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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2259/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Mazzara del Vallo (TP) C.F._1
Viale Svizzera n. 2 presso lo studio dell'Avv. FRANCESCA LOMBARDINO;
rappresentata e difesa dall'Avv. MICALI FRANCESCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CIACCI PATRIZIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 13/12/2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità nella misura pari al 75% ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
che a seguito della visita medico collegiale era stata riconosciuta invalida nella misura del 40%; che pertanto aveva depositato in data 06/06/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n RG 2009/2022, fascicolo acquisito alla presente controversia) che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott.ssa Persona_1 aveva così concluso: “La IG.ra , pertanto, con una Parte_1
riduzione della capacità lavorativa del 52 % non raggiunge il tasso percentuale previsto dalla legge (74%) ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno di invalidità civile sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 06/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta. L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la
2 parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez.
VI, Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale
“può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno di invalidità civile formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente le Parte_1
patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando la sua condizione di invalida al 77% con decorrenza da Settembre 2024 (cfr. CTU, in atti).
Spiega, in particolare, il CTU: “la IG.ra è affetta da: Parte_1
CARDIOPATIA IPERTENSIVA;
DIABETE MELLITO;
SEGNI DI
3 POLIARTROSI; ANSIA. Orbene alla luce di quanto descritto e in considerazione che patologie riscontrate sono a carattere cronico evolutivo, opereremo una nuova valutazione: cardiopatia ipertensiva – cod. 6442-41 %; diabete mellito – cod. 9309 – 41%; segni di poliartrosi – cod. 7009-21%; ansia - 2204 - 10%.
Essendo le patologie evidenziate coesistenti, dopo avere effettuato la valutazione percentuale di ciascuna affezione, per ottenere il grado invalidante si è applicato il calcolo riduzionistico che nel nostro caso ha un valore del 77% valido ai fini del riconoscimento di quanto richiesto a decorrere dal Settembre 2024.”
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è invalida nella misura del Parte_1
77% a decorrere da Settembre 2024.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto
4 bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 05/07/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalida nella misura del 77%, Parte_1 requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere da settembre 2024;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 16/04/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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