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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19794/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. r.g. 19794/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STERNAI MARTINO e dell'avv. MORDIGLIA MARIA CRISTINA ( ) Via C.F._2
Muratori, 32 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO MURATORI 32 20122
MILANO presso il difensore avv. STERNAI MARTINO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), difeso in proprio ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3
in VIA MARCO ANTONIO BRAGADINO 3 20144 MILANO presso il proprio studio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo (l'opponente) e come da foglio depositato telematicamente (l'opposto) ed hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'avv. proponendo opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 4178/2024 – proc. n. 45379/2023 R.G. – di pagamento della somma di euro
15.191,13 oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria – chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare tutte le domande ex adverso formulate pagina 1 di 4 perché prescritte ex art. 2956 cod. civ. ed infondate in fatto ed in diritto nonché di condannare l'avv.
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_1
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva, previa disposizione del mutamento nel rito semplificato di cognizione ex art. 5 del d.lgs. n. 150/2011, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, di rigettare l'opposizione formulata in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, anche forfettarie e dei compensi del presente giudizio
Disposto il mutamento nel rito prescritto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 con ordinanza del 1/8/2024, trattandosi di controversia concernente i compensi per il patrocinio di causa giudiziale civile, all'udienza del 15.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice riservava la decisione.
La domanda azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo dei di compensi maturati per l'attività professionale svolta dall'avv. in favore della sig.ra – madre dell'odierno opposto, CP_1 Persona_1
deceduta nelle more del giudizio e che nominava erede testamentari i figli e CP_2 Parte_1
rispettivamente per la quota di 1/3 e 2/3 (doc. 5 fasc. mon.) - nell'ambito della causa innanzi alla Corte di Appello di Lecce, proc. n. 440/2016 R.G, relativa al risarcimento dei danni richiesto dagli eredi di
– tra i quali la sig.ra – nei confronti di Enel Produzione s.p.a. ed Enel Parte_2 Persona_1
s.p.a. nonché il rimborso delle spese ed anticipazioni sostenute dal difensore (doc. 6 fasc. mon.) di cui alla nota pro forma 35/2023 (doc. 9 fasc. mon.) dedotti i compensi già corrisposti (doc. 14 fasc. mon.) per il giudizio di esecuzione intrapreso in forza della sentenza di condanna della Corte d'Appello (doc.
1 fasc. mon.) e la quota di un terzo (9.030,00 euro) anch'essa già pagata (doc. 12 fasc. mon.)
Con la spiegata opposizione la difesa del sig. formula due eccezioni: di intervenuta Parte_1
prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e di avvenuto pagamento del credito professionale maturato dall'opponente per la fase di appello per euro 22.131,44 euro (contabile bonifico doc 13 fasc. att.) pari ai due terzi della nota pro forma del 1° febbraio 2017 di euro (doc. 12 fasc. att.).
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., secondo la quale il credito azionato in via monitoria sarebbe presuntivamente prescritto stante il decorso di tre anni dalla decisione della causa di appello – momento dal quale può ritenersi conclusa la prestazione professionale dell'avvocato ed esigibile il credito del relativo compenso - è infondata.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale sul punto, “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore e pertanto non può essere sollevata dal debitore, il quale dichiari di avere estinto l'obbligazione
pagina 2 di 4 pecuniaria mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, sostenendo, in base ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto, essere questa adeguata alla prestazione del creditore, atteso che in tal modo il debitore nega parzialmente l'originaria esistenza del credito quanto alla parte eccedente la somma già corrisposta e, quindi, implicitamente, riconosce di non avere estinto il credito limitatamente a tale parte” (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 10503 del 01/06/2004).
Nel caso di specie, l'opposto, da un lato, eccependo la prescrizione presuntiva, dichiara che il credito azionato dall'avv. – come da nota proforma n. 35 del 5/7/2023 - è stato presuntivamente CP_1
pagato, dall'altro, dichiarando di aver già saldato tutte le competenze dell'avvocato relative all'intera fase di appello con il pagamento fatto nel 2017 in riferimento alla nota proforma del 1/2/2017, nega l'esistenza del credito azionato in via monitoria ritenendo satisfattivo un importo inferiore di quello richiesto, così contraddicendo la presunzione di legge, vinta anche dalla circostanza che provvedeva al pagamento in data 26.7.2023 per conto del fratello corrispondendo la relativa quota .
Neppure può condividersi la prospettazione difensiva secondo cui le competenze del legale per il giudizio di appello sarebbero state già state interamente saldate con il pagamento del 2017 in relazione alla nota proforma del 1/2/2017.
La nota indicata dall'opponente si riferisce esclusivamente all'attività professionale svolta dall'avv.
sino al 31/1/2017, come pacificamente risultante sia dall'oggetto della medesima nota pro CP_1
forma, sia dalla causale del bonifico operato dal sig. Risulta altresì documentato – e non Pt_1 oggetto di contestazione da parte del sig. – che l'avv. abbia svolto le attività Pt_1 CP_1 processuali successive al 1°/2/2017 nell'ambito del giudizio di appello, poi definito con sentenza del
1/7/2020 per le quali dunque il difensore aveva maturato il diritto all'ulteriore compenso.
Stante l'assenza di un accordo in ordine alla remunerazione della successiva attività professionale svolta dall'opponente nell'ambito del giudizio di appello, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al professionista occorre fare riferimento ai parametri professionali previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al 1/7/2020. Tali compensi non possono ritenersi automaticamente equivalenti ai compensi liquidati in sentenza dal giudice della causa patrocinata dal difensore che agisce per la remunerazione della propria attività professionale. Detta liquidazione, infatti, in primo luogo ha riguardo a tutte le fasi del procedimento (e non solo alla fase decisoria qui in rilievo) ed inoltre attiene esclusivamente all'importo che la parte soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa per tenerlo indenne dalle spese che ha presumibilmente affrontato per vedere riconosciute le proprie ragioni in giudizio e, dunque, non coincide necessariamente con i compensi che il difensore ha diritto di percepire dal cliente che ha assistito in giudizio che potrebbero essere maggiori o minori a seconda degli accordi e/o degli eventuali acconti già percepiti.
pagina 3 di 4 Nella fattispecie parte attrice ha diritto alla liquidazione dei compensi per la fase decisoria nel corso della quale ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica. Ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale, del valore corrispondente all'entità della domanda avendo riguardo, nei giudizi di liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice e dunque non già all'importo tra i 4 e gli 8 milioni di euro come vorrebbe parte attrice bensì a quello tra i cinquecentoventimila ed il milione di euro atteso che il convenuto opposto non indica un'utilità conseguita dai fratelli di valore diverso da Parte_1
quello di euro 751.764,72 dichiarato in udienza dalla parte opponente e che appare coerente con la somma riconosciuta come dovuta in sentenza ed il numero di coeredi.
Pertanto, il versamento dell'acconto dell'importo di euro 9.030,00, anche al netto delle anticipazioni di cui alla nota pro forma azionata, poiché prossimo al valore medio del compenso tabellare previsto per la fase decisoria, è da ritenersi già pienamente satisfattivo del diritto del difensore e provenendo dal condebitore solidale, ha efficacia liberatoria dall'obbligo anche per l'odierno opponente.
Di conseguenza, nulla risultando più dovuto, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase di trattazione e decisoria stante la semplificazione del rito)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in euro 5.211,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art. 14 d.lgs. 150/2011 iscritta al n. r.g. 19794/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STERNAI MARTINO e dell'avv. MORDIGLIA MARIA CRISTINA ( ) Via C.F._2
Muratori, 32 20135 MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA LUDOVICO MURATORI 32 20122
MILANO presso il difensore avv. STERNAI MARTINO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), difeso in proprio ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3
in VIA MARCO ANTONIO BRAGADINO 3 20144 MILANO presso il proprio studio
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto introduttivo (l'opponente) e come da foglio depositato telematicamente (l'opposto) ed hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'avv. proponendo opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 4178/2024 – proc. n. 45379/2023 R.G. – di pagamento della somma di euro
15.191,13 oltre interessi al tasso legale e spese della procedura monitoria – chiedendo di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto e comunque rigettare tutte le domande ex adverso formulate pagina 1 di 4 perché prescritte ex art. 2956 cod. civ. ed infondate in fatto ed in diritto nonché di condannare l'avv.
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti e onorari. CP_1
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva, previa disposizione del mutamento nel rito semplificato di cognizione ex art. 5 del d.lgs. n. 150/2011, di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, di rigettare l'opposizione formulata in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda avversaria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, anche forfettarie e dei compensi del presente giudizio
Disposto il mutamento nel rito prescritto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 con ordinanza del 1/8/2024, trattandosi di controversia concernente i compensi per il patrocinio di causa giudiziale civile, all'udienza del 15.4.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il giudice riservava la decisione.
La domanda azionata in sede monitoria ha ad oggetto il saldo dei di compensi maturati per l'attività professionale svolta dall'avv. in favore della sig.ra – madre dell'odierno opposto, CP_1 Persona_1
deceduta nelle more del giudizio e che nominava erede testamentari i figli e CP_2 Parte_1
rispettivamente per la quota di 1/3 e 2/3 (doc. 5 fasc. mon.) - nell'ambito della causa innanzi alla Corte di Appello di Lecce, proc. n. 440/2016 R.G, relativa al risarcimento dei danni richiesto dagli eredi di
– tra i quali la sig.ra – nei confronti di Enel Produzione s.p.a. ed Enel Parte_2 Persona_1
s.p.a. nonché il rimborso delle spese ed anticipazioni sostenute dal difensore (doc. 6 fasc. mon.) di cui alla nota pro forma 35/2023 (doc. 9 fasc. mon.) dedotti i compensi già corrisposti (doc. 14 fasc. mon.) per il giudizio di esecuzione intrapreso in forza della sentenza di condanna della Corte d'Appello (doc.
1 fasc. mon.) e la quota di un terzo (9.030,00 euro) anch'essa già pagata (doc. 12 fasc. mon.)
Con la spiegata opposizione la difesa del sig. formula due eccezioni: di intervenuta Parte_1
prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e di avvenuto pagamento del credito professionale maturato dall'opponente per la fase di appello per euro 22.131,44 euro (contabile bonifico doc 13 fasc. att.) pari ai due terzi della nota pro forma del 1° febbraio 2017 di euro (doc. 12 fasc. att.).
L'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., secondo la quale il credito azionato in via monitoria sarebbe presuntivamente prescritto stante il decorso di tre anni dalla decisione della causa di appello – momento dal quale può ritenersi conclusa la prestazione professionale dell'avvocato ed esigibile il credito del relativo compenso - è infondata.
Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale sul punto, “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento della esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore e pertanto non può essere sollevata dal debitore, il quale dichiari di avere estinto l'obbligazione
pagina 2 di 4 pecuniaria mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, sostenendo, in base ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto, essere questa adeguata alla prestazione del creditore, atteso che in tal modo il debitore nega parzialmente l'originaria esistenza del credito quanto alla parte eccedente la somma già corrisposta e, quindi, implicitamente, riconosce di non avere estinto il credito limitatamente a tale parte” (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 10503 del 01/06/2004).
Nel caso di specie, l'opposto, da un lato, eccependo la prescrizione presuntiva, dichiara che il credito azionato dall'avv. – come da nota proforma n. 35 del 5/7/2023 - è stato presuntivamente CP_1
pagato, dall'altro, dichiarando di aver già saldato tutte le competenze dell'avvocato relative all'intera fase di appello con il pagamento fatto nel 2017 in riferimento alla nota proforma del 1/2/2017, nega l'esistenza del credito azionato in via monitoria ritenendo satisfattivo un importo inferiore di quello richiesto, così contraddicendo la presunzione di legge, vinta anche dalla circostanza che provvedeva al pagamento in data 26.7.2023 per conto del fratello corrispondendo la relativa quota .
Neppure può condividersi la prospettazione difensiva secondo cui le competenze del legale per il giudizio di appello sarebbero state già state interamente saldate con il pagamento del 2017 in relazione alla nota proforma del 1/2/2017.
La nota indicata dall'opponente si riferisce esclusivamente all'attività professionale svolta dall'avv.
sino al 31/1/2017, come pacificamente risultante sia dall'oggetto della medesima nota pro CP_1
forma, sia dalla causale del bonifico operato dal sig. Risulta altresì documentato – e non Pt_1 oggetto di contestazione da parte del sig. – che l'avv. abbia svolto le attività Pt_1 CP_1 processuali successive al 1°/2/2017 nell'ambito del giudizio di appello, poi definito con sentenza del
1/7/2020 per le quali dunque il difensore aveva maturato il diritto all'ulteriore compenso.
Stante l'assenza di un accordo in ordine alla remunerazione della successiva attività professionale svolta dall'opponente nell'ambito del giudizio di appello, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al professionista occorre fare riferimento ai parametri professionali previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al 1/7/2020. Tali compensi non possono ritenersi automaticamente equivalenti ai compensi liquidati in sentenza dal giudice della causa patrocinata dal difensore che agisce per la remunerazione della propria attività professionale. Detta liquidazione, infatti, in primo luogo ha riguardo a tutte le fasi del procedimento (e non solo alla fase decisoria qui in rilievo) ed inoltre attiene esclusivamente all'importo che la parte soccombente è tenuto a rimborsare alla parte vittoriosa per tenerlo indenne dalle spese che ha presumibilmente affrontato per vedere riconosciute le proprie ragioni in giudizio e, dunque, non coincide necessariamente con i compensi che il difensore ha diritto di percepire dal cliente che ha assistito in giudizio che potrebbero essere maggiori o minori a seconda degli accordi e/o degli eventuali acconti già percepiti.
pagina 3 di 4 Nella fattispecie parte attrice ha diritto alla liquidazione dei compensi per la fase decisoria nel corso della quale ha depositato comparse conclusionali e memorie di replica. Ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile, deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale, del valore corrispondente all'entità della domanda avendo riguardo, nei giudizi di liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice e dunque non già all'importo tra i 4 e gli 8 milioni di euro come vorrebbe parte attrice bensì a quello tra i cinquecentoventimila ed il milione di euro atteso che il convenuto opposto non indica un'utilità conseguita dai fratelli di valore diverso da Parte_1
quello di euro 751.764,72 dichiarato in udienza dalla parte opponente e che appare coerente con la somma riconosciuta come dovuta in sentenza ed il numero di coeredi.
Pertanto, il versamento dell'acconto dell'importo di euro 9.030,00, anche al netto delle anticipazioni di cui alla nota pro forma azionata, poiché prossimo al valore medio del compenso tabellare previsto per la fase decisoria, è da ritenersi già pienamente satisfattivo del diritto del difensore e provenendo dal condebitore solidale, ha efficacia liberatoria dall'obbligo anche per l'odierno opponente.
Di conseguenza, nulla risultando più dovuto, l'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza della domanda laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta della parte che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 e dell'attività difensiva svolta (al minimo per la fase di trattazione e decisoria stante la semplificazione del rito)
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese di lite che liquida in euro 5.211,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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