapace di costruire con i figli un legame positivo e significativo .
Risulta, dunque, manifesta la grave violazione da parte del resistente degli obblighi genitoriali, consistita nell'aver posto in essere condotte aggressive e vessatorie in danno della compagna e nei confronti della IA minore nella forma, in quest'ultimo caso, della violenza assistita.
Nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore,
l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo - sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26517). In assenza di ogni tipizzazione normativa, infatti, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal giudice ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Al genitore affidatario in via esclusiva, pertanto, devono essere riservate le scelte sulle questioni di maggior interesse per il figlio -
4 quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola - posto che l'irreperibilità dell'altro genitore renderebbe di fatto impossibile l'adozione condivisa di ogni decisione. Va invece formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità del genitore che si sia sempre occupato con continuità e responsabilità del figlio minore.
Peraltro, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione stessa. La disposizione stabilisce, inoltre, che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro. In altre parole, le minacce, gli insulti, le lesioni e, in genere, le vessazioni reiterate compiuti anche alla presenza della IA minore denunciano allo stato una grave incapacità di adempiere al proprio ruolo genitoriale-educativo.
L'affidamento esclusivo va, quindi, disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo - l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore.
La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass.
n. 33617/2021; Cass., 18/06/2008, n. 16593; Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Ebbene, nonostante abbia mostrato innanzi al personale dei servizi sociali Controparte_1 una iniziale e discreta disponibilità al dialogo, si è poi palesato decisamente incostante e, dunque, non in grado di garantire un modello educativo adeguato, ispirato a valori quali il
5 rispetto, tolleranza e non violenza, essenziali nella costruzione della personalità dei minori e del loro futuro inserimento nel contesto relazionale - sociale.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve disporsi l'affido esclusivo della minore CP_2 con collocamento presso la madre, genitore più affidabile e presente, e comunque, unico su cui attualmente la minore può fare affidamento;
la donna eserciterà, pertanto, in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti alla IA. Di contro, non può essere accolta la richiesta, avanzata per la prima volta alla scorsa udienza, di declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, non sussistendone i presupposti.
Può invece trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine alla possibilità di apporre, in via esclusiva e, dunque, in assenza del resistente, le firme necessarie al rilascio di documenti della minore validi per l'espatrio (passaporto/ carta di identità) e di ogni altro documento intestato alla IA, atteso che il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, ha dimostrato di voler rimanere del tutto indifferente alle necessità della IA minorenne, per cui è presumibile che per ogni pratica inerente la minore stessa la ricorrente si troverebbe in una condizione di forte difficoltà a reperire il resistente e a ottenere da lui il consenso.
Con riferimento al regime di vista del genitore non affidatario, per le ragioni che precedono, si rimette al servizio sociale del Comune di San Salvo l'individuazione di un calendario, solo previo accordo con la madre e comunque alla presenza della stessa o di un incaricato di sua fiducia a) di contatti telefonici o video-telefonici tra il padre e la IA , ispirato ad un CP_2 criterio di graduale avvicinamento (considerato che la minore ha dichiarato di non avere da mesi contatti con il padre, se non in modalità del tutto causale, incontrandolo in giro per San
Salvo, come confermato dalla madre e dal fratello maggiore, , il quale non vede Persona_3 più il padre dal dicembre 2024), nonché b) di incontri protetti all'esito di una preliminare verifica – demandata ai Servizi stessi – di fattibilità anche emotiva per la minore, e con l'avvertimento che tali incontri dovranno essere sospesi se risultino pregiudizievoli alla serenità e al benessere psico-fisico della piccola . CP_2
Il Collegio ritiene opportuno invitare i Servizi Sociali ad avviare insieme al Consultorio
Familiare competente per territorio un'attività di supporto al nucleo familiare e, più in generale, alla genitorialità ove, all'esito delle attività loro demandate, ne ravvisino la necessità per colmare competenze deficitarie.
6 Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della IA, devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questo titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n.
5652/2012). Riguardo, poi, ai redditi delle parti, il Giudice di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass., n. 11414/2012). Ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Nella specie, la ricorrente ha provato di prestare lavoro come cameriera presso il “Caseificio
3 Monti s.r.l.”, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa
€1.400,00, che, tuttavia, dal corrente mese di novembre 2025 le sarà dimezzato, e di godere dell'assegno unico per i due figli di circa € 300,00 mensili;
quanto al resistente, seppur contumace, dai colloqui effettuati con i servizi sociali competenti , come da relazione in atti, si è appreso che lo stesso è abile al lavoro ed è impiegato come operaio edile presso la ditta
“R.D.Tre s.r.l.”, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 e che lo stesso è gravato dal pagamento di affitto presso un'abitazione sita in San Salvo marina di € 450,00 mensili.
La ricorrente e i suoi figli vivono nell'abitazione acquistata dalla stessa in San Salvo (e per la quale corrisponde una rata di mutuo mensile di € 335,00), dovrà continuare a provvedere in
7 via diretta alle esigenze sia della IA che del figlio maggiorenne (che ha lasciato CP_2 Per_1
l'università a Milano e che, al momento, è in cerca di una occupazione lavorativa), entrambi presso di lei collocati, mentre il resistente dovrà provvedere al mantenimento dei figli mediante il versamento alla controparte di una somma equitativamente determinata in complessivi € 600,00 (di cui € 250,00 per il figlio maggiorenne ed € 350,00 per la IA minore) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Tale importo tiene conto a) del precedente tenore di vita familiare che alla luce delle allegazioni in atti deve presumersi basso, b) delle esigenze della minore che non possono essere oltremodo sacrificate anche in ragione dell'età della stessa, c) delle esigenze del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
d) del fatto che l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento della prole sussiste anche se quest'ultimo è privo di occupazione lavorativa e che, a maggior ragione, sussiste nell'ipotesi di specie, in cui risulta in atti che lo stesso percepisce una buona retribuzione.
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno, pertanto, poste a carico del resistente contumace e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non si è effettivamente tenuta.
In ordine alla richiesta di liquidazione delle competenze di lite avanzata dal curatore speciale, si evidenzia la natura onerosa dell'attività svolta dal curatore (cfr. Cass. civ., 3 gennaio 2019 n. 9), atteso che lo stesso è assimilabile ad un Ausiliario del Giudice, per cui dovrà procedersi alla liquidazione del suo compenso, tenuto conto che il curatore ha dichiarato di aver presentato istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 339/2025 R.G. promossa da nei confronti di e con l'intervento del curatore Parte_1 Controparte_1
e del P.M. così decide:
8 1) affida la minore, alla madre collocataria, , con esercizio CP_2 Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, comprese le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva, dando mandato ai Servizi
Sociali di San Salvo di attivarsi tempestivamente;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante Controparte_1 la corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno complessivo di € 600,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate come in parte motiva;
4) condanna pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 27,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese processuali della curatrice speciale Controparte_1 della minore, avv. Arditelli, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi alla curatrice speciale e ai Servizi Sociali del Comune di San Salvo.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Stefania Izzi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice estensore
Dott. Aureliano Deluca Giudice
letti gli atti del procedimento n. 393/2025 R.G., avente ad oggetto affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, trattenuto in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SONIA SANTINI, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. , nella Controparte_2 C.F._3 persona dell'avv. ANNA TERESA ARDITELLI
E
MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE CP_3
INTERVENTORE NECESSARIO
1 FATTO E DIRITTO
con ricorso ex artt. 337 bis e 337 quater c.c., ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, al fine di ottenere l'affidamento esclusivo Controparte_1 della IA minore, con collocamento presso la madre e l'assegnazione della CP_2 somma complessiva di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli della coppia, e CP_2 Per_1
La ricorrente, in particolare, ha narrato di aver convissuto con l'ex compagno dall'anno 2003 fino al mese di settembre 2022 e che dalla loro unione sono nati due figli, regolarmente riconosciuti dal padre, nato in [...] il [...], e nata a Persona_2 CP_2
Vasto il 25.2.2012.
Tuttavia, la convivenza more uxorio intercorsa tra le parti è divenuta nel corso del tempo intollerabile a causa di comportamenti violenti ed aggressivi posti in essere dal CP_2 perpetrati a danno della compagna, con esposizione della minore a violenza assistita, CP_2 che hanno indotto la donna a sporgere denuncia, a seguito di cui è stato incardinato il giudizio pendente innanzi al Tribunale dei Minorenni di L'Aquila ed iscritto al n. R.G
1351/2024.
Sulla scorta delle predette considerazioni, parte ricorrente ha istato, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Affidare alla ricorrente, in modo esclusivo ex art.
337 –quater c.c. la IA minore , con collocamento, anche ai fini anagrafici, presso CP_2 la madre in quanto per le ragioni sopra esposte è evidente la situazione di inidoneità genitoriale del sig. per cui, allo stato, un affidamento condiviso sarebbe pregiudizievole per la CP_2 minore. 2) Disporre che la minore possa ottenere i documenti validi per l'espatrio (passaporto/ carta di identità) con il solo consenso del genitore affidatario, sig.ra , e che, Parte_1 pertanto, quest'ultima possa apporre, in assenza del padre, le firme necessarie al rilascio di ogni altro documento intestato alla minore ed in genere nella presentazione di istanze/ autorizzazioni relative alla stessa;
3) Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig.
[...] operaio con contratto a tempo indeterminato, a versare, mensilmente, a titolo di CP_1 mantenimento, per ciascun figlio, entro e non oltre il 5 del mese la somma di euro 300,00 quindi complessivi euro 600,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT ,nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente, previa esibizione dei documenti giustificativi.; 4) Il mantenimento dovrà essere versato sul conto corrente intestato alla sig.ra di seguito indicato: IBAN: [...]; 5) Parte_1
Disporre, visto il regime dell affidamento esclusivo, che l'assegno unico per i figli a carico venga
2 percepito integralmente dalla madre, sig.ra . 6) Con vittoria di spese, diritti ed Parte_1 onorari di causa”
sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_4
Con ordinanza del 12.6.2025, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di nei confronti della IA Controparte_4 minore, incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di prestare CP_2 sostegno al nucleo madre figli, con percorso specifico sulla violenza di genere.
All'esito della declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni in favore di questo Tribunale in ordine all'affidamento e mantenimento della piccola , sono CP_2 state acquisite le relazioni redatte dai Servizi sociali di San Salvo che hanno preso in carico il nucleo familiare.
In data 27 ottobre 2025 è intervenuta nel presente giudizio la curatrice speciale della minore
, avv. Annateresa Arditelli, nominata dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art.473, CP_2 bis 8, c.pc. con provvedimento dell'11.11.2024, la quale, dopo aver esplicitato nelle premesse quanto dalla stessa appurato nel corso dello svolgimento della sua funzione, ha aderito alla domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla ricorrente.
All'udienza del 30 ottobre 2025, la causa, dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non necessitando di istruttoria, è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa per tale scopo innanzi al Collegio, con contestuale ulteriore comunicazione al P.M. in sede.
***
Osserva il Collegio che la controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
Ora, in materia di affidamento dei figli minori, la Corte di Cassazione ha affermato che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli” – espressione del principio di bigenitorialità – “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità
3 esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis,
Cass., n. 16593/2008). Sul punto, la giurisprudenza più recente ha evidenziato che “il giudizio prognostico sulle capacità dei genitori deve tener conto di vari elementi, tra cui le capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto” (cfr. Cass. civile sez. I, 17/06/2025, n.16280).
Il Collegio ritiene nella specie sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, essendo allo stato ogni altra soluzione, come previsto dall'art. CP_2
337 quater c.c., contraria all'interesse della bambina.
Infatti, anche se la denuncia querela sporta da è stata successivamente Parte_1 rimessa (quando l'ex compagno ha abbandonato l'abitazione familiare), dall'esame del carteggio probatorio in atti e, in particolare, dalle puntuali dichiarazioni dei figli rese sia nel corso delle indagini penali che nei contatti con il curatore ed il Servizio sociale, si evince senza dubbio la figura di un padre totalmente assente, violento, di cui avere timore, dedito all'uso smodato di alcool, il quale ha dimostrato completo disinteresse per i bisogni morali e materiali della propria famiglia, incapace di costruire con i figli un legame positivo e significativo .
Risulta, dunque, manifesta la grave violazione da parte del resistente degli obblighi genitoriali, consistita nell'aver posto in essere condotte aggressive e vessatorie in danno della compagna e nei confronti della IA minore nella forma, in quest'ultimo caso, della violenza assistita.
Nel prevedere l'affidamento esclusivo della prole minorenne a un solo genitore, il giudice deve tenere in considerazione plurimi fattori, tra cui il superiore interesse del minore,
l'inidoneità genitoriale di uno dei due genitori, le possibili ricadute che la decisione sull'affidamento avrà - nel medio/lungo periodo - sui figli e il livello di conflittualità tra le parti, che, laddove troppo elevato, potrebbe pregiudicare l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei minori (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/10/2024, n.26517). In assenza di ogni tipizzazione normativa, infatti, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal giudice ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. Al genitore affidatario in via esclusiva, pertanto, devono essere riservate le scelte sulle questioni di maggior interesse per il figlio -
4 quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola - posto che l'irreperibilità dell'altro genitore renderebbe di fatto impossibile l'adozione condivisa di ogni decisione. Va invece formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità del genitore che si sia sempre occupato con continuità e responsabilità del figlio minore.
Peraltro, preme evidenziare che, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della
Convenzione stessa. La disposizione stabilisce, inoltre, che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente poste in essere da un genitore ai danni dell'altro. In altre parole, le minacce, gli insulti, le lesioni e, in genere, le vessazioni reiterate compiuti anche alla presenza della IA minore denunciano allo stato una grave incapacità di adempiere al proprio ruolo genitoriale-educativo.
L'affidamento esclusivo va, quindi, disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo - l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore.
La deroga al regime legale si impone, altresì, anche quando uno dei genitori risulti manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque versi in una condizione tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole (cfr. Cass.
n. 33617/2021; Cass., 18/06/2008, n. 16593; Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009;
Cass. n. 16593/2008); ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta.
Ebbene, nonostante abbia mostrato innanzi al personale dei servizi sociali Controparte_1 una iniziale e discreta disponibilità al dialogo, si è poi palesato decisamente incostante e, dunque, non in grado di garantire un modello educativo adeguato, ispirato a valori quali il
5 rispetto, tolleranza e non violenza, essenziali nella costruzione della personalità dei minori e del loro futuro inserimento nel contesto relazionale - sociale.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve disporsi l'affido esclusivo della minore CP_2 con collocamento presso la madre, genitore più affidabile e presente, e comunque, unico su cui attualmente la minore può fare affidamento;
la donna eserciterà, pertanto, in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti alla IA. Di contro, non può essere accolta la richiesta, avanzata per la prima volta alla scorsa udienza, di declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, non sussistendone i presupposti.
Può invece trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente in ordine alla possibilità di apporre, in via esclusiva e, dunque, in assenza del resistente, le firme necessarie al rilascio di documenti della minore validi per l'espatrio (passaporto/ carta di identità) e di ogni altro documento intestato alla IA, atteso che il resistente, non costituendosi nel presente giudizio, ha dimostrato di voler rimanere del tutto indifferente alle necessità della IA minorenne, per cui è presumibile che per ogni pratica inerente la minore stessa la ricorrente si troverebbe in una condizione di forte difficoltà a reperire il resistente e a ottenere da lui il consenso.
Con riferimento al regime di vista del genitore non affidatario, per le ragioni che precedono, si rimette al servizio sociale del Comune di San Salvo l'individuazione di un calendario, solo previo accordo con la madre e comunque alla presenza della stessa o di un incaricato di sua fiducia a) di contatti telefonici o video-telefonici tra il padre e la IA , ispirato ad un CP_2 criterio di graduale avvicinamento (considerato che la minore ha dichiarato di non avere da mesi contatti con il padre, se non in modalità del tutto causale, incontrandolo in giro per San
Salvo, come confermato dalla madre e dal fratello maggiore, , il quale non vede Persona_3 più il padre dal dicembre 2024), nonché b) di incontri protetti all'esito di una preliminare verifica – demandata ai Servizi stessi – di fattibilità anche emotiva per la minore, e con l'avvertimento che tali incontri dovranno essere sospesi se risultino pregiudizievoli alla serenità e al benessere psico-fisico della piccola . CP_2
Il Collegio ritiene opportuno invitare i Servizi Sociali ad avviare insieme al Consultorio
Familiare competente per territorio un'attività di supporto al nucleo familiare e, più in generale, alla genitorialità ove, all'esito delle attività loro demandate, ne ravvisino la necessità per colmare competenze deficitarie.
6 Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della IA, devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questo titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n.
5652/2012). Riguardo, poi, ai redditi delle parti, il Giudice di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass., n. 11414/2012). Ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Nella specie, la ricorrente ha provato di prestare lavoro come cameriera presso il “Caseificio
3 Monti s.r.l.”, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa
€1.400,00, che, tuttavia, dal corrente mese di novembre 2025 le sarà dimezzato, e di godere dell'assegno unico per i due figli di circa € 300,00 mensili;
quanto al resistente, seppur contumace, dai colloqui effettuati con i servizi sociali competenti , come da relazione in atti, si è appreso che lo stesso è abile al lavoro ed è impiegato come operaio edile presso la ditta
“R.D.Tre s.r.l.”, con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.800,00 e che lo stesso è gravato dal pagamento di affitto presso un'abitazione sita in San Salvo marina di € 450,00 mensili.
La ricorrente e i suoi figli vivono nell'abitazione acquistata dalla stessa in San Salvo (e per la quale corrisponde una rata di mutuo mensile di € 335,00), dovrà continuare a provvedere in
7 via diretta alle esigenze sia della IA che del figlio maggiorenne (che ha lasciato CP_2 Per_1
l'università a Milano e che, al momento, è in cerca di una occupazione lavorativa), entrambi presso di lei collocati, mentre il resistente dovrà provvedere al mantenimento dei figli mediante il versamento alla controparte di una somma equitativamente determinata in complessivi € 600,00 (di cui € 250,00 per il figlio maggiorenne ed € 350,00 per la IA minore) da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Tale importo tiene conto a) del precedente tenore di vita familiare che alla luce delle allegazioni in atti deve presumersi basso, b) delle esigenze della minore che non possono essere oltremodo sacrificate anche in ragione dell'età della stessa, c) delle esigenze del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
d) del fatto che l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento della prole sussiste anche se quest'ultimo è privo di occupazione lavorativa e che, a maggior ragione, sussiste nell'ipotesi di specie, in cui risulta in atti che lo stesso percepisce una buona retribuzione.
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno, pertanto, poste a carico del resistente contumace e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n.
55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non si è effettivamente tenuta.
In ordine alla richiesta di liquidazione delle competenze di lite avanzata dal curatore speciale, si evidenzia la natura onerosa dell'attività svolta dal curatore (cfr. Cass. civ., 3 gennaio 2019 n. 9), atteso che lo stesso è assimilabile ad un Ausiliario del Giudice, per cui dovrà procedersi alla liquidazione del suo compenso, tenuto conto che il curatore ha dichiarato di aver presentato istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 339/2025 R.G. promossa da nei confronti di e con l'intervento del curatore Parte_1 Controparte_1
e del P.M. così decide:
8 1) affida la minore, alla madre collocataria, , con esercizio CP_2 Parte_1 esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, comprese le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva, dando mandato ai Servizi
Sociali di San Salvo di attivarsi tempestivamente;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante Controparte_1 la corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno complessivo di € 600,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate come in parte motiva;
4) condanna pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 27,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5) condanna al pagamento delle spese processuali della curatrice speciale Controparte_1 della minore, avv. Arditelli, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi alla curatrice speciale e ai Servizi Sociali del Comune di San Salvo.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Stefania Izzi
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