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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 25505/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25505/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Fornasio n. 18 - 10092 BEINASCO presso lo studio dell'avv. PIPIANA SAVERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo alla minore: , nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 Parte_2 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa familiare sita in Piossasco, Via Tanaro n.11, di proprietà esclusiva del sig. , resta nella disponibilità del medesimo unitamente a tutti gli arredi che rimarranno Parte_2 di sua esclusiva proprietà. La Sig.ra si è già allontanata dall'abitazione familiare portando con Pt_1 sé tutti i suoi beni ed effetti personali. Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini anagrafici. Con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia comune, i genitori avranno poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e congiunti per le decisioni di rilevante importanza: le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che, in rispetto del principio della bigenitorialità, al fine di mantenere eguali rapporti e tempi con la figlia, a far data dalla sottoscrizione del ricorso congiunto, si prevede il seguente calendario paritetico, seguendo il sotto riportato schema strutturato su due settimane consecutive:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Sett. 1 mamma mamma papà papà P/M mamma Mamma
Sett. 2 M/P papà mamma Mamma M/P Papà papà
Sett. 3 P/M mamma papà Papà P/M mamma Mamma
Sett. 4 M/P papà mamma mamma M/P papà papà
I genitori alterneranno la collocazione della minore ogni due giorni, impegnandosi ad accompagnarla a scuola e a prelevarla dall'istituto scolastico. A fine settimana alternati dal venerdì, uscita scuola al lunedì mattina quando il genitore collocatario si impegnerà a riaccompagnarla a scuola. - Durante le Per_ vacanze di Natale, secondo le abitudini del nucleo familiare, potrà trascorrere con il padre, salvo diverso accordo fra i due genitori, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni, comunque compatibilmente con le volontà della minore ( in caso di disaccordo, per gli anni pari, dal 23 dicembre al 29 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 06 gennaio con la madre;
per gli anni dispari, dal 23 dicembre al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 06 gennaio con il padre). - tutto il periodo pasquale ad anni alterni ( per la Pasqua del 2025, le parti sono concordi che
Per_ resti con la madre). - vacanze estive da concordarsi annualmente entro il 31 maggio di ciascun
Per_ anno. Entrambi i genitori trascorreranno con due settimane consecutive nel mese di agosto. In caso di mancato accordo la madre potrà trascorre con la figlia dal 1° agosto al 15 agosto negli anni
Per_ dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari. Entrambi i genitori potranno trascorrere con altri 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi di giugno, luglio o settembre, comunicando detto periodo all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno, purché la settimana ulteriore di
Per_ vacanza scelta ricada in un periodo in cui non ha impegni scolastici e che, comunque, non comprenda il giorno del suo compleanno. In particolare, la minore manterrà le stesse abitudini che aveva in costanza di convivenza dei due genitori, pertanto, verranno agevolate eventualmente i
Per_ periodi di vacanza con i nonni materni e paterni qualora vorrà. - Compleanno della minore i due genitori si impegnano ad organizzare la festa di compleanno in luogo neutro per consentire la partecipazione di entrambi all'evento, dividendosi al 50% ciascuno il costo e l'organizzazione dell'evento. In difetto i genitori si divideranno equamente la giornata. Compleanno del genitore con possibilità di trascorrerlo con la minore. - Ogni altra festività, ricorrenza e ponte ad anni alterni.
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento, alla cura ed alla educazione della figlia quando l'avrà con sé. In deroga al Protocollo D'intesa del Tribunale di Torino, sino a quando la sig.ra non avrà reperito idonea occupazione lavorativa che le consentirà di Pt_1 percepire una retribuzione minima di € 1.200,00, la compartecipazione alle spese straordinarie sostenute dai genitori in favore della figlia sarà ripartita al 75% a carico del padre e al 25% a carico della madre. Tutte le spese straordinarie dovranno avere la concertazione di entrambi i genitori, salvo necessità ed urgenze, previamente documentate, richiamando all'uopo il Protocollo di intesa del
Tribunale di Torino. Per_ PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali per le spese sostenute per saranno al 50% fra i due genitori, qualora siano scaricabili. In alternativa, le potrà detrarre il genitore che avrà detta possibilità.
PRENDE ATTO che il Sig. rinuncia espressamente alla percezione in suo favore Parte_2 dell'assegno unico, che verrà, pertanto, percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si impegnano a intraprendere un percorso psicologico, ed a fissare un incontro conoscitivo presso la Dr.ssa ( psicologa sportello d'ascolto). Il Testimone_1 padre si impegna a sottoscrivere il consenso informato e a collaborare nel suindicato percorso, anche partecipando agli incontri programmati, qualora richiesto dalla terapeuta. Il costo del percorso psicologico sarà sostenuto da entrambi i coniugi al 50%.
PRENDE ATTO che le parti sin d'ora si danno reciproco onere a comunicare i recapiti e gli indirizzi di residenza, nonché le località di soggiorno della minore.
PRENDE ATTO che il genitore non collocatario potrà contattare la figlia almeno una volta al giorno Per_ con chiamata o video chiamata da effettuarsi presso l'utenza di
PRENDE ATTO che le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a non interferire nella vita di ciascuno, pertanto, pur avendo interrotto la propria relazione, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori eviteranno di rivolgersi all'altro utilizzando frasi e/o epiteti denigratori Per_
o offensivi in presenza di L'introduzione di eventuali nuovi compagni nella vita della minore sarà valutata congiuntamente dai due genitori con l'eventuale ausilio di una mediatrice familiare o dalla psicoterapeuta di fiducia.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si concedono sin d'ora reciproco assenso per la concessione del passaporto personale della figlia minore e degli altri documenti validi per l'espatrio. PRENDE ATTO che il letto matrimoniale acquistato dalla coppia ai tempi della convivenza, su cui pende un finanziamento con rata mensile pari ad € 75,00, addebitato sul conto corrente della sig.ra resterà al Sig. , il quale si impegna a pagare le rate residue del finanziamento sino Pt_1 Parte_2 alla sua completa estinzione. In pari, il Sig. sosterrà in via esclusiva il costo del piano Parte_2 Per_ terapeutico già intrapreso da presso il dentista di riferimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 25505/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Fornasio n. 18 - 10092 BEINASCO presso lo studio dell'avv. PIPIANA SAVERIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo alla minore: , nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 28/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 Parte_2 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa familiare sita in Piossasco, Via Tanaro n.11, di proprietà esclusiva del sig. , resta nella disponibilità del medesimo unitamente a tutti gli arredi che rimarranno Parte_2 di sua esclusiva proprietà. La Sig.ra si è già allontanata dall'abitazione familiare portando con Pt_1 sé tutti i suoi beni ed effetti personali. Per_ DISPONE l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini anagrafici. Con la previsione dell'affidamento condiviso della figlia comune, i genitori avranno poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione e congiunti per le decisioni di rilevante importanza: le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
DISPONE che, in rispetto del principio della bigenitorialità, al fine di mantenere eguali rapporti e tempi con la figlia, a far data dalla sottoscrizione del ricorso congiunto, si prevede il seguente calendario paritetico, seguendo il sotto riportato schema strutturato su due settimane consecutive:
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
Sett. 1 mamma mamma papà papà P/M mamma Mamma
Sett. 2 M/P papà mamma Mamma M/P Papà papà
Sett. 3 P/M mamma papà Papà P/M mamma Mamma
Sett. 4 M/P papà mamma mamma M/P papà papà
I genitori alterneranno la collocazione della minore ogni due giorni, impegnandosi ad accompagnarla a scuola e a prelevarla dall'istituto scolastico. A fine settimana alternati dal venerdì, uscita scuola al lunedì mattina quando il genitore collocatario si impegnerà a riaccompagnarla a scuola. - Durante le Per_ vacanze di Natale, secondo le abitudini del nucleo familiare, potrà trascorrere con il padre, salvo diverso accordo fra i due genitori, dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni, comunque compatibilmente con le volontà della minore ( in caso di disaccordo, per gli anni pari, dal 23 dicembre al 29 dicembre con il padre e dal 30 dicembre al 06 gennaio con la madre;
per gli anni dispari, dal 23 dicembre al 29 dicembre con la madre e dal 30 dicembre al 06 gennaio con il padre). - tutto il periodo pasquale ad anni alterni ( per la Pasqua del 2025, le parti sono concordi che
Per_ resti con la madre). - vacanze estive da concordarsi annualmente entro il 31 maggio di ciascun
Per_ anno. Entrambi i genitori trascorreranno con due settimane consecutive nel mese di agosto. In caso di mancato accordo la madre potrà trascorre con la figlia dal 1° agosto al 15 agosto negli anni
Per_ dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari. Entrambi i genitori potranno trascorrere con altri 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi di giugno, luglio o settembre, comunicando detto periodo all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno, purché la settimana ulteriore di
Per_ vacanza scelta ricada in un periodo in cui non ha impegni scolastici e che, comunque, non comprenda il giorno del suo compleanno. In particolare, la minore manterrà le stesse abitudini che aveva in costanza di convivenza dei due genitori, pertanto, verranno agevolate eventualmente i
Per_ periodi di vacanza con i nonni materni e paterni qualora vorrà. - Compleanno della minore i due genitori si impegnano ad organizzare la festa di compleanno in luogo neutro per consentire la partecipazione di entrambi all'evento, dividendosi al 50% ciascuno il costo e l'organizzazione dell'evento. In difetto i genitori si divideranno equamente la giornata. Compleanno del genitore con possibilità di trascorrerlo con la minore. - Ogni altra festività, ricorrenza e ponte ad anni alterni.
DISPONE che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento, alla cura ed alla educazione della figlia quando l'avrà con sé. In deroga al Protocollo D'intesa del Tribunale di Torino, sino a quando la sig.ra non avrà reperito idonea occupazione lavorativa che le consentirà di Pt_1 percepire una retribuzione minima di € 1.200,00, la compartecipazione alle spese straordinarie sostenute dai genitori in favore della figlia sarà ripartita al 75% a carico del padre e al 25% a carico della madre. Tutte le spese straordinarie dovranno avere la concertazione di entrambi i genitori, salvo necessità ed urgenze, previamente documentate, richiamando all'uopo il Protocollo di intesa del
Tribunale di Torino. Per_ PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali per le spese sostenute per saranno al 50% fra i due genitori, qualora siano scaricabili. In alternativa, le potrà detrarre il genitore che avrà detta possibilità.
PRENDE ATTO che il Sig. rinuncia espressamente alla percezione in suo favore Parte_2 dell'assegno unico, che verrà, pertanto, percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si impegnano a intraprendere un percorso psicologico, ed a fissare un incontro conoscitivo presso la Dr.ssa ( psicologa sportello d'ascolto). Il Testimone_1 padre si impegna a sottoscrivere il consenso informato e a collaborare nel suindicato percorso, anche partecipando agli incontri programmati, qualora richiesto dalla terapeuta. Il costo del percorso psicologico sarà sostenuto da entrambi i coniugi al 50%.
PRENDE ATTO che le parti sin d'ora si danno reciproco onere a comunicare i recapiti e gli indirizzi di residenza, nonché le località di soggiorno della minore.
PRENDE ATTO che il genitore non collocatario potrà contattare la figlia almeno una volta al giorno Per_ con chiamata o video chiamata da effettuarsi presso l'utenza di
PRENDE ATTO che le parti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e a non interferire nella vita di ciascuno, pertanto, pur avendo interrotto la propria relazione, le parti continueranno a mantenere un rapporto connotato dai reciproci obblighi di rispetto e di collaborazione nell'interesse della figlia. Entrambi i genitori eviteranno di rivolgersi all'altro utilizzando frasi e/o epiteti denigratori Per_
o offensivi in presenza di L'introduzione di eventuali nuovi compagni nella vita della minore sarà valutata congiuntamente dai due genitori con l'eventuale ausilio di una mediatrice familiare o dalla psicoterapeuta di fiducia.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si concedono sin d'ora reciproco assenso per la concessione del passaporto personale della figlia minore e degli altri documenti validi per l'espatrio. PRENDE ATTO che il letto matrimoniale acquistato dalla coppia ai tempi della convivenza, su cui pende un finanziamento con rata mensile pari ad € 75,00, addebitato sul conto corrente della sig.ra resterà al Sig. , il quale si impegna a pagare le rate residue del finanziamento sino Pt_1 Parte_2 alla sua completa estinzione. In pari, il Sig. sosterrà in via esclusiva il costo del piano Parte_2 Per_ terapeutico già intrapreso da presso il dentista di riferimento.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.