TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3248 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018
Promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Veronica La Mura Parte_1
opponente contro rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Alessandra Vignola
, Controparte_2
rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.sse Anna Maria Stile e
HE OL
opposti
Avente ad
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9.12.2025, qui richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.05.2018 la proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020180015325328001 di euro
18.514,98 notificata in data 9.04.2018, traente origine dall'ordinanza di ingiunzione n. 262/19182 a sua volta opposta nel precedente giudizio iscritto al
RG NR 6152/2017.
A motivo del ricorso, la opponente deduceva che:
-la cartella notificata recava nell'intestazione la diversa società
[...]
Controparte_3
Si costituivano l e l Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo al giudice adito di dichiarare inammissibile e infondato il
[...]
ricorso.
Istruito documentalmente il giudizio, fissata udienza di discussione in data
9.12.2025, precisate le conclusioni, il giudice decideva la causa.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, il giudizio n. RG 6152/2017 innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore risulta definito con sentenza n. 2070/2024 che ha rigettato l'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 262/19182 del
04/08/2017.
Quanto al motivo di ricorso, parte opponente eccepisce la nullità della cartella impugnata in quanto: “ la società Controparte_3
non esiste più ed è stata trasformata da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata”.
Al riguardo giova evidenziare che la trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo.
Pertanto, la circostanza che una cartella di pagamento sia indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente allorché questo fatto non implichi una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa" (Cass. civ., sez. lav., 10.2.2009, n.3269). E' il caso di evidenziare ulteriormente che dalla visura camerale allegata da parte ricorrente emerge che la società a responsabilità limitata possiede lo stesso codice fiscale, nonché la medesima sede legale della trasformata società in accomandita semplice ed, infine, la data di inizio dell'attività risulta risalente al
19.08.1985.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, conclusione), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di ciascun opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.698,5 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3248 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2018
Promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Veronica La Mura Parte_1
opponente contro rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Alessandra Vignola
, Controparte_2
rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.sse Anna Maria Stile e
HE OL
opposti
Avente ad
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
9.12.2025, qui richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.05.2018 la proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020180015325328001 di euro
18.514,98 notificata in data 9.04.2018, traente origine dall'ordinanza di ingiunzione n. 262/19182 a sua volta opposta nel precedente giudizio iscritto al
RG NR 6152/2017.
A motivo del ricorso, la opponente deduceva che:
-la cartella notificata recava nell'intestazione la diversa società
[...]
Controparte_3
Si costituivano l e l Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo al giudice adito di dichiarare inammissibile e infondato il
[...]
ricorso.
Istruito documentalmente il giudizio, fissata udienza di discussione in data
9.12.2025, precisate le conclusioni, il giudice decideva la causa.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, il giudizio n. RG 6152/2017 innanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore risulta definito con sentenza n. 2070/2024 che ha rigettato l'opposizione con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 262/19182 del
04/08/2017.
Quanto al motivo di ricorso, parte opponente eccepisce la nullità della cartella impugnata in quanto: “ la società Controparte_3
non esiste più ed è stata trasformata da società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata”.
Al riguardo giova evidenziare che la trasformazione di una società da uno ad un altro dei tipi previsti dalla legge ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo.
Pertanto, la circostanza che una cartella di pagamento sia indirizzata alla società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente allorché questo fatto non implichi una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte stessa" (Cass. civ., sez. lav., 10.2.2009, n.3269). E' il caso di evidenziare ulteriormente che dalla visura camerale allegata da parte ricorrente emerge che la società a responsabilità limitata possiede lo stesso codice fiscale, nonché la medesima sede legale della trasformata società in accomandita semplice ed, infine, la data di inizio dell'attività risulta risalente al
19.08.1985.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 5201,00 ed euro 26000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduzione, conclusione), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di ciascun opposto delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.698,5 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo