Art. 3.
All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".
All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".