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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 107/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSI Parte_1 C.F._1
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 193 SAN
BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. GROSSI LEONARDO
APPELLANTE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIA CARLO CP_1 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ELLENICA 17 73059 UGENTOpresso il difensore avv. SCARCIA CARLO
APPELLATO/I
pagina 1 di 21 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4/2023 del 4 gennaio
2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in materia di contratto di vendita.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'eccezione relativa alla violazione da parte della difesa dell'appellante del disposto dell'art. 130, comma 3, Cod. Cons., in quanto proposta dal Sig. per la prima volta in appello;
CP_1
- in via principale: in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 3.1.2023, comunicata in data 4.1.2023, nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 1361/2021 R.G., accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 129 ss. Cod. Cons. del Sig. per il difetto di conformità del cane CP_1
venduto all'appellante e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. come quantificati alla data di deposito del ricorso ex art. 702 bis e Pt_1
quindi pari a complessivi € 24.566,48, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese e accessori come per legge;
- in via subordinata: in riforma dell'impugnata ordinanza, accertare e dichiarare l'errata interpretazione della giurisprudenza in essa operata nonché la sua manifesta illogicità e
pagina 2 di 21 contraddittorietà; per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_1
per la displasia di KI e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal Sig. come quantificati alla data di deposito del ricorso ex art. 702 bis Pt_1
e quindi pari a complessivi € 24.566,48, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese e accessori come per legge;
- in via subordinata: in riforma dell'impugnata ordinanza, accertare e dichiarare la colpa del Sig. o che comunque quest'ultimo non ha provato di avere ignorato CP_1
senza sua colpa i vizi del cane;
per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellato per la displasia di KI e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. come quantificati alla data di Pt_1
deposito del ricorso ex art. 702 bis e quindi pari a complessivi € 24.566,48, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese e accessori come per legge;
- in via ulteriormente subordinata: in riforma dell'ordinanza impugnata, in ogni caso accertare e dichiarare l'erronea compensazione integrale delle spese di lite stabilita dal
Giudice di primo grado e, per l'effetto, disporne la compensazione solo parziale con addebito della restante parte al Sig. per le ragioni tutte esposte nella parte CP_1
narrativa del presente atto di appello, tra cui la mancata risposta della controparte all'invito alla negoziazione assistita. Con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.”.
Con riferimento all'appello incidentale proposto dalla controparte, l'appellante precisa le conclusioni come segue:
pagina 3 di 21 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi indicati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.2023, dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito l'appello incidentale proposto dal Sig. in quanto infondato in CP_1
fatto e in diritto e/o non provato. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE, : CP_1
“In via preliminare
Rigettare l'appello proposto dal sig. , perché inammissibile, Parte_1
improcedibile, nullo e/o annullabile in fatto e in diritto per i motivi espressi in premessa con conferma, in ogni sua parte;
E, per l'effetto, condannare l'Appellante alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Nel merito
In accoglimento dell'appello incidentale, previo rigetto dell'appello principale, Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'Ordinanza 702 bis c.p.c.,
“IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile, nulla e/o annullabile per i motivi espressi in premessa;
IN VIA PRINCIPALE
- Accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorsa una cessione a titolo gratuito avente ad oggetto il cane di nome con microchip n. , e, per CP_2 PartitaIVA_1
l'effetto, che nulla deve il al a qualsiasi titolo;
CP_1 Pt_1
pagina 4 di 21 IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi che il Ricorrente dovesse provare che tra le parti
è intercorso un contratto di vendita, questa difesa ne eccepisce l'intervenuta decadenza
e prescrizione dell'azione per non aver il PR denunciato i vizi nei termini di legge;
- Nella denegata e non creduta ipotesi che il dovesse provare che tra le parti è Pt_1
intercorso un contratto di vendita, questa difesa eccepisce l'applicabilità al caso de quo del Codice del Consumo, per tutti i motivi espressi in atti (decadenza, prescrizione, carenza dei requisiti soggettivi in capo al omessa specifica richiesta di CP_1
accertamento in tal senso da parte del Ricorrente in sede di conclusioni), con richiesta di declaratoria di rigetto dell'Appello;
- In estremo subordine, ove mai l''Ill.mo Collegio dovesse superare tutte le eccezioni sin qui formulate e nel contempo accertare che tra le parti è intercorso un contratto di vendita e che la displasia di KI è imputabile al venditore, Voglia determinare la riduzione del prezzo di vendita e per l'effetto condannare il a restituire al PR CP_1
la somma omnicomprensiva di euro 250,00;
- Con vittoria di spese, competenze ed oneri come per legge, di entrambe i gradi di giudizio.”
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Voglia confermare, nel merito,
l'Ordinanza 702 bis c.p.c. emessa dal Giudice di prime cure, con condanna alle spese di lite di questo procedimento.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante in quanto assolutamente inammissibili ed infondate.
pagina 5 di 21 Salvo ed impregiudicato ogni diritto.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data in data 22 luglio 2021 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno concludendo CP_1
perché, accertata la conclusione, in data 5 maggio 2018, di un contratto di vendita del cane Pastore dell'Asia Centrale di nome “KI”, microchip n. 380260140105410, al prezzo di € 1.500,00, ed accertata la responsabilità, ai sensi degli artt. 129 ss. Cod. cons., del venditore in relazione al difetto di conformità del predetto CP_1
cane, consistente in una displasia bilaterale dell'anca più grave a destra, di grado severo, questi fosse condannato al pagamento dell'importo di € 1.250,00 in favore del ricorrente, ovvero di quello diverso ritenuto di giustizia, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs 206/2005, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, quantificati in complessivi € 24.566,48, pari alle spese mediche presenti (€ 960,46) e quelle future (€ 23.606,02), che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere a causa della malattia dell'animale, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
A tal fine il ricorrente esponeva che in data 5 maggio 2018 aveva Parte_1
acquistato da presso l'allevamento “I guardiani del naviglio” allora sito CP_1
in Isorella (BS) alla Via Corvione - s.p. 24, il cane pastore dell'Asia centrale di nome
”, microchip n. 380260140105410, al prezzo di € 1.500,00; che, dopo qualche CP_2
settimana l'animale – che il ricorrente non aveva avuto la possibilità di veder deambulare prima dell'acquisto e che l'allevatore aveva garantito essere perfettamente sano – mostrava difficoltà motorie e sembrava avvertire forti dolori alle zampe e alla schiena;
che, per tale ragione, aveva deciso di far visitare il cane presso la
“Clinica veterinaria Dr. Grosso – Dr. Fausti – Dr. Cantatore”, ove veniva ipotizzata “la pagina 6 di 21 presenza di displasia dell'anca bilaterale di grado elevato”, per cui si consigliava “un approfondimento mediante visita ortopedica specialistica”; che, a seguito di esame specialistico ortopedico comprensivo di apposita radiografia, il cane risultava affetto da
“displasia d'anca bilaterale (più grave a destra), valgismo del collo del femore destro
e sinistro, anteroversione bilaterale della testa del femore, torsione distale di entrambi i femori”, come da referto del 4.7.2018 del dott. ; che il Persona_1
vizio veniva denunciato da subito via telefono e, formalmente, mediante lettera raccomandata a/r del 22.8.2018, ricevuta dal in data 31 agosto 2018, in cui CP_1
l'acquirente manifestava l'intenzione di tenere il cane, al quale era oramai affezionato,
e di porre a carico della parte venditrice le spese mediche già sostenute nonché quelle che sarebbero risultate necessarie per ripristinare la salute dello stesso, ivi compresa un'eventuale operazione di cui a quella data non era in grado di quantificare il costo;
che, al compimento dei due anni del cane, conformemente a quanto stabilito dal
Decreto Ministeriale delle politiche agricole – Testo Unico sul controllo ufficiale della displasia, aveva effettuato gli opportuni esami strumentali, comprese le specifiche lastre, presso la clinica “Futuravet” sita in Tolentino (MC) (centro di riferimento veterinario, che offriva prestazioni mediche altamente specializzate anche grazie all'ausilio di attrezzature diagnostiche d'avanguardia); che, all'esito, veniva confermata la diagnosi di “grave displasia bilaterale di anca più grave a ds con modificazione artrosica della testa e dell'acetabolo di ds” – trattasi in particolare di displasia di grado
E – evidenziando come fosse stato impossibile, senza causare gravi danni al cane, il
“posizionamento corretto in anestesia per incapacità all'estensione completa dei femori
(modificazione ossea e contrattura di pettineo e psoas)”; che la clinica pertanto aveva prescritto la terapia descritta nel ricorso, giusto referto del 23 gennaio 2020 a firma del dott. che in data 04 febbraio 2021, il cane veniva sottoposto altresì a Parte_2
pagina 7 di 21 visita fisiatrica presso l'ambulatorio della dott.ssa , la quale Persona_2
accertava “una ipomiotrofia marcata degli arti posteriori e riduzione del carico maggiore a destra, con sbilanciamento del carico sugli arti toracici”, per cui proponeva
“un protocollo fisiatrico che preveda due cicli di 15 sedute ciascuno all'anno. In base alla risposta del paziente si concorderanno delle sedute aggiuntive di mantenimento una volta al mese”; che non aveva mai ricevuto il pedigree del cane da lui acquistato (ossia il Certificato di iscrizione ad uno dei registri del Libro Genealogico), sebbene questo fosse stato espressamente venduto come cane di “razza pastore dell'Asia Centrale” e ne avesse espressamente chiesto il rilascio sia telefonicamente che a mezzo raccomandata a/r del 22 gennaio 2020 ricevuta dalla controparte in data 04 febbraio
2020.
Si costituiva con comparsa in data 30 dicembre 2021 concludendo per la CP_1
decadenza per mancata tempestiva denunzia dei vizi, essendo gli stessi evidenti e riconoscibili, l'esistenza di un contratto di donazione e non di vendita e per l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, la mancanza del requisito di professionista e per l'infondatezza nel merito delle domande.
Con l'ordinanza n. 4/2023 del 4 gennaio 2023 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente la domanda e condannava a restituire al ricorrente la CP_1
somma complessiva di euro 800,00 quale parziale rimborso del prezzo di acquisto di
, compensando interamente le spese processuali. CP_2
impugnava la predetta ordinanza innanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato CP_1
che proponeva appello incidentale.
[...]
pagina 8 di 21 All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 16 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4/2023 del 4 gennaio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• non era sostanzialmente in contestazione la patologia del cane, in ogni caso attestata dalle certificazioni mediche veterinarie e dalle radiografie allegate agli atti;
• era parimenti provato documentalmente il pagamento della somma di euro
1500,00 da parte del ricorrente a favore del venditore ed era pure dimostrato come il convenuto fosse un allevatore professionista essendo inequivocabile e certamente utilizzabile a detti fini, la pagina c.d. social che sponsorizzava l'attività, oltre che i commenti degli utenti;
• la domanda non era fondata e doveva essere rigettata per avere la Suprema
Corte di Cassazione già risolto un caso identico (il riferimento era a Cass. n. 7285 del 6 novembre 2020 – 16 marzo 2021), riconoscendo all'acquirente di un cane venduto, con una displasia bilaterale congenita, solo la parziale restituzione del prezzo di vendita, ma non anche il rimborso delle spese veterinarie e chirurgiche resesi necessarie per curare il cucciolo;
• il contratto concluso tra le parti doveva qualificarsi come di compravendita ed il venditore poteva essere ritenuto un professionista;
• il venditore non era consapevole dei vizi al momento della vendita;
pagina 9 di 21 • il resistente aveva dimostrato che il cane non era affetto da patologie ereditarie;
• erano infondate le eccezioni di prescrizione e di incompetenza per territorio, in particolare evidenziando che doveva ritenersi la competenza del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c..
I motivi di appello
Preliminarmente rileva la Corte che – nonostante la specifica formulazione di motivi di appello incidentale – non risultano riproposte le eccezioni di incompetenza per territorio, di decadenza e di prescrizione che, pertanto, devono intendersi rinunziate.
Si rammenta, in proposito che, (da ultimo in materia di prescrizione vds. Cass. n. 24677 del 13 settembre 2024) quando l'eccezione, come nel caso di specie, sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.
L'appello incidentale
In ordine logico precede l'esame dell'appello incidentale i cui profili riguardano essenzialmente la natura del contratto concluso tra le parti e la qualità di professionista in capo al venditore.
Primo motivo di appello incidentale
Sostiene l'appellante incidentale che sarebbe errata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un contratto di vendita sul presupposto dell'esistenza della prova del pagamento del prezzo (bonifico eseguito dal compratore sulla Posta Pay del venditore).
pagina 10 di 21 In proposito l'appellante incidentale rileva che “il Giudice di prime cure erra nel prendere in considerazione i documenti dal 26 al 29bis di parte ricorrente. Infatti, il
Giudice di prime cure, come innanzi precisato, non ne ha mai autorizzato l'acquisizione.
Quindi, il documento n. 27 (produzione appellante primo grado) è tamquam non esset, di conseguenza su tale punto l'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno dei suoi assunti.
L'appellante, infatti, non ha mai provato di aver pagato il prezzo di euro 1.500,00.
Laddove, nella denegata ipotesi, volessimo considerare invece che il documento n. 27
(produzione appellante primo grado) sia stato regolarmente prodotto, l'appellante comunque non riuscirà a provare alcunché atteso che sull'estratto di conto corrente vi è solo menzionata una somma di € 1.500,00 cui segue la dicitura “ricarica carta prepagata… non identificata”. Quindi, l'Ordinanza, sul punto, dovrebbe essere riformata nel senso che l'appellante non ha provato l'esistenza di un contratto di vendita dell'animale, come non ha provato il passaggio del prezzo dall'acquirente al venditore”.
Va premesso che il processo ha sempre conservato la natura sommaria del rito ex art. 702 bis c.p.c. non essendo mai stato disposto il mutamento del rito, come del resto affermato dallo stesso primo giudice nel verbale depositato il 5 dicembre 2022.
Il doc. n. 27 relativo all'estratto conto della carta Poste Pay di PR Gioacchino, da cui risulta l'addebito della somma di 1.500,00 euro in data 2 maggio 2018, è stato depositato dal ricorrente in allegato alla nota di deposito del 27 giugno 2022 e, quindi, dopo il deposito del ricorso introduttivo (risalente al 22 luglio 2021) ed in assenza di un formale provvedimento del giudice che ha utilizzato il documento in sede di decisione richiamando, però, anche il doc. all. 9 ritualmente prodotto unitamente al ricorso.
pagina 11 di 21 Rammenta la Corte che (vds. Cass. n. 46 del 7 gennaio 2021, ma anche Cass. n. 19226 del 12 luglio 2024) che in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c..
In ogni caso, il motivo è infondato perché la documentazione in all. 9 è più che sufficiente a dimostrare l'onerosità del contratto visto che sono documentati, dal documento di conferma del bonifico, l'avvenuto addebito della somma di 1.500,00 euro sulla carta dell'acquirente ed il corrispondente accredito sulla carta Poste Pay di l'operazione risulta peraltro eseguita la sera del 2 maggio 2018, in CP_1
assoluta corrispondenza con la data del 5 maggio 2018 indicata come data del contratto.
Infine, a fronte di tali risultanze, non ha dedotto né l'esistenza di altri CP_1
rapporti con il cui imputare la somma in questione, né ha allegato circostanze Pt_1
idonee a sostenere la supposta liberalità della somma, essendosi semplicemente limitato a negare l'onerosità del rapporto e, del tutto genericamente, l'idoneità probatoria della documentazione in all. 9.
Secondo motivo di appello incidentale
Contesta l'appellante il provvedimento impugnato nella parte in cui il primo giudice lo ha qualificato come professionista “per un confronto fatto sulla pagina facebook ed altri allegati, tra cui i commenti degli utenti, una locandina (doc. 14 di parte
pagina 12 di 21 appellante). Il Giudice di prime cure, al contrario, avrebbe dovuto attenersi al dettato normativo secondo cui la nozione di allevatore professionista o amatoriale si ricava dal numero di nascite degli animali allevati e non da quanto riportato su una pagina di un sito social.
Tra l'altro, tutta la documentazione, dal doc 10 al doc 14 della produzione di primo grado dell'appellante, si riferisce all'anno 2021, mentre il contratto tra l'appellante e
l'appellato è intercorso nell'anno 2018 (Sic). In realtà, nel 2018 il svolgeva la CP_1
professione di agricoltore come provato dai 7.30 prodotti da questa difesa 2018 (unica prova attendibile presente nel processo di primo grado).
Alla luce di quanto fin qui detto, l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ove ritenuto che non sussistano i presupposti di cui al codice del consumo, dovrebbe dichiarare
l'applicabilità dell'art.1496 cc, e, conseguentemente, dichiarare la decadenza dall'azione per non aver l'appellato denunciato i vizi del cane entro il termine di 8 giorni, condannando il sig. al pagamento della spesa di lite del doppio grado di Pt_1
giudizio”.
L'appellato incidentale ha lungamente e fondatamente contestato tali generiche affermazioni dimostrando, in un modo che la Corte condivide, l'esercizio professionale dell'attività di allevatore di cani da parte del il cui reddito agricolo è tipologia CP_1
coerente con quella che denunzia un allevatore di cani.
Sul punto, tuttavia, la Corte ritiene che sia sufficiente valorizzare il solo contenuto della sentenza penale di patteggiamento del Tribunale di Brescia del 15 marzo 2017 (quindi anteriore al contratto oggetto del giudizio) con cui risulta stato imputato CP_1
quale proprietario di ben 44 cani sottoposti alle condotte criminose contestate e di false certificazioni di vaccinazioni riferibili a 38 cani.
pagina 13 di 21 Dalla motivazione della sentenza si ricava che – sulla scorta delle indagini condotte –
è il proprietario di un allevamento canino, per cui la vendita del cane a CP_1
non può ritenersi eseguita quale privato amatore, ma rientra Parte_1
nell'ambito di un'attività svolta in modo professionale.
Del resto, il numero dei cani indicato nella sentenza penale (44 oggetto di indebite mutilazioni e 38 oggetto di false vaccinazioni) supera ampiamente, se non altro a livello presuntivo, la previsione del d.m. 28 gennaio 1994 secondo cui non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.
L'appello principale
L'appellante non chiede in questa sede, né intende sindacare quella resa in proposito dal primo giudice, alcuna pronunzia in punto di riduzione del prezzo, profilo che pertanto deve intendersi coperto da giudicato.
Inoltre, non può essere condivisa l'osservazione dell'appellato secondo cui sarebbero state modificate le originarie domande;
in realtà, l'appellante ha proposto in questa sede sempre la stessa domanda risarcitoria, anchè esposta in modo più articolato ed esplicito rispetto al primo grado.
I) ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha risolto la controversia sulla base di una sentenza della Suprema Corte inconferente nel caso concreto visto che il caso deciso in detta sentenza è stato regolato secondo le norme del codice civile e non secondo quelle del codice del consumo che lo stesso primo giudice ha ritenuto applicabile al caso concreto.
pagina 14 di 21 Quindi, secondo la disciplina consumeristica, la responsabilità del professionista per il prodotto difettoso si presume e prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore.
“Ne deriva che il Giudice, una volta stabilito che il vizio era esistente al momento dell'alienazione, avrebbe dovuto automaticamente condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dal Sig. senza accertarne la colpa, ossia se a Pt_1
quella data fosse o meno consapevole della malattia”.
Quindi, secondo l'appellante, il venditore deve essere condannato a risarcire tutti i danni, come quantificati in ricorso, ex art. 130 cod. cons..
Sul punto l'appellato si limita a replicare che non era a conoscenza della malattia del cane al momento della vendita.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
E' ormai pacifico (vds. Cass. n. 22728 del 25 settembre 2018) che in tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Dovendosi pertanto applicare la disciplina consumeristica (artt. 114 e seg. cod. cons.) è vero che il fornitore (art. 116 cod. cons.) – in tale figura rientrando coloro che hanno pagina 15 di 21 curato la messa in circolazione del prodotto - è sottoposto alla medesima responsabilità del produttore, sicchè gli oneri di prova si ripartiscono secondo la previsione dell'art. 120 cod. cons. e il fornitore – per escludere la propria responsabilità
(art. 118, lett. b) cod. cons.) - deve provare che il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando ha messo il prodotto in circolazione, con la precisazione che (art. 120, secondo comma, cod. cons.) ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Ora, il primo giudice, pur avendo fatto esplicito riferimento alla predetta decisione della Suprema Corte, non ne ha fatto – come opina l'appellante – un'acritica applicazione al punto da riferirsi alla disciplina non consumeristica.
In realtà, il primo giudice richiama più volte tale disciplina – tanto da aver espressamente riconosciuto il più ampio termine per la denunzia dei vizi – e poi esclude la responsabilità del venditore/fornitore non perché applica la disciplina codicistica o perché si riporta acriticamente alla sentenza della Suprema Corte, ma sul presupposto che “il cane era già affetto dalla malattia al momento della vendita ma la patologia non si era ancora manifestata e, dunque, il venditore, non ne era consapevole al momento della vendita e ciò anche tenuto conto che i genitori del cucciolo erano perfettamente sani e non presentavano geneticamente tale malformazione.
Di conseguenza, ritiene il Giudice sia esclusa la colpa del negoziante venditore e alcun risarcimento delle spese mediche può essere riconosciuto all'acquirente, che pertanto può avere diritto solo della riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'animale”.
pagina 16 di 21 Ora, può ritenersi effettivamente erroneo il riferimento alla nozione di
“consapevolezza” del venditore che inevitabilmente conduce a quella di colpa dello stesso, requisito invece presunto nella disciplina consumeristica, ma ciò non vale di per sé per escludere la responsabilità del fornitore perché potrebbe essere anche sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione
(art.120 cod. cons.).
Sotto tale profilo, è dunque irrilevante che la patologia fosse diagnosticabile solo a distanza di tre-quattro mesi dalla nascita, perché ciò servirebbe solo ad integrare l'elemento soggettivo del danneggiante che, si è detto, è presunto;
infatti, valorizzare tale aspetto, significherebbe valorizzare il fatto che il venditore non avrebbe colpa perché non poteva diagnosticare per tempo la malattia.
Invece, quel che rileva è la presenza o meno della malattia al momento della vendita del cane, visto che la disciplina consumeristica alloca il rischio del danno derivante dai difetti del prodotto sul venditore/fornitore al momento della consegna del prodotto o della cosa venduta, prescindendo dalla consapevolezza che di eventuali vizi il venditore abbia.
Sotto tale aspetto, quindi, deve essere considerato che l'appellante ha dedotto sin dal ricorso introduttivo di aver osservato le prime difficoltà deambulatorie del cane dopo
“qualche settimana” dall'acquisto (5 maggio 2018) e che già alla prima visita veterinaria
(quella del 30 giugno 2018) era stata ipotizzata la grave malattia dell'animale, poi confermata dai successivi accertamenti.
Questo consente di ritenere – ancorchè in via presuntiva, vista la contiguità temporale tra la consegna dell'animale e la manifestazione della malattia – che il cane fosse pagina 17 di 21 effettivamente già malato al momento della vendita e che l'acquirente – qualche settimana dopo l'acquisto – abbia soltanto colto i primi segni evidenti di una malattia che stava peggiorando.
Del resto, non è contestata l'assenza di un'origine traumatica, così come le parti non ipotizzano neppure che non si tratti di una malattia degenerativa né che si tratti di una patologia che possa essere contratta per cause esterne o improvvisamente.
In ogni caso, il venditore – che ne era onerato - non ha offerto alcuna prova idonea a dimostrare l'assenza o l'improbabilità della malattia al momento della consegna dell'animale.
Se è dunque da ritenersi accertata la presenza della malattia al momento della vendita, il compratore ha diritto alla c.d. quanti minoris, profilo non più in discussione perché coperto da giudicato, ed il venditore risponde anche dei danni che, tuttavia, il codice del consumo (art. 123) non consente nei termini indicati dall'appellante che pretende il risarcimento delle spese necessarie alla cura dell'animale, sia quelle già sostenute che quelle future.
Deve allora applicarsi l'art. 127 cod. cons. (“le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi”), i danni risarcibili devono essere individuati secondo la disciplina codicistica, dovendosi valorizzare il nesso di derivazione tra difetto e danno lamentato.
Sotto tale profilo, è indubbio che debba essere risarcito il danno patito dall'appellante per le spese mediche sostenute sino all'introduzione del giudizio (siccome finalizzate all'accertamento ed alla prova dei presupposti della domanda), che possono liquidarsi
– come da domanda – in complessivi euro 960,46, sulla base delle allegazioni della pagina 18 di 21 parte, peraltro non contestate da alcuno, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Nulla può invece liquidarsi per le spese future non sostenute e solo oggetto di un preventivo unilateralmente acquisito.
Su tale punto, osserva la Corte che non può negarsi che – in alternativa alla restituzione/sostituzione dell'animale prevista dall'art. 130 cod. cons. – l'appellante deduce di aver scelto di tenere con sé l'animale malato per ragioni affettive (vds. pag. 2 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), in tal modo però compiendo una scelta che – per quanto apprezzabile per la sensibilità che la ispira – è del tutto volontaria, autonoma e non necessitata dal difetto lamentato;
scelta che interrompe il nesso di causa tra difetto e danno, per cui i relativi oneri non possono essere più traslati sul danneggiante.
Infatti, la volontà che ispira la scelta del danneggiato integra il requisito soggettivo previsto dall'art. 1227 c.c., di cui l'art. 122 cod. cons. è una mera specificazione laddove dispone che il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
Scegliendo di tenere con sé l'animale malato, l'appellante ha scelto di esporsi volontariamente all'onerosità della scelta compiuta e dei costi che ne deriveranno, sicchè di tale scelta non può più rispondere l'originario danneggiante.
L'importo della riduzione del prezzo come quantificato dal primo giudice non è contestato.
pagina 19 di 21 Segue pronunzia di condanna del venditore al risarcimento del danno dipendente dalle spese mediche sostenute per diagnosticare e curare la malattia fino all'introduzione del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Sono assorbiti i successivi motivi di appello riferiti alla responsabilità dell'appellato, ivi compreso il quarto, relativo alle spese del giudizio, dovendo essere le stesse regolamentate ex novo in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello.
Le spese dei due gradi del giudizio possono essere integralmente compensate atteso l'esito complessivo del giudizio, conclusosi con il rigetto di gran parte della domanda dell'appellante/originario ricorrente.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
107/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1
e lo condanna al pagamento in favore di quest'ultimo della Parte_1
somma di euro 960,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
• rigetta nel resto l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte dell'appellante incidentale.
pagina 20 di 21 Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est.
dott. Sergio Casarella
Il Presidente
dott. Gianmichele Marcelli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 107/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROSSI Parte_1 C.F._1
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 193 SAN
BENEDETTO DEL TRONTOpresso il difensore avv. GROSSI LEONARDO
APPELLANTE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIA CARLO CP_1 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ELLENICA 17 73059 UGENTOpresso il difensore avv. SCARCIA CARLO
APPELLATO/I
pagina 1 di 21 OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4/2023 del 4 gennaio
2023 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in materia di contratto di vendita.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, per i motivi sopra esposti:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. l'eccezione relativa alla violazione da parte della difesa dell'appellante del disposto dell'art. 130, comma 3, Cod. Cons., in quanto proposta dal Sig. per la prima volta in appello;
CP_1
- in via principale: in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 3.1.2023, comunicata in data 4.1.2023, nell'ambito del procedimento civile rubricato al n. 1361/2021 R.G., accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 129 ss. Cod. Cons. del Sig. per il difetto di conformità del cane CP_1
venduto all'appellante e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. come quantificati alla data di deposito del ricorso ex art. 702 bis e Pt_1
quindi pari a complessivi € 24.566,48, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese e accessori come per legge;
- in via subordinata: in riforma dell'impugnata ordinanza, accertare e dichiarare l'errata interpretazione della giurisprudenza in essa operata nonché la sua manifesta illogicità e
pagina 2 di 21 contraddittorietà; per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. CP_1
per la displasia di KI e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni subiti dal Sig. come quantificati alla data di deposito del ricorso ex art. 702 bis Pt_1
e quindi pari a complessivi € 24.566,48, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese e accessori come per legge;
- in via subordinata: in riforma dell'impugnata ordinanza, accertare e dichiarare la colpa del Sig. o che comunque quest'ultimo non ha provato di avere ignorato CP_1
senza sua colpa i vizi del cane;
per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità dell'appellato per la displasia di KI e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. come quantificati alla data di Pt_1
deposito del ricorso ex art. 702 bis e quindi pari a complessivi € 24.566,48, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese e accessori come per legge;
- in via ulteriormente subordinata: in riforma dell'ordinanza impugnata, in ogni caso accertare e dichiarare l'erronea compensazione integrale delle spese di lite stabilita dal
Giudice di primo grado e, per l'effetto, disporne la compensazione solo parziale con addebito della restante parte al Sig. per le ragioni tutte esposte nella parte CP_1
narrativa del presente atto di appello, tra cui la mancata risposta della controparte all'invito alla negoziazione assistita. Con compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.”.
Con riferimento all'appello incidentale proposto dalla controparte, l'appellante precisa le conclusioni come segue:
pagina 3 di 21 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi indicati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.2023, dichiarare inammissibile e/o rigettare nel merito l'appello incidentale proposto dal Sig. in quanto infondato in CP_1
fatto e in diritto e/o non provato. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE, : CP_1
“In via preliminare
Rigettare l'appello proposto dal sig. , perché inammissibile, Parte_1
improcedibile, nullo e/o annullabile in fatto e in diritto per i motivi espressi in premessa con conferma, in ogni sua parte;
E, per l'effetto, condannare l'Appellante alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Nel merito
In accoglimento dell'appello incidentale, previo rigetto dell'appello principale, Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'Ordinanza 702 bis c.p.c.,
“IN VIA PRELIMINARE
- Rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile, nulla e/o annullabile per i motivi espressi in premessa;
IN VIA PRINCIPALE
- Accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorsa una cessione a titolo gratuito avente ad oggetto il cane di nome con microchip n. , e, per CP_2 PartitaIVA_1
l'effetto, che nulla deve il al a qualsiasi titolo;
CP_1 Pt_1
pagina 4 di 21 IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi che il Ricorrente dovesse provare che tra le parti
è intercorso un contratto di vendita, questa difesa ne eccepisce l'intervenuta decadenza
e prescrizione dell'azione per non aver il PR denunciato i vizi nei termini di legge;
- Nella denegata e non creduta ipotesi che il dovesse provare che tra le parti è Pt_1
intercorso un contratto di vendita, questa difesa eccepisce l'applicabilità al caso de quo del Codice del Consumo, per tutti i motivi espressi in atti (decadenza, prescrizione, carenza dei requisiti soggettivi in capo al omessa specifica richiesta di CP_1
accertamento in tal senso da parte del Ricorrente in sede di conclusioni), con richiesta di declaratoria di rigetto dell'Appello;
- In estremo subordine, ove mai l''Ill.mo Collegio dovesse superare tutte le eccezioni sin qui formulate e nel contempo accertare che tra le parti è intercorso un contratto di vendita e che la displasia di KI è imputabile al venditore, Voglia determinare la riduzione del prezzo di vendita e per l'effetto condannare il a restituire al PR CP_1
la somma omnicomprensiva di euro 250,00;
- Con vittoria di spese, competenze ed oneri come per legge, di entrambe i gradi di giudizio.”
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA
Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona Voglia confermare, nel merito,
l'Ordinanza 702 bis c.p.c. emessa dal Giudice di prime cure, con condanna alle spese di lite di questo procedimento.
Ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante in quanto assolutamente inammissibili ed infondate.
pagina 5 di 21 Salvo ed impregiudicato ogni diritto.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data in data 22 luglio 2021 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno concludendo CP_1
perché, accertata la conclusione, in data 5 maggio 2018, di un contratto di vendita del cane Pastore dell'Asia Centrale di nome “KI”, microchip n. 380260140105410, al prezzo di € 1.500,00, ed accertata la responsabilità, ai sensi degli artt. 129 ss. Cod. cons., del venditore in relazione al difetto di conformità del predetto CP_1
cane, consistente in una displasia bilaterale dell'anca più grave a destra, di grado severo, questi fosse condannato al pagamento dell'importo di € 1.250,00 in favore del ricorrente, ovvero di quello diverso ritenuto di giustizia, a titolo di riduzione del prezzo ex art. 130 D. Lgs 206/2005, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente, quantificati in complessivi € 24.566,48, pari alle spese mediche presenti (€ 960,46) e quelle future (€ 23.606,02), che il ricorrente avrebbe dovuto sostenere a causa della malattia dell'animale, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
A tal fine il ricorrente esponeva che in data 5 maggio 2018 aveva Parte_1
acquistato da presso l'allevamento “I guardiani del naviglio” allora sito CP_1
in Isorella (BS) alla Via Corvione - s.p. 24, il cane pastore dell'Asia centrale di nome
”, microchip n. 380260140105410, al prezzo di € 1.500,00; che, dopo qualche CP_2
settimana l'animale – che il ricorrente non aveva avuto la possibilità di veder deambulare prima dell'acquisto e che l'allevatore aveva garantito essere perfettamente sano – mostrava difficoltà motorie e sembrava avvertire forti dolori alle zampe e alla schiena;
che, per tale ragione, aveva deciso di far visitare il cane presso la
“Clinica veterinaria Dr. Grosso – Dr. Fausti – Dr. Cantatore”, ove veniva ipotizzata “la pagina 6 di 21 presenza di displasia dell'anca bilaterale di grado elevato”, per cui si consigliava “un approfondimento mediante visita ortopedica specialistica”; che, a seguito di esame specialistico ortopedico comprensivo di apposita radiografia, il cane risultava affetto da
“displasia d'anca bilaterale (più grave a destra), valgismo del collo del femore destro
e sinistro, anteroversione bilaterale della testa del femore, torsione distale di entrambi i femori”, come da referto del 4.7.2018 del dott. ; che il Persona_1
vizio veniva denunciato da subito via telefono e, formalmente, mediante lettera raccomandata a/r del 22.8.2018, ricevuta dal in data 31 agosto 2018, in cui CP_1
l'acquirente manifestava l'intenzione di tenere il cane, al quale era oramai affezionato,
e di porre a carico della parte venditrice le spese mediche già sostenute nonché quelle che sarebbero risultate necessarie per ripristinare la salute dello stesso, ivi compresa un'eventuale operazione di cui a quella data non era in grado di quantificare il costo;
che, al compimento dei due anni del cane, conformemente a quanto stabilito dal
Decreto Ministeriale delle politiche agricole – Testo Unico sul controllo ufficiale della displasia, aveva effettuato gli opportuni esami strumentali, comprese le specifiche lastre, presso la clinica “Futuravet” sita in Tolentino (MC) (centro di riferimento veterinario, che offriva prestazioni mediche altamente specializzate anche grazie all'ausilio di attrezzature diagnostiche d'avanguardia); che, all'esito, veniva confermata la diagnosi di “grave displasia bilaterale di anca più grave a ds con modificazione artrosica della testa e dell'acetabolo di ds” – trattasi in particolare di displasia di grado
E – evidenziando come fosse stato impossibile, senza causare gravi danni al cane, il
“posizionamento corretto in anestesia per incapacità all'estensione completa dei femori
(modificazione ossea e contrattura di pettineo e psoas)”; che la clinica pertanto aveva prescritto la terapia descritta nel ricorso, giusto referto del 23 gennaio 2020 a firma del dott. che in data 04 febbraio 2021, il cane veniva sottoposto altresì a Parte_2
pagina 7 di 21 visita fisiatrica presso l'ambulatorio della dott.ssa , la quale Persona_2
accertava “una ipomiotrofia marcata degli arti posteriori e riduzione del carico maggiore a destra, con sbilanciamento del carico sugli arti toracici”, per cui proponeva
“un protocollo fisiatrico che preveda due cicli di 15 sedute ciascuno all'anno. In base alla risposta del paziente si concorderanno delle sedute aggiuntive di mantenimento una volta al mese”; che non aveva mai ricevuto il pedigree del cane da lui acquistato (ossia il Certificato di iscrizione ad uno dei registri del Libro Genealogico), sebbene questo fosse stato espressamente venduto come cane di “razza pastore dell'Asia Centrale” e ne avesse espressamente chiesto il rilascio sia telefonicamente che a mezzo raccomandata a/r del 22 gennaio 2020 ricevuta dalla controparte in data 04 febbraio
2020.
Si costituiva con comparsa in data 30 dicembre 2021 concludendo per la CP_1
decadenza per mancata tempestiva denunzia dei vizi, essendo gli stessi evidenti e riconoscibili, l'esistenza di un contratto di donazione e non di vendita e per l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, la mancanza del requisito di professionista e per l'infondatezza nel merito delle domande.
Con l'ordinanza n. 4/2023 del 4 gennaio 2023 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva parzialmente la domanda e condannava a restituire al ricorrente la CP_1
somma complessiva di euro 800,00 quale parziale rimborso del prezzo di acquisto di
, compensando interamente le spese processuali. CP_2
impugnava la predetta ordinanza innanzi alla Corte di Appello di Parte_1
Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato CP_1
che proponeva appello incidentale.
[...]
pagina 8 di 21 All'udienza del 2 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche a decorrere dalla comunicazione del provvedimento del 16 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza impugnata.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4/2023 del 4 gennaio 2023, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• non era sostanzialmente in contestazione la patologia del cane, in ogni caso attestata dalle certificazioni mediche veterinarie e dalle radiografie allegate agli atti;
• era parimenti provato documentalmente il pagamento della somma di euro
1500,00 da parte del ricorrente a favore del venditore ed era pure dimostrato come il convenuto fosse un allevatore professionista essendo inequivocabile e certamente utilizzabile a detti fini, la pagina c.d. social che sponsorizzava l'attività, oltre che i commenti degli utenti;
• la domanda non era fondata e doveva essere rigettata per avere la Suprema
Corte di Cassazione già risolto un caso identico (il riferimento era a Cass. n. 7285 del 6 novembre 2020 – 16 marzo 2021), riconoscendo all'acquirente di un cane venduto, con una displasia bilaterale congenita, solo la parziale restituzione del prezzo di vendita, ma non anche il rimborso delle spese veterinarie e chirurgiche resesi necessarie per curare il cucciolo;
• il contratto concluso tra le parti doveva qualificarsi come di compravendita ed il venditore poteva essere ritenuto un professionista;
• il venditore non era consapevole dei vizi al momento della vendita;
pagina 9 di 21 • il resistente aveva dimostrato che il cane non era affetto da patologie ereditarie;
• erano infondate le eccezioni di prescrizione e di incompetenza per territorio, in particolare evidenziando che doveva ritenersi la competenza del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c..
I motivi di appello
Preliminarmente rileva la Corte che – nonostante la specifica formulazione di motivi di appello incidentale – non risultano riproposte le eccezioni di incompetenza per territorio, di decadenza e di prescrizione che, pertanto, devono intendersi rinunziate.
Si rammenta, in proposito che, (da ultimo in materia di prescrizione vds. Cass. n. 24677 del 13 settembre 2024) quando l'eccezione, come nel caso di specie, sia stata respinta in primo grado con pronuncia espressa o implicita, è necessario proporre appello, eventualmente in via incidentale, onde evitare la formazione del giudicato interno che ne preclude ogni riesame, anche officioso.
L'appello incidentale
In ordine logico precede l'esame dell'appello incidentale i cui profili riguardano essenzialmente la natura del contratto concluso tra le parti e la qualità di professionista in capo al venditore.
Primo motivo di appello incidentale
Sostiene l'appellante incidentale che sarebbe errata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un contratto di vendita sul presupposto dell'esistenza della prova del pagamento del prezzo (bonifico eseguito dal compratore sulla Posta Pay del venditore).
pagina 10 di 21 In proposito l'appellante incidentale rileva che “il Giudice di prime cure erra nel prendere in considerazione i documenti dal 26 al 29bis di parte ricorrente. Infatti, il
Giudice di prime cure, come innanzi precisato, non ne ha mai autorizzato l'acquisizione.
Quindi, il documento n. 27 (produzione appellante primo grado) è tamquam non esset, di conseguenza su tale punto l'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno dei suoi assunti.
L'appellante, infatti, non ha mai provato di aver pagato il prezzo di euro 1.500,00.
Laddove, nella denegata ipotesi, volessimo considerare invece che il documento n. 27
(produzione appellante primo grado) sia stato regolarmente prodotto, l'appellante comunque non riuscirà a provare alcunché atteso che sull'estratto di conto corrente vi è solo menzionata una somma di € 1.500,00 cui segue la dicitura “ricarica carta prepagata… non identificata”. Quindi, l'Ordinanza, sul punto, dovrebbe essere riformata nel senso che l'appellante non ha provato l'esistenza di un contratto di vendita dell'animale, come non ha provato il passaggio del prezzo dall'acquirente al venditore”.
Va premesso che il processo ha sempre conservato la natura sommaria del rito ex art. 702 bis c.p.c. non essendo mai stato disposto il mutamento del rito, come del resto affermato dallo stesso primo giudice nel verbale depositato il 5 dicembre 2022.
Il doc. n. 27 relativo all'estratto conto della carta Poste Pay di PR Gioacchino, da cui risulta l'addebito della somma di 1.500,00 euro in data 2 maggio 2018, è stato depositato dal ricorrente in allegato alla nota di deposito del 27 giugno 2022 e, quindi, dopo il deposito del ricorso introduttivo (risalente al 22 luglio 2021) ed in assenza di un formale provvedimento del giudice che ha utilizzato il documento in sede di decisione richiamando, però, anche il doc. all. 9 ritualmente prodotto unitamente al ricorso.
pagina 11 di 21 Rammenta la Corte che (vds. Cass. n. 46 del 7 gennaio 2021, ma anche Cass. n. 19226 del 12 luglio 2024) che in tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c..
In ogni caso, il motivo è infondato perché la documentazione in all. 9 è più che sufficiente a dimostrare l'onerosità del contratto visto che sono documentati, dal documento di conferma del bonifico, l'avvenuto addebito della somma di 1.500,00 euro sulla carta dell'acquirente ed il corrispondente accredito sulla carta Poste Pay di l'operazione risulta peraltro eseguita la sera del 2 maggio 2018, in CP_1
assoluta corrispondenza con la data del 5 maggio 2018 indicata come data del contratto.
Infine, a fronte di tali risultanze, non ha dedotto né l'esistenza di altri CP_1
rapporti con il cui imputare la somma in questione, né ha allegato circostanze Pt_1
idonee a sostenere la supposta liberalità della somma, essendosi semplicemente limitato a negare l'onerosità del rapporto e, del tutto genericamente, l'idoneità probatoria della documentazione in all. 9.
Secondo motivo di appello incidentale
Contesta l'appellante il provvedimento impugnato nella parte in cui il primo giudice lo ha qualificato come professionista “per un confronto fatto sulla pagina facebook ed altri allegati, tra cui i commenti degli utenti, una locandina (doc. 14 di parte
pagina 12 di 21 appellante). Il Giudice di prime cure, al contrario, avrebbe dovuto attenersi al dettato normativo secondo cui la nozione di allevatore professionista o amatoriale si ricava dal numero di nascite degli animali allevati e non da quanto riportato su una pagina di un sito social.
Tra l'altro, tutta la documentazione, dal doc 10 al doc 14 della produzione di primo grado dell'appellante, si riferisce all'anno 2021, mentre il contratto tra l'appellante e
l'appellato è intercorso nell'anno 2018 (Sic). In realtà, nel 2018 il svolgeva la CP_1
professione di agricoltore come provato dai 7.30 prodotti da questa difesa 2018 (unica prova attendibile presente nel processo di primo grado).
Alla luce di quanto fin qui detto, l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ove ritenuto che non sussistano i presupposti di cui al codice del consumo, dovrebbe dichiarare
l'applicabilità dell'art.1496 cc, e, conseguentemente, dichiarare la decadenza dall'azione per non aver l'appellato denunciato i vizi del cane entro il termine di 8 giorni, condannando il sig. al pagamento della spesa di lite del doppio grado di Pt_1
giudizio”.
L'appellato incidentale ha lungamente e fondatamente contestato tali generiche affermazioni dimostrando, in un modo che la Corte condivide, l'esercizio professionale dell'attività di allevatore di cani da parte del il cui reddito agricolo è tipologia CP_1
coerente con quella che denunzia un allevatore di cani.
Sul punto, tuttavia, la Corte ritiene che sia sufficiente valorizzare il solo contenuto della sentenza penale di patteggiamento del Tribunale di Brescia del 15 marzo 2017 (quindi anteriore al contratto oggetto del giudizio) con cui risulta stato imputato CP_1
quale proprietario di ben 44 cani sottoposti alle condotte criminose contestate e di false certificazioni di vaccinazioni riferibili a 38 cani.
pagina 13 di 21 Dalla motivazione della sentenza si ricava che – sulla scorta delle indagini condotte –
è il proprietario di un allevamento canino, per cui la vendita del cane a CP_1
non può ritenersi eseguita quale privato amatore, ma rientra Parte_1
nell'ambito di un'attività svolta in modo professionale.
Del resto, il numero dei cani indicato nella sentenza penale (44 oggetto di indebite mutilazioni e 38 oggetto di false vaccinazioni) supera ampiamente, se non altro a livello presuntivo, la previsione del d.m. 28 gennaio 1994 secondo cui non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità.
L'appello principale
L'appellante non chiede in questa sede, né intende sindacare quella resa in proposito dal primo giudice, alcuna pronunzia in punto di riduzione del prezzo, profilo che pertanto deve intendersi coperto da giudicato.
Inoltre, non può essere condivisa l'osservazione dell'appellato secondo cui sarebbero state modificate le originarie domande;
in realtà, l'appellante ha proposto in questa sede sempre la stessa domanda risarcitoria, anchè esposta in modo più articolato ed esplicito rispetto al primo grado.
I) ERRONEA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO
Sostiene l'appellante che il primo giudice ha risolto la controversia sulla base di una sentenza della Suprema Corte inconferente nel caso concreto visto che il caso deciso in detta sentenza è stato regolato secondo le norme del codice civile e non secondo quelle del codice del consumo che lo stesso primo giudice ha ritenuto applicabile al caso concreto.
pagina 14 di 21 Quindi, secondo la disciplina consumeristica, la responsabilità del professionista per il prodotto difettoso si presume e prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore.
“Ne deriva che il Giudice, una volta stabilito che il vizio era esistente al momento dell'alienazione, avrebbe dovuto automaticamente condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dal Sig. senza accertarne la colpa, ossia se a Pt_1
quella data fosse o meno consapevole della malattia”.
Quindi, secondo l'appellante, il venditore deve essere condannato a risarcire tutti i danni, come quantificati in ricorso, ex art. 130 cod. cons..
Sul punto l'appellato si limita a replicare che non era a conoscenza della malattia del cane al momento della vendita.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
E' ormai pacifico (vds. Cass. n. 22728 del 25 settembre 2018) che in tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Dovendosi pertanto applicare la disciplina consumeristica (artt. 114 e seg. cod. cons.) è vero che il fornitore (art. 116 cod. cons.) – in tale figura rientrando coloro che hanno pagina 15 di 21 curato la messa in circolazione del prodotto - è sottoposto alla medesima responsabilità del produttore, sicchè gli oneri di prova si ripartiscono secondo la previsione dell'art. 120 cod. cons. e il fornitore – per escludere la propria responsabilità
(art. 118, lett. b) cod. cons.) - deve provare che il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando ha messo il prodotto in circolazione, con la precisazione che (art. 120, secondo comma, cod. cons.) ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Ora, il primo giudice, pur avendo fatto esplicito riferimento alla predetta decisione della Suprema Corte, non ne ha fatto – come opina l'appellante – un'acritica applicazione al punto da riferirsi alla disciplina non consumeristica.
In realtà, il primo giudice richiama più volte tale disciplina – tanto da aver espressamente riconosciuto il più ampio termine per la denunzia dei vizi – e poi esclude la responsabilità del venditore/fornitore non perché applica la disciplina codicistica o perché si riporta acriticamente alla sentenza della Suprema Corte, ma sul presupposto che “il cane era già affetto dalla malattia al momento della vendita ma la patologia non si era ancora manifestata e, dunque, il venditore, non ne era consapevole al momento della vendita e ciò anche tenuto conto che i genitori del cucciolo erano perfettamente sani e non presentavano geneticamente tale malformazione.
Di conseguenza, ritiene il Giudice sia esclusa la colpa del negoziante venditore e alcun risarcimento delle spese mediche può essere riconosciuto all'acquirente, che pertanto può avere diritto solo della riduzione del prezzo pagato per l'acquisto dell'animale”.
pagina 16 di 21 Ora, può ritenersi effettivamente erroneo il riferimento alla nozione di
“consapevolezza” del venditore che inevitabilmente conduce a quella di colpa dello stesso, requisito invece presunto nella disciplina consumeristica, ma ciò non vale di per sé per escludere la responsabilità del fornitore perché potrebbe essere anche sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione
(art.120 cod. cons.).
Sotto tale profilo, è dunque irrilevante che la patologia fosse diagnosticabile solo a distanza di tre-quattro mesi dalla nascita, perché ciò servirebbe solo ad integrare l'elemento soggettivo del danneggiante che, si è detto, è presunto;
infatti, valorizzare tale aspetto, significherebbe valorizzare il fatto che il venditore non avrebbe colpa perché non poteva diagnosticare per tempo la malattia.
Invece, quel che rileva è la presenza o meno della malattia al momento della vendita del cane, visto che la disciplina consumeristica alloca il rischio del danno derivante dai difetti del prodotto sul venditore/fornitore al momento della consegna del prodotto o della cosa venduta, prescindendo dalla consapevolezza che di eventuali vizi il venditore abbia.
Sotto tale aspetto, quindi, deve essere considerato che l'appellante ha dedotto sin dal ricorso introduttivo di aver osservato le prime difficoltà deambulatorie del cane dopo
“qualche settimana” dall'acquisto (5 maggio 2018) e che già alla prima visita veterinaria
(quella del 30 giugno 2018) era stata ipotizzata la grave malattia dell'animale, poi confermata dai successivi accertamenti.
Questo consente di ritenere – ancorchè in via presuntiva, vista la contiguità temporale tra la consegna dell'animale e la manifestazione della malattia – che il cane fosse pagina 17 di 21 effettivamente già malato al momento della vendita e che l'acquirente – qualche settimana dopo l'acquisto – abbia soltanto colto i primi segni evidenti di una malattia che stava peggiorando.
Del resto, non è contestata l'assenza di un'origine traumatica, così come le parti non ipotizzano neppure che non si tratti di una malattia degenerativa né che si tratti di una patologia che possa essere contratta per cause esterne o improvvisamente.
In ogni caso, il venditore – che ne era onerato - non ha offerto alcuna prova idonea a dimostrare l'assenza o l'improbabilità della malattia al momento della consegna dell'animale.
Se è dunque da ritenersi accertata la presenza della malattia al momento della vendita, il compratore ha diritto alla c.d. quanti minoris, profilo non più in discussione perché coperto da giudicato, ed il venditore risponde anche dei danni che, tuttavia, il codice del consumo (art. 123) non consente nei termini indicati dall'appellante che pretende il risarcimento delle spese necessarie alla cura dell'animale, sia quelle già sostenute che quelle future.
Deve allora applicarsi l'art. 127 cod. cons. (“le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi”), i danni risarcibili devono essere individuati secondo la disciplina codicistica, dovendosi valorizzare il nesso di derivazione tra difetto e danno lamentato.
Sotto tale profilo, è indubbio che debba essere risarcito il danno patito dall'appellante per le spese mediche sostenute sino all'introduzione del giudizio (siccome finalizzate all'accertamento ed alla prova dei presupposti della domanda), che possono liquidarsi
– come da domanda – in complessivi euro 960,46, sulla base delle allegazioni della pagina 18 di 21 parte, peraltro non contestate da alcuno, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Nulla può invece liquidarsi per le spese future non sostenute e solo oggetto di un preventivo unilateralmente acquisito.
Su tale punto, osserva la Corte che non può negarsi che – in alternativa alla restituzione/sostituzione dell'animale prevista dall'art. 130 cod. cons. – l'appellante deduce di aver scelto di tenere con sé l'animale malato per ragioni affettive (vds. pag. 2 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), in tal modo però compiendo una scelta che – per quanto apprezzabile per la sensibilità che la ispira – è del tutto volontaria, autonoma e non necessitata dal difetto lamentato;
scelta che interrompe il nesso di causa tra difetto e danno, per cui i relativi oneri non possono essere più traslati sul danneggiante.
Infatti, la volontà che ispira la scelta del danneggiato integra il requisito soggettivo previsto dall'art. 1227 c.c., di cui l'art. 122 cod. cons. è una mera specificazione laddove dispone che il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
Scegliendo di tenere con sé l'animale malato, l'appellante ha scelto di esporsi volontariamente all'onerosità della scelta compiuta e dei costi che ne deriveranno, sicchè di tale scelta non può più rispondere l'originario danneggiante.
L'importo della riduzione del prezzo come quantificato dal primo giudice non è contestato.
pagina 19 di 21 Segue pronunzia di condanna del venditore al risarcimento del danno dipendente dalle spese mediche sostenute per diagnosticare e curare la malattia fino all'introduzione del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Sono assorbiti i successivi motivi di appello riferiti alla responsabilità dell'appellato, ivi compreso il quarto, relativo alle spese del giudizio, dovendo essere le stesse regolamentate ex novo in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello.
Le spese dei due gradi del giudizio possono essere integralmente compensate atteso l'esito complessivo del giudizio, conclusosi con il rigetto di gran parte della domanda dell'appellante/originario ricorrente.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
107/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1
e lo condanna al pagamento in favore di quest'ultimo della Parte_1
somma di euro 960,46, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
• rigetta nel resto l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo da parte dell'appellante incidentale.
pagina 20 di 21 Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est.
dott. Sergio Casarella
Il Presidente
dott. Gianmichele Marcelli
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