Articolo 3 della Legge 8 agosto 1977, n. 574
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 settembre 1977
Art. 3.
All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione".
Entrata in vigore il 9 settembre 1977