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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1502/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
Emanuele Trocino e Rossella Staine, presso cui ha eletto domicilio in Milano, viale Bianca Maria n. 23, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio degli avv. Anna Sprio e Giulio Antonio Sprio, presso cui ha eletto domicilio in Cinisello Balsamo, via Libertà n. 101, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato in data 20.12.2024): Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis a) in merito alle istanze istruttorie ammettere le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.
b) in via principale nel merito
- previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa, e, pertanto, nulla dovrà essere corrisposto dalla nei confronti dello Parte_1 Controparte_1
- dichiarare lo tenuto a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
, a titolo di domanda riconvenzionale, l'importo di euro 20.012,92
[...] oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della responsabilità professionale di parte opposta e oltre alla refusione di ogni eventuale altro esborso che potrà concretizzarsi in futuro a causa dell'inadempimento contrattuale dello Controparte_1
c) In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere la Parte_1
tenuta al pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto
[...] sino alla data del recesso esercitato in data 8 giugno 2022, si chiede la compensazione con gli importi di cui ai predetti documenti contabili, sussistendone i presupposti di Legge, condannando lo al Controparte_1 pagamento della differenza.
d) In via ulteriormente subordinata Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui il diritto di recesso non dovesse essere considerato validamente esercitato, le somme richieste dallo a Controparte_1 titolo di compenso sino al termine contrattuale, dovranno essere rideterminate al ribasso secondo le previsioni contrattuali inerenti al compenso.
e) In ogni caso Vinte le spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 cpc.
Per (come da foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato in data 20.12.2024): Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
- Rigettare l'interposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento.
- Condannare, in ogni caso, la società , in persona Parte_1 del liquidatore pro tempore, IG. o di altro legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello della Controparte_1 somma capitale di € 59.643,59, o di quella somma maggiore o minore ritenuta più di giustizia, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, ex art. 5 D.lgs.
231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo.
- Rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, compensare quanto eventualmente dovuto alla società Parte_1
da parte dello con il credito vantato da
[...] Controparte_1 quest'ultima per le causali dedotte in atti, con ogni conseguente provvedimento. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...]
è stato ingiunto a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 59.643,59, oltre interessi, a titolo
[...] di compenso per attività contabili, di bilancio, fiscali e di elaborazione paghe, nonché a titolo di penale per illegittimo recesso anticipato, il tutto già al netto del credito di controparte per la somma di euro 3.501,55 in forza di fattura n.
00043/IN del 10.02.2022. 1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 eccepito di aver esercitato il recesso per giusta causa in data 8 giugno 2022 alla luce di una serie di errori commessi dalla società opposta, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria avversaria concernente il periodo successivo, ha sostenuto altresì che la clausola penale fatta valere da controparte era da considerarsi vessatoria ed ha sollevato eccezione di inadempimento per le prestazioni precedenti.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
1.3. All'accoglimento di tali domande si è opposta la
[...]
la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
1.4. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Come si diceva innanzi, il credito ingiunto, pur riferendosi ad un unico rapporto contrattuale, riguarda voci differenti tra loro.
2.1. La prima di esse è costituita dai compensi dovuti in relazione alle prestazioni svolte dalla società opposta in favore della cliente.
Ricadono in essa gli importi di cui alle fatture menzionate nella seguente tabella.
N. Data Importo Doc.
211 10/11/2023 5.908,46 14
212 10/11/2023 5.398,50 15
213 10/11/2023 5.990,20 16
214 10/11/2023 6.002,40 17
Totale 23.299,56
In relazione a tale voce complessiva, l'opposta ha prodotto in atti sia il contratto concluso con la in data 01.01.2020 (cfr.: doc. 2), sia le note pro Parte_1 forma, sia le fatture sopra menzionate, sia, infine, la documentazione relativa alle prestazioni ivi indicate.
In ordine agli elementi costitutivi della pretesa (sussistenza del contratto, contenuto delle relative pattuizioni, effettiva esecuzione delle prestazioni)
l'opponente non ha svolto particolari contestazioni, così come non ha contestato la documentazione sopra indicata.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Le eccezioni sollevate dall'opponente riguardano, al contrario, la sussistenza di errori professionali assertivamente commessi dalla controparte, e dunque fatti impeditivi;
detta questione sarà affrontata oltre.
2.2. La seconda voce oggetto della pretesa creditoria dell'opposta riguarda il pagamento di una penale per anticipato ed irrituale recesso unilaterale da parte della cliente.
Ricadono in essa gli importi di cui alle fatture menzionate nella seguente tabella.
N. Data Importo Doc.
215 10/11/2023 12.472,30 18
216 10/11/2023 24.944,60 19
Totale 37.416,90
Con riferimento a tale voce, le eccezioni sollevate dall'opponente riguardano la sussistenza della giusta causa di recesso, il calcolo della penale e gli errori già menzionati innanzi.
2.3. Prima di esaminare le eccezioni dell'opponente, appare opportuno rilevare che l'importo complessivo delle fatture sopra indicate, pari ad euro 60.716,46, risulta inferiore a quello di euro 63.145,14, indicato nel ricorso per ingiunzione di pagamento, e ciò in quanto quest'ultimo è stato determinato sulla scorta delle note pro forma n. 123 del 30.09.2021 (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), n. 187 del 31.12.2021 (cfr.: doc. 5 del fascicolo della fase monitoria), n. 20 del
31.03.2022 (cfr.: doc. 7 del fascicolo della fase monitoria) e n. 66 del 30.06.2022
(cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria), quanto ai compensi, e sulla scorta delle note n. 191 e 192 del 25.10.2022 (cfr.: doc. 11 e 12 del fascicolo della fase monitoria), quanto alla penale, note pro forma in cui l'imponibile risulta maggiorato del contributo previdenziale del 4%.
Trattandosi, tuttavia, di somme dovute in favore di una società di servizi, la maggiorazione in questione non è dovuta (tanto da non essere stata fatturata), sicché il credito ingiunto va ridotto in misura corrispondente.
3. Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente, va in primo luogo ricostruito il regime convenzionale del recesso.
3.1. In proposito, deve premettersi che il contratto già in essere tra le parti prevedeva all'art. 2 quanto segue in ordine alla sua durata: “L'incarico decorre dall'1 gennaio 2020 e si intende conferito fino al 31 dicembre 2023, con rinnovo tacito annuale per il successivo periodo. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale”. Quanto, poi, al recesso della cliente, l'art. 9 del contratto conteneva le seguenti pattuizioni: “Il mandante cliente può recedere per giusta causa. Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza
l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al secondo articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi”.
3.2. L'art. 2237, primo comma, c.c. prevede che “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”. In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez. L, ordinanza n. 21904 del 07.09.2018), si è affermato che “la previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso”. Più recentemente, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 5744 del
04.03.2025) ha anche affermato che “in tema di contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal comma 1 dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.
Infine, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27938 del
29.10.2024), in altra occasione, ha ulteriormente specificato che “nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno”.
3.3. Ora, come innanzi si è visto, il contratto contiene la previsione di un termine di durata e la pattuizione espressa che permette alla cliente di recedere per giusta causa.
Al contrario, la mancata previsione espressa del recesso ad nutum e, anzi, la presenza della clausola penale inducono a ritenere che sia stata esclusa la possibilità di recedere in assenza di giusta causa prima della scadenza del termine di durata del contratto.
3.4. Non sussistono, in ogni caso, motivi che inducano a ritenere illegittima la clausola in questione.
4. Va esaminata, a questo punto, la comunicazione di recesso inviata dall'opponente alla controparte.
4.1. Detta comunicazione, prodotta sub doc. 10 del fascicolo della fase monitoria, è stata inviata con una e-mail, avente ad oggetto “Recesso Mandato”, e-mail proveniente da un account riconducibile non già all'odierna opponente, bensì alla diversa società .com. Parte_1
Essa risulta indirizzata alla persona di e, solo per Persona_1 conoscenza, allo . CP_1
Il tenore della comunicazione è il seguente: “Gent.mi e , Per_1 Persona_2 alla luce dell'atteggiamento poco professionale che avete assunto nei nostri confronti e della situazione di difficoltà in cui ci avete trascinato non possiamo far altro che prendere atto della mancanza del rapporto di fiducia imprescindibile, pertanto con la presente vi diamo disdetta del mandato di assistere la scrivente per la tenuta contabile e del personale. Vi chiediamo la restituzione di tutta la documentazione in vostro possesso, nonché di agevolare il passaggio al nuovo studio che vi contatterà. Cordiali saluti. L'amministratore”.
4.2. La circostanza che il recesso debba intendersi esercitato per giusta causa non è espressamente menzionata né nell'oggetto della comunicazione, né nel prosieguo della comunicazione in questione.
L'unica parte che potrebbe far pensare a ciò sarebbe la doglianza relativa all'
“atteggiamento poco professionale che avete assunto nei nostri confronti” ed alla
“situazione di difficoltà in cui ci avete trascinato”, ma, non essendo stato citato al riguardo alcun fatto concreto, non è possibile effettuare in questa sede alcuna verifica circa la gravità delle condotte lamentate.
Va infatti considerato che la giusta causa è quella che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto contrattuale, sicché deve consistere in un inadempimento di notevole gravità.
4.3. A quanto precede, si aggiunga anche la forma con cui il recesso è stato esercitato, forma ben diversa dalla “lettera raccomandata con avviso di ricevimento” prevista nel contratto, e ciò anche senza contare la provenienza della e-mail da un account riferibile ad un diverso soggetto giuridico.
4.4. Nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 4, la parte ha citato, a supporto della sussistenza della giusta causa, alcune circostanze concrete, il tutto come segue:
“i) veniva omesso l'inserimento dell'agevolazione spettante sulla dipendente della
sig.ra , nella dichiarazione Uniemens;
ii) veniva Parte_1 Parte_2 depositato fuori termine massimo il Bilancio 2021, rendendosi necessario l'intervento di altro studio professionale;
iii) emergevano irregolarità nella dichiarazione Redditi 2021 tanto da comportare la comminazione di importanti sanzioni pecuniarie”. I fatti in questione sono stati posti anche a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
Ad essi deve aggiungersi l'irrogazione in danno di , all'epoca dei CP_3 fatti legale rappresentante della società opponente, di una sanzione di rilevante entità a causa di un preteso errore professionale commesso dall'opposta nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la diversa società
di cui il era parimenti legale rappresentante. Controparte_4 CP_3
Al riguardo, deve rilevarsi quanto segue.
4.4.1. Con riferimento alla questione concernente la dipendente della società
, le doglianze dell'opponente si fondano su quanto comunicato in Parte_2 proposito dal nuovo soggetto incaricato della gestione delle paghe in data 19 gennaio 2023 (cfr.: doc. 13 dell'opponente).
La comunicazione in questione è del seguente tenore:
“Buon giorno gentile Michele, con la presente sono a riepilogare quanto accaduto in riferimento all'applicazione dello sgravio contributivo sulla posizione della dipendende IG.ra
. Parte_2
L'azienda passa sotto la gestione di MyAccounting.it in data 30 Giugno 2022. A far data da tale momente MyAccounting.it reperisce la documentazione e sulla base di quanto in suo possesso, trasmesso dalla società, ripassa i cedolini dell'anno 2022 da Gennaio a Maggio ed iniza a collaborare direttamente con
gestendo la contabilità salari dalla competenza di Giugno 2022. Parte_1
Il 7 Settembre 2022 ci viene prospettata la problematica relativa allo sgravio da applicare alla IG.ra in quanto il precedente studio di consulente Pt_2 incaricato nella persona della Dot. ssa comunica Persona_3 all'azienda di aver ritrasmesso i flussi da Aprile 2021 ad Aprile 2022 Pt_3 con Sgravio Totale per la IG. ra in quanto non aveva provveduto ad Pt_2 inserire negli uniemens, il codice agevolazione, sostinendo che l'inps "avesse rilasciato l'agevolazione in misura inferiore a quella spettante". Contr Dal cassetto previdenziale del 18 Luglio 2022 si evince che Lo studio richiede all'INPS come può rimediare all'errore relativo alla mancata applicazione dello sgravio. Contr A seguito di rinvio dei VIG da parte sempre dello studio , gli stessi, con vari cassetti previdenziali, sollecitano l'INPS al fine di risolvere la problematica e ricevere dallo stesso ente una risposta esaustiva e definitiva. Il credito spettante sarebbe ammontanto a circa € 7.205,94. Rimango a disposizione per ulteriori specifiche.
Saluti, Elisa”. A tale proposito, è del tutto agevole notare che, essendo emerso il problema in questione non prima del settembre 2022 (“Il 7 Settembre 2022 ci viene prospettata la problematica relativa allo sgravio da applicare alla IG.ra ), esso non Pt_2 può essere addotto quale circostanza integrante gli estremi della giusta causa del recesso esercitato nel precedente mese di giugno.
4.4.2. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio relativo all'esercizio
2021, dalla comunicazione in data 30 maggio 2022 prodotta dall'opposta sub doc.
23 si evince che essa era già avvenuta a tale data.
Avuto riguardo a quanto precede, non sussistono elementi univoci che inducano a ritenere il tardivo deposito del bilancio imputabile a negligenza dell'opposta.
4.4.3. Le irregolarità della dichiarazione dei redditi 2021 risultano comunicate con atto del 17 aprile 2023 (cfr.: doc. 11 dell'opponente), con la conseguenza che anche detta circostanza non può essere addotta al fine di giustificare un recesso avvenuto circa dieci mesi prima.
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 4.4.4. Quanto all'asserito errore professionale commesso dall'opposta nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la diversa società
di cui il era parimenti legale rappresentante, Controparte_4 CP_3 trattandosi di un diverso soggetto giuridico, esso non può essere addotto a supporto della giusta causa del recesso.
4.4.5. Peraltro, la circostanza che, sia pure in relazione alla posizione personale di , i rapporti professionali con l'opposta fossero ancora in essere CP_3 circa un anno dopo il recesso (cfr.: doc. 24 dell'opposta), induce a ritenere insussistente la giusta causa tale da non consentire la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto.
4.5. Alla luce di quanto precede, deve dunque essere escluso che il recesso esercitato dalla società opponente possa dirsi fondato sulla sussistenza di una giusta causa.
Ne deriva ulteriormente che deve trovare applicazione la clausola penale pattuita dalle parti.
5. L'opponente ha eccepito che la clausola penale dovrebbe essere considerata nulla, in quanto vessatoria.
5.1. Sul punto, appare opportuno premettere che, essendo entrambe le parti società commerciali, non si verte in ipotesi di contratto concluso con un consumatore, sicché non trovano applicazione le norme di cui al D. Lgs. n.
206/2005. 5.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 18550 del 30.06.2021), “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”.
5.3. L'eccezione in esame va dunque disattesa.
6. Per quanto concerne l'applicazione della penale, l'opponente ha contestato i conteggi effettuati da controparte.
6.1. Si ricorda, al riguardo, che l'art. 9 del contratto prevedeva che la penale fosse quantificata in un importo corrispondente “a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi”. 6.2.
Considerato che
il recesso è intervenuto in data 8 giugno 2022 con decorrenza immediata, gli ultimi sei mesi da tenere in considerazione decorrono a ritroso fino al giorno 8 dicembre 2021.
Utilizzando ai fini del calcolo i compensi indicati nelle fatture fatte valere in sede di ingiunzione di pagamento, limitatamente a quelli concernenti le prestazioni rientranti nel periodo sopra indicato, si ottiene la situazione di cui alla seguente tabella. Fattura
N. Data Importo
212 10/11/2023 4.340,00
213 10/11/2023 4.910,00
214 10/11/2023 770,00
Totale 10.020,00
Media mensile 1.670,00
Mesi residui 18
Penale 30.060,00
La penale complessivamente applicata dall'opposta, pari ad euro 30.669,59 (euro
10.223,20 + euro 20.446,39), è dunque, sia pur di poco, eccessiva, sicché essa va ricondotta entro i limiti del calcolo di cui innanzi.
6.3. L'opponente ha lamentato la misura eccessiva della penale pattuita, pur senza invocarne espressamente la riduzione.
Al contrario, le considerazioni della parte risultano orientate ad ottenere una declaratoria di nullità della clausola, analogamente a quanto previsto in tema di contratti conclusi dai consumatori.
Sul punto, si è già visto innanzi che all'opponente non può essere attribuita tale qualità.
6.3.1. In ogni caso, dal punto di vista giuridico, deve osservarsi che l'art. 1384
c.c. prevede il potere del giudice di riduzione della penale, tra l'altro, “se
l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”, e che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 26901 del 20.09.2023), “il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta”.
La riduzione della penale eccessiva può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento (cfr., per tutte: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 33159 del
16.12.2019).
6.3.2. In concreto, deve convenirsi con l'opponente circa la valutazione di eccessività della penale pattuita, in quanto essa risulta idonea a far conseguire alla società opposta l'intero compenso medio relativo all'attività astrattamente dovuta per il periodo fino alla scadenza del termine di durata del contratto, pur senza lo svolgimento dell'attività medesima, e dunque senza che ne siano sostenuti i relativi costi.
È infatti intuibile che il personale della società opposta, non essendo tenuto a compiere l'attività nei confronti della cliente opponente, possa essere adibito allo svolgimento di altre prestazioni ugualmente remunerative in favore di terzi. Ciò, anziché produrre il semplice risarcimento del lucro cessante, ancorché in forma forfettaria e predeterminata, si risolve di fatto in una locupletazione da ritenersi non consentita, in quanto va oltre l'interesse della società opposta all'adempimento da parte dell'opponente.
6.4. Alla luce di quanto precede, appare equo ridurre la penale alla metà dell'importo sopra indicato, dovendosi ritenere ragionevolmente che tale sia l'incidenza dei costi sul valore delle prestazioni non rese per effetto dell'illegittimo recesso dell'opponente.
L'importo dovuto a tale titolo è dunque pari ad un imponibile di euro 15.030,00.
Aggiungendo l'IVA 22%, si ottiene la somma di euro 18.336,60.
7. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è infondata e va disattesa.
Al riguardo, come si è visto, l'effettiva esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni a suo carico in forza del contratto per cui è causa non è contestata, con la conseguenza che dette prestazioni non possono che essere retribuite, salvo l'eventuale risarcimento dei danni assertivamente derivanti da errori commessi nell'esecuzione delle prestazioni medesime.
8. Può dunque passarsi all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente.
8.1. Sul punto, avuto riguardo alle argomentazioni esposte dall'opponente negli scritti conclusivi, appare opportuno premettere che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 13873 del 06.07.2020), “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”.
Inoltre, sempre in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17.07.2023), deve osservarsi che “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”.
8.2. In concreto, le voci di danno esposte dalla società in questione risultano analiticamente indicate a pagina 16 dell'atto di citazione in opposizione.
Al riguardo, deve rilevarsi quanto segue.
8.2.1. L'importo di euro 7.205,94 per lo sgravio della dipendente Parte_2 non è dovuto.
[...]
La documentazione prodotta al riguardo dall'opponente non è idonea a dimostrare la commissione di alcun errore da parte della società opposta, non potendo di certo l'eventuale responsabilità della stessa fondarsi su una semplice comunicazione del soggetto che le è subentrato nell'attività, comunicazione peraltro neppure sufficientemente circostanziata.
8.2.2. Quanto all'importo di euro 3.501,55 relativo alla fattura n. 43/2022 - credito che, peraltro, neppure dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'opposta, attrice in senso sostanziale, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ex art. 36 c.p.c. -, esso, comunque, è già stato portato in detrazione dall'opposta medesima in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento. Il credito in questione deve dunque ritenersi già estinto fin dall'inizio della causa per compensazione.
8.2.3. L'importo di euro 618,00, relativo alla parcella pagata per l'elaborazione ed il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2021, non è dovuto, visto che dalla documentazione in atti non emerge alcun inadempimento da parte della società opposta, la quale nel maggio 2022 aveva già provveduto alla predisposizione del bilancio medesimo, come innanzi si è già detto.
Il mancato completamento della pratica è dunque attribuibile non già ad inadempimento dell'opposta, bensì al recesso illegittimamente esercitato dall'opponente ai primi del successivo mese di giugno.
8.2.4. Quanto alla somma di euro 2.010,14, a titolo di sanzioni per irregolarità nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, di cui al doc. 11 dell'opponente, si osserva che essa si riferisce alla persona fisica di CP_3
e non alla società opponente, con la conseguenza che difetta in capo a quest'ultima la titolarità attiva del credito.
8.2.5. Gli ulteriori importi di cui alle note pro forma dei difensori dell'opponente, sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale non sono dovuti, visto che è
l'opponente, e non l'opposta, a risultare soccombente, sul punto, nell'ambito del presente giudizio.
8.3. Detti importi sono dunque irripetibili nei confronti della controparte.
Le prove dichiarative offerte dall'opponente, per come formulate, non sono idonee a mutare il quadro probatorio sopra indicato, sicché sono superflue ai fini della decisione.
In definitiva, la domanda riconvenzionale deve essere disattesa, siccome infondata.
9. Il decreto opposto, alla luce delle considerazioni svolte innanzi, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 41.636,16 (euro 23.299,56 + euro 18.336,60), da cui detrarre l'importo di euro 3.501,55 relativo alla fattura n. 43/2022, ottenendosi dunque la somma di euro 38.134,61; sulla stessa sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al saldo.
9.1. Le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce della solo parziale fondatezza dell'opposizione, vanno compensate tra le parti in misura di un terzo, mentre, quanto ai restanti due terzi, esse vanno poste a carico dell'opponente, risultata maggiormente soccombente, e liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo, quanto alla fase monitoria, dell'importo liquidato
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio nel decreto, nonché, quanto alla fase di opposizione, mediante applicazione dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, che ha visto il solo deposito delle memorie, e degli importi tabellari medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 38.134,61, Controparte_1 oltre interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al saldo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna a rifondere a Parte_1 [...] due terzi delle spese processuali, Controparte_1 comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida, in tale parte, in euro 271,00 per anticipazioni ed euro 9.006,67 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti il restante terzo delle stesse.
Così deciso in Monza, in data 18 aprile 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1502/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
Emanuele Trocino e Rossella Staine, presso cui ha eletto domicilio in Milano, viale Bianca Maria n. 23, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 il patrocinio degli avv. Anna Sprio e Giulio Antonio Sprio, presso cui ha eletto domicilio in Cinisello Balsamo, via Libertà n. 101, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle Parte_1 conclusioni depositato in data 20.12.2024): Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis a) in merito alle istanze istruttorie ammettere le istanze istruttorie così come formulate nelle memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c.
b) in via principale nel merito
- previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto revocare, il decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi indicati in narrativa, e, pertanto, nulla dovrà essere corrisposto dalla nei confronti dello Parte_1 Controparte_1
- dichiarare lo tenuto a corrispondere alla Controparte_1 Parte_1
, a titolo di domanda riconvenzionale, l'importo di euro 20.012,92
[...] oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della responsabilità professionale di parte opposta e oltre alla refusione di ogni eventuale altro esborso che potrà concretizzarsi in futuro a causa dell'inadempimento contrattuale dello Controparte_1
c) In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui il giudicante dovesse ritenere la Parte_1
tenuta al pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto
[...] sino alla data del recesso esercitato in data 8 giugno 2022, si chiede la compensazione con gli importi di cui ai predetti documenti contabili, sussistendone i presupposti di Legge, condannando lo al Controparte_1 pagamento della differenza.
d) In via ulteriormente subordinata Nell'ulteriore denegata ipotesi in cui il diritto di recesso non dovesse essere considerato validamente esercitato, le somme richieste dallo a Controparte_1 titolo di compenso sino al termine contrattuale, dovranno essere rideterminate al ribasso secondo le previsioni contrattuali inerenti al compenso.
e) In ogni caso Vinte le spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 cpc.
Per (come da foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato in data 20.12.2024): Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria e disattesa ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO
- Rigettare l'interposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento.
- Condannare, in ogni caso, la società , in persona Parte_1 del liquidatore pro tempore, IG. o di altro legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dello della Controparte_1 somma capitale di € 59.643,59, o di quella somma maggiore o minore ritenuta più di giustizia, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, ex art. 5 D.lgs.
231/2002 dal dovuto sino al saldo effettivo.
- Rigettare l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande, compensare quanto eventualmente dovuto alla società Parte_1
da parte dello con il credito vantato da
[...] Controparte_1 quest'ultima per le causali dedotte in atti, con ogni conseguente provvedimento. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per Legge.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di
[...]
è stato ingiunto a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 59.643,59, oltre interessi, a titolo
[...] di compenso per attività contabili, di bilancio, fiscali e di elaborazione paghe, nonché a titolo di penale per illegittimo recesso anticipato, il tutto già al netto del credito di controparte per la somma di euro 3.501,55 in forza di fattura n.
00043/IN del 10.02.2022. 1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha Parte_1 eccepito di aver esercitato il recesso per giusta causa in data 8 giugno 2022 alla luce di una serie di errori commessi dalla società opposta, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria avversaria concernente il periodo successivo, ha sostenuto altresì che la clausola penale fatta valere da controparte era da considerarsi vessatoria ed ha sollevato eccezione di inadempimento per le prestazioni precedenti.
L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
1.3. All'accoglimento di tali domande si è opposta la
[...]
la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione e Controparte_1 comunque per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
1.4. La causa è stata trattenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
2. Come si diceva innanzi, il credito ingiunto, pur riferendosi ad un unico rapporto contrattuale, riguarda voci differenti tra loro.
2.1. La prima di esse è costituita dai compensi dovuti in relazione alle prestazioni svolte dalla società opposta in favore della cliente.
Ricadono in essa gli importi di cui alle fatture menzionate nella seguente tabella.
N. Data Importo Doc.
211 10/11/2023 5.908,46 14
212 10/11/2023 5.398,50 15
213 10/11/2023 5.990,20 16
214 10/11/2023 6.002,40 17
Totale 23.299,56
In relazione a tale voce complessiva, l'opposta ha prodotto in atti sia il contratto concluso con la in data 01.01.2020 (cfr.: doc. 2), sia le note pro Parte_1 forma, sia le fatture sopra menzionate, sia, infine, la documentazione relativa alle prestazioni ivi indicate.
In ordine agli elementi costitutivi della pretesa (sussistenza del contratto, contenuto delle relative pattuizioni, effettiva esecuzione delle prestazioni)
l'opponente non ha svolto particolari contestazioni, così come non ha contestato la documentazione sopra indicata.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Le eccezioni sollevate dall'opponente riguardano, al contrario, la sussistenza di errori professionali assertivamente commessi dalla controparte, e dunque fatti impeditivi;
detta questione sarà affrontata oltre.
2.2. La seconda voce oggetto della pretesa creditoria dell'opposta riguarda il pagamento di una penale per anticipato ed irrituale recesso unilaterale da parte della cliente.
Ricadono in essa gli importi di cui alle fatture menzionate nella seguente tabella.
N. Data Importo Doc.
215 10/11/2023 12.472,30 18
216 10/11/2023 24.944,60 19
Totale 37.416,90
Con riferimento a tale voce, le eccezioni sollevate dall'opponente riguardano la sussistenza della giusta causa di recesso, il calcolo della penale e gli errori già menzionati innanzi.
2.3. Prima di esaminare le eccezioni dell'opponente, appare opportuno rilevare che l'importo complessivo delle fatture sopra indicate, pari ad euro 60.716,46, risulta inferiore a quello di euro 63.145,14, indicato nel ricorso per ingiunzione di pagamento, e ciò in quanto quest'ultimo è stato determinato sulla scorta delle note pro forma n. 123 del 30.09.2021 (cfr.: doc. 4 del fascicolo della fase monitoria), n. 187 del 31.12.2021 (cfr.: doc. 5 del fascicolo della fase monitoria), n. 20 del
31.03.2022 (cfr.: doc. 7 del fascicolo della fase monitoria) e n. 66 del 30.06.2022
(cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria), quanto ai compensi, e sulla scorta delle note n. 191 e 192 del 25.10.2022 (cfr.: doc. 11 e 12 del fascicolo della fase monitoria), quanto alla penale, note pro forma in cui l'imponibile risulta maggiorato del contributo previdenziale del 4%.
Trattandosi, tuttavia, di somme dovute in favore di una società di servizi, la maggiorazione in questione non è dovuta (tanto da non essere stata fatturata), sicché il credito ingiunto va ridotto in misura corrispondente.
3. Passando all'esame delle contestazioni dell'opponente, va in primo luogo ricostruito il regime convenzionale del recesso.
3.1. In proposito, deve premettersi che il contratto già in essere tra le parti prevedeva all'art. 2 quanto segue in ordine alla sua durata: “L'incarico decorre dall'1 gennaio 2020 e si intende conferito fino al 31 dicembre 2023, con rinnovo tacito annuale per il successivo periodo. Ciascuna delle parti può escludere il rinnovo tacito comunicando all'altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 30 settembre da computarsi a ritroso dalla scadenza naturale”. Quanto, poi, al recesso della cliente, l'art. 9 del contratto conteneva le seguenti pattuizioni: “Il mandante cliente può recedere per giusta causa. Fermo restando il maggior danno, qualora il mandante receda dal presente contratto senza
l'osservanza delle modalità e dei termini di cui al secondo articolo, dovrà corrispondere al professionista, a titolo di penale, una somma di denaro pari a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi”.
3.2. L'art. 2237, primo comma, c.c. prevede che “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”. In sede di interpretazione giurisprudenziale di legittimità (cfr.: Cass., Sez. L, ordinanza n. 21904 del 07.09.2018), si è affermato che “la previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso”. Più recentemente, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 5744 del
04.03.2025) ha anche affermato che “in tema di contratto d'opera intellettuale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dal comma 1 dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita”.
Infine, sempre la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, ordinanza n. 27938 del
29.10.2024), in altra occasione, ha ulteriormente specificato che “nel contratto d'opera intellettuale la norma di cui all'art. 2237 c.c., che disciplina il recesso ad nutum del cliente, deve ritenersi derogabile dall'autonomia privata, con la conseguenza che è legittima la pattuizione che riconosca al professionista, in tale ipotesi, anche il ristoro del pregiudizio concernente il mancato guadagno”.
3.3. Ora, come innanzi si è visto, il contratto contiene la previsione di un termine di durata e la pattuizione espressa che permette alla cliente di recedere per giusta causa.
Al contrario, la mancata previsione espressa del recesso ad nutum e, anzi, la presenza della clausola penale inducono a ritenere che sia stata esclusa la possibilità di recedere in assenza di giusta causa prima della scadenza del termine di durata del contratto.
3.4. Non sussistono, in ogni caso, motivi che inducano a ritenere illegittima la clausola in questione.
4. Va esaminata, a questo punto, la comunicazione di recesso inviata dall'opponente alla controparte.
4.1. Detta comunicazione, prodotta sub doc. 10 del fascicolo della fase monitoria, è stata inviata con una e-mail, avente ad oggetto “Recesso Mandato”, e-mail proveniente da un account riconducibile non già all'odierna opponente, bensì alla diversa società .com. Parte_1
Essa risulta indirizzata alla persona di e, solo per Persona_1 conoscenza, allo . CP_1
Il tenore della comunicazione è il seguente: “Gent.mi e , Per_1 Persona_2 alla luce dell'atteggiamento poco professionale che avete assunto nei nostri confronti e della situazione di difficoltà in cui ci avete trascinato non possiamo far altro che prendere atto della mancanza del rapporto di fiducia imprescindibile, pertanto con la presente vi diamo disdetta del mandato di assistere la scrivente per la tenuta contabile e del personale. Vi chiediamo la restituzione di tutta la documentazione in vostro possesso, nonché di agevolare il passaggio al nuovo studio che vi contatterà. Cordiali saluti. L'amministratore”.
4.2. La circostanza che il recesso debba intendersi esercitato per giusta causa non è espressamente menzionata né nell'oggetto della comunicazione, né nel prosieguo della comunicazione in questione.
L'unica parte che potrebbe far pensare a ciò sarebbe la doglianza relativa all'
“atteggiamento poco professionale che avete assunto nei nostri confronti” ed alla
“situazione di difficoltà in cui ci avete trascinato”, ma, non essendo stato citato al riguardo alcun fatto concreto, non è possibile effettuare in questa sede alcuna verifica circa la gravità delle condotte lamentate.
Va infatti considerato che la giusta causa è quella che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto contrattuale, sicché deve consistere in un inadempimento di notevole gravità.
4.3. A quanto precede, si aggiunga anche la forma con cui il recesso è stato esercitato, forma ben diversa dalla “lettera raccomandata con avviso di ricevimento” prevista nel contratto, e ciò anche senza contare la provenienza della e-mail da un account riferibile ad un diverso soggetto giuridico.
4.4. Nell'atto di citazione in opposizione, a pagina 4, la parte ha citato, a supporto della sussistenza della giusta causa, alcune circostanze concrete, il tutto come segue:
“i) veniva omesso l'inserimento dell'agevolazione spettante sulla dipendente della
sig.ra , nella dichiarazione Uniemens;
ii) veniva Parte_1 Parte_2 depositato fuori termine massimo il Bilancio 2021, rendendosi necessario l'intervento di altro studio professionale;
iii) emergevano irregolarità nella dichiarazione Redditi 2021 tanto da comportare la comminazione di importanti sanzioni pecuniarie”. I fatti in questione sono stati posti anche a fondamento della domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al risarcimento dei danni.
Ad essi deve aggiungersi l'irrogazione in danno di , all'epoca dei CP_3 fatti legale rappresentante della società opponente, di una sanzione di rilevante entità a causa di un preteso errore professionale commesso dall'opposta nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la diversa società
di cui il era parimenti legale rappresentante. Controparte_4 CP_3
Al riguardo, deve rilevarsi quanto segue.
4.4.1. Con riferimento alla questione concernente la dipendente della società
, le doglianze dell'opponente si fondano su quanto comunicato in Parte_2 proposito dal nuovo soggetto incaricato della gestione delle paghe in data 19 gennaio 2023 (cfr.: doc. 13 dell'opponente).
La comunicazione in questione è del seguente tenore:
“Buon giorno gentile Michele, con la presente sono a riepilogare quanto accaduto in riferimento all'applicazione dello sgravio contributivo sulla posizione della dipendende IG.ra
. Parte_2
L'azienda passa sotto la gestione di MyAccounting.it in data 30 Giugno 2022. A far data da tale momente MyAccounting.it reperisce la documentazione e sulla base di quanto in suo possesso, trasmesso dalla società, ripassa i cedolini dell'anno 2022 da Gennaio a Maggio ed iniza a collaborare direttamente con
gestendo la contabilità salari dalla competenza di Giugno 2022. Parte_1
Il 7 Settembre 2022 ci viene prospettata la problematica relativa allo sgravio da applicare alla IG.ra in quanto il precedente studio di consulente Pt_2 incaricato nella persona della Dot. ssa comunica Persona_3 all'azienda di aver ritrasmesso i flussi da Aprile 2021 ad Aprile 2022 Pt_3 con Sgravio Totale per la IG. ra in quanto non aveva provveduto ad Pt_2 inserire negli uniemens, il codice agevolazione, sostinendo che l'inps "avesse rilasciato l'agevolazione in misura inferiore a quella spettante". Contr Dal cassetto previdenziale del 18 Luglio 2022 si evince che Lo studio richiede all'INPS come può rimediare all'errore relativo alla mancata applicazione dello sgravio. Contr A seguito di rinvio dei VIG da parte sempre dello studio , gli stessi, con vari cassetti previdenziali, sollecitano l'INPS al fine di risolvere la problematica e ricevere dallo stesso ente una risposta esaustiva e definitiva. Il credito spettante sarebbe ammontanto a circa € 7.205,94. Rimango a disposizione per ulteriori specifiche.
Saluti, Elisa”. A tale proposito, è del tutto agevole notare che, essendo emerso il problema in questione non prima del settembre 2022 (“Il 7 Settembre 2022 ci viene prospettata la problematica relativa allo sgravio da applicare alla IG.ra ), esso non Pt_2 può essere addotto quale circostanza integrante gli estremi della giusta causa del recesso esercitato nel precedente mese di giugno.
4.4.2. Per quanto riguarda la predisposizione del bilancio relativo all'esercizio
2021, dalla comunicazione in data 30 maggio 2022 prodotta dall'opposta sub doc.
23 si evince che essa era già avvenuta a tale data.
Avuto riguardo a quanto precede, non sussistono elementi univoci che inducano a ritenere il tardivo deposito del bilancio imputabile a negligenza dell'opposta.
4.4.3. Le irregolarità della dichiarazione dei redditi 2021 risultano comunicate con atto del 17 aprile 2023 (cfr.: doc. 11 dell'opponente), con la conseguenza che anche detta circostanza non può essere addotta al fine di giustificare un recesso avvenuto circa dieci mesi prima.
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 4.4.4. Quanto all'asserito errore professionale commesso dall'opposta nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso con la diversa società
di cui il era parimenti legale rappresentante, Controparte_4 CP_3 trattandosi di un diverso soggetto giuridico, esso non può essere addotto a supporto della giusta causa del recesso.
4.4.5. Peraltro, la circostanza che, sia pure in relazione alla posizione personale di , i rapporti professionali con l'opposta fossero ancora in essere CP_3 circa un anno dopo il recesso (cfr.: doc. 24 dell'opposta), induce a ritenere insussistente la giusta causa tale da non consentire la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto.
4.5. Alla luce di quanto precede, deve dunque essere escluso che il recesso esercitato dalla società opponente possa dirsi fondato sulla sussistenza di una giusta causa.
Ne deriva ulteriormente che deve trovare applicazione la clausola penale pattuita dalle parti.
5. L'opponente ha eccepito che la clausola penale dovrebbe essere considerata nulla, in quanto vessatoria.
5.1. Sul punto, appare opportuno premettere che, essendo entrambe le parti società commerciali, non si verte in ipotesi di contratto concluso con un consumatore, sicché non trovano applicazione le norme di cui al D. Lgs. n.
206/2005. 5.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 18550 del 30.06.2021), “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione”.
5.3. L'eccezione in esame va dunque disattesa.
6. Per quanto concerne l'applicazione della penale, l'opponente ha contestato i conteggi effettuati da controparte.
6.1. Si ricorda, al riguardo, che l'art. 9 del contratto prevedeva che la penale fosse quantificata in un importo corrispondente “a tutti gli onorari dovuti fino all'ordinario termine di scadenza del contratto al momento del recesso, calcolati in base alla media aritmetica dei compensi corrisposti negli ultimi 6 mesi”. 6.2.
Considerato che
il recesso è intervenuto in data 8 giugno 2022 con decorrenza immediata, gli ultimi sei mesi da tenere in considerazione decorrono a ritroso fino al giorno 8 dicembre 2021.
Utilizzando ai fini del calcolo i compensi indicati nelle fatture fatte valere in sede di ingiunzione di pagamento, limitatamente a quelli concernenti le prestazioni rientranti nel periodo sopra indicato, si ottiene la situazione di cui alla seguente tabella. Fattura
N. Data Importo
212 10/11/2023 4.340,00
213 10/11/2023 4.910,00
214 10/11/2023 770,00
Totale 10.020,00
Media mensile 1.670,00
Mesi residui 18
Penale 30.060,00
La penale complessivamente applicata dall'opposta, pari ad euro 30.669,59 (euro
10.223,20 + euro 20.446,39), è dunque, sia pur di poco, eccessiva, sicché essa va ricondotta entro i limiti del calcolo di cui innanzi.
6.3. L'opponente ha lamentato la misura eccessiva della penale pattuita, pur senza invocarne espressamente la riduzione.
Al contrario, le considerazioni della parte risultano orientate ad ottenere una declaratoria di nullità della clausola, analogamente a quanto previsto in tema di contratti conclusi dai consumatori.
Sul punto, si è già visto innanzi che all'opponente non può essere attribuita tale qualità.
6.3.1. In ogni caso, dal punto di vista giuridico, deve osservarsi che l'art. 1384
c.c. prevede il potere del giudice di riduzione della penale, tra l'altro, “se
l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”, e che, come affermato dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 26901 del 20.09.2023), “il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta”.
La riduzione della penale eccessiva può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di un potere funzionale a un interesse generale dell'ordinamento (cfr., per tutte: Cass., Sez. 2, ordinanza n. 33159 del
16.12.2019).
6.3.2. In concreto, deve convenirsi con l'opponente circa la valutazione di eccessività della penale pattuita, in quanto essa risulta idonea a far conseguire alla società opposta l'intero compenso medio relativo all'attività astrattamente dovuta per il periodo fino alla scadenza del termine di durata del contratto, pur senza lo svolgimento dell'attività medesima, e dunque senza che ne siano sostenuti i relativi costi.
È infatti intuibile che il personale della società opposta, non essendo tenuto a compiere l'attività nei confronti della cliente opponente, possa essere adibito allo svolgimento di altre prestazioni ugualmente remunerative in favore di terzi. Ciò, anziché produrre il semplice risarcimento del lucro cessante, ancorché in forma forfettaria e predeterminata, si risolve di fatto in una locupletazione da ritenersi non consentita, in quanto va oltre l'interesse della società opposta all'adempimento da parte dell'opponente.
6.4. Alla luce di quanto precede, appare equo ridurre la penale alla metà dell'importo sopra indicato, dovendosi ritenere ragionevolmente che tale sia l'incidenza dei costi sul valore delle prestazioni non rese per effetto dell'illegittimo recesso dell'opponente.
L'importo dovuto a tale titolo è dunque pari ad un imponibile di euro 15.030,00.
Aggiungendo l'IVA 22%, si ottiene la somma di euro 18.336,60.
7. L'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente è infondata e va disattesa.
Al riguardo, come si è visto, l'effettiva esecuzione da parte della società opposta delle prestazioni a suo carico in forza del contratto per cui è causa non è contestata, con la conseguenza che dette prestazioni non possono che essere retribuite, salvo l'eventuale risarcimento dei danni assertivamente derivanti da errori commessi nell'esecuzione delle prestazioni medesime.
8. Può dunque passarsi all'esame della domanda riconvenzionale dell'opponente.
8.1. Sul punto, avuto riguardo alle argomentazioni esposte dall'opponente negli scritti conclusivi, appare opportuno premettere che, come affermato dalla Corte di
Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 13873 del 06.07.2020), “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente”.
Inoltre, sempre in conformità alla giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17.07.2023), deve osservarsi che “in tema di responsabilità contrattuale del professionista, il nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno dev'essere provato dall'attore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova”.
8.2. In concreto, le voci di danno esposte dalla società in questione risultano analiticamente indicate a pagina 16 dell'atto di citazione in opposizione.
Al riguardo, deve rilevarsi quanto segue.
8.2.1. L'importo di euro 7.205,94 per lo sgravio della dipendente Parte_2 non è dovuto.
[...]
La documentazione prodotta al riguardo dall'opponente non è idonea a dimostrare la commissione di alcun errore da parte della società opposta, non potendo di certo l'eventuale responsabilità della stessa fondarsi su una semplice comunicazione del soggetto che le è subentrato nell'attività, comunicazione peraltro neppure sufficientemente circostanziata.
8.2.2. Quanto all'importo di euro 3.501,55 relativo alla fattura n. 43/2022 - credito che, peraltro, neppure dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'opposta, attrice in senso sostanziale, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ex art. 36 c.p.c. -, esso, comunque, è già stato portato in detrazione dall'opposta medesima in sede di ricorso per ingiunzione di pagamento. Il credito in questione deve dunque ritenersi già estinto fin dall'inizio della causa per compensazione.
8.2.3. L'importo di euro 618,00, relativo alla parcella pagata per l'elaborazione ed il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2021, non è dovuto, visto che dalla documentazione in atti non emerge alcun inadempimento da parte della società opposta, la quale nel maggio 2022 aveva già provveduto alla predisposizione del bilancio medesimo, come innanzi si è già detto.
Il mancato completamento della pratica è dunque attribuibile non già ad inadempimento dell'opposta, bensì al recesso illegittimamente esercitato dall'opponente ai primi del successivo mese di giugno.
8.2.4. Quanto alla somma di euro 2.010,14, a titolo di sanzioni per irregolarità nella dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, di cui al doc. 11 dell'opponente, si osserva che essa si riferisce alla persona fisica di CP_3
e non alla società opponente, con la conseguenza che difetta in capo a quest'ultima la titolarità attiva del credito.
8.2.5. Gli ulteriori importi di cui alle note pro forma dei difensori dell'opponente, sia per la fase stragiudiziale che per quella giudiziale non sono dovuti, visto che è
l'opponente, e non l'opposta, a risultare soccombente, sul punto, nell'ambito del presente giudizio.
8.3. Detti importi sono dunque irripetibili nei confronti della controparte.
Le prove dichiarative offerte dall'opponente, per come formulate, non sono idonee a mutare il quadro probatorio sopra indicato, sicché sono superflue ai fini della decisione.
In definitiva, la domanda riconvenzionale deve essere disattesa, siccome infondata.
9. Il decreto opposto, alla luce delle considerazioni svolte innanzi, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 41.636,16 (euro 23.299,56 + euro 18.336,60), da cui detrarre l'importo di euro 3.501,55 relativo alla fattura n. 43/2022, ottenendosi dunque la somma di euro 38.134,61; sulla stessa sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al saldo.
9.1. Le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce della solo parziale fondatezza dell'opposizione, vanno compensate tra le parti in misura di un terzo, mentre, quanto ai restanti due terzi, esse vanno poste a carico dell'opponente, risultata maggiormente soccombente, e liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo, quanto alla fase monitoria, dell'importo liquidato
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio nel decreto, nonché, quanto alla fase di opposizione, mediante applicazione dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, che ha visto il solo deposito delle memorie, e degli importi tabellari medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 38.134,61, Controparte_1 oltre interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al saldo;
3. rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
4. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
5. condanna a rifondere a Parte_1 [...] due terzi delle spese processuali, Controparte_1 comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida, in tale parte, in euro 271,00 per anticipazioni ed euro 9.006,67 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti il restante terzo delle stesse.
Così deciso in Monza, in data 18 aprile 2025.
Il Giudice
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