Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalita' aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o viciniori.
Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potra' essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad istituire mense a finalita' aziendale presso i propri uffici e stabilimenti quando sia prevedibile che fruiscano del servizio almeno 50 dipendenti applicati presso gli uffici e gli stabilimenti medesimi o viciniori.
Ove sia prevedibile che fruisca del servizio un minor numero di dipendenti, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative, potra' essere istituito un servizio sostitutivo di refezione.